Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2000, n. 45 - 1095
Legge 3 maggio 1985, n. 204 e legge 25 agosto 1991, n. 287. Formazione
professionale nel comparto del commercio e dei servizi. Direttiva
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare per le motivazioni espresse in premessa la Direttiva inerente
le modalità di certificazione degli esiti formativi nel comparto del Commercio
- Servizi, volte al conseguimento di attestati di idoneità validi per liscrizione
alle Camere di Commercio, allegata alla presente deliberazione per farne
parte integrante (all. A);
- di approvare la riunificazione delle sedi desame presso le Camere di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura, territorialmente competenti;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Standard Formativi, Qualità
ed Orientamento professionale di mettere in atto con proprie determinazioni,
le eventuali modifiche agli schemi tipo di attestazioni, i modelli di verbali
da utilizzare in conseguenza delle novità introdotte;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Rete Carburanti e Commercio
su aree pubbliche al quale, a seguito dellentrata in vigore della legge
regionale 12 novembre 1999, n. 28, sono state attribuite le funzioni in
materia di formazione professionale relativamente al settore commercio,
di provvedere alladozione dei provvedimenti necessari per la riattualizzazione
dei programmi formativi e dei relativi questionari.
Si da atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per
lAmministrazione Regionale.
(omissis)
Allegato A
DIRETTIVA
Modalità di predisposizione, conduzione, valutazione delle prove finali
per la certificazione degli esiti formativi nel comparto del Commercio
e volte al conseguimento di attestati di idoneità validi per liscrizione
presso le Camere di Commercio.( L. 3 maggio 1985 n. 204 e L. 25 agosto
1991 n. 287 ).
1. COMPETENZE REGIONALI (art. 8 L.R. 63/95).
Alla Regione Piemonte Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento
Professionale e Settore Rete Carburanti e Commercio su Aree Pubbliche,
ognuno per le proprie specifiche competenze, compete la definizione degli
standard formativi relativi ai livelli professionali da conseguire al termine
dei corsi, e la regolamentazione di tutte le fasi concernenti le Certificazioni
Finali. Queste riguardano la predisposizione, le modalità di conduzione,
di valutazione delle prove e l assegnazione dell idoneità.
2. COMPETENZE PROVINCIALI (artt. 9, 10, 14 l. r. 63/95)
La Provincia territorialmente competente per il riconoscimento dei corsi
è il riferimento amministrativo ed organizzativo delle prove e delle certificazioni.
Ad essa vanno richiesti nelle forme e nei modi di cui ai successivi punti,
l istituzione delle Commissioni esaminatrici, i materiali necessari all
espletamento delle procedure, ed il rilascio degli attestati di idoneità.
3. COMPETENZE DELLE CCIAA
Le Camere di Commercio ( che possono essere gestori di corsi) sono individuate
come sedi organizzative, operative ed anche di svolgimento delle prove
di abilitazione, per i corsi del Commercio e servizi.
4. PROPOSTE STUDIO PROVE FINALI
Nellottica di una evoluzione dei programmi rivolta allacquisizione di
competenze professionali adeguate, a partire dalle proposte avanzate dalle
diverse sedi operative e raccolte dagli Enti regionali, una Commissione
tecnica, tenuto conto delle summenzionate indicazioni metodologiche, elabora
annualmente un aggiornamento dei questionari, integrando e modificando
dove necessario le domande utilizzate per gli esami. Il numero di 350 domande
è considerato minimale e deve garantire la verifica di un ventaglio sufficientemente
ampio di conoscenze.
La Commissione è composta da due esperti in rappresentanza delle Agenzie
formative a rilevanza regionale operanti nello specifico comparto, da due
rappresentanti delle Camere di Commercio, da due rappresentanti delle Province
e da due rappresentanti della Regione (di cui uno dellAssessorato al Commercio).
Salvo diversa indicazione la Commissione è convocata dalla Regione annualmente
entro la prima quindicina di novembre.
5. QUESTIONARI D ESAME
I risultati del lavoro della Commissione sono assunti dalla Regione e formalizzati
sugli appositi questionari. La Regione consegna ai competenti Uffici Provinciali,
e alle CCIAA le domande aggiornate.
Le CCIAA quali sedi operative ed organizzative provvederanno, anche tramite
sistemi elettronici, alla realizzazione e stampa del materiale necessario
per le prove desame con modalità che consentano la diversificazione dei
questionari.
La Regione provvede annualmente a fornire il dischetto degli aggiornamenti.
Le CCIAA provvedono alla stampa dei questionari, con modalità che consentano
la realizzazione di questionari diversi gli uni dagli altri.
6. DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER LATTIVAZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI.
Le Agenzie formative cui compete lattuazione dei programmi e dei piani
regionali inerenti le attività di formazione professionale di cui allart.5
della Legge 21/12/1978 n.845 e art. 11 della L.R. 13 aprile 1995 n.63 ed
i soggetti diversi dalle suddette Agenzie di cui allart. 14 della L.R.
63/95 , devono, parallelamente al ritiro e/o vidimazione dei registri da
parte delle Province , dare comunicazione alla C.C.I.A.A. di competenza
dell avvenuta attivazione del o dei corsi e proporre una data per lo svolgimento
delle prove finali.
a) In particolare gli Enti Formativi o le Agenzie dovranno fornire le seguenti
indicazioni:
1) i corsi attivati;
2) il numero degli esaminandi per corso;
3) lelenco nominativo dei candidati con i dati anagrafici degli stessi,
le loro residenze, la scolarità e, al termine del corso, il totale delle
ore di assenza accumulate per ognuno di essi.
Lelenco finale assume pertanto il valore di una dichiarazione, e lassunzione
di responsabilità circa la correttezza dei dati forniti è a tutti gli effetti
a carico del responsabile del corso.
La completezza e la tempestività della comunicazione è un atto di rilevante
importanza al fine di consentire alle C.C.I.A.A. ed alle Province di espletare
nei tempi dovuti le successive fasi di competenza.
b) Le C.C.I.A.A., ricevute le opportune informazioni, in accordo con gli
Enti Gestori titolari dei corsi, provvedono a loro volta alla predisposizione
dei carteggi necessari all attivazione della Commissione Esaminatrice
ed allo svolgimento degli esami stessi.
In particolare devono, almeno 40 giorni prima della sessione prevista,
richiedere la nomina della commissione esaminatrice allUfficio Prove Finali
della Provincia.
Tale richiesta deve essere corredata del calendario delle prove e contenere
le seguenti informazioni:
a) la sede effettiva di svolgimento degli esami, completa di indirizzo
e numero telefonico;
b) il nominativo del referente (segretario) degli esami ed il relativo
numero di telefono;
c) il numero delle sessioni di prove definite in relazione agli Enti Gestori
ed ai corsi. E previsto lesame di un corso per ogni giornata di prove.
d) la data di convocazione con in dettaglio lora di inizio e gli orari
di svolgimento delle prove per tutte le sessioni.
7. DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE PRIMA DELLESAME
Le sedi operative devono predisporre tutto ciò che serve al regolare svolgimento
delle prove.
In particolare le medesime devono predisporre per il Presidente e per i
componenti la Commissione:
- copie dei questionari
- copie dei verbali desame;
- copia dei fogli firma per i membri di commissione;
- modulo per la liquidazione delle competenze (gettoni di presenza)
- modulo per il sostituto dimposta
- modulo per la dichiarazione IVA.
La citata modulistica può essere liberamente riprodotta purché le firme
risultino in originale.
8. AMMISSIONE ALLE PROVE FINALI
Ai sensi dellart.24 della Legge Regionale n.63 del 13/04/1995 gli allievi
che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle ore di formazione previste per
il corso vengono ammessi alle prove desame per il rilascio dellattestato
didoneità.
I vari corsi (escluso lesame considerato di tre ore medie ) devono svolgersi
in non meno di 45 giorni utili.
Lelenco degli allievi ammessi, formalizzato sul verbale, deve essere predisposto
sotto la responsabilità del Direttore del corso e contenere per ciascun
candidato il numero delle assenze in ore oltre ai dati anagrafici e scolari;
il registro delle presenze deve essere disponibile in sede desame per
le verifiche del caso e per lapposizione delle firme.
Ai candidati ammessi, ma assenti per causa di forza maggiore o per gravi
motivi e quindi giustificati, e concessa la facoltà di ripresentarsi unicamente
alla prima sessione desame utile successiva.
9. COMMISSIONI DESAME : NOMINA E COMPOSIZIONE (art. 14 L. 845/78 e art.
24 L.R. 63/95)
La nomina è resa vincolante dalla legge nazionale sulla F.P. (845/78 art.
14 ) la quale di fatto istituisce il collegio minimo necessario. In altri
termini la presenza dei componenti, di cui al citato articolo, è indispensabile
per rendere valida la Commissione e quindi la sessione degli esami.
Ricevuta la richiesta di nomina della Commissione, lufficio provinciale
competente provvede sollecitamente e comunque almeno 25 giorni prima della
data prevista, ad individuare il Presidente ed a inoltrare la richiesta
agli Enti che ne fanno parte.
Le Commissioni desame per i corsi del Commercio sono così composte:
il Presidente designato dalla Provincia;
Un esperto designato dal Ministero del Lavoro;
Un esperto designato dal Ministero della Pubb. Istruzione
Un esperto designato dalla C.C.I.A.A.
Un esperto designato dalle O.O.S.S. dei datori di lavoro firmatarie degli
A.E.C. e dei C.C.N.L., scelto a rotazione tra quelle maggiormente rappresentative
Un esperto designato dalle O.O.S.S. dei lavoratori firmatarie degli A.E.C.
e dei C.C.N.L., scelto a rotazione tra quelle maggiormente rappresentative
Un Rappresentante dell Ente gestore di F.P.
Le Commissioni per le prove da svolgersi ai sensi della L. 25 agosto 1991
n. 287 sono integrate da un esperto nella disciplina delligiene, individuato
per la sede provinciale di Torino dallAzienda Sanitaria n. 1 e per le
altre sedi provinciali dalla Azienda Sanitaria Locale di riferimento.
Tutti gli Enti provvedono ad effettuare e segnalare la nomina di un loro
rappresentante, alla Provincia e alla sede operativa nella quale si svolgeranno
le prove.
E necessario che vengano nominate persone effettivamente esperte nelle
diverse discipline oggetto di verifica. Ciò per garantire il regolare svolgimento
delle prove .
Il Presidente, che deve essere persona rappresentativa e qualificata, è
garante del regolare svolgimento delle prove e deve essere in grado di
sopperire ad eventuali anomalie che si potessero verificare.
Ferma restando la piena autonomia della Provincia nella scelta del proprio
rappresentante, si ritiene necessario evidenziare lopportunità che ci
si avvalga prioritariamente, nellambito dei positivi rapporti di collaborazione
da tempo instaurati, delle competenze professionali presenti nelle C.C.I.A.A..
Per la gestione delle fasi organizzative che precedono e accompagnano lo
svolgimento degli esami viene nominato un segretario, al quale, in relazione
al delicato ed impegnativo compito, e assegnato un gettone di presenza
analogo a quello erogato per i componenti della Commissione stessa.
La nomina del segretario è effettuata dalla C.C.I.A.A. quale Ente che ha
la responsabilità operativa degli esami. Nel caso in cui nellambito della
stessa Commissione il Presidente sia indicato dalla C.C.I.A.A., svolge
di norma le funzioni di segretario lesperto della C.C.I.A.A.
10. COMMISSIONI DESAME - ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE C.C.I.A.A. - SEDI
OPERATIVE DESAME
Le Province comunicano alle C.C.I.A.A. interessate lavvenuta nomina della
Commissione esaminatrice in tempo utile per la data di inizio degli esami.
Qualora 8 giorni prima degli esami non fosse pervenuto il nominativo di
alcuni componenti la Commissione, e compito della sede operativa, provvedere
ai solleciti necessari al fine di comporre il collegio che deve essere
necessariamente composto di tutti i membri di cui allart.14 della legge
21.12.1978 n.845..
11. SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI DA EROGARE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI
1. LEnte gestore, presenterà a nome dei candidati, per la copertura delle
spese di funzionamento della Commissione e della segreteria il versamento
del previsto diritto camerale attualmente fissato in L.150.000 (D.L.23.12.77
n.973 e successive modificazioni) allegato alla domanda.
2. Il gettone di presenza da erogare ai singoli componenti delle Commissioni
desame è, ai sensi L.R. 4 agosto 1997 N.44 , pari a lire 100.000 lorde
giornaliere per il numero di giorni previsti per lesame.
Al Presidente della Commissione compete, qualora ne ricorrano le condizioni,
un gettone di presenza pari a lire 150.000 lorde giornaliere.
12. DOCUMENTI DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SEDI OPERATIVE PRIMA DELL INIZIO
DELLE PROVE
Al Presidente di commissione deve essere presentata preliminarmente la
seguente documentazione:
- Verbali desame compilati nelle parti relative ai dati anagrafici dei
candidati, alla residenza, alla scolarità e al totale delle assenze per
l attestazione dell ammissibilità dei medesimi.
- Documenti di riconoscimento dellallievo, allatto dellappello.
- I questionari integri per la timbratura e la vidimazione.
13. SVOLGIMENTO DELLE PROVE FINALI
Prima dellinizio delle prove si ritiene sia utile che il Presidente richiami
brevemente i contenuti della presente direttiva, al fine di rendere edotti
tutti i Componenti sulle modalità di svolgimento delle prove e sui criteri
di valutazione dei candidati.
La prova desame consiste in una prova scritta ed una prova orale con
relativa valutazione finale espressa in centesimi.
13.1. PROVA SCRITTA
Per la prova scritta al candidato viene consegnato al termine dellappello
un questionario composto da 40 domande chiuse; allatto della consegna
dei questionari il Presidente o suo delegato provvede allaccertamento
dell identità dei candidati.
Sullapposito riquadro del frontespizio del questionario devono essere
riportati dai candidati i dati anagrafici, il tipo e numero di documento
identificativo.
Al termine delle operazioni suddette, i candidati hanno 1 ora di tempo
per rispondere alle domande e dovranno consegnare il questionario ai componenti
la Commissione d esame che inizieranno la correzione degli stessi sulla
base delle risposte esatte indicate dalla Regione Piemonte.
Le domande stampate nel questionario sono attinenti a tutti gli argomenti
trattati durante il corso e relative alle materie previste dal programma
Le domande sono da considerarsi tutte di pari punteggio per un appannaggio
totale di 100 punti, la valutazione finale si ottiene detraendo al punteggio
massimo ottenibile (100/100) un valore negativo di 4 punti per errore.
Sulla base delle risposte errate si provvede ad effettuare la conseguente
detrazione.
Ne consegue che il numero massimo di risposte errate è 10.
Il numero di errori rilevati ed il punteggio ottenuto devono essere indicati
sullapposito spazio del frontespizio e siglati da almeno due componenti
della Commissione.
Alla prova orale vengono ammessi tutti i candidati che nella prova scritta
abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100 ( per un massimo di 10 risposte
errate).
Prima di iniziare il colloquio occorre dare comunicazione agli eventuali
esclusi illustrando loro gli errori commessi.
13.2. PROVA ORALE
La prova orale deve svolgersi in locali aperti al pubblico.
Dopo una breve introduzione informale tendente a mettere a proprio agio
il candidato, devono essere forniti al medesimo i necessari ragguagli circa
lesito della prova scritta.
Gli eventuali errori commessi possono essere spunto per il colloquio e
per ciò stesso le risposte considerate per la valutazione.
Per consentire un più ordinato svolgimento degli esami si individuano cinque
aree tematiche e per ognuna di queste ai candidati viene sottoposto un
quesito o più duno sulla base del programma svolto.
Tale programma deve essere presentato in sintesi ai componenti la Commissione
anche per meglio orientare il colloquio.
La Commissione non può costituirsi in sottocommissioni.
Sul verbale , nello spazio riservato alle osservazioni occorre che eventuali
anomalie vengano annotate al fine di potervi porre rimedio per il futuro.
Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto sia per lo scritto
che per lorale una valutazione non inferiore a 60/100.
Le valutazioni parziali (scritto ed orale) devono essere annotate sui questionari
e siglate da almeno due componenti della Commissione.
I questionari così compilati devono essere custoditi per almeno 1 anno
dalla loro compilazione nella sede operativa.
14. SCRUTINIO FINALE
Il doppio sbarramento introduce una novità sostanziale riguardo allo scrutinio
finale, in quanto di fatto lo anticipa al termine di ogni prova.
La decisione per quanto attiene la prova scritta è conseguenza del questionario,
e deve comunque essere assunta collegialmente al termine della correzione.
Per la prova orale la valutazione deve essere espressa al termine di ogni
singolo colloquio, ogni membro della Commissione esprime una valutazione
e collegialmente si provvede a trovare la sintesi finale e quindi il punteggio
da attribuire.
I punteggi così determinati devono essere riportati sul verbale.
Tale modello prevede quattro colonne per la valutazione che sono riferite
alla:
PROVA SCRITTA;
PROVA ORALE ;
VOTO FINALE.
ESITO (idoneo, non idoneo)
Nella prima colonna vanno riportate le valutazioni riguardanti la prova
scritta, in quella a fianco i risultati della prova orale, nellultima(voto
finale ) la media dei due punteggi.
Nel caso di valutazioni inferiori a 60/100 nel questionario, si riporta
nella colonna relativa il punteggio, qualunque esso sia, e a fianco nella
colonna di pertinenza del colloquio l acronimo N.A. (non ammesso) nella
terza la sigla N.C. (non classificabile) e a fianco quindi NON IDONEO.
Se la prova scritta è sufficiente ma non lo è il colloquio, nella seconda
colonna PROVA ORALE non dovrà essere riportato il punteggio ma le lettere
N.S. (non superato) a fianco, come sopra , cioè N.C. e quindi non idoneo.
La sede operativa deve altresì, alla conclusione degli scrutini, provvedere
al completamento dei verbali desame producendone almeno tre copie firmate
in originale.
I verbali, atti giuridicamente rilevanti, devono essere conservati per
una durata illimitata, dai soggetti aventi titolo a rilasciare eventuali
dichiarazioni sostitutive.
Tutti gli adempimenti devono concludersi prima dello scioglimento della
Commissione. Le competenze devono essere liquidate tenendo comunque conto
delle esigenze organizzative delle CCIAA.
Il rilascio del gettone di presenza ai singoli membri della Commissione
deve essere quietanzato.
15. CREDITI FORMATIVI
Ai Candidati che risultino , NON IDONEI può essere assegnato un credito
formativo.
L assegnazione di tale credito è a discrezione dellEnte che ha gestito
il corso e si fonda sulla conoscenza della effettiva preparazione dei candidati.
Tale credito e assegnabile esclusivamente dopo la prima sessione di prove.
Questo consente la riammissione alla successiva sessione di prove, senza
ulteriori oneri a carico del candidato, a seguito della frequenza mirata
ad un minimo del 40% del monte ore effettivo.
Allo stesso modo per coloro che per giustificati motivi sono costretti
ad abbandonare il corso, e possibile allatto della successiva riiscrizione,
riconoscere un credito pari alle ore effettivamente frequentate. Di questo
fatto occorre sia data formale comunicazione ai Servizi Provinciali competenti
e la medesima comunicazione presentata alla Commissione prima dellinizio
delle prove.
L inserimento nei corsi di questi candidati può risultare anche in esubero
rispetto al numero massimo consentito.
Questo anche in ragione del fatto che per i candidati risultati non idonei,
la frequenza di parte del corso risulta essere a titolo gratuito.
16. COMPILAZIONE ATTESTATI
La compilazione degli attestati di idoneità relativa agli allievi che hanno
superato la prova desame finale è a cura delle sedi operative ( Enti Gestori)
che devono presentare tale documentazione, completata in ogni sua parte,
in Provincia entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione degli esami,
per il necessario perfezionamento.
Con la sperimentazione dellattestato europeo si è assunto un unico modello
base di certificazione finale.
Tale modello è stato oggetto di appositi Decreti Ministeriali e di conseguenti
atti formali da parte della Amministrazione Regionale (D.G.R. 18 gennaio
1999, n 22-26487 e D.D. 8 giugno 2000 n. 468)
Il modello contenente gli indicatori minimi ( che si allega in formato
elettronico) è integrato dalle leggi specifiche e contiene tutti gli elementi
caratteristici necessari alla chiara ed univoca comprensione del tipo di
attestato di cui si tratta.
Gli attestati di idoneità predisposti su modelli regionali rilasciati dalla
Provincia devono pertanto contenere la denominazione dellabilitazione
a cui tende il corso i dati anagrafici del candidato e lindicazione dellatto
formale di autorizzazione dei corsi.
In calce va apposta la data del giorno in cui si è stilato il verbale desame
a cura della Commissione, il timbro e la firma dellEnte Gestore dei corsi,
della CCIAA presso cui le prove hanno avuto svolgimento e quello della
Provincia competente al rilascio degli attestati di idoneità.
Su tutti gli attestati di idoneità va applicata una marca da bollo del
valore vigente, a carico dellallievo, come corrispettivo di tassa prevista
dallo Stato per le Certificazioni Pubbliche.
Il rilascio degli attestati di idoneità spetta esclusivamente allufficio
provinciale competente che:
- verifica la corrispondenza dei dati anagrafici sugli Attestati di idoneità
con i verbali di Commissione depositati dai rispettivi Presidenti di Commissione;
- annulla le marche da Bollo con il timbro della Provincia;
- firma gli Attestati di idoneità.
Sarà cura dellEnte gestore ritirarli presso la Provincia e curarne la
distribuzione .
17. INDICAZIONI SPECIFICHE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE CORSUALI.
17.1. CORSI PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO L. 3 maggio 1985 n.
204.
In aggiunta alle indicazioni generali si specifica quanto segue:
17.1.1. QUESTIONARI
Le domande che compongono il questionario sono attinenti a tutti gli argomenti
trattati durante il corso e relative alle materie previste dal programma.
17.1.2. SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Per consentire un più ordinato svolgimento degli esami si individuano cinque
aree tematiche che sono:
1) Organizzazione e Tecnica di Vendita;
2) Nozioni di Diritto Commerciale;
3) Disciplina Legislativa e Contrattuale;
4) Nozioni di Legislazione Tributaria;
5) Tutela Previdenziale e Assistenziale.
Per ognuna di queste ai candidati viene sottoposto un quesito orale o più
duno sulla base del programma svolto.
Tale programma deve essere fornito dallEnte gestore dei corsi ai componenti
la Commissione anche per meglio orientare il colloquio.
Si indicano altresì orientativamente le discipline di studio e le aree
di pertinenza assegnate ai diversi componenti delle Commissioni;
a) Nozioni di diritto commerciale (CCIAA o Datori di Lavoro)
b) Nozioni di Legislazione Tributaria (Ministero P. I. o Ente Gestore )
c) Disciplina Legislativa e Contrattuale (Ministero del Lavoro o O.O.S.S.
)
d) Organizzazione e tecnica di vendita ( Datori di Lavoro o Ente Gestore)
e) Tutela previdenziale e assistenziale ( Ministero del Lavoro o O.O.S.S
)
Particolare attenzione deve essere posta dagli Esaminatori al fatto che
le domande, pur facendo riferimento alle sopra menzionate discipline, sondano
competenze utili allo svolgimento dellattività di Agente - Rappresentante
e in tale logica devono essere formulate.
17.2. CORSI PER SOMMINISTRATORI DI ALIMENTI E BEVANDE L. 25 agosto 1991
n. 287.
17.2.1. QUESTIONARI
Le domande che compongono il questionario sono attinenti a tutti gli argomenti
trattati durante il corso e relative alle materie previste dal programma.
17.2.2. SVOLGIMENTO DELLE PROVE
La Commissione Esaminatrice per Somministratori deve essere integrata da
un esperto in materia igienico sanitaria scelto nellambito del Dipartimento
di Prevenzione e nominato dal Direttore dellA.S.L. territorialmente competente.
Per consentire un più ordinato svolgimento degli esami si individuano
cinque aree tematiche che sono:
1) IGIENE
2) LEGISLAZIONE DEL COMMERCIO E CONTABILITA
3) LEGISLAZIONE DEL LAVORO E FISCALE
4) MERCEOLOGIA
5) MARKETING
per ognuna di queste ai candidati viene sottoposto un quesito o più duno
sulla base del programma svolto.
Tale programma deve essere presentato in sintesi ai componenti la Commissione
anche per meglio orientare il colloquio.
Si indicano altresì orientativamente le discipline di studio e le aree
di pertinenza assegnate ai diversi componenti delle Commissioni;
1) IGIENE Dipartimento di Prevenzione;
2) LEGISLAZIONE DEL COMMERCIO E CONTABILITA Il Presidente e la C.C.I.A.A;
3) LEGISLAZIONE DEL LAVORO E FISCALE Ministero del Lavoro e O.O.S.S.;
4) MERCEOLOGIA Ministero della Pubblica Istruzione;
5) MARKETING Ente Gestore.
Particolare attenzione deve essere posta dagli Esaminatori al fatto che
le domande, pur facendo riferimento alle sopra menzionate discipline, sondano
competenze utili allo svolgimento dellattività di Somministratore di Alimenti
e Bevande e in tale logica devono essere formulate.
Le presenti disposizioni sostituiscono le precedenti pari oggetto.
Esse producono i propri effetti sui corsi iniziati a far data dallapprovazione
della D.G.R. di cui la presente è parte integrante.