Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 / 11 / 2000

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ASL n. 20 - Alessandria ***

Regolamento per il collaudo dei beni mobili

Art. 1) Procedura per la collaudazione.

L’acquisto di beni durevoli, di qualunque natura, è soggetto a collaudo. Può essere esonerato il collaudo quando il prezzo di acquisto al netto dell’I.V.A. non superi L. 20.000.0000, sempre che l’U.O.n.A. Provveditorato non ritenga di chiederne comunque il collaudo. Le apparecchiature informatiche sono assoggettate a collaudo solo previa richiesta del CED che si assume in ogni altro caso la responsabilità della verifica del buon funzionamento delle medesime.

Delle operazioni di collaudo è compilato verbale in contraddittorio con il fornitore su apposito modello allegato al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Partecipano alla Commissione di collaudo:

- un funzionario delegato dell’U.O.n.A. Provveditorato per verificare la regolarità della fornitura

- il consegnatario del bene (Capo Servizio o suo delegato) per verificare l’idoneità e la presa in consegna

- un funzionario del Servizio Tecnico per verificarne il funzionamento quando il bene è soggetto a manutenzione

- un rappresentante della Ditta aggiudicataria del Servizio di Ingegneria Clinica quando si tratti di apparecchiature sanitarie

- un funzionario dell’U.O.n.A. Patrimoniale per la presa in carico inventariale.

Le funzioni di verbalizzante e di segreteria della Commissione vengono disimpegnate dal funzionario delegato dall’U.O.n.A. Provveditorato.

Qualora la Ditta fornitrice richieda la sottoscrizione del verbale su proprio modello diverso da quello ufficiale in uso , l’istanza può essere accolta dall’U.O.n.A. Provveditorato ma è sempre comunque prescritta la compilazione del modello ufficiale.

Art. 2) Le decisioni del collaudo.

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche, contrattuali od ai campioni in precedenza forniti dalla Ditta aggiudicataria.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati ma per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, salva l’applicazione delle penali previste dal capitolato per la ritardata consegna.

In via d’eccezione l’Azienda, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare con adeguata svalutazione le forniture dei beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

L’assenza dei rappresentanti della ditta fornitrice preventivamente avvertita è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla Ditta tempestivamente a mezzo di lettera raccomandata (anticipata via fax).

Art. 3) Attività successive al collaudo.

L’U.O.n.A. Patrimonio - ricevuta la documentazione cartacea di registrazione della bolla - procede al carico in inventario dei beni mobili soggetti a collaudo all’esito favorevole della procedura di cui all’articolo precedente ovvero previo ricevimento di dichiarazione di gradimento del consegnatario per i beni mobili non soggetti a collaudo da rendersi mediante utilizzo del modello allegato al presente Regolamento.

L’U.O.n.A. Provveditorato cura la trasmissione all’U.O.n.A. Patrimonio di tutta la documentazione di cui al precedente comma, necessaria per la presa in carico inventariale.

Successivamente alla registrazione in inventario, il bene mobile viene formalmente assegnato al consegnatario competente per il suo utilizzo tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna.