Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2000, n. 45 - 1095

Legge 3 maggio 1985, n. 204 e legge 25 agosto 1991, n. 287. Formazione professionale nel comparto del commercio e dei servizi. Direttiva

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare per le motivazioni espresse in premessa la Direttiva inerente le modalità di certificazione degli esiti formativi nel comparto del Commercio - Servizi, volte al conseguimento di attestati di idoneità validi per l’iscrizione alle Camere di Commercio, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. A);

- di approvare la riunificazione delle sedi d’esame presso le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, territorialmente competenti;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento professionale di mettere in atto con proprie determinazioni, le eventuali modifiche agli schemi tipo di attestazioni, i modelli di verbali da utilizzare in conseguenza delle novità introdotte;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Rete Carburanti e Commercio su aree pubbliche al quale, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, sono state attribuite le funzioni in materia di formazione professionale relativamente al settore commercio, di provvedere all’adozione dei provvedimenti necessari per la riattualizzazione dei programmi formativi e dei relativi questionari.

Si da atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l’Amministrazione Regionale.

(omissis)

Allegato A

DIRETTIVA

Modalità di predisposizione, conduzione, valutazione delle prove finali per la certificazione degli esiti formativi nel comparto del Commercio e volte al conseguimento di attestati di idoneità validi per l’iscrizione presso le Camere di Commercio.( L. 3 maggio 1985 n. 204 e L. 25 agosto 1991 n. 287 ).

1. COMPETENZE REGIONALI (art. 8 L.R. 63/95).

Alla Regione Piemonte Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento Professionale e Settore Rete Carburanti e Commercio su Aree Pubbliche, ognuno per le proprie specifiche competenze, compete la definizione degli standard formativi relativi ai livelli professionali da conseguire al termine dei corsi, e la regolamentazione di tutte le fasi concernenti le Certificazioni Finali. Queste riguardano la predisposizione, le modalità di conduzione, di valutazione delle prove e l’ assegnazione dell’ idoneità.

2. COMPETENZE PROVINCIALI (artt. 9, 10, 14 l. r. 63/95)

La Provincia territorialmente competente per il riconoscimento dei corsi è il riferimento amministrativo ed organizzativo delle prove e delle certificazioni. Ad essa vanno richiesti nelle forme e nei modi di cui ai successivi punti, l’ istituzione delle Commissioni esaminatrici, i materiali necessari all’ espletamento delle procedure, ed il rilascio degli attestati di idoneità.

3. COMPETENZE DELLE CCIAA

Le Camere di Commercio ( che possono essere gestori di corsi) sono individuate come sedi organizzative, operative ed anche di svolgimento delle prove di abilitazione, per i corsi del Commercio e servizi.

4. PROPOSTE STUDIO PROVE FINALI

Nell’ottica di una evoluzione dei programmi rivolta all’acquisizione di competenze professionali adeguate, a partire dalle proposte avanzate dalle diverse sedi operative e raccolte dagli Enti regionali, una Commissione tecnica, tenuto conto delle summenzionate indicazioni metodologiche, elabora annualmente un aggiornamento dei questionari, integrando e modificando dove necessario le domande utilizzate per gli esami. Il numero di 350 domande è considerato minimale e deve garantire la verifica di un ventaglio sufficientemente ampio di conoscenze.

La Commissione è composta da due esperti in rappresentanza delle Agenzie formative a rilevanza regionale operanti nello specifico comparto, da due rappresentanti delle Camere di Commercio, da due rappresentanti delle Province e da due rappresentanti della Regione (di cui uno dell’Assessorato al Commercio). Salvo diversa indicazione la Commissione è convocata dalla Regione annualmente entro la prima quindicina di novembre.

5. QUESTIONARI D’ ESAME

I risultati del lavoro della Commissione sono assunti dalla Regione e formalizzati sugli appositi questionari. La Regione consegna ai competenti Uffici Provinciali, e alle CCIAA le domande aggiornate.

Le CCIAA quali sedi operative ed organizzative provvederanno, anche tramite sistemi elettronici, alla realizzazione e stampa del materiale necessario per le prove d’esame con modalità che consentano la diversificazione dei questionari.

La Regione provvede annualmente a fornire il dischetto degli aggiornamenti. Le CCIAA provvedono alla stampa dei questionari, con modalità che consentano la realizzazione di questionari diversi gli uni dagli altri.

6. DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER L’ATTIVAZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI.

Le Agenzie formative cui compete l’attuazione dei programmi e dei piani regionali inerenti le attività di formazione professionale di cui all’art.5 della Legge 21/12/1978 n.845 e art. 11 della L.R. 13 aprile 1995 n.63 ed i soggetti diversi dalle suddette Agenzie di cui all’art. 14 della L.R. 63/95 , devono, parallelamente al ritiro e/o vidimazione dei registri da parte delle Province , dare comunicazione alla C.C.I.A.A. di competenza dell’ avvenuta attivazione del o dei corsi e proporre una data per lo svolgimento delle prove finali.

a) In particolare gli Enti Formativi o le Agenzie dovranno fornire le seguenti indicazioni:

1) i corsi attivati;

2) il numero degli esaminandi per corso;

3) l’elenco nominativo dei candidati con i dati anagrafici degli stessi, le loro residenze, la scolarità e, al termine del corso, il totale delle ore di assenza accumulate per ognuno di essi.

L’elenco finale assume pertanto il valore di una dichiarazione, e l’assunzione di responsabilità circa la correttezza dei dati forniti è a tutti gli effetti a carico del responsabile del corso.

La completezza e la tempestività della comunicazione è un atto di rilevante importanza al fine di consentire alle C.C.I.A.A. ed alle Province di espletare nei tempi dovuti le successive fasi di competenza.

b) Le C.C.I.A.A., ricevute le opportune informazioni, in accordo con gli Enti Gestori titolari dei corsi, provvedono a loro volta alla predisposizione dei carteggi necessari all’ attivazione della Commissione Esaminatrice ed allo svolgimento degli esami stessi.

In particolare devono, almeno 40 giorni prima della sessione prevista, richiedere la nomina della commissione esaminatrice all’Ufficio Prove Finali della Provincia.

Tale richiesta deve essere corredata del calendario delle prove e contenere le seguenti informazioni:

a) la sede effettiva di svolgimento degli esami, completa di indirizzo e numero telefonico;

b) il nominativo del referente (segretario) degli esami ed il relativo numero di telefono;

c) il numero delle sessioni di prove definite in relazione agli Enti Gestori ed ai corsi. E’ previsto l’esame di un corso per ogni giornata di prove.

d) la data di convocazione con in dettaglio l’ora di inizio e gli orari di svolgimento delle prove per tutte le sessioni.

7. DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE PRIMA DELL’ESAME

Le sedi operative devono predisporre tutto ciò che serve al regolare svolgimento delle prove.

In particolare le medesime devono predisporre per il Presidente e per i componenti la Commissione:

- copie dei questionari

- copie dei verbali d’esame;

- copia dei fogli firma per i membri di commissione;

- modulo per la liquidazione delle competenze (gettoni di presenza)

- modulo per il sostituto d’imposta

- modulo per la dichiarazione IVA.

La citata modulistica può essere liberamente riprodotta purché le firme risultino in originale.

8. AMMISSIONE ALLE PROVE FINALI

Ai sensi dell’art.24 della Legge Regionale n.63 del 13/04/1995 gli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle ore di formazione previste per il corso vengono ammessi alle prove d’esame per il rilascio dell’attestato d’idoneità.

I vari corsi (escluso l’esame considerato di tre ore medie ) devono svolgersi in non meno di 45 giorni utili.

L’elenco degli allievi ammessi, formalizzato sul verbale, deve essere predisposto sotto la responsabilità del Direttore del corso e contenere per ciascun candidato il numero delle assenze in ore oltre ai dati anagrafici e scolari; il registro delle presenze deve essere disponibile in sede d’esame per le verifiche del caso e per l’apposizione delle firme.

Ai candidati ammessi, ma assenti per causa di forza maggiore o per gravi motivi e quindi giustificati, e’ concessa la facoltà di ripresentarsi unicamente alla prima sessione d’esame utile successiva.

9. COMMISSIONI D’ESAME : NOMINA E COMPOSIZIONE (art. 14 L. 845/78 e art. 24 L.R. 63/95)

La nomina è resa vincolante dalla legge nazionale sulla F.P. (845/78 art. 14 ) la quale di fatto istituisce il collegio minimo necessario. In altri termini la presenza dei componenti, di cui al citato articolo, è indispensabile per rendere valida la Commissione e quindi la sessione degli esami.

Ricevuta la richiesta di nomina della Commissione, l’ufficio provinciale competente provvede sollecitamente e comunque almeno 25 giorni prima della data prevista, ad individuare il Presidente ed a inoltrare la richiesta agli Enti che ne fanno parte.

Le Commissioni d’esame per i corsi del Commercio sono così composte:

il Presidente designato dalla Provincia;

Un esperto designato dal Ministero del Lavoro;

Un esperto designato dal Ministero della Pubb. Istruzione

Un esperto designato dalla C.C.I.A.A.

Un esperto designato dalle O.O.S.S. dei datori di lavoro firmatarie degli A.E.C. e dei C.C.N.L., scelto a rotazione tra quelle maggiormente rappresentative

Un esperto designato dalle O.O.S.S. dei lavoratori firmatarie degli A.E.C. e dei C.C.N.L., scelto a rotazione tra quelle maggiormente rappresentative

Un Rappresentante dell’ Ente gestore di F.P.

Le Commissioni per le prove da svolgersi ai sensi della L. 25 agosto 1991 n. 287 sono integrate da un esperto nella disciplina dell’igiene, individuato per la sede provinciale di Torino dall’Azienda Sanitaria n. 1 e per le altre sedi provinciali dalla Azienda Sanitaria Locale di riferimento.

Tutti gli Enti provvedono ad effettuare e segnalare la nomina di un loro rappresentante, alla Provincia e alla sede operativa nella quale si svolgeranno le prove.

E’ necessario che vengano nominate persone effettivamente esperte nelle diverse discipline oggetto di verifica. Ciò per garantire il regolare svolgimento delle prove .

Il Presidente, che deve essere persona rappresentativa e qualificata, è garante del regolare svolgimento delle prove e deve essere in grado di sopperire ad eventuali anomalie che si potessero verificare.

Ferma restando la piena autonomia della Provincia nella scelta del proprio rappresentante, si ritiene necessario evidenziare l’opportunità che ci si avvalga prioritariamente, nell’ambito dei positivi rapporti di collaborazione da tempo instaurati, delle competenze professionali presenti nelle C.C.I.A.A..

Per la gestione delle fasi organizzative che precedono e accompagnano lo svolgimento degli esami viene nominato un segretario, al quale, in relazione al delicato ed impegnativo compito, e’ assegnato un gettone di presenza analogo a quello erogato per i componenti della Commissione stessa.

La nomina del segretario è effettuata dalla C.C.I.A.A. quale Ente che ha la responsabilità operativa degli esami. Nel caso in cui nell’ambito della stessa Commissione il Presidente sia indicato dalla C.C.I.A.A., svolge di norma le funzioni di segretario l’esperto della C.C.I.A.A.

10. COMMISSIONI D’ESAME - ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE C.C.I.A.A. - SEDI OPERATIVE D’ESAME

Le Province comunicano alle C.C.I.A.A. interessate l’avvenuta nomina della Commissione esaminatrice in tempo utile per la data di inizio degli esami.

Qualora 8 giorni prima degli esami non fosse pervenuto il nominativo di alcuni componenti la Commissione, e’ compito della sede operativa, provvedere ai solleciti necessari al fine di comporre il collegio che deve essere necessariamente composto di tutti i membri di cui all’art.14 della legge 21.12.1978 n.845..

11. SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI DA EROGARE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI

1. L’Ente gestore, presenterà a nome dei candidati, per la copertura delle spese di funzionamento della Commissione e della segreteria il versamento del previsto diritto camerale attualmente fissato in L.150.000 (D.L.23.12.77 n.973 e successive modificazioni) allegato alla domanda.

2. Il gettone di presenza da erogare ai singoli componenti delle Commissioni d’esame è, ai sensi L.R. 4 agosto 1997 N.44 , pari a lire 100.000 lorde giornaliere per il numero di giorni previsti per l’esame.

Al Presidente della Commissione compete, qualora ne ricorrano le condizioni, un gettone di presenza pari a lire 150.000 lorde giornaliere.

12. DOCUMENTI DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SEDI OPERATIVE PRIMA DELL’ INIZIO DELLE PROVE

Al Presidente di commissione deve essere presentata preliminarmente la seguente documentazione:

- Verbali d’esame compilati nelle parti relative ai dati anagrafici dei candidati, alla residenza, alla scolarità e al totale delle assenze per l’ attestazione dell’ ammissibilità dei medesimi.

- Documenti di riconoscimento dell’allievo, all’atto dell’appello.

- I questionari integri per la timbratura e la vidimazione.

13. SVOLGIMENTO DELLE PROVE FINALI

Prima dell’inizio delle prove si ritiene sia utile che il Presidente richiami brevemente i contenuti della presente direttiva, al fine di rendere edotti tutti i Componenti sulle modalità di svolgimento delle prove e sui criteri di valutazione dei candidati.

 La prova d’esame consiste in una prova scritta ed una prova orale con relativa valutazione finale espressa in centesimi.

13.1. PROVA SCRITTA

Per la prova scritta al candidato viene consegnato al termine dell’appello un questionario composto da 40 domande chiuse; all’atto della consegna dei questionari il Presidente o suo delegato provvede all’accertamento dell’ identità dei candidati.

Sull’apposito riquadro del frontespizio del questionario devono essere riportati dai candidati i dati anagrafici, il tipo e numero di documento identificativo.

Al termine delle operazioni suddette, i candidati hanno 1 ora di tempo per rispondere alle domande e dovranno consegnare il questionario ai componenti la Commissione d’ esame che inizieranno la correzione degli stessi sulla base delle risposte esatte indicate dalla Regione Piemonte.

Le domande stampate nel questionario sono attinenti a tutti gli argomenti trattati durante il corso e relative alle materie previste dal programma

Le domande sono da considerarsi tutte di pari punteggio per un appannaggio totale di 100 punti, la valutazione finale si ottiene detraendo al punteggio massimo ottenibile (100/100) un valore negativo di 4 punti per errore.

Sulla base delle risposte errate si provvede ad effettuare la conseguente detrazione.

Ne consegue che il numero massimo di risposte errate è 10.

Il numero di errori rilevati ed il punteggio ottenuto devono essere indicati sull’apposito spazio del frontespizio e siglati da almeno due componenti della Commissione.

Alla prova orale vengono ammessi tutti i candidati che nella prova scritta abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100 ( per un massimo di 10 risposte errate).

Prima di iniziare il colloquio occorre dare comunicazione agli eventuali esclusi illustrando loro gli errori commessi.

13.2. PROVA ORALE

La prova orale deve svolgersi in locali aperti al pubblico.

Dopo una breve introduzione informale tendente a mettere a proprio agio il candidato, devono essere forniti al medesimo i necessari ragguagli circa l’esito della prova scritta.

Gli eventuali errori commessi possono essere spunto per il colloquio e per ciò stesso le risposte considerate per la valutazione.

Per consentire un più ordinato svolgimento degli esami si individuano cinque aree tematiche e per ognuna di queste ai candidati viene sottoposto un quesito o più d’uno sulla base del programma svolto.

Tale programma deve essere presentato in sintesi ai componenti la Commissione anche per meglio orientare il colloquio.

La Commissione non può costituirsi in sottocommissioni.

Sul verbale , nello spazio riservato alle osservazioni occorre che eventuali anomalie vengano annotate al fine di potervi porre rimedio per il futuro.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto sia per lo scritto che per l’orale una valutazione non inferiore a 60/100.

Le valutazioni parziali (scritto ed orale) devono essere annotate sui questionari e siglate da almeno due componenti della Commissione.

I questionari così compilati devono essere custoditi per almeno 1 anno dalla loro compilazione nella sede operativa.

14. SCRUTINIO FINALE

Il doppio sbarramento introduce una novità sostanziale riguardo allo scrutinio finale, in quanto di fatto lo anticipa al termine di ogni prova.

La decisione per quanto attiene la prova scritta è conseguenza del questionario, e deve comunque essere assunta collegialmente al termine della correzione.

Per la prova orale la valutazione deve essere espressa al termine di ogni singolo colloquio, ogni membro della Commissione esprime una valutazione e collegialmente si provvede a trovare la sintesi finale e quindi il punteggio da attribuire.

I punteggi così determinati devono essere riportati sul verbale.

Tale modello prevede quattro colonne per la valutazione che sono riferite alla:

PROVA SCRITTA;

PROVA ORALE ;

VOTO FINALE.

ESITO (idoneo, non idoneo)

Nella prima colonna vanno riportate le valutazioni riguardanti la prova scritta, in quella a fianco i risultati della prova orale, nell’ultima(voto finale ) la media dei due punteggi.

Nel caso di valutazioni inferiori a 60/100 nel questionario, si riporta nella colonna relativa il punteggio, qualunque esso sia, e a fianco nella colonna di pertinenza del colloquio l’ acronimo N.A. (non ammesso) nella terza la sigla N.C. (non classificabile) e a fianco quindi NON IDONEO.

Se la prova scritta è sufficiente ma non lo è il colloquio, nella seconda colonna PROVA ORALE non dovrà essere riportato il punteggio ma le lettere N.S. (non superato) a fianco, come sopra , cioè N.C. e quindi non idoneo.

La sede operativa deve altresì, alla conclusione degli scrutini, provvedere al completamento dei verbali d’esame producendone almeno tre copie firmate in originale.

I verbali, atti giuridicamente rilevanti, devono essere conservati per una durata illimitata, dai soggetti aventi titolo a rilasciare eventuali dichiarazioni sostitutive.

Tutti gli adempimenti devono concludersi prima dello scioglimento della Commissione. Le competenze devono essere liquidate tenendo comunque conto delle esigenze organizzative delle CCIAA.

 Il rilascio del gettone di presenza ai singoli membri della Commissione deve essere quietanzato.

15. CREDITI FORMATIVI

Ai Candidati che risultino , NON IDONEI può essere assegnato un credito formativo.

L’ assegnazione di tale credito è a discrezione dell’Ente che ha gestito il corso e si fonda sulla conoscenza della effettiva preparazione dei candidati.

Tale credito e’ assegnabile esclusivamente dopo la prima sessione di prove.

Questo consente la riammissione alla successiva sessione di prove, senza ulteriori oneri a carico del candidato, a seguito della frequenza mirata ad un minimo del 40% del monte ore effettivo.

Allo stesso modo per coloro che per giustificati motivi sono costretti ad abbandonare il corso, e’ possibile all’atto della successiva riiscrizione, riconoscere un credito pari alle ore effettivamente frequentate. Di questo fatto occorre sia data formale comunicazione ai Servizi Provinciali competenti e la medesima comunicazione presentata alla Commissione prima dell’inizio delle prove.

L’ inserimento nei corsi di questi candidati può risultare anche in esubero rispetto al numero massimo consentito.

Questo anche in ragione del fatto che per i candidati risultati non idonei, la frequenza di parte del corso risulta essere a titolo gratuito.

16. COMPILAZIONE ATTESTATI

La compilazione degli attestati di idoneità relativa agli allievi che hanno superato la prova d’esame finale è a cura delle sedi operative ( Enti Gestori) che devono presentare tale documentazione, completata in ogni sua parte, in Provincia entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione degli esami, per il necessario perfezionamento.

Con la sperimentazione dell’attestato europeo si è assunto un unico modello base di certificazione finale.

Tale modello è stato oggetto di appositi Decreti Ministeriali e di conseguenti atti formali da parte della Amministrazione Regionale (D.G.R. 18 gennaio 1999, n 22-26487 e D.D. 8 giugno 2000 n. 468)

Il modello contenente gli indicatori minimi ( che si allega in formato elettronico) è integrato dalle leggi specifiche e contiene tutti gli elementi caratteristici necessari alla chiara ed univoca comprensione del tipo di attestato di cui si tratta.

Gli attestati di idoneità predisposti su modelli regionali rilasciati dalla Provincia devono pertanto contenere la denominazione dell’abilitazione a cui tende il corso i dati anagrafici del candidato e l’indicazione dell’atto formale di autorizzazione dei corsi.

In calce va apposta la data del giorno in cui si è stilato il verbale d’esame a cura della Commissione, il timbro e la firma dell’Ente Gestore dei corsi, della CCIAA presso cui le prove hanno avuto svolgimento e quello della Provincia competente al rilascio degli attestati di idoneità.

Su tutti gli attestati di idoneità va applicata una marca da bollo del valore vigente, a carico dell’allievo, come corrispettivo di tassa prevista dallo Stato per le Certificazioni Pubbliche.

