Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 14.4
D.D. 5 settembre 2000, n. 759

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Autorizzazione alla Ditta Cabinovie Lurisia S.p.A. da Roccaforte Mondovì (CN), per modificazione suolo necessaria alla realizzazione di un sottopasso in cls a servizio della sciovia “Betulla” in Comune di Roccaforte Mondovì (CN) - località Scarrone del Lupo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Ditta Cabinovie di Lurisia S.p.A. avente sede in Roccaforte Mondovì (CN), via Valle Asili, frazione Lurisia, ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di sottopasso in cls a servizio della sciovia “Betulla” su una superficie di mq. 225 sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio nº 11, mappali nº 38 del Comune di Roccaforte Mondovì (CN), in località “Scarrone del Lupo” a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. Il materiale di risulta derivante dallo scavo, dovrà essere sistemato sul posto, ragguagliato e livellato; le superfici di scopertura risultanti dovranno essere inerbite con la semina di un idoneo miscuglio entro otto mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra.

2. I muri di sostegno dovranno essere dotati di vespaio sul lato contro terra, di fori per lo sgrondo delle acque meteoriche con densità non inferiore a 1 ogni 4 mq, di due cunette rispettivamente alla sommità e al piede per il muro di monte e di una cunetta al piede per il muro di valle.

3. Gli scarichi di questo sistema di cunette dovranno avvenire su una superficie in pietrame per evitare ogni forma di erosione localizzata.

4. I mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.

5. I terreni di riporto dovranno essere opportunamente compattati per strati successivi di spessore non inferiore a 70 cm, con angolo di scarpa inferiore a 35º ed inerbiti.

6. Il fondo del sottopasso dovrà essere dotato di un adeguato sistema di drenaggio delle acque superficiali al fine di impedire ristagni di acque di precipitazione e di fusione.

7. Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme dettate dal D.M. 11.03.1988.

8. I lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare della presente autorizzazione dovrà inoltre provvedere:

a) ad effettuare il versamento sul Capitolo nº 3045 della Regione Piemonte (Acc. 755/00) della somma di lire 1.000.000, quale deposito cauzionale da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori, somma che sarà liquidata sul capitolo nº 40160 del bilancio regionale per l’anno 2000 (imp. ....).

b) ad effettuare il versamento sul Capitolo nº 2340 della Regione Piemonte della somma di lire 420.000, quale corrispettivo al rimboschimento di una superficie di mq. 225 (Acc. 756/00).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle vigenti leggi.

Il Dirigente responsabile
Bartolomeo Ghibaudo