Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 27 settembre 2000, n. 924

Comune di Crevoladossola (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa decennale a terzi, previa conciliazione, di porzione di mq. 23.500 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 11 - mapp. 272 per coltivazione cava denominata “Campieno di Sotto”. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Crevoladossola (VCO) a mutare la destinazione d’uso della porzione di mq. 23.500 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 11 mapp. 272, per darla in concessione amministrativa previa conciliazione, alla Ditta “Cave di Oira S.r.l.”, per un periodo di anni 10 (dieci), per consentire la coltivazione della cava denominata “Campieno di Sotto”;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non che sono o si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto richiesto, al previo rispetto di tutte le condizioni relative alla sanatoria del pregresso ed all’impegno formale, da parte del concessionario, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area, a fine concessione, a propria cura e spese secondo un piano di ripristino che dovrà essere approvato dalle competenti autorità;

- che il Comune di Crevoladossola (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dei documenti comprovanti l’avvenuto rispetto di tutte le condizioni relative alla conciliazione a sanatoria del pregresso nonchè degli atti di concessione, che verranno stipulati con la Ditta concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, nº 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, nº 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.lgs. nº 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, nº 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale nº 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale nº 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine della concessione, dovrà essere restituita al Comune recuperata, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, in base ad un progetto di ripristino, all’approvazione del quale è subordinata la validità della presente autorizzazione, a cura e spese del concessionario;

- la concessione così come la previa conciliazione a sanatoria del pregresso, non potranno essere stipulate a condizioni economiche inferiori a quanto approvato dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici e analiticamente specificato in premessa e, in particolare, il canone per l’occupazione dell’area ed il canone minimo inerente il materiale estratto dovranno essere corrisposti al Comune indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto che invece dovrà far variare il canone minimo annuo, in caso di superamento dei quantitativi previsti dal piano di coltivazione di riferimento;

- i canoni annui di concessione, estrazione ed occupazione dell’area dovuti al Comune dalla Ditta concessionaria, dovranno essere aggiornati ogni anno così come previsto al punto 4) del paragrafo relativo alle condizioni economiche inerenti la concessione riportato in premessa;

- il Comune di Crevoladossola (VCO) dovrà destinare tutti gli introiti, inerenti la concessione e la conciliazione a sanatoria del pregresso succitate a costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, nº 1766 e nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli, al bisogno e previo svincolo, come suddetto;

- la Ditta concessionaria è tenuta a versare al Comune i conguagli eventualmente dovuti, circa i canoni di concessione, estrazione, occupazione area e mancato uso civico in conseguenza di una revisione al rialzo dei rispettivi valori, in seguito ad una eventuale verifica presso l’Ufficio del Territorio competente che questa Amministrazione dovesse disporre;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri