Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000
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Codice 10.7
Comune di Antrona Schieranco (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione
duso, con concessione amministrativa decennale a terzi, di terreni comunali
gravati da uso civico per complessivi mq. 11.358, da destinarsi a campeggio
con sanatoria situazione pregressa. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) a mutare la destinazione
duso dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 28
mapp. 315, 318, 320, 322, 324, 285 e 286, per complessivi mq. 11.538, per
darli in concessione amministrativa con conciliazione al Sig. W. Zana per
un periodo di anni 10 (dieci), per mantenere lattuale destinazione a campeggio
dellarea;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione allottenimento
di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non che sono
o si rendessero necessarie per la prosecuzione dellattività ed allimpegno
formale, da parte del concessionario, alla riqualificazione, se necessaria,
ambientale e paesaggistica dellarea, a fine concessione, a propria cura
e spese secondo un piano di ripristino che dovrà essere approvato dalle
competenti autorità;
- che il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà inviare allUfficio Usi
Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno
stipulati con il concessionario Sig. W. Zana relativamente allistanza
in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo
delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla
presente autorizzazione;
di dare atto che:
- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso
civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766,
dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs.
n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985 n. 431 nonchè alle direttive regionali
formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991,
confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre
al termine della concessione, dovranno essere restituiti al Comune recuperati,
per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale e paesaggistico,
in base ad un progetto di ripristino, allapprovazione del quale è subordinata
la validità della presente autorizzazione, a cura e spese del concessionario;
- la concessione con conciliazione non potrà essere stipulata a condizioni
economiche inferiori a quanto indicato dalla Commissione Tecnico - consultiva
per gli Usi Civici e, più precisamente, il Sig. W. Zana dovrà realizzare
opere permanenti di interesse generale della popolazione locale, come il
completamento della fognatura in località Rovina, per un importo complessivo
non inferiore a L. 74.000.000 (settantaquattro milioni) comprensivo di
L. 34.000.000 (trentaquattro milioni) a titolo di sanatoria delloccupazione
pregressa dellarea, entro un anno dal rilascio della concessione.
Il Sig. W. Zana dovrà, inoltre, costituire a sue spese idonea fideiussione
a favore del Comune di Antrona Schieranco (VCO) per lintero importo, a
garanzia dellesecuzione dellopera entro il termine stabilito;
- il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà destinare tutti gli introiti,
eventualmente percepiti dal privato o in virtù della fidejussione per lesecuzione
di opere in misura minore di L. 74.000.000 (settantaquattro milioni), inerenti
la concessione succitata, a costruzione di opere permanenti di interesse
generale della popolazione, ai sensi dellart. 24 della Legge 16 giugno
1927 n. 1766 e nelleventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico
intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per
utilizzarli, al bisogno e previo svincolo, come suddetto;
- Il Sig. W. Zana (concessionario) è tenuto a versare al Comune il conguaglio
dovuto circa il canone di concessione complessivo anticipato, compreso
nella realizzazione delle opere e valutato in L. 40.000.000 (quaranta milioni),
in conseguenza di una eventuale revisione al rialzo dello stesso in seguito
a verifica presso lUfficio del Territorio competente che questa Amministrazione
disporrà, pena il decadimento dellautorizzazione;
tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti lautorizzazione di cui
al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 26 settembre 2000, n. 922
Maria Grazia Ferreri