Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 45

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Comune di Condove (Torino)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 31.07.2000)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia statutaria

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Territorio e sede comunale

Art. 4 - Stemma gonfalone e bollo

Art. 5 - Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 6 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 7 - Informazione

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - Organi e loro attribuzioni

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 10 - Consiglio Comunale

Art. 11 - Linee programmatiche di mandato

Art. 12 - Commissioni

Art. 13 - Attribuzioni delle Commissioni

Art. 14 - Consiglieri

Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 16 - Gruppi consiliari

Art. 17 - Sindaco

Art. 18 - Attribuzioni di Amministrazione

Art. 19 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 20 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 21 - Vicesindaco

Art. 22 - Mozioni di sfiducia

Art. 23 - Dimissioni del Sindaco

Art. 24 - Giunta Comunale

Art. 25 - Composizione

Art. 26 - Nomina

Art. 27 - Funzionamento della Giunta

Art. 28 - Competenze

Art. 29 - Assessori

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 30 - Partecipazione popolare

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 31 - Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

CAPO III - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 32 - Consultazioni

Art. 33 - Petizioni

Art. 34 - Istanze e proposte

Art. 35 - Referendum

Art. 36 - Accesso agli atti

TITOLO IV - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I - AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 37 - Principi e criteri informatori dell’azione amministrativa

Art. 38 - Organizzazione dell’azione amministrativa

Art. 39 - Servizi pubblici comunali

Art. 40 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 41 - Aziende speciali

Art. 42 - Struttura delle aziende speciali

Art. 43 - Istituzioni

Art. 44 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 45 - Convenzioni

Art. 46 - Consorzi

Art. 47 - Accordi di programma

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Art. 48 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 49 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 50 - Regolamento degli uffici e dei servizi

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 51 - Segretario Comunale

TITOLO VI - PATRIMONIO FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I - PATRIMONIO E CONTABILITA’

Art. 52 - Demanio e patrimonio

Art. 53 - Ordinamento finanziario e contabile

Art. 54 - Revisione economico finanziaria

Art. 55 - Controllo di gestione e controllo di qualità

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Revisione dello Statuto

Art. 57 - Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Condove è Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove il progresso civile, culturale ed economico ed opera per garantire la sicurezza dei cittadini, fondando la sua azione sul rispetto della persona, sulla solidarietà e sul pluralismo.

2. Il Comune di Condove si ispira nella propria azione al concetto di libertà, di democrazia e di giustizia sociale; si richiama all’antifascismo, all’antitotalitarismo per l’affermazione dei valori della resistenza.

Nella propria area di competenza e possibilità intende agire per una cultura di pace, di progresso, di solidarietà e amicizia con tutti i popoli.

3. Il Comune di Condove, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

4. Il Comune di Condove realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

5. Il Comune di Condove garantisce la reale partecipazione di cittadini singoli e associati alla vita amministrativa comunale, tutela la sua totale autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari. Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di economicità, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza.

6. Il presente statuto, nell’ambito del riconoscimento costituzionale della autonomie locali viene liberamente formato dal Consiglio Comunale e costituisce fonte normativa primaria in applicazione delle leggi di principio emanate in riferimento all’art. 128 della Costituzione.

Art. 2
Finalità

Il Comune, nel curare gli interessi della Comunità e nel favorire lo sviluppo sostenibile ed integrato, conforma la sua azione alle finalità politiche e sociali della Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare il Comune, nell’esercizio delle sue funzioni deve concorrere al raggiungimento delle seguenti finalità:

1. Tutela della salute pubblica e dell’ambiente:

a) il Comune di Condove concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo una efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia;

b) opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alle fasce più deboli della popolazione, agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap e promuove, attraverso programmi di prevenzione e di informazione, la lotta alla droga e ad ogni altra forma di dipendenza anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie;

c) promuove e garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, la prevenzione delle condizioni invalidanti e la piena integrazione sociale delle persone disabili;

d) riconosce la famiglia quale fondamento della società civile; si impegna a sostenerla, attivando i propri servizi perché essa possa accogliere, assistere, promuovere e valorizzare la persona in ogni fase della vita.

2. Valorizzazione del paesaggio e tutela del patrimonio naturale, storico-artistico e culturale:

a) il Comune di Condove promuove con le altre istituzioni locali l’adozione di misure idonee a conservare e a difendere l’ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico;

b) promuove, in collaborazione con Enti di ricerca e istituzioni culturali, nazionali e internazionali, l’approfondimento, la conoscenza e lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico.

c) attua misure necessarie a migliorare la qualità del contesto urbano, per tutelare e valorizzare le zone agricole, boschive e per la salvaguardia del territorio montano

3. Tutela e valorizzazione del territorio comunale:

a) Il Comune di Condove favorisce lo sviluppo armonico del territorio;

b) garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale;

c) promuove opportune iniziative, anche in collaborazione con associazioni, Enti e privati, per la tutela e la valorizzazione del proprio territorio e del verde pubblico e privato.

4. Sviluppo economico:

a) Il Comune di Condove intende favorire, attraverso il sistema della concertazione ed utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata, lo sviluppo locale integrato in una logica di sussidiarietà, di partenariato pubblico-privato, realizzando la partecipazione attiva di tutti i soggetti economici e sociali del territorio partendo dai bisogni, dalle caratteristiche e dalle vocazioni di sviluppo del territorio stesso;

b) in collaborazione con i Comuni limitrofi, con la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, con la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, tutela e promuove lo sviluppo delle attività economiche, nelle sue varie forme;

c) incoraggia e sostiene l’associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi; ricerca attraverso strumenti legislativi, in collaborazione con tutte le categorie, lo sviluppo dell’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

5. Pari opportunità:

a) nell’ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, il Comune di Condove si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando condizioni di pari opportunità e promuovendo le iniziative necessarie a consentire a tutti i cittadini di usufruire pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

6. Tutela dei diritti universali, di quelli dell’infanzia, dei giovani, del diritto allo studio e alla cultura e valorizzazione delle attività sportive. culturali:

a) Il Comune di Condove opera per lo sviluppo e la valorizzazione di una cultura di pace, di giustizia e di solidarietà;

b) promuove e garantisce i diritti dell’infanzia attraverso programmi operativi integrati tra tutti i settori dell’Amministrazione; favorisce la relazione intergenerazionale ed iniziative di apertura culturale al mondo dell’infanzia;

c) sostiene l’azione educativa delle Istituzioni scolastiche e, d’intesa con queste, promuove e garantisce l’educazione permanente, l’orientamento scolastico e professionale, le pari opportunità nell’ambito dei diversi gradi di istruzione, l’educazione alla salute;

d) riconosce il valore del volontariato e dell’associazionismo come risposta a bisogni sociali, civili, culturali e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione;

e) riconosce nella pratica sportiva e nell’impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione e della esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo idonee strutture ed iniziative;

f) promuove l’effettività del diritto allo studio, alla formazione professionale e alla cultura, sviluppando attività ed iniziative che possano arricchire il patrimonio culturale dei singoli.

7. Gli scambi fra Enti locali e i gemellaggi:

a) in armonia con lo spirito della Costituzione, il Comune, anche attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni di paesi esteri. Ciò allo scopo di perseguire la cooperazione, lo sviluppo dei popoli e l’affermazione dei diritti dell’uomo.

Art. 3
Territorio e sede comunale.

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Condove ha una estensione di Kmq. 71,33 e comprende le seguenti frazioni, nuclei ed agglomerati: Airassa, Alotti, Arronco, Bellafugera, Belvedere, Bertolere, Bigliasco, Bodrola, Boina, Bonaudi, Borla, Borlera, Breri, Calcina, Campo dell’Alpe, Camporossetto, Castellazzo, Centrale idroelettrica, Ceretto, Chiambeiretto, Chiampasso, Chiandone, Coindo, Colletto, Colombatti, Combe, Cordola, Crosatto, Cugno, Dravugna, Gagnor, Garneri, Gazzina, Giagli, Gialotto, Girardi, Grange, Grangetta, La Brera inferiore, La Brera superiore, Laietto, Liai, Listelli, Maffiotto, Magnoletto, Magnotti, Martinetto, Mogliassi, Molere, Molini di Valgravio, Mollette, Muanda, Muni, Mura, Oliva, Pitonera, Poisatto, Pralesio, Prato del Rio, Pratobotrile, Ravoire, Reno inferiore, Reno Superiore, Rocca, Rosseno, Sigliodo inferiore, Sigliodo superiore, Sinati, Sinette, Torretta, Trait, Trucetto, Tugno, Vagera, Vair, Vianaudo, Vigne, Villa Mocchie, Ville inferiori, Ville superiori, Volpi.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Martiri della Libertà n. 7.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All’interno del territorio del Comune di Condove non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni e competenze del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. E’ altresì vietata, nel campo agricolo, ogni forma di coltivazione di prodotti transgenici, in quanto il Comune favorisce e promuove iniziative di sostegno alle produzioni agricole tipiche e di qualità.

Art. 4
Stemma gonfalone e bollo.

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Condove.

2. Lo stemma del Comune è quello storicamente in uso.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5. Il bollo è il sigillo che reca l’emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

Art. 5
Consiglio Comunale dei ragazzi.

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e forme di cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte della Provincia di Torino, della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

3. Nell’ambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione di idonei piani finanziari.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà, equiordinazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l’organizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale.

Art. 7
Informazione

1. L’attività del Comune è ispirata alla massima trasparenza dei propri atti e delle procedure nel rispetto del principio della pubblicità e della massima divulgazione ma anche tenuto conto delle riserve imposte dalla tutela della privacy.

2. Nelle forme e nei mezzi ritenuti più idonei, individuati dal regolamento, il Comune opera:

* per informare i cittadini, rispetto agli atti, intendimenti ed obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

* per consentirne l’accesso ai servizi e favorirne lo sviluppo, promovendo l’azione individuale e collettiva.

Nel palazzo municipale la Giunta individua appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, tramite apposito regolamento.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 8 - Organi.

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

Art. 10
Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove questi sia assente o impedito, dagli altri Assessori, secondo l’ordine dato dall’età. In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta, la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale più anziano per età.

2. Le competenze, l’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, con le modalità previste nel Regolamento del Consiglio comunale.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire l’attività del Consiglio Comunale. Il regolamento del Consiglio comunale disciplinerà la gestione delle predette risorse.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati da apposito regolamento.

3. Il regolamento può prevedere altresì l’istituzione di commissioni temporanee o speciali.

4. Nei casi contemplati dal regolamento, le commissioni di cui al presente articolo possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utili all’attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 13
Attribuzioni delle Commissioni.

1. Le Commissioni permanenti sono prevalentemente finalizzate all’esame preliminare e preparatorio di atti deliberativi di particolare rilevanza del Consiglio, onde agevolarne e favorirne il miglior funzionamento.

2. Le Commissioni temporanee o speciali possono istituirsi per l’esame di determinate materie riguardanti questioni particolari, la cui individuazione spetta unicamente al Consiglio Comunale.

Art. 14
Consiglieri.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Nell’adempimento delle civiche funzioni ogni Consigliere ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di voto.

3. Ciascun consigliere è personalmente responsabile dei voti che esprime

4. I Consiglieri Comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio stesso.

5. Il Consigliere anziano è il Consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale di voti fra tutti gli eletti, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati a Sindaco proclamati Consiglieri. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla Legge.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dall’interessato al Sindaco. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga del Consigliere dimissionario.

Art. 15
Diritti e doveri dei consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale secondo le modalità previste nel Regolamento del Consiglio Comunale.

5. I consiglieri comunale che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte de consigliere interessato.

Art. 16
Gruppi consiliari.

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 17
Sindaco.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

Art. 18
Attribuzioni di Amministrazione.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m.i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili:

h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.

Art. 19
Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 20
Attribuzioni di organizzazione.

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede comunque alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 21
Vicesindaco

Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 22
Mozioni di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, ai sensi delle leggi vigenti si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario.

Art. 23
Dimissioni del Sindaco.

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dallo loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 24
Giunta Comunale.

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 25
Composizione.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori elevabili fino al numero massimo consentito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni potranno essere, al massimo, due.

4. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 26
Nomina.

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva allo loro nomina.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari dandone motivata comunicazione al Consiglio. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalle legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

5. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo Pretorio.

Art. 27
Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori nonché stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta Comunale sono pubbliche.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 28
Competenze.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:

a) l’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;

b) l’approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei;

c) l’accettazione di lasciti e donazioni;

d) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

e) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dell’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

f) il conferimento di incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria relativi alle materie di propria competenza.

Art. 29
Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco nell’amministrazione del Comune:

a) In forma collegiale nell’ambito della Giunta;

b) In forma individuale per le funzioni e nelle materie rispettivamente delegate dal Sindaco.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI.

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 30
Partecipazione popolare.

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all’attività del Comune, per assicurare la corretta gestione, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l’accesso alle strutture ed ai servizi del Comune.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti

4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 31
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione

1. L’Amministrazione comunale favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle Associazioni, dei Consorzi, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa dell’Ente attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. l’Amministrazione Comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con apposito regolamento verranno disciplinate le concessioni di locali comunali. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune a titolo di contributo promozionale non finanziario anche in relazione a specifiche attività.

4. E’, altresì, favorita la formazione di organismi a base associativa dell’utenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio Comunale circa i risultati della gestione.

CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.

Art. 32
Consultazioni

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dell’interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto, di attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.

4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 33
Petizioni

1. Chiunque, in forma personale od associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell’Amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, l’assegna al soggetto competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale;

4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicati mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza.

Art. 34
Istanze e Proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina.

2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o proposta, assumendo eventuali determinazioni consequenziali.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno 150 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicizzati mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 35
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio Comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono fissati i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate nelle forme di legge.

7. Il referendum non è valido se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 36
Accesso agli atti.

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d’intervento nei procedimenti amministrativi secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza, le spese processuali sono a carico dell’elettore, salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi.

5. E’ istituito nelle sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.

6. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 37
Principi e criteri informatori
dell’azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità e sull’economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario Comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 38
Organizzazione dell’azione amministrativa.

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi :

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. nell’organizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.

3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.

4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.

Art. 39
Servizi pubblici comunali.

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 40
Forme di gestione dei servizi pubblici.

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione od un’azienda. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 41
Aziende speciali.

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 42
Struttura delle aziende speciali.

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dall’art. 4 del R.D. 15.10.1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 43
Istituzioni.

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza su loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell’istituzione.

Art. 44
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto, l’acquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 45
Convenzioni.

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di assicurare, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46
Consorzi.

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2. A questo fine, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati all’Albo Pretorio.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 47
Accordi di programma.

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 48
Principi strutturali e organizzativi.

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 49
Organizzazione degli uffici e del personale.

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale o al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio del buon andamento e della semplificazione dell’azione amministrativa.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché l’economicità.

Art. 50
Regolamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 51
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5. Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.

TITOLO VI
PATRIMONIO FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
PATRIMONIO E CONTABILITA’

Art. 52
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

3. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali .

4. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 53
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54
Revisione economico finanziaria

1. La revisione economica finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 2 dell’art. 53 disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 55
Controllo di gestione e controllo di qualità.

1. Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2. Per i servizi gestiti direttamente dall’Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzative degli uffici e dei servizi.

3. Per l’esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’Ente o di società ed organismi specializzati:

4. Nei servizi erogati all’utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la stessa procedura stabilita dalla legge per l’approvazione.

2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enuncino principi nell’ambito dell’autonomia degli Enti Locali abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

3. Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 57
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

2. Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti che vi hanno sede, affidandone alla Giunta comunale l’esecuzione.