Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2000
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Codice 29.1
Autorizzazione allAzienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista
di Torino, per costituzione concessione superficiaria sullimmobile, sito
in Torino, interno presidio ospedaliero, lato corso Dogliotti. Deliberazioni
Direttore Generale dellAzienda, n. 1006/22/61/2000 del 23/03/2000 e n.
1572/40/61/2000 dell11/05/2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) Di autorizzare ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. n. 8/95, dellart.
3 della L.R. n. 69/96 e dellart. 5 comma 2º del d.lgs. 229/99, lAzienda
Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, alla costituzione
della concessione superficiaria, di cui alle deliberazioni del Direttore
Generale dellAzienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino,
n. 1006/22/61/2000 del 23/03/2000 e n. 1572/40/61/2000 dell11/05/2000,
sullimmobile sito in Torino, allinterno del presidio ospedaliero Molinette,
lato corso Dogliotti, facente parte del patrimonio indisponibile dellAzienda
Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista, terreno derivante da frazionamento,
a catasto censito:
Comune di Torino: Partita 27001, Opere C, Foglio 122, particella 86, sub.
1 (parte ex mappale 86 del foglio n. 122);
come risulta dalla pag. 1 (uno) dellallegato facente parte integrante
e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale
(29.1), n. 220 del 18/07/2000;
2) di dare atto che per la costituzione della concessione superficiaria
dovranno essere osservati i seguenti limiti e condizioni;
- intrasferibilità a terzi del diritto di concessione superficiaria;
- non ipotecabilità delloggetto della concessione;
- limitazione delluso a quanto previsto dal capitolato;
- divieto di cedere a terzi luