Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000
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Codice 14.4
L.R. 09.08.1989 n. 45 - Autorizzazione alla Ditta Cabinovie Lurisia S.p.A.
da Roccaforte Mondovì (CN), per modificazione suolo necessaria alla realizzazione
di un sottopasso in cls a servizio della sciovia Betulla in Comune di
Roccaforte Mondovì (CN) - località Scarrone del Lupo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Ditta
Cabinovie di Lurisia S.p.A. avente sede in Roccaforte Mondovì (CN), via
Valle Asili, frazione Lurisia, ad effettuare le modificazioni del suolo
necessarie alla realizzazione di sottopasso in cls a servizio della sciovia
Betulla su una superficie di mq. 225 sui terreni iscritti al N.C.T. al
Foglio nº 11, mappali nº 38 del Comune di Roccaforte Mondovì (CN), in località
Scarrone del Lupo a condizione che i lavori siano effettuati rispettando
scrupolosamente il progetto allegato allistanza, che si conserva agli
atti, con le seguenti prescrizioni:
1. Il materiale di risulta derivante dallo scavo, dovrà essere sistemato
sul posto, ragguagliato e livellato; le superfici di scopertura risultanti
dovranno essere inerbite con la semina di un idoneo miscuglio entro otto
mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra.
2. I muri di sostegno dovranno essere dotati di vespaio sul lato contro
terra, di fori per lo sgrondo delle acque meteoriche con densità non inferiore
a 1 ogni 4 mq, di due cunette rispettivamente alla sommità e al piede per
il muro di monte e di una cunetta al piede per il muro di valle.
3. Gli scarichi di questo sistema di cunette dovranno avvenire su una superficie
in pietrame per evitare ogni forma di erosione localizzata.
4. I mezzi dopera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando
scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.
5. I terreni di riporto dovranno essere opportunamente compattati per strati
successivi di spessore non inferiore a 70 cm, con angolo di scarpa inferiore
a 35º ed inerbiti.
6. Il fondo del sottopasso dovrà essere dotato di un adeguato sistema di
drenaggio delle acque superficiali al fine di impedire ristagni di acque
di precipitazione e di fusione.
7. Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme dettate dal
D.M. 11.03.1988.
8. I lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente
determinazione.
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare
della presente autorizzazione dovrà inoltre provvedere:
a) ad effettuare il versamento sul Capitolo nº 3045 della Regione Piemonte
(Acc. 755/00) della somma di lire 1.000.000, quale deposito cauzionale
da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori, somma che
sarà liquidata sul capitolo nº 40160 del bilancio regionale per lanno
2000 (imp. ....).
b) ad effettuare il versamento sul Capitolo nº 2340 della Regione Piemonte
della somma di lire 420.000, quale corrispettivo al rimboschimento di una
superficie di mq. 225 (Acc. 756/00).
Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri
Organi, Amministrazioni od Enti.
E fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora
se ne accertasse la necessità.
Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione
saranno perseguite a termine delle vigenti leggi.
Il Dirigente responsabile
D.D. 5 settembre 2000, n. 759
Bartolomeo Ghibaudo