Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2000, n. 49 - 1099
Regime quote latte - Disposizioni per lapplicazione dellart. 1, comma
6, del DL n. 8 del 4 febbraio 2000, convertito con modificazioni dalla
Legge 7 aprile 2000, n. 79
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) Di confermare negli Assessorati Provinciali Agricoltura competenti per
territorio gli uffici preposti alla validazione, nei tempi e nei modi di
legge, degli atti attestanti il trasferimento di quantitativi di riferimento,
relativamente ai produttori che acquisiscono la quota in questione;
2) Di dare atto di quanto disposto dal Reg.CE 1256/99, per effetto del
quale possono essere autorizzati solamente le cessioni definitive di quantitativi
di riferimento senza corrispondente trasferimento di azienda;
3) Di dare atto che i contratti di trasferimento temporaneo della parte
di quota non utilizzata in corso di periodo sono liberamente pattuibili
fra produttori ubicati in regioni e province autonome diverse, fermo restando
il rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti dalla Legge 79/00;
4) In applicazione dellart.1, comma 6, del D.L. 4.2.2000, n.8, convertito
con modificazioni nella Legge 7.4.2000, n.79:
- di non autorizzare il trasferimento definitivo di quote assegnate a produttori
ubicati nel territorio piemontese verso altre regioni o province autonome.
La limitazione continua a non sussistere, ai sensi dellart.10, comma 5,
della Legge 468/92, nel caso in cui lacquirente sia ubicato in zona montana;
- di autorizzare, in deroga allart.10, comma 2, lettera a) della Legge
468/92 e ferme restando le rimanenti condizioni poste dalla medesima norma,
il trasferimento definitivo di quantitativi di riferimento da aziende ubicate
nel territorio di altre regioni o province autonome verso aziende ubicate
in Piemonte. Il tal caso, i controlli circa il rispetto dei vincoli e delle
condizioni di legge, vanno operati in collaborazione con la regione o provincia
autonoma di provenienza, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza.
(omissis)