Il rilascio degli attestati di idoneità spetta esclusivamente all’ufficio provinciale competente che:

- verifica la corrispondenza dei dati anagrafici sugli Attestati di idoneità con i verbali di Commissione depositati dai rispettivi Presidenti di Commissione;

- annulla le marche da Bollo con il timbro della Provincia;

- firma gli Attestati di idoneità.

Sarà cura dell’Ente gestore ritirarli presso la Provincia e curarne la distribuzione .

17. INDICAZIONI SPECIFICHE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE CORSUALI.

17.1. CORSI PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO L. 3 maggio 1985 n. 204.

In aggiunta alle indicazioni generali si specifica quanto segue:

17.1.1. QUESTIONARI

Le domande che compongono il questionario sono attinenti a tutti gli argomenti trattati durante il corso e relative alle materie previste dal programma.

17.1.2. SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Per consentire un più ordinato svolgimento degli esami si individuano cinque aree tematiche che sono:

1) Organizzazione e Tecnica di Vendita;

2) Nozioni di Diritto Commerciale;

3) Disciplina Legislativa e Contrattuale;

4) Nozioni di Legislazione Tributaria;

5) Tutela Previdenziale e Assistenziale.

Per ognuna di queste ai candidati viene sottoposto un quesito orale o più d’uno sulla base del programma svolto.

Tale programma deve essere fornito dall’Ente gestore dei corsi ai componenti la Commissione anche per meglio orientare il colloquio.

Si indicano altresì orientativamente le discipline di studio e le aree di pertinenza assegnate ai diversi componenti delle Commissioni;

a) Nozioni di diritto commerciale (CCIAA o Datori di Lavoro)

b) Nozioni di Legislazione Tributaria (Ministero P. I. o Ente Gestore )

c) Disciplina Legislativa e Contrattuale (Ministero del Lavoro o O.O.S.S. )

d) Organizzazione e tecnica di vendita ( Datori di Lavoro o Ente Gestore)

e) Tutela previdenziale e assistenziale ( Ministero del Lavoro o O.O.S.S )

Particolare attenzione deve essere posta dagli Esaminatori al fatto che le domande, pur facendo riferimento alle sopra menzionate discipline, sondano competenze utili allo svolgimento dell’attività di Agente - Rappresentante e in tale logica devono essere formulate.

17.2. CORSI PER SOMMINISTRATORI DI ALIMENTI E BEVANDE L. 25 agosto 1991 n. 287.

17.2.1. QUESTIONARI

Le domande che compongono il questionario sono attinenti a tutti gli argomenti trattati durante il corso e relative alle materie previste dal programma.

17.2.2. SVOLGIMENTO DELLE PROVE

La Commissione Esaminatrice per Somministratori deve essere integrata da un esperto in materia igienico sanitaria scelto nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione e nominato dal Direttore dell’A.S.L. territorialmente competente.

Per consentire un più’ ordinato svolgimento degli esami si individuano cinque aree tematiche che sono:

1) IGIENE

2) LEGISLAZIONE DEL COMMERCIO E CONTABILITA’

3) LEGISLAZIONE DEL LAVORO E FISCALE

4) MERCEOLOGIA

5) MARKETING

per ognuna di queste ai candidati viene sottoposto un quesito o più’ d’uno sulla base del programma svolto.

Tale programma deve essere presentato in sintesi ai componenti la Commissione anche per meglio orientare il colloquio.

Si indicano altresì orientativamente le discipline di studio e le aree di pertinenza assegnate ai diversi componenti delle Commissioni;

1) IGIENE Dipartimento di Prevenzione;

2) LEGISLAZIONE DEL COMMERCIO E CONTABILITA’ Il Presidente e la C.C.I.A.A;

3) LEGISLAZIONE DEL LAVORO E FISCALE Ministero del Lavoro e O.O.S.S.;

4) MERCEOLOGIA Ministero della Pubblica Istruzione;

5) MARKETING Ente Gestore.

Particolare attenzione deve essere posta dagli Esaminatori al fatto che le domande, pur facendo riferimento alle sopra menzionate discipline, sondano competenze utili allo svolgimento dell’attività di Somministratore di Alimenti e Bevande e in tale logica devono essere formulate.

Le presenti disposizioni sostituiscono le precedenti pari oggetto.

Esse producono i propri effetti sui corsi iniziati a far data dall’approvazione della D.G.R. di cui la presente è parte integrante.