Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 26 - 1027

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 28.3.1991, n. 112

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1 - Sono improcedibili le istanze per il rilascio delle autorizzazioni ad esercitare il commercio su aree pubbliche di tipo b) ex legge 112/91 nel caso in cui nei confronti del richiedente sia stata accertata una delle seguenti condizioni:

a) mancato possesso dei requisiti morali;

b) irreperibilità;

c) mancato ritiro della lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal Comune contenente la richiesta di fornire la documentazione o l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali;

d) mancato riscontro alla richiesta del Comune di fornire la documentazione o l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali;

e) inottemperanza alla convocazione dell’Amministrazione Comunale competente;

f) dichiarazione scritta o verbale resa dinanzi a dipendenti comunali di decaduto interesse alla conclusione del procedimento ( richiedente rinunciatario);

g) cessata attività commerciale con conseguente cancellazione dal R.E.C.;

h) decesso.

2 -. Il nulla osta regionale consente all’interessato di richiedere all’amministrazione comunale di residenza il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica utilizzando un posteggio disponibile sul mercato prescelto mentre è il Comune stesso ad individuare, d’intesa con il Comune sede del mercato, il posteggio da assegnare.

3 - La comunicazione di cessata attività commerciale su un mercato non comporta l’esclusione dalla graduatoria, sempre che non sia venuta meno l’iscrizione dell’interessato al R.E.C.

4- Gli uffici regionali, nel convocare coloro che devono effettuare la scelta fra posteggi alternativi disponibili all’assegnazione , osserveranno le procedure di seguito indicate:

a) l’istante viene convocato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dagli uffici regionali secondo l’ordine di graduatoria dopo almeno venti giorni dalla data di spedizione della comunicazione , per effettuare la scelta fra i posteggi disponibili all’assegnazione.

b) Qualora l’interessato sia impossibilitato a presentarsi alla convocazione per cause di forza maggiore, sia personalmente che a mezzo di soggetto appositamente delegato, verrà riconvocato con la modalità più idonea e tempestiva, dai funzionari degli uffici competenti, individuati ai sensi della D.C.R. 508-14689 dell’1.12.1998, alla prima data utile, per effettuare l’opzione fra i posteggi disponibili in quel momento.

c) Coloro che hanno presentato richiesta di autorizzazione ad esercitare il commercio su aree pubbliche di tipo b) ex legge 112/91, rivolta ad ottenere in concessione un posteggio in un mercato inesistente, saranno convocati al termine delle procedure in questione, secondo la stessa sequenza in graduatoria, al fine di esprimere l’opzione sui posteggi residui ancora disponibili.

d) Nel caso di soggetti che hanno presentato istanza ex art.2, comma 3, della legge 112/91 nella stessa data, rivolta ad ottenere in concessione un posteggio nel medesimo mercato, ai fini di stabilire la priorità dell’esame dell’istanza, gli uffici competenti invitano gli interessati a presentarsi al momento della convocazione per l’emissione del nulla-osta, muniti di attestazione rilasciata dalla relativa Amministrazione Comunale da cui risulti l’anzianità di presenza nell’ambito del mercato richiesto al 23.12.1998, data di pubblicazione della D.C.R. 508-14689 del 1.12.1998.

e) Le procedure per il rilascio del nulla osta regionale in questione rimangono aperte fino alla scadenza di 90 giorni dalla data di convocazione dell’ultimo nominativo utilmente collocato in graduatoria, anche al fine di consentire l’espletamento delle procedure previste dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 28/99. Oltre tale termine le istanze per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su area pubblica di tipo b), ai sensi della legge 112/91, saranno definitivamente archiviate.

f) Con determinazione dirigenziale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sarà fissato il termine di cui al precedente punto c).

g) La notifica ai destinatari della determinazione dirigenziale, con la quale si dà atto della graduatoria delle istanze ai fini del rilascio dei nulla-osta regionali per la concessione delle autorizzazioni all’esercizio del commercio su area pubblica, ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 112/91, sarà effettuata mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)