Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Codice 21.7
D.D. 5 luglio 2000, n. 275

L.R. n. 25/94. Concessione ex novo per acque minerali “San Rocco”, in Comune di Agliano Terme (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Alla Società Fonti San Rocco S.r.l. con sede in Agliano Terme - via delle Fontane 98 è conferita per la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto la concessione per acque minerali “San Rocco”, in Comune di Agliano Terme (AT).

Art. 2 - L’area della concessione mineraria (la cui superficie è di ettari 54,2) è riportata con linea continua di colore rosso sulla mappa catastale scala 1:2000 sulla quale sono riportate altresì le aree di protezione assoluta e salvaguardia (quest’ultima coincidente con l’area di concessione mineraria): tale planimetria forma parte integrante della perizia asseverata datata 7/03/2000 costituente l’allegato “A” al presente provvedimento e ne forma parte integrante.

Art. 3 - Per le aree di protezione assoluta e salvaguardia individuate nell’allegato “A” ed approvate col presente atto, dovrà essere recepito quanto dettato dall’art. 18 della L.R. 25/94 e comunque l’Amministrazione Comunale di Agliano Terme è tenuta ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro mesi 6 (sei) dalla data di ricevimento della presente, secondo quanto recitato all’art. 39 della normativa regionale su menzionata.

Art. 4 - Qualsiasi modificazione allo stato delle pertinenze individuate nell’allegato “A” dovrà ottenere l’autorizzazione preventiva del Settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali.

Art. 5 - La Società concessionaria è tenuta:

a) alla corresponsione alla Regione Piemonte del canone annuo anticipato pari a L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) oltre IVA pari a L. 300.000 (trecentomila) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. 708/00) nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 707/00); i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - piazza Castello 165 - Torino, specificandone la causale;

b) il canone annuo per gli anni successivi sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

c) a far pervenire all’Amministrazione Regionale entro giorni 30 (dal ricevimento del presente atto) copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del presente provvedimento alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

Art. 6 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 7 - Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a tutti gli enti locali interessati, nonchè (per opportuna conoscenza) al Settore Regionale Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici.

Art. 8 - Il conferimento della concessione mineraria è vincolato alla realizzazione di quanto previsto dal programma di investimenti che prevede (tra l’altro) la ristrutturazione dell’opera di presa: quest’ultimo intervento dovrà essere realizzato entro 12 mesi dal ricevimento del presente atto (previa approvazione del progetto da parte del Settore scrivente) e dovrà comprendere anche la nuova definizione delle aree di rispetto secondo criteri tecnici maggiormente in uso, nonchè analisi delle acque atte alla conferma del loro riconoscimento.

Art. 9 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la seguente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti