Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2000, n. 3 - 1054
Rideterminazione delle modalita di rimborso per lestrazione di copia
di documenti amministrativi. Revoca delle DD.G.R. n. 93-43606 del 6.3.1995
e n. 128-46279 del 29.5.1995
A relazione del Presidente Ghigo:
Vista la Legge Regionale n. 27 del 25 luglio 1994 Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
visto il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 652 del 13 febbraio1995
Regolamento per lattuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi
;
visto lart. 16 della L. R. n. 51 del 8 agosto 1997 Norme sullorganizzazione
degli uffici e sullordinamento del personale regionale;
vista la D.G.R. n. 18-25853 del 9 novembre 1998, che prevede la creazione
di una rete di uffici regionali decentrati per le relazioni con il pubblico
(URP) coordinato dalla Direzione Regionale Comunicazione Istituzionale
della Giunta Regionale;
vista la D.G.R. n. 128-46279 del 29/05/1995 , che modifica le modalità
dei rimborsi per lestrazione di copia dei documenti amministrativi;
considerato che risultano già attive ed operanti le sedi URP in Alessandria
e Cuneo;
Vista la prossima attivazione delle sedi URP di Novara, Verbania, Asti,
Vercelli e Biella;
ritenuto, pertanto di integrare le modalità di pagamento e di riscossione
dei rimborsi dei costi di estrazione delle copie, prevedendo quindi la
possibilità per i cittadini che si rivolgono presso le sedi decentrate
del Settore Ufficio Relazioni con il Pubblico di effettuare i versamenti
presso gli sportelli provinciali degli Istituti bancari incaricati del
servizio di Tesoreria Regionale;
ritenuto, a tal fine, di modificare la sopra richiamata D.G.R. n. 128-46279
del 29/05/1995 ed in particolare lallegato approvato con precedente D.G.R.
n. 93-43606 del 6/3/1995, che viene sostituito con lannesso Allegato;
ribadito che tale modalità di pagamento, estesa in sede decentrata come
in premessa illustrato, avverrà senza costi aggiuntivi per lutenza;
ritenuto, per maggiore chiarezza nei confronti degli utenti, di revocare
le DD.G.R. suindicate e di approvare la nuova disciplina sulle modalità
di rimborso dei costi di accesso alla documentazione;
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme
di legge,
delibera
- di revocare le DD.G.R. n. 93-43606 del 6.3.1995 e n. 128-46279 del 29.5.1995
e di approvare la nuova disciplina sulle modalità di rimborso dei costi
di accesso alla documentazione, allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale.
(omissis)
Allegato
Diritto di accesso alla documentazione amministrativa - (Legge Regionale
27 del 25 luglio 1994) - Determinazione del rimborso delle spese sostenute
dallAmministrazione Regionale piemontese per lestrazione di copia.
Le modalità per il pagamento e la riscossione dei rimborsi dei costi per
lestrazione di copie sono le seguenti:
- nel caso in cui il diritto daccesso venga esercitato mediante la richiesta
di copia della documentazione occorre far riferimento, per calcolare lentità
del rimborso, alla tabella sotto riportata:
riproduzione fotostatica, formato UNI A4, lire 200 a pagina,
riproduzione fotostatica, formato UNI A3, lire 400 a pagina.
- Si precisa che per gli importi inferiori o uguali a lire 5.000, comprensivi
delle eventuali spese di spedizione, non è dovuto alcun rimborso e che,
ai fini della esenzione, non è consentito frazionare la richiesta delle
copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto; al
di sopra di tale importo deve essere effettuata la riscossione dellintera
cifra.
- La determinazione dei costi di specifici documenti con caratteristiche
tali da non renderne possibile la loro riproduzione con le caratteristiche
esistenti presso gli uffici della Regione Piemonte viene effettuata dal
responsabile del procedimento, in relazione ai costi effettivamente sostenuti
dallAmministrazione. In tali casi, il responsabile del procedimento dovrà
richiedere, prima dellaffidamento della riproduzione, il versamento a
titolo provvisionale dellimporto presunto, salvo successivo conguaglio.
In alternativa, linteressato potrà provvedere direttamente al pagamento
dei costi presso la ditta che effettua le copie. Di questa ipotesi dovrà
risultare annotazione sulla domanda di accesso a cura dellufficio regionale,
il quale sarà, comunque, tenuto ad occuparsi direttamente della consegna
degli originali alla copisteria e del loro ritiro.
Qualora linvio delle informazioni o delle copie sia richiesto per posta
o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la
spedizione o linoltro.
Per la spedizione via fax i costi sono determinati in base al seguente
rimborso fisso: lire 2500 a pagina formato UNI A4.
Le Pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi di rilascio
(esecuzione e spedizione) delle copie.
Gli importi devono essere rimborsati allAmministrazione regionale piemontese,
a scelta dellutente, mediante:
- il versamento presso la Tesoreria Regionale, situata in Piazza Castello
165 - Torino (orario 8,15-13,30 e 14,40-16,10), e presso gli Istituti bancari
affidatari operanti nelle città sedi di Provincia.
La Tesoreria, avvenuto il pagamento e dietro presentazione di apposito
modulo predisposto dagli uffici regionali, provvederà a rilasciare ricevuta
per importi fino a lire 150.000; tale ricevuta verrà conservata dallufficio
regionale che provvede allestrazione delle copie, allegata alla richiesta
di accesso (formale o informale);
- il versamento sul c.c.p. n. 10364107, intestato alla Tesoreria Regionale,
con causale rimborso accesso - L. R. n. 27/94; farà fede la ricevuta
del bollettino, eventualmente anche inviata in copia a mezzo fax, che verrà
allegata alla richiesta di accesso.
I rimborsi vanno effettuati contestualmente o successivamente allaccoglimento
della richiesta di accesso, ma in ogni caso prima della rilascio del documento.
Qualora lutente richieda il salvataggio di documentazione in formato elettronico,
dovrà fornire allufficio regionale idoneo floppy disk non utilizzato precedentemente.
Nel caso in cui siano richieste copie in bollo, al pagamento dellimposta
dovrà provvedere il richiedente, fornendo direttamente allufficio regionale
la marca da bollo necessaria, (contestualmente o successivamente alla richiesta
di accesso e comunque prima della riproduzione del documento).