Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Murello (Cuneo)

Statuto

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 2 FINALITA’

ART. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

ART. 5 ALBO PRETORIO

ART. 5 BIS STEMMA E GONFALONE

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 6 ORGANI

ART. 7 CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

ART. 9 SESSIONI E CONVOCAZIONI

ART. 10 COMMISSIONI

ART. 11 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

ART. 12 CONSIGLIERI

ART. 13 GIUNTA COMUNALE

ART. 14 ELEZIONI E PREROGATIVE

ART. 15 COMPOSIZIONE

ART. 16 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 17 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

ART. 18 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 19 SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

ART. 20 COMPETENZE DEL SINDACO

ART. 21 DELEGAZIONI DEL SINDACO

ART. 22 ORDINANZE

TITOLO III - UFFICI E PERSONALE

ART. 23 IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 24 ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

ART. 25 PERSONALE

TITOLO IV - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

ART. 26 SERVIZI PUBBLICI

ART. 27 CONVENZIONI

ART. 28 CONSORZI

ART. 29 UNIONE DI COMUNI

ART. 29 BIS APPALTI

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA’

ART. 30 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

ART. 31 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 32 PARTECIPAZIONE

ART. 33 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 34 ISTANZE

ART. 35 PETIZIONI

ART. 36 PROPOSTE

ART. 37 REFERENDUM

ART. 38 EFFETTI DEL REFERENDUM

ART. 39 DIRITTO DI ACCESSO

ART. 40 DIRITTO DI INFORMAZIONE

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 41 MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO

ART. 42 REGOLAMENTI

ART. 43 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Murello é Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede di decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.

4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e normativa, autonomia organizzativa ed amministrativa, nonchè impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitigli con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. 6. Il Comune esercita le funzioni mediante propri organi, secondo le attribuzione delle competenze stabilite dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla Legge 08.06.1990, n. 142 e ss. mm. ii.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, cioè individuare gli obiettivi di ordine generale e definire le risorse per realizzare tali obiettivi.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturale operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e suddiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune é costituito dal concentrico e dai seguenti nuclei abitati: Tetti Spertini, Bonavalle, Cascina Rivarola.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17,20 confinante con i comuni di: Polonghera, Moretta, Villanova Solaro, Ruffia, Cavallerleone e Racconigi.

3. Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato nello stesso Comune di Murello, Via Caduti Murellesi n. 72.

4. Le adunanze degli organi elettivi colleggiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può radunarsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione dei nuclei familiari o della sede comunale è disposta con Legge regionale.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1º comma avvalendosi di un dipendente comunale con funzioni di Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 5 Bis
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o altro amministratore autorizzato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale con foggia autorizzata.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II
Ordinamento Istituzionale del Comune

Art. 6
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. E’ garantita la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi Collegiali del Comune.

Art. 7
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità e di decadenza sono stabilite dalla legge.

3. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè in caso di sospensione dell’esercizio, delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in mancanza di questo, dal Consigliere Anziano.

7. Il consiglio Comunale si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Lo scioglimento determina la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

Art. 8
Competenze e Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di economicità, pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale, individuando obiettivi di ordine generale o particolare e definendo le risorse per realizzare tali obiettivi.

4. Le linee programmatiche che si intendono realizzare nel corso del mandato da parte del Sindaco sono presentate al Consiglio entro 60 giorni dall’insediamento.

Art. 9
Sessioni e Convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazione inerenti l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’urgenza, da indicarsi espressamente, la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore; in questo caso gli avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima. Nello stesso termine, 24 ore prima, devono essere recapitati gli ordini del giorno aggiunti sia per le sessioni ordinarie che straordinarie.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica; in quest’ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere iscritti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza conciliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere al domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione di dipendente comunale inquadrato nella categoria B svolgenti le mansioni di messo.

6. Il Consiglio delibera validamente con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza diversa. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno dalla data fissata per la prima seduta, il Consiglio delibera validamente con l’intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

Art. 10
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno, con apposite deliberazioni, Commissioni permanenti o temporanee assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.

2. La delibera di istituzione di una Commissione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate con le singole deliberazioni di istituzione.

Art. 11
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti l’esame preparatorio degli atti deliberativi consiliari al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee é l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. La nomina del Presidente della Commissione é riservata al Consiglio comunale.

