Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000

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ANNUNCI

 

ASL n. 20 - Alessandria

Capitolato generale d’oneri per la fornitura di beni e servizi

Articolo 1

Il presente capitolato generale d’oneri disciplina le condizioni generali di esecuzione delle forniture di beni e/o servizi effettuate a favore dell’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 20 di Alessandria e Tortona, di seguito denominata Amministrazione.

Le presenti disposizioni si applicano per l’esecuzione di tutti i contratti a titolo oneroso di compravendita, di somministrazione, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto, con o senza opzioni per l’acquisto, di prestazione di servizio, d’opera e professionale, nonché di appalto ove sia prevalente la fornitura del servizio rispetto a quella dei lavori, conclusi per iscritto tra l’Amministrazione e una Controparte commerciale, di seguito denominata Fornitore, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del Contraente (aperta, ristretta o negoziata).

Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di spesa rientranti tra quelli previsti dal vigente regolamento di cassa economale e nei casi di contratti d’appalto per l’esecuzione di opere e/o lavori pubblici, di cui al d.lgs. 19.12.91, n. 406 e alla legge 11.2.94, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Non si applicano, altresì, nei casi di acquisizione e alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare disponibile dell’Amministrazione.

L’Amministrazione procede alla scelta del contraente nella fornitura di beni e/o servizi mediante singoli procedimenti amministrativi con le seguenti modalità:

- secondo le norme di cui al d.lgs. 24.7.92 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni per le forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A., sia uguale o superiore alla soglia comunitaria;

- secondo le norme di cui al d.lgs. 17.3.95, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni per le forniture di sevizi il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A., sia uguale o superiore alla soglia comunitaria;

- secondo le norme di cui al d.lgs. 25.2.2000, n. 65, in materia di appalti pubblici di servizi, limitatamente ai concorsi di progettazione il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;

- secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento interno dell’Amministrazione per le forniture il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A., sia inferiore alla soglia comunitaria (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 in data 23.8.2000);

- secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento interno dell’Amministrazione per l’affidamento a professionisti esterni delle consulenze di natura tecnica di valore pari o inferiore a 200.000 ECU, non rientranti alla normativa vigente in materia di progettazione di lavori pubblici per le quali si applicano le disposizioni nazionali di legge e di regolamento (cfr. deliberazione commissariale n. 896 in data 19.5.1998, esecutiva ai sensi di legge);

- secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento interno dell’Amministrazione per le spese minute effettuate tramite cassa economale e pagamento in contanti, ovvero per le spese in economia;

- mediante atto deliberativo motivato del Direttore Generale per il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza di cui all’articolo 7 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

I contratti commerciali derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi a favore dell’Amministrazione sono stipulati secondo le seguenti modalità:

a. nella forma pubblica amministrativa alla presenza di un Ufficiale Rogante per le forniture precedute da gara pubblica (licitazione privata o gara aperta);

b. per registrazione a repertorio di un Ufficiale Rogante del testo sottoscritto dalle Parti di disciplinare d’incarico ovvero di convenzione, nei casi di fornitura di prestazione d’opera professionale o a favore di Soggetto non commerciale;

c. per mezzo della sottoscrizione appiedi del presente capitolato e del capitolato speciale, ovvero per mezzo di lettera di corrispondenza secondo l’uso del commercio per le forniture precedute da trattativa privata mediante gara informale o trattativa negoziata con unico contraente.

Il presente capitolato costituisce onere e vincolo contrattuale a carico del fornitore per il solo fatto di aver presentato offerta.

Per le forniture di valore uguale o superiore alla soglia comunitaria, il presente capitolato costituisce allegato al contratto commerciale tra le Parti.

Le condizioni di cui al presente capitolato possono essere integrate o modificate dalle disposizioni contenute nel bando di gara, nella lettera di invito a presentare offerta o nel capitolato speciale di ciascun procedimento d’acquisto, con particolare riferimento alle specifiche tecniche, merceologiche e/o progettuali della fornitura medesima.

Per l’Amministrazione, è titolato ed incaricato dell’applicazione e del rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato generale il Responsabile del procedimento individuato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di lettera di invito a presentare offerta, ovvero di deliberazione a contrarre.

Articolo 2

Il Fornitore è tenuto alla esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali e le consuetudini della Camera di Commercio di Alessandria, della fornitura di beni e/o servizi oggetto del contratto. Nella esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi dell’Amministrazione.

Il Fornitore deve eseguire la fornitura a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente, durante il periodo stabilito e nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati al momento della efficacia contrattuale.

Nell’eseguire le consegne, il Fornitore ha l’obbligo del rispetto dei regolamenti nazionali e comunali in materia di igiene pubblica e, comunque, delle norme che possono essere prescritte dall’Amministrazione per la buona protezione e conservazione delle merci.

Tutti i beni e/o i servizi forniti debbono rispondere, per materiali impiegati, tecniche di costruzione e confezionamento, progetti attuativi e logiche di organizzazione, ai seguenti disposti normativi in materia di sicurezza:

- D.P.R. 29.7.1982, n. 577;

- d.lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;

- d.lgs. 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni;

- decreto ministeriale 10.3.1998 (pubblicato sul s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7.4.1998);

In particolare, per le singole fattispecie, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a. Fornitura di beni strumentali. I beni debbono essere nuovi di fabbrica, idonei all’uso richiesto, rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta o dal capitolato speciale. Devono essere coperti da idonea garanzia totale per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna e rispondenti alle normative vigenti all’epoca dell’offerta, a carattere nazionale e comunitario, in materia di sicurezza (D.P.R. 24.7.1996, n. 459, c.d. “direttiva macchine”). Per ogni prodotto differente deve essere fornita la scheda tecnica in lingua italiana comprensiva, fra l’altro, delle principali caratteristiche di manutenzione e di funzionamento. La fornitura si intende, di norma, da effettuarsi “in opera”, ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione, nonché di tutte le opere edili, tecnologiche ed impiantistiche necessarie ed indispensabili per il corretto funzionamento a norma di legge. Le forniture di beni strumentali sono sottoposte alle disposizioni di cui al regolamento aziendale per la collaudazione tecnico amministrativa.

b. Fornitura di generi alimentari. Salvo diversa indicazione espressa, tutti i generi alimentari debbono essere di prima qualità (c.d. “prima scelta”) e rispondere alle norme vigenti all’epoca della consegna in materia di alimenti, con particolare riferimento alla conservazione, alla scadenza e all’integrità del confezionamento. Salvo diversa indicazione, le quantità si intendono al netto della tara ed è fatto divieto al Fornitore consegnare prodotti con scadenza inferiore alle 48 (quarantotto) ore. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ove ritenuto opportuno, ai controlli e alle verifiche in materia di igiene degli alimenti da effettuarsi presso le competenti Autorità sanitarie. A richiesta dell’Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità, del rispetto in materia di obblighi finalizzati alla salubrità degli alimenti di cui al d. lgs. 26.5.97, n. 155. Restano, comunque, obbligatorie, tutte le disposizioni di cui alla legge 30.4.62, n. 283, successivamente modificata con legge 26.2.63, n. 441, dal D.P.R. 26.3.80, n. 327, contenente il regolamento di esecuzione delle direttive comunitarie relative ai prodotti alimentari destinati al consumo umano, alla legge 7.8.86, n. 462 in materia di sanzioni contro le frodi e le sofisticazioni alimentari, al d.lgs. 16.2.93, n. 77 in tema di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, al d.lgs. 3.3.93, n. 123 sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari e dal d.lgs. 26.5.97, n. 156.

c. Fornitura di arredamenti, mobili ed altre suppellettili. I singoli componenti devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta o dal capitolato speciale. La fornitura si intende da effettuarsi tassativamente “in opera”, ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione. I beni debbono rispondere alla normativa in materia di sicurezza antincendio vigente al momento della consegna (ossia classificati in classe ignifuga) ed avere garanzia totale per almeno 6 (sei) mesi dalla data di consegna. Le forniture di arredamenti, mobili ed altre suppellettili sono sottoposte alle disposizioni di cui al regolamento aziendale per la collaudazione tecnico amministrativa.

d. Fornitura di prodotti informatici (hardware e software). Indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalle formule di realizzazione progettuale e/o di servizi, la fornitura dei prodotti informatici deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali in materia di tutela dei diritti d’autore e delle disposizioni di cui al d. lgs. 12.2.1993, n. 39 in materia di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Si applicano comunque tutte le disposizioni emanate da parte della Autorità per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (AIPA).

e. Fornitura di prodotti di consumo e materiali di manutenzione. I beni devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta o dal capitolato speciale. Nel caso di contratto di somministrazione, la cadenza delle consegne costituisce vincolo costante a carico del fornitore anche nel caso in cui l’ordinazione non avvenga nei tempi concordati o voluti dalla prassi commerciale.

f. Fornitura di specialità farmaceutiche, prodotti medicinali o di produzione galenica. Nella fornitura mediante contratto di compravendita e/o di somministrazione dei prodotti in questione, il Fornitore è tenuto al puntuale rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al d.lgs. 29.5.91, n. 178, modificato con successivo d.lgs. n. 44/97.

g. Fornitura di prestazione d’opera professionale. Le forniture di consulenze, attività professionali rese da parte di liberi Professionisti presuppongono, in via tassativa, l’abilitazione di legge all’espletamento dell’incarico. Il prodotto finale delle attività professionali resta di esclusiva proprietà dell’Amministrazione, la quale può apporvi le modifiche ritenute opportune senza possibilità di opposizione da parte del Professionista incaricato. Nel caso di riferimenti a tariffari nazionali, il corrispettivo riconosciuto può comunque essere oggetto di ulteriore sconto migliorativo concordato tra le Parti e nei limiti previsti dalle leggi vigenti. L’eventuale compenso spettante per rimborso delle spese di trasferta, vitto od alloggio, nonché le spese per l’attività di Collaboratori od Assistenti deve essere espressamente previsto dalla lettera d’invito a presentare offerta o dal disciplinare d’incarico, poiché in caso contrario nessun compenso a titolo di rimborso a forfait o a piè di lista può essere riconosciuto al professionista.

h. Fornitura di servizi. La fornitura saltuaria, periodica o continuativa di servizi è riservata al Fornitore iscritto alla categoria professionalmente titolata alla esecuzione dello stesso. Il bando di gara, la lettera di invito a presentare offerta o il capitolato speciale definiscono, anche in deroga alla prassi in uso, i tempi, le modalità, gli elementi quali quantitativi e le procedure di esecuzione del servizio. Il personale impiegato dal Fornitore deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento e deve mantenere il segreto d’ufficio sui fatti, sugli atti, e sulle circostanze concernenti l’attività dei presidi dei quali abbia avuto notizia. Si applica nella fattispecie, l’articolo 15 del D.P.R. 10.1.57, n. 3, come novellato dalla legge 7.8.90, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. A tutto il personale del Fornitore impegnato costantemente all’interno dei presidi dell’Amministrazione, con esclusione del personale strettamente tecnico e/o impegnato saltuariamente è sottoposto all’obbligo di possedere il libretto di idoneità sanitaria di cui al D.P.R. n. 327/80. Nei casi in cui l’esercizio delle attività oggetto del servizio sia sottoposto all’autorizzazione di autorità pubbliche, alla iscrizione ad Albi o registri specializzati, ovvero ad altra pubblica concessione, comunque soggetta a scadenza, è dovere del Fornitore provvedere al mantenimento delle condizioni iniziali di affidamento, senza soluzione di continuità alcuna; in caso contrario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno del Fornitore. L’Amministrazione si riserva, sempre e comunque, la facoltà di chiedere l’allontanamento motivato, temporaneo e/o definitivo di personale non gradito.

i. Contratti di assicurazione. Nella stipulazione di contratti di assicurazione, di cui agli articoli 1882 e seguenti del Codice Civile, si applicano sempre e comunque le disposizioni di cui al presente capitolato generale, al capitolato speciale e alla lettera di invito a presentare offerta. La stipulazione per adesione a modelli prestampati della Compagnia di assicurazione (conformemente ai tipi approvati dall’ANIA) deve avvenire espressamente con l’adozione di atto deliberativo (o determinazione dirigenziale) riportante in allegato il testo integrale di tali modelli. Eventuali clausole aggiuntive, modificative od integrative debbono essere sottoscritte a parte e integralmente richiamate nel testo contrattuale. Malgrado ogni clausola contraria, la durata del contratto assicurativo è fissata in sede di gara pubblica o informale. Non sono possibili rinnovi taciti. La scadenza contrattuale prefissata non è soggetta a disdetta da parte dell’Amministrazione, ma si intende automaticamente concordata tra le Parti all’atto della stipulazione contrattuale. E’ sempre salvaguardato il diritto di recesso per giusta causa o giustificato motivo a favore dell’Amministrazione.

j. Contratti di locazione immobiliare passiva. L’individuazione del Fornitore avviene previa ricerca di mercato con pubblico avviso secondo le esigenze ed il fabbisogno individuato, ovvero a trattativa privata negoziale qualora sia stata preliminarmente definita la collocazione geografica ed urbanistica del bisogno. Il Fornitore risponde della esatta corrispondenza urbanistica dell’immobile per l’uso cui viene adibito dall’Amministrazione, nonché della compatibilità dell’uso stesso rispetto ai regolamenti condominiali esistenti. Il Fornitore proprietario risponde della messa a norma strutturale ed impiantistica dell’immobile locato e rispetto all’uso cui è destinato; si impegna, altresì, agli adeguamenti resisi necessari da sopraggiunte normative durante la vigenza contrattuale che devono essere ultimati nei tempi strettamente indispensabili e concordati con l’Amministrazione. Il mancato rispetto di quanto sopra disposto costituisce giusta causa di risoluzione automatica del contratto a favore dell’Amministrazione e in danno al Fornitore.

Per le forniture di cui ai precedenti punti sub a, b, c, d, e ed f del precedente comma e nel caso di specifiche tecniche individuanti la casa produttrice ed il modello ovvero il nome commerciale del bene, il Fornitore è tenuto a consegnare esattamente quanto richiesto e non può sostituirlo con prodotto similare o succedaneo, né con prodotto di altra marca.

Qualora, durante la vigenza contrattuale e prima della materiale esecuzione della consegna, il bene nuovo di fabbrica ed esattamente individuato diventi non più reperibile sul mercato, il Fornitore può richiedere all’Amministrazione l’autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. Quest’ultima conserva comunque la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 3

L’ordinazione d’acquisto è effettuata da parte dell’Amministrazione mediante comunicazione di avvenuta aggiudicazione e può essere anticipata anche per via telefonica o telefax, qualora esigenze di necessità ed urgenza lo rendessero opportuno.

Il Fornitore, salvo diversa indicazione nel bando di gara, nella lettera di invito a presentare offerta o nel capitolato speciale, è tenuto a dare compiuta esecuzione all’ordinazione entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso (anche telefonico). Il Fornitore non può addurre cause di ritardo conseguenti a mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori, di cui, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione per mancato rispetto dei termini di consegna.

Nel caso di forniture periodiche o continuative, il Fornitore è tenuto alla esecuzione delle stesse nei tempi prestabiliti, senza possibilità di addurre ritardi per causa non imputabile.

Il mancato rispetto dei tempi di consegna e/o di ultimazione del bene e/o del servizio costituisce giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell’Amministrazione e in danno al fornitore.

I tempi connessi al formale iter amministrativo di registrazione del contratto stipulato nella forma pubblica amministrativa non precludono la possibilità di procedere, in via provvisoria, alla esecuzione della fornitura e al pagamento del corrispettivo. Restano salve le cause di nullità previste a carico del Fornitore in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alle altre forme di criminalità organizzata di cui alla legge 31.5.65, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo diversa indicazione nel bando di gara, nella lettera di invito a presentare offerta o nel capitolato speciale, la consegna può avvenire nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso le sedi dell’Amministrazione, di volta in volta indicate. E’ onere del Fornitore accertare la qualifica del personale addetto alla ricezione del bene. L’Amministrazione non risponde per consegne effettuate a persone non autorizzate.

Tutte le modalità e i termini di consegna, installazione e collaudo sono di competenza del Responsabile del procedimento indicato in sede di lettera di invito a presentare offerta.

Di norma, tutti i controlli di quantità, formati delle confezioni, qualità e conformità ai requisiti imposti dal presente capitolato, dal capitolato speciale, ovvero dal contratto, sono effettuati presso le sedi dell’Amministrazione, al momento del ritiro.

Il giudizio sulla accettabilità della fornitura è demandato al Personale preposto, il quale può respingere, senz’altro, le partite che a proprio parere non fossero ritenute accettabili.

Il Fornitore ha l’obbligo di consegnare beni identici agli eventuali campioni depositati in sede di gara e oggetto dell’aggiudicazione e/o dell’affidamento, mentre ha l’obbligo di ritirare, a proprio carico e spesa, quei beni non giudicati identici alla campionatura, ovvero di qualità, caratteristiche e/o confezionamento diverso da quello pattuito o, per altre ragioni, inaccettabile. In tal caso, la consegna è considerata come non avvenuta e il Fornitore ha l’obbligo della immediata sostituzione di quanto respinto con beni corrispondenti a quanto stabilito.

Qualora il Fornitore non provveda alla sostituzione richiesta, di norma entro 3 (tre) giorni lavorativi, è facoltà dell’Amministrazione approvvigionarsi altrove, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior onere sostenuto.

L’Amministrazione non risponde in alcun modo dei beni non accettati e non immediatamente ritirati dal Fornitore.

In ogni caso di consegna non conforme all’ordinazione e/o alle clausole pattuite, l’Amministrazione ha il diritto di approvvigionarsi altrove, in danno al Fornitore che è tenuto all’immediato risarcimento per eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte dello Stesso.

L’accettazione al momento della consegna non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevati.

Per le forniture di beni soggetti al citato regolamento aziendale di collaudazione tecnico amministrativa, restano a totale carico e spesa del Fornitore gli oneri e i rischi relativi al bene consegnato fino alla data di collaudo tecnico amministrativo positivo. Il funzionamento provvisorio di prova e verifica fino alla data di collaudo è consentito da parte del Fornitore con responsabilità a carico dell’Amministrazione solamente per uso improprio, maldestro o doloso.

Ai sensi dell’articolo 11 del R.D. 18.11.23, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora occorra un aumento o una diminuzione nelle forniture, il Fornitore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del sesto quinto del valore complessivo della fornitura.

Nei contratti di compravendita a consegne multiple, ovvero nei contratti di somministrazione, le quantità presunte di fornitura non impegnano l’Amministrazione se non nei limiti del fabbisogno effettivamente necessario e verificatosi in corso della vigenza contrattuale. Nessun diritto sorge in capo al Fornitore in ordine all’eventuale ristoro per mancata ordinazione.

Nell’ambito della garanzia per l’evizione e per i vizi occulti della fornitura, cui è tenuto il fornitore, il termine di 8 (otto) giorni previsto dall’articolo 1495 del Codice Civile si intende senz’altro elevato a 30 (trenta) giorni a favore dell’Amministrazione.

Salva diversa pattuizione tra le Parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico dell’Amministrazione che, anche in vigenza contrattuale, può rifornirsi liberamente sul mercato dei beni e/o servizi affidati al Fornitore, senza che quest’ultimo possa sollevare obiezione in merito.

Articolo 4

L’esecuzione della fornitura deve presentare il livello di qualità previsto dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta e dal capitolato speciale. In caso contrario esso deve intendersi il livello massimo reso possibile dal tempo, dalla tecnica e dalla prassi commerciale in uso al momento della fornitura medesima.

Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di cui al comma precedente.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti costituisce automaticamente giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell’Amministrazione e in danno al Fornitore.

L’Amministrazione è obbligata a mettere a disposizione del fornitore gli atti, i documenti e gli strumenti necessari od utili ad una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura, nonché ogni altro comportamento ritenuto opportuno. Nei casi in questione, l’eventuale messa in mora dell’Amministrazione deve, comunque, risultare per iscritto.

Articolo 5

Il corrispettivo, oggetto della fornitura e stabilito in sede di procedura di scelta del contraente, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale (ivi compreso l’eventuale periodo di proroga). L’imposta sul valore aggiunto di legge è a carico dell’Amministrazione. I prezzi riportati da listini, bollettini o mercuriali presi a riferimento economico della fornitura possono subire variazioni solo ed unicamente in rapporto alle modifiche delle quotazioni stesse e previa formale accettazione da parte dell’Amministrazione.

Ai sensi dell’articolo 6 della legge 24.12.93, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le forniture ad esecuzione periodica o continuativa di durata superiore all’anno solare prevedono specifica clausola di revisione periodica dei corrispettivi unitari, definita in sede di bando di gara, lettera di invito a presentare offerta, ovvero capitolato speciale. Si applica, comunque, il disposto dell’articolo 1664 del Codice Civile. Il soggetto competente per l’istruttoria e la revisione dei prezzi è il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. L’istruttoria è effettuata tenendo conto di molteplici elementi di valutazione, con particolare riferimento ai prezzi rilevati dagli Osservatori preposti (nazionale e regionale), all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, ai prezzi di listino e mercuriali delle Camere di Commercio, alla sottoscrizione di nuovi CCNL di settore per i servizi, nonché ad eventuali indagini di mercato nel settore di riferimento.

Unitamente ai casi previsti espressamente da norme di legge o di regolamento, la lettera di invito a presentare offerta, il capitolato speciale o il bando di gara possono prevedere l’obbligo della cauzione a carico del Fornitore. Possono essere previste 2 (due) tipologie di cauzione:

- cauzione provvisoria, richiesta a tutti i partecipanti al procedimento di scelta del contraente per il solo fatto di presentare offerta: pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto della fornitura, con esclusione della sola I.V.A. di legge;

- cauzione definitiva, richiesta al Fornitore e a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste: pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo di contratto e/o di aggiudicazione, con esclusione della sola I.V.A. di legge.

La previsione del titolo di cauzione è di competenza del Responsabile del procedimento.

Nel caso siano previste a carico del fornitore cauzioni di natura provvisoria e/o definitiva, negli importi previsti per ciascuna fornitura, queste ultime possono essere fornite ai sensi della legge 10.6.82, n. 348, anche mediante polizza fidejussoria bancaria od assicurativa con scadenza almeno pari a quella contrattuale. Malgrado ogni clausola contraria, la cauzione definitiva può essere escussa entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, a semplice richiesta dell’Amministrazione; di tale possibilità il Fornitore è ritenuto sempre responsabile.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento delle obbligazioni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto dell’effettivo credito del Fornitore. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo non rende inefficace il rapporto giuridico di fornitura, ma costituisce giustificato motivo che rende inesigibile il credito derivante dal corrispettivo di fornitura e, pertanto, comporta l’interruzione sine die dei termini di pagamento concordati.

Articolo 6

Nei casi di contratti di durata, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, alle stesse condizioni e senza possibilità di opposizione da parte del fornitore, alla proroga contrattuale per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo Fornitore.

Il rinnovo del contratto è ammesso se previsto espressamente in sede di bando di gara, lettera di invito a presentare offerta ovvero capitolato speciale, nelle modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

In ogni caso, la proroga o il rinnovo debbono essere oggetto di apposito atto deliberativo dell’Amministrazione da adottarsi prima della scadenza naturale.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del Fornitore, mentre l’Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare per iscritto il motivato recesso, qualora sopraggiunte esigenze o impedimenti non consentano il proseguimento del rapporto, da notificarsi almeno 30 (trenta) giorni consecutivi e contigui prima della data stessa di recesso. Non sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione per l’esercizio del diritto di cui al presente comma.

Articolo 7

Per il solo fatto di aver presentato offerta, il Fornitore dichiara di aver valutato tutti gli oneri di cui al presente capitolato generale, al bando di gara, alla lettera di invito a presentare offerta e al capitolato speciale, di aver preso visione di tutte le condizioni degli stessi atti, dei luoghi, degli impianti e di quanto altro necessario alla fornitura, di essere in possesso della strumentazione idonea e, qualora necessario, di essersi recato sui posti dove devono essere eseguite le forniture e di aver rilevato tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sulla fornitura e che hanno portato alla formulazione dell’offerta. Nessuna riserva attuale o futura rispetto all’offerta può quindi essere sollevata a carico dell’Amministrazione in ordine alla fornitura medesima. Il Fornitore dichiara, infine e sotto la propria responsabilità, che l’offerta non è conseguenza di intesa restrittiva della libertà di concorrenza, né di abuso di posizione dominante, ai sensi della legge 10.10.90, n. 287.

L’offerta è da intendersi onnicomprensiva di tutti gli oneri e le spese derivanti dalla esecuzione della fornitura, senza che possa essere vantato alcun ulteriore rimborso a carico dell’amministrazione, salvi i casi di integrazione, completamento, aggiornamento e così via non originariamente previsti.

Articolo 8

Il Fornitore è tenuto alla fatturazione commerciale del corrispettivo una volta effettuata la consegna, l’installazione e la regolare esecuzione della fornitura. Ove previsto, si applicano le disposizioni di cui al regolamento aziendale per le collaudazioni tecnico amministrative; in tal caso, la fatturazione può avvenire solo dopo l’esito positivo di collaudo. Nel caso di forniture periodiche e/o continuative di beni e/o servizi, la fatturazione avviene a consuntivo, periodicamente, nei tempi prestabiliti dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta o dal capitolato speciale o, qualora non specificato, con cadenza trimestrale.

La liquidazione e l’emissione di mandato di pagamento presso l’Istituto Tesoriere vengono disposte dall’Amministrazione entro e non oltre 90 (novanta giorni) dalla data di ricevimento della fattura commerciale, salva diversa disposizione del bando di gara, della lettera di invito a presentare offerta e del capitolato speciale. Le liquidazioni restano, comunque, subordinate al rispetto integrale da parte del Fornitore del presente capitolato e degli altri atti di gara o trattativa. In caso contrario, il termine sopra indicato si intende sospeso a favore dell’Amministrazione, fino alla totale rimozione dell’impedimento da parte del Fornitore.

L’Amministrazione dichiara, in via preliminare, di non poter riconoscere alcun interesse di mora a favore del Fornitore per ritardi amministrativi e/o contabili, per chiusura di fine anno dell’Istituto Tesoriere, ovvero per temporanea difficoltà di cassa o altra causa sopraggiunta. Il Fornitore dichiara preliminarmente di rinunciare ad eventuali diritti economici connessi a tali ritardi.

Articolo 9

Il Fornitore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Nell’esecuzione delle forniture di cui al presente capitolato, il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura suddetta. Il Fornitore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dimensione del fornitore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Sono a carico del Fornitore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. 19.9.94, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, al d.lgs. 14.8.96, n. 493 e al d.lgs 25.11.96, n. 645. Il bando di gara, la lettera di invito a presentare offerta e il capitolato speciale integrano le presenti disposizioni in ordine alla specificità delle singole forniture da effettuarsi.

Nel caso di fornitura di servizio, il nominativo, la qualifica e il curriculum professionale del personale del Fornitore impiegato per l’effettuazione delle prestazioni contrattuali devono essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto e ogni qual volta siano sostituiti.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del Personale qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle operazioni, ovvero nei casi di accertata incompatibilità ambientale.

Il Personale opera sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili dell’Amministrazione (anche saltuaria) non diminuisce in nulla le responsabilità del Fornitore per quanto riguarda l’esatto adempimento delle forniture e la buona esecuzione dei servizi, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L’esecuzione delle forniture non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal Fornitore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come Personale dell’Amministrazione.

In caso di sciopero o di altra astensione dal lavoro, l’Amministrazione e il Fornitore concordano, almeno 3 (tre) giorni prima dell’evento, i provvedimenti necessari per assicurare in ogni caso il rispetto dei tempi di esecuzione della fornitura.

Articolo 10

Qualora il Fornitore incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara, alla lettera di invito a presentare offerta e al capitolato speciale, in quantità e/o qualità non gravi da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso la comunicazione per iscritto (da parte dell’Amministrazione) della contestazione di addebiti, avverso la quale il Fornitore è tenuto a contro dedurre entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa. Se le giustificazioni non sono ritenute sufficienti, l’Amministrazione procede ad applicare la penale prevista alla lettera di invito a presentare offerta, ovvero al capitolato speciale senza ulteriori clausole di tutela.

L’applicazione di 3 (tre) penalità di cui al precedente comma costituisce giusta causa di risoluzione contrattuale.

Nei casi di risoluzione contrattuale in danno, fatta salva ogni richiesta di risarcimento danni e di eventuale rimborso del lucro cessante quale conseguenza dei minori vantaggi a favore dell’Amministrazione per costretta fornitura ad altro Fornitore, l’Amministrazione stessa si riserva la facoltà di dare piena pubblicità alle mancanze della contro parte con le modalità ritenute più opportune.

Articolo 11

Durante la vigenza contrattuale, l’Amministrazione e il Fornitore concordano sulla possibilità di sottoscrivere specifici protocolli aggiuntivi d’intesa che costituiscono a tutti gli effetti accordo tra le Parti di cui all’articolo 11 della legge 7.8.90, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e che integrano o modificano le disposizioni di cui al presente capitolato, alla lettera di invito a presentare offerta o al capitolato speciale e sino finalizzate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della fornitura.

In ogni caso, non possono essere oggetto di alcuna modificazione le condizioni, i prezzi e i termini posti a base dell’aggiudicazione originaria.

Articolo 12

Il Fornitore non può dare in subappalto l’esecuzione della fornitura, né parti di essa, senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.

La cessione del contratto, prevista dagli articoli 1406 e seguenti del Codice Civile è ammessa solo disposta per atto pubblico e preventivamente autorizzata con determinazione dirigenziale da parte dell’Amministrazione.

La cessione del credito del Fornitore, di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, è ammessa se disposta per atto pubblico e comunicata in tempo utile all’Amministrazione. L’efficacia della cessione nei confronti dell’Amministrazione decorre solamente dalla data di approvazione formale con determinazione dirigenziale da parte dell’Amministrazione stessa.

Articolo 13

Il Fornitore si vincola giuridicamente alla esecuzione della fornitura dal momento della presentazione della propria offerta in sede di procedura di scelta del contraente, mentre l’Amministrazione si riserva l’approvazione amministrativa finale in sede di atto deliberativo, ovvero di determinazione dirigenziale, senza che in precedenza possa essere vantato alcun diritto in ordine al credito obbligazionario in capo al Fornitore stesso.

Salvo diversa disposizione contenuta al bando di gara o al capitolato speciale, la spesa derivante dalla fornitura è garantita dalle risorse ordinarie a disposizione del bilancio economico patrimoniale dell’Amministrazione, riferito all’esercizio di competenza.

Le condizioni procedimentali di cui al presente capitolato, al bando di gara, alla lettera di invito a presentare offerta e al capitolato speciale si intendono senz’altro accettate dal Fornitore per il solo fatto di aver presentato offerta.

In ordine ai rapporti intercorrenti tra Fornitore ed Amministrazione non sono opponibili intese verbali con chiunque prese.

Le disposizioni di cui al presente capitolato, se compatibili, si applicano anche in caso di contratto preliminare (articolo 1351 del codice Civile) per il quale è necessaria la formale approvazione mediante atto deliberativo, ovvero determinazione dirigenziale, da parte dell’Amministrazione.

Nei casi di contratti per adesione (articoli 1341 e 1342 del Codice Civile), le presenti disposizioni restano cogenti a carico del Fornitore, malgrado ogni altra e diversa formulazione contenuta in essi. Il Fornitore non può opporre la mancata conoscenza delle disposizioni di cui al presente capitolato in caso di eventuale contenzioso.

Restano sempre applicabili a favore dell’Amministrazione le norme di cui alla legge 6.2.96, n. 52, di attuazione della direttiva comunitaria n. 93/13 del 5.4.93.

Articolo 14

Tutte le spese legali e fiscali derivanti dalla fornitura restano ad esclusivo carico del Fornitore.

Nei casi di cui al precedente articolo 1, quarto comma, il presente capitolato e soggetto a registrazione solamente in caso d’uso con onere a carico della parte che la richiede.

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, è competente il Foro di Alessandria.

Articolo 15

In sede di presentazione dell’offerta, il Fornitore è tenuto ad allegare la documentazione espressamente prevista al bando di gara, alla lettera di invito a presentare offerta o al capitolato speciale.

Di norma e in caso di assenza di indicazione da parte degli atti summenzionati, all’offerta economica, devono essere allegati i seguenti documenti tecnico amministrativi:

a. Certificato di iscrizione al registro delle imprese (articolo 8, legge 29.12.93, n. 580, già iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura ove ha sede il Fornitore) di data non inferiore a 12 (dodici) mesi da quella di scadenza di presentazione dell’offerta;

b. Dichiarazione sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante, ovvero da procuratore speciale di quest’ultimo, del Soggetto giuridico Fornitore contenente quanto disposto dal precedente articolo 7, primo comma;

c. Certificato di iscrizione ad Albo o registro nazionale o regionale, qualora richiesto dagli atti del procedimento o prescritto per l’esercizio dell’attività in questione di data non anteriore a 12 (dodici) mesi da quella di scadenza di presentazione dell’offerta;

d. Copia della lettera di invito a presentare offerta e del capitolato speciale, sottoscritta in ogni pagina dal titolare, dal legale rappresentante, ovvero da procuratore speciale di quest’ultimo, del Soggetto Fornitore.

Per le sole forniture di servizi, è inoltre richiesto il:

e. Certificato di correntezza contributiva presso le sedi INPS e INAIL ove ha sede legale il Soggetto Fornitore, di data non anteriore a 12 (dodici) mesi da quella di scadenza di presentazione dell’offerta.

Per i liberi Professionisti, oltre a quanto indicato ai precedenti punti sub b e sub d è richiesto il:

f. Certificato di abilitazione all’esercizio della professione, nei modi e nei termini prescritti dalle leggi vigenti.

Tutti i requisiti commerciali e/o professionali debbono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione dell’offerta.

I certificati, la sottoscrizione capitolare e la dichiarazione di cui ai precedenti punti sub a, b, c, d, e, ed f, possono essere resi dal fornitore tramite auto dichiarazione resa in carta libera e sottoscritta ai sensi dell’articolo 3, undicesimo comma, della legge 15.5.97, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni e accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifiche e controlli in ordine a quanto dichiarato dal Soggetto Fornitore in sede di presentazione dell’offerta.

Articolo 16

Per ogni altra disposizione contrattuale non disciplinata dal presente capitolato generale, si rinvia alle seguenti norme:

a. Bando integrale di gara del procedimento.

b. Lettera di invito a presentare offerta e capitolato speciale del procedimento.

c. Deliberazione (o determinazione) dell’Amministrazione relativa alla aggiudicazione e/o affidamento della fornitura.

d. Norme del Codice civile disciplinanti il contratto tipico oggetto della fornitura.

e. Norme comunitarie ISO 9004 relative alla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché al soddisfacimento del cliente.

f. Regi Decreti 18.11.23 n. 2440 e 23.5.24, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il riferimento a normative vigenti, effettuato da parte del presente capitolato, è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di legislazione o regolamentazione sopraggiunta. Si applicano, pertanto, le norme vigenti al momento della esecuzione della fornitura specifica.

Articolo 17

Le procedure di scelta del contraente sono normate dalle disposizioni di legge, di regolamento, ovvero di autoregolamentazione che, a seconda dell’importo e della tipologia, ne disciplinano lo svolgimento nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dei procedimenti.

Le seguenti disposizioni di carattere generale si intendono valide nei casi in cui gli atti dei singoli procedimenti non dispongano diversamente:

- le offerte economiche debbono essere redatte in lingua italiana, su carta legale e sottoscritte in originale dal titolare, legale rappresentante o procuratore speciale della Ditta partecipante;

- in caso di errori materiali o di calcolo nella redazione dell’offerta economica è comunque sempre tenuta valida la somma totale rispetto ai prezzi parziali; in caso di discordanza tra il prezzo espresso in numeri e in cifre, è tenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione;

- la validità dell’offerta economica non può essere inferiore a 90 (novanta) giorni consecutivi e contigui dalla data di scadenza di presentazione della stessa;

- l’inserimento, tra i documenti allegati, di depliants, brochure o altri moduli illustrati che riportano descrizioni tecniche, optionals o altri accessori e che sono sottoposti alla valutazione da parte dell’Organismo tecnico di valutazione ha come conseguenza la necessaria ed esatta corrispondenza di quanto indicato dai moduli al prodotto offerto; qualora la quotazione di offerta escluda alcuni o tutti gli accessori illustrati deve essere chiaramente ed espressamente indicato dalla Ditta offerente ed immediatamente comprensibile al fine di evitare equivoci che, comunque, se abbiano a verificarsi restano sempre a carico e spesa del Fornitore;

- anche nelle procedure di gara pubblica, il Responsabile del procedimento è titolato a richiedere un ulteriore sconto migliorativo sulle condizioni economiche e commerciali di affidamento;

- l’ora e il giorno di scadenza di presentazione dell’offerta sono da intendersi perentori ed inderogabili; possono essere posticipati solamente nei casi di motivato interesse pubblico ad ampliare la partecipazione concorrenziale di volta in volta valutato da parte del Responsabile del procedimento; le offerte viaggiano a rischio e spesa delle Ditte offerenti; sono ammesse al procedimento solamente le offerte pervenute, con qualunque mezzo ed entro l’ora e il giorno stabiliti, al Protocollo centrale dell’Amministrazione, a tal fine fa fede il timbro postale della località di arrivo; in caso di gara pubblica, la prima seduta pubblica deve, di norma, avere luogo entro e non oltre ventiquattro ore dalla scadenza di presentazione offerte;

- l’affidamento o l’aggiudicazione della fornitura può avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, previa valutazione tecnica ed economica sulla congruità della stessa;

- in caso di parità di offerte prime classificate si procede ai sensi dell’articolo 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827;

- in sede di offerta, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di campioni sigillati e riconoscibili dei prodotti da fornire; in tal caso sono esclusi dalla procedura le Ditte che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi e secondo le modalità prescritte; detti campioni sono trattenuti a titolo gratuito; i campioni non deteriorabili presentati dal Fornitore, ovvero le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dall’Amministrazione sono riferimento in caso di contestazione in ordine alla qualità della merce consegnata; nel corso della fornitura, anche di generi deteriorabili, l’Amministrazione può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni di prodotti, oggetto del contratto, per accertare, direttamente o tramite appropriate perizie da affidare ad Istituti esterni di fiducia e a spese del Fornitore, la corrispondenza degli stessi alle condizioni pattuite; i campioni sono prelevati in numero non superiore a tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell’Amministrazione e le firme dell’incaricato della U.O.A. di Provveditorato e del Fornitore, o di suo incaricato, alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto dello Stesso. Due dei campioni restano all’Amministrazione, il terzo è ritirato dal Fornitore o da suo incaricato;

- durante le fasi procedimentali, il Responsabile del procedimento può richiedere, per iscritto, chiarimenti e/o integrazioni in merito all’offerta presentata dalle Ditte concorrenti.

Articolo 18

Il Fornitore sottoscrive il presente capitolato generale per la fornitura di beni e/o servizi ai sensi e per il disposto degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e con la formula della approvazione separata per iscritto delle clausole contenute ai precedenti articoli 3, 4, 7, 8, 10, e 14.

Articolo 19

Il presente capitolato generale entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.