Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Comune di Rivarossa (Torino)

Delibera C.C. n. 37 del 28.9.2000

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. l’art. 20 del Regolamento Edilizio “Volume della costruzione (V)” viene riformulato, per quanto specificato in premessa narrativa, nel seguente modo:

1. il volume della costruzione, misurato in metri cubi (m2), la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l’altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

2. Per l’ultimo piano, sottotetto abitabile e agibile compreso, l’altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l’estradosso dell’ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.

(Nota di chiarimento: Per sottotetto agibile deve intendersi il sottotetto accessibile con scala fissa e comunque con altezza media non inferiore a mt. 1,80, tali sottotetti rientrano nel calcolo del volume).

3. Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l’altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 del’art. 13.

2. dopo l’art. 27 “Indice di densità edilizia”, viene inserito il seguente:

Art. 27 bis “Disposizione transitoria”

1. Fino all’adeguamento previsto dall’art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale";

3. di riapprovare quindi il regolamento edilizio, nel nuovo testo coordinato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, così come modificato ed integrato, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

(omissis)