Art. 12
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l’intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto, nelle elezioni, il maggior numero di voti con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 415/93. Il Consigliere anziano può rinunciare a detta carica in qualsiasi momento. In tal caso viene sostituito dal Consigliere che dopo di lui ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti. Il Consigliere anziano sottoscrive, assieme al Sindaco ed al Segretario, i verbali delle deliberazioni consiliari e, in sua assenza lo sostituisce il Consigliere che dopo di lui ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti. Il Consigliere anziano presiede le adunanze del Consiglio Comunale nei casi previsti dall’art. 7 comma 6.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere stesso al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla relativa surroga.

4. Il seggio rimasto vacante per decadenza, dimissioni od altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine di 10 giorni successivi alla seduta del C.C. Scaduto questo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificativi presentate da parte del Consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 13
Giunta Comunale

1. La Giunta e l’organo di governo e amministrazione del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale. 4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale, svolge l’attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 14
Elezione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Le cause di ineleggibilità ed incopatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di ineleggibilità previsti al comma 2, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole degli assessore, restano in carica fino all’insediamento dei successori.

5. Al Sindaco nonchè agli Assessori e Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 15
Composizione

1. La Giunta é composta dal Sindaco, che la presiede e da 2 (due) Assessori, di cui uno è investito dalla carica di Vice-Sindaco.

2. E’ facoltà del Sindaco nominare assessore n. 1 (uno) cittadino non Consigliere aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e Assessore.

2-bis. L’Assessore di cui al precedente comma non potrà essere nominato Vice-Sindaco.

3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti di cui sono relatori. Gli Assessori avranno diritto ad un compenso pari al gettone di presenza percepito dai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute.

Art. 16
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento saranno stabilite dalla Giunta stessa con apposito regolamento.

3. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco il quale provvede alla sostituzione.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, con proprio decreto dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio.

La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

6. I singoli componenti della Giunta possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge.

7. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti, o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con proprio decreto dandone comunicazione al Consiglio nella 1º seduta successiva all’emanazione del provvedimento.

8. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

9. La mozione di sfiducia dev’essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima dei lo giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

10. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. 11. La mozione va presentata al Segretario Comunale perchè ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo generale dell’Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente 9º comma.

Art. 17
Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che per loro natura devono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Segretario Comunale o del Sindaco.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed ì criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto.

3. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun assessore, sono stabiliti dalla Giunta stessa entro i limiti previsti dalla legge.

Art. 18
Deliberazioni degli Organi Collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento.

2. Tutte le deliberazione sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta privata”.

4. Le sedute della Giunta sono segrete.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso é sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano per voti fra i presenti.

Art. 19
Sindaco Organo Istituzionale

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco è il Capo del Governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

4. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il suo Status e le cause di cessazione dalla carica.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzione quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all’art. 16 - comma 5 trascorso il termine di giorni 20 dalla loro presentazione al Consiglio.

7. Il Sindaco non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendente o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 20
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca il Consiglio Comunale, ne determina l’ordine del giorno e ne fissa il giorno delle adunanze, sentita la Giunta Comunale;

c) convoca la Giunta Comunale, ne fissa l’ordine del giorno e la data delle adunanze;

d) vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell’Assessore da lui delegato;

e) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

g) presiede le gare di appalto;

h) sottoscrive i contratti, nonchè gli accordi previsti dalla legge;

i) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie e amministrative secondo le disposizioni di legge;

l) rilascia attestati di notorietà pubblica;

m) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, sentita la Giunta Comunale, promuove davanti all’autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

n) sovrintende a tutti gli uffici e Istituti comunali;

o) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi.

p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi e le esigenze complessive e generali degli utenti;

q) indice i referendum comunali;

r) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

s) fa pervenire all’ufficio del Segretario comunale ed al Vice Sindaco l’atto di dimissioni perchè il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta e si proceda allo scioglimento del Consiglio Comunale.

t) il Sindaco o gli Assessori da questo delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di questi atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

t-bis) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 06.02.1981, n. 66.

u) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune, non di competenza del Consiglio Comunale, presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

v) nomina e revoca gli Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziario, alle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

3. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini per, l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorre, l’assistenza della forza pubblica.

Il Sindaco, inoltre, esercita la funzione di Ufficiale del Governo in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 21
Delegazioni del Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’Assessore, nominato dal Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell’art. 15 comma 4 bis della Legge 19.03.1990 n. 55, come modificato dall’art. 1 della Legge 18.01.1992, n. 16.

2. In caso di assenza o di impedimento del Vice-Sindaco, l’altro Assessore esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad carni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

4. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, che devono essere fatte per iscritto, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo.

5. Il Sindaco può modificare per iscritto l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Art. 22
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regolamenti comunali.

2. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generati dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti sulle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Quando l’ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificato al destinatario.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 23
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco ed è scelto nell’apposito albo di cui al comma 75 dell’art. 17 della legge 127/1997.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultavo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

4. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51/bis della Legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della Legge n. 127/1997.

5. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

6. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 24
Attribuzioni del Segretario

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:

a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni del personale e ne coordina l’attività;

b) roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

c) verifica e risponde all’istruttoria delle deliberazioni;

d) provvede ai relativi atti esecutivi;

e) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme col Sindaco ed il membro anziano.

2. Il Segretario comunale, inoltre, adotta i seguenti atti:

a) presiede le Commissioni di concorso con l’assistenza d’un Ufficiale verbalizzante secondo i criteri ed i principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente;

b) roga gli atti nell’interesse del Comune;

c) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

d) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

e) esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;

f) esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi;

g) cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente;

h) autorizza le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi al personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del Regolamento;

i) solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo, scritto nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari;

l) riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

m) presiede l’ufficio, comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Art. 25
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 26
Servizi Pubblici

1. Il Comune può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche

dei servizi, non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e

di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto o in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all’art. 3 del D.P.R. Il ottobre 1986, n. 902. Trattasi di norma di riferimento a cui bisogna attenersi qualora ricorra il caso.

Art. 27
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 28
Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni, Province per, la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall’art. 27 del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del Consorzio.

Art. 29
Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l’esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. Sono organi dell’Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati.

4. Il Regolamento dell’unione:

a) può prevedere che il consiglio dell’unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b) contiene l’indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell’unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 29 Bis
Appalti

1. Il Comune, ai fini del comma 2º, per l’affidamento di lavori, appalti subappalti e/o forniture, di qualsiasi natura, per attivare un’azione di contrasto alla criminalità mafiosa, istituirà albi permanenti di appaltatori e fornitori stimati e notoriamente affidabile. Il Comune, in sede di predisposizione del regolamento sull’esecuzione delle opere o delle forniture dovrà provvedere una disciplina normativa capace di evitare condizionamenti alla attività amministrativa, nonchè pressioni, intimidazioni, collusioni o corruttele.

2. E’ ammessa la trattativa privata per lavori, appalti, servizi e/o fornitura di qualsiasi natura fino ad un massimo a base d’asta di L. 30.000.000 (EURO 24.151,98) da espletarsi con almeno cinque ditte scelte come previsto al comma 10.

TITOLO V
Finanza e Contabilità

Art. 30
Controllo Economico della Gestione

Il Regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.

Art. 31
Revisione Economico-Finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti o negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

1-bis. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’Ordinamento delle Autonomie Locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti leggi.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del suo mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziata della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione conciliare del conto consuntivo.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa

7. Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

TITOLO VI
Istituti di Partecipazione

Art. 32
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 33
Interventi nel Procedimento Amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o di altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui a precedente comma 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale, che dovrà essere adottato entro 30 giorni.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. I soggetti di cui al comma 1º hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

Art. 34
Istanze

1. Sono istanze le richieste rivolte ad un organo politico o burocratico di compiere una data attività attinente alla esplicazione della propria funzione per perseguire interessi collettivi.

2. Le istanze possono essere rivolte da singoli cittadini o da Associazioni anche di fatto.

3. Le risposte alle istanze vengono fornite entro il termine massimo di 30 giorni.

4. Le modalità e le forme dell’inoltro delle istanze e delle risposte sono indicate dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 35
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma singola o collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollevare l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

3. Se il termine previsto al comma secondo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, del quale è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

Art. 36
Proposte

1. Sono proposte tutti gli atti propulsivi con in quali non solo si dà inizio ad un procedimento amministrativo, ma si esprime un avviso in ordine al contenuto che dovrebbe avere il provvedimento da emanarsi da parte dell’organo di amministrazione atti va al fine di perseguire interessi collettivi.

2. Il 25% dei cittadini elettori possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.

4. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui é stata promossa l’iniziativa popolare.

Art. 37
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 30% del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale, con maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzativi della consultazione.

5. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materia di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 38
Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 39
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati é garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei Soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento;

3. Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l’Istituto, dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie ed il costo delle medesime.

Art. 40
Diritto di Informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi pluralità indistinta di destinatario, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

TITOLO VII
Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 41
Modificazioni ed Abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressivi, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 42
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dal soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. Fino all’adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione o dai medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, nei limiti della compatibilità con la legge e lo Statuto.

Art. 43
Entrata in Vigore

Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all’Albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per, essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto ed eventuali sue modifiche e/o integrazione entrano in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla loro affissione all’Albo Pretorio del Comune di Murello.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.