Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Codice 21.7
L.R. n. 25/94. Rinnovo della concessione per acque minerali Fons Salutis,
in Comune di Agliano Terme (AT)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - Alla Soc. Fons Salutis - Terme di Agliano S.r.l. con sede in Agliano
Terme (At), Via alle Fontane nº 127 è rinnovata per la durata di anni 10
(dieci) a decorrere dal 4/3/2000 la concessione per acque minerali Fons
Salutis, in territorio del Comune di Agliano Terme (At).
Art. 2 - Larea della concessione mineraria è di ettari 216 (duecentosedici)
ed è individuata sulla perizia asseverata datata 2/2/2000 citata in premessa
di aggiornamento delle pertinenze di cui allallegato A costituente parte
integrante al presente provvedimento.
Art. 3 - La società concessionaria è tenuta:
a) ad essere in regola col pagamento del canone annuo anticipato pari a
L. 3.132.000 (tremilioni centotrentaduemila), oltre IVA pari a L. 626.400
(seicentoventiseimila quattrocento) nonchè al pagamento della tassa di
concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila):
il canone annuo sarà introitato sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n.
722/00) e per gli anni successivi sarà introitato sui corrispondenti capitoli
dei relativi bilanci, mentre la tassa di concessione regionale sarà introitata
sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 721/00)
b) ad effettuare i versamenti di cui al precedente punto a) mediante il
c.c.p. n. 10364107 intestato a Regione Piemonte - Tesoreria Regionale -
P.zza Castello 165 - 10122 Torino;
c) a fornire ai funzionari del Settore regionale competente alle Acque
Minerali e Termali tutti i mezzi necessari al controllo delle attività
di sfruttamento ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che
venissero richieste;
d) a far pervenire allAmministrazione regionale, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta
trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente
per territorio.
Art. 4 - Il presente atto è vincolato al programma di investimenti in premessa
citato e fa salve le competenze daltri organi ed Amministrazioni e comunque
i diritti dei terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a tutti gli enti
interessati.
Art. 6 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 giugno 2000, n. 222
Tommaso Turinetti