Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Codice 21.7
L.R. n. 25/94. Concessione ex novo per acque minerali San Rocco, in Comune
di Agliano Terme (AT)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - Alla Società Fonti San Rocco S.r.l. con sede in Agliano Terme
- via delle Fontane 98 è conferita per la durata di anni 10 (dieci) con
decorrenza dalla data di esecutività del presente atto la concessione per
acque minerali San Rocco, in Comune di Agliano Terme (AT).
Art. 2 - Larea della concessione mineraria (la cui superficie è di ettari
54,2) è riportata con linea continua di colore rosso sulla mappa catastale
scala 1:2000 sulla quale sono riportate altresì le aree di protezione assoluta
e salvaguardia (questultima coincidente con larea di concessione mineraria):
tale planimetria forma parte integrante della perizia asseverata datata
7/03/2000 costituente lallegato A al presente provvedimento e ne forma
parte integrante.
Art. 3 - Per le aree di protezione assoluta e salvaguardia individuate
nellallegato A ed approvate col presente atto, dovrà essere recepito
quanto dettato dallart. 18 della L.R. 25/94 e comunque lAmministrazione
Comunale di Agliano Terme è tenuta ad adeguare i propri strumenti urbanistici
entro mesi 6 (sei) dalla data di ricevimento della presente, secondo quanto
recitato allart. 39 della normativa regionale su menzionata.
Art. 4 - Qualsiasi modificazione allo stato delle pertinenze individuate
nellallegato A dovrà ottenere lautorizzazione preventiva del Settore
regionale competente alle Acque Minerali e Termali.
Art. 5 - La Società concessionaria è tenuta:
a) alla corresponsione alla Regione Piemonte del canone annuo anticipato
pari a L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) oltre IVA pari a L. 300.000
(trecentomila) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. 708/00)
nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione
novecentotrentaseimila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc.
n. 707/00); i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti
versamenti sul c.c.p. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte
- piazza Castello 165 - Torino, specificandone la causale;
b) il canone annuo per gli anni successivi sarà introitato sui corrispondenti
capitoli dei relativi bilanci;
c) a far pervenire allAmministrazione Regionale entro giorni 30 (dal ricevimento
del presente atto) copia autentica della nota di avvenuta trascrizione
del presente provvedimento alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente per territorio.
Art. 6 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni
e comunque i diritti dei terzi.
Art. 7 - Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a tutti gli enti
locali interessati, nonchè (per opportuna conoscenza) al Settore Regionale
Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici.
Art. 8 - Il conferimento della concessione mineraria è vincolato alla realizzazione
di quanto previsto dal programma di investimenti che prevede (tra laltro)
la ristrutturazione dellopera di presa: questultimo intervento dovrà
essere realizzato entro 12 mesi dal ricevimento del presente atto (previa
approvazione del progetto da parte del Settore scrivente) e dovrà comprendere
anche la nuova definizione delle aree di rispetto secondo criteri tecnici
maggiormente in uso, nonchè analisi delle acque atte alla conferma del
loro riconoscimento.
Art. 9 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avverso la seguente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 5 luglio 2000, n. 275
Tommaso Turinetti