Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2000, n. 3 - 1054

Rideterminazione delle modalita’ di rimborso per l’estrazione di copia di documenti amministrativi. Revoca delle DD.G.R. n. 93-43606 del 6.3.1995 e n. 128-46279 del 29.5.1995

A relazione del Presidente Ghigo:

Vista la Legge Regionale n. 27 del 25 luglio 1994 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

visto il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 652 del 13 febbraio1995 “Regolamento per l’attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ”;

visto l’art. 16 della L. R. n. 51 del 8 agosto 1997 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

vista la D.G.R. n. 18-25853 del 9 novembre 1998, che prevede la creazione di una rete di uffici regionali decentrati per le relazioni con il pubblico (URP) coordinato dalla Direzione Regionale Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale;

vista la D.G.R. n. 128-46279 del 29/05/1995 , che modifica le modalità dei rimborsi per l’estrazione di copia dei documenti amministrativi;

considerato che risultano già attive ed operanti le sedi URP in Alessandria e Cuneo;

Vista la prossima attivazione delle sedi URP di Novara, Verbania, Asti, Vercelli e Biella;

ritenuto, pertanto di integrare le modalità di pagamento e di riscossione dei rimborsi dei costi di estrazione delle copie, prevedendo quindi la possibilità per i cittadini che si rivolgono presso le sedi decentrate del Settore Ufficio Relazioni con il Pubblico di effettuare i versamenti presso gli sportelli provinciali degli Istituti bancari incaricati del servizio di Tesoreria Regionale;

ritenuto, a tal fine, di modificare la sopra richiamata D.G.R. n. 128-46279 del 29/05/1995 ed in particolare l’allegato approvato con precedente D.G.R. n. 93-43606 del 6/3/1995, che viene sostituito con l’annesso Allegato;

ribadito che tale modalità di pagamento, estesa in sede decentrata come in premessa illustrato, avverrà senza costi aggiuntivi per l’utenza;

ritenuto, per maggiore chiarezza nei confronti degli utenti, di revocare le DD.G.R. suindicate e di approvare la nuova disciplina sulle modalità di rimborso dei costi di accesso alla documentazione;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di revocare le DD.G.R. n. 93-43606 del 6.3.1995 e n. 128-46279 del 29.5.1995 e di approvare la nuova disciplina sulle modalità di rimborso dei costi di accesso alla documentazione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

(omissis)

Allegato

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa - (Legge Regionale 27 del 25 luglio 1994) - Determinazione del rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Regionale piemontese per l’estrazione di copia.

Le modalità per il pagamento e la riscossione dei rimborsi dei costi per l’estrazione di copie sono le seguenti:

- nel caso in cui il diritto d’accesso venga esercitato mediante la richiesta di copia della documentazione occorre far riferimento, per calcolare l’entità del rimborso, alla tabella sotto riportata:

riproduzione fotostatica, formato UNI A4, lire 200 a pagina,

riproduzione fotostatica, formato UNI A3, lire 400 a pagina.

- Si precisa che per gli importi inferiori o uguali a lire 5.000, comprensivi delle eventuali spese di spedizione, non è dovuto alcun rimborso e che, ai fini della esenzione, non è consentito frazionare la richiesta delle copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto; al di sopra di tale importo deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra.

- La determinazione dei costi di specifici documenti con caratteristiche tali da non renderne possibile la loro riproduzione con le caratteristiche esistenti presso gli uffici della Regione Piemonte viene effettuata dal responsabile del procedimento, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione. In tali casi, il responsabile del procedimento dovrà richiedere, prima dell’affidamento della riproduzione, il versamento a titolo provvisionale dell’importo presunto, salvo successivo conguaglio. In alternativa, l’interessato potrà provvedere direttamente al pagamento dei costi presso la ditta che effettua le copie. Di questa ipotesi dovrà risultare annotazione sulla domanda di accesso a cura dell’ufficio regionale, il quale sarà, comunque, tenuto ad occuparsi direttamente della consegna degli originali alla copisteria e del loro ritiro.

Qualora l’invio delle informazioni o delle copie sia richiesto per posta o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l’inoltro.

Per la spedizione via fax i costi sono determinati in base al seguente rimborso fisso: lire 2500 a pagina formato UNI A4.

Le Pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi di rilascio (esecuzione e spedizione) delle copie.

Gli importi devono essere rimborsati all’Amministrazione regionale piemontese, a scelta dell’utente, mediante:

- il versamento presso la Tesoreria Regionale, situata in Piazza Castello 165 - Torino (orario 8,15-13,30 e 14,40-16,10), e presso gli Istituti bancari affidatari  operanti nelle città sedi di Provincia.

La Tesoreria, avvenuto il pagamento e dietro presentazione di apposito modulo predisposto dagli uffici regionali, provvederà a rilasciare ricevuta per importi fino a lire 150.000; tale ricevuta verrà conservata dall’ufficio regionale che provvede all’estrazione delle copie, allegata alla richiesta di accesso (formale o informale);

- il versamento sul c.c.p. n. 10364107, intestato alla Tesoreria Regionale, con causale “rimborso accesso - L. R. n. 27/94”; farà fede la ricevuta del bollettino, eventualmente anche inviata in copia a mezzo fax, che verrà allegata alla richiesta di accesso.

I rimborsi vanno effettuati contestualmente o successivamente all’accoglimento della richiesta di accesso, ma in ogni caso prima della rilascio del documento.

Qualora l’utente richieda il salvataggio di documentazione in formato elettronico, dovrà fornire all’ufficio regionale  idoneo floppy disk non utilizzato precedentemente.

Nel caso in cui siano richieste copie in bollo, al pagamento dell’imposta  dovrà provvedere il richiedente, fornendo direttamente all’ufficio regionale la marca da bollo necessaria, (contestualmente o successivamente alla richiesta di accesso e comunque prima della riproduzione del documento).