Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000
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Comunicato del Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica
27 ottobre 2000, Prot. n. 23406/22.8
Comunicato relativo allaumento dello sconto del gasolio per riscaldamento
e del gpl per le zone montane (Comuni appartenenti alla fascia climatica
f e Comuni non metanizzati situati nella fascia e di cui al D.P.R.
412/93)
Sulla G.U. n.230 del 2 ottobre 2000 è stato pubblicato il Decreto-Legge
30 settembre 2000, n.268 recante Misure urgenti in materia di imposta
sui redditi delle persone fisiche e di accise.
Nellinvitare i soggetti interessati alla lettura dellarticolo 4 del Decreto-Legge,
si ricorda che lo stesso stabilisce che per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre
2000, lammontare della riduzione minima di costo prevista dallarticolo
8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive
modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile
per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
La norma, inoltre, prevede lestensione del beneficio alle frazioni di
comuni, con ciò intendendosi le porzioni edificate di cui allarticolo
12, comma 4, del D.P.R. 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case
sparse; tali frazioni là dove si trovino nellambito di comuni metanizzati
appartenenti alla fascia E, devono essere non metanizzate e rientrare nella
stessa zona E.
Lo stesso articolo contiene infine precisazioni in ordine alla retroattività
delle nuove ipotesi di applicazione del beneficio.
Il Responsabile del Settore
Roberto Quaglia