Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Comunicato del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica 27 ottobre 2000, Prot. n. 23406/22.8

Comunicato relativo all’aumento dello sconto del gasolio per riscaldamento e del gpl per le zone montane (Comuni appartenenti alla fascia climatica “f” e Comuni non metanizzati situati nella fascia “e” di cui al D.P.R. 412/93)

Sulla G.U. n.230 del 2 ottobre 2000 è stato pubblicato il Decreto-Legge 30 settembre 2000, n.268 recante “Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise”.

Nell’invitare i soggetti interessati alla lettura dell’articolo 4 del Decreto-Legge, si ricorda che lo stesso stabilisce che per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, l’ammontare della riduzione minima di costo prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

La norma, inoltre, prevede l’estensione del beneficio alle “frazioni di comuni”, con ciò intendendosi le porzioni edificate di cui all’articolo 12, comma 4, del D.P.R. 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse; tali frazioni là dove si trovino nell’ambito di comuni metanizzati appartenenti alla fascia E, devono essere non metanizzate e rientrare nella stessa zona E.

Lo stesso articolo contiene infine precisazioni in ordine alla retroattività delle nuove ipotesi di applicazione del beneficio.

Il Responsabile del Settore
Roberto Quaglia