Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 26 settembre 2000, n. 922

Comune di Antrona Schieranco (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa decennale a terzi, di terreni comunali gravati da uso civico per complessivi mq. 11.358, da destinarsi a campeggio con sanatoria situazione pregressa. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) a mutare la destinazione d’uso dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 28 mapp. 315, 318, 320, 322, 324, 285 e 286, per complessivi mq. 11.538, per darli in concessione amministrativa con conciliazione al Sig. W. Zana per un periodo di anni 10 (dieci), per mantenere l’attuale destinazione a campeggio dell’area;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non che sono o si rendessero necessarie per la prosecuzione dell’attività ed all’impegno formale, da parte del concessionario, alla riqualificazione, se necessaria, ambientale e paesaggistica dell’area, a fine concessione, a propria cura e spese secondo un piano di ripristino che dovrà essere approvato dalle competenti autorità;

- che il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati con il concessionario Sig. W. Zana relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985 n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre al termine della concessione, dovranno essere restituiti al Comune recuperati, per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, in base ad un progetto di ripristino, all’approvazione del quale è subordinata la validità della presente autorizzazione, a cura e spese del concessionario;

- la concessione con conciliazione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto indicato dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici e, più precisamente, il Sig. W. Zana dovrà realizzare opere permanenti di interesse generale della popolazione locale, come il completamento della fognatura in località “Rovina”, per un importo complessivo non inferiore a L. 74.000.000 (settantaquattro milioni) comprensivo di L. 34.000.000 (trentaquattro milioni) a titolo di sanatoria dell’occupazione pregressa dell’area, entro un anno dal rilascio della concessione.

Il Sig. W. Zana dovrà, inoltre, costituire a sue spese idonea fideiussione a favore del Comune di Antrona Schieranco (VCO) per l’intero importo, a garanzia dell’esecuzione dell’opera entro il termine stabilito;

- il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà destinare tutti gli introiti, eventualmente percepiti dal privato o in virtù della fidejussione per l’esecuzione di opere in misura minore di L. 74.000.000 (settantaquattro milioni), inerenti la concessione succitata, a costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli, al bisogno e previo svincolo, come suddetto;

- Il Sig. W. Zana (concessionario) è tenuto a versare al Comune il conguaglio dovuto circa il canone di concessione complessivo anticipato, compreso nella realizzazione delle opere e valutato in L. 40.000.000 (quaranta milioni), in conseguenza di una eventuale revisione al rialzo dello stesso in seguito a verifica presso l’Ufficio del Territorio competente che questa Amministrazione disporrà, pena il decadimento dell’autorizzazione;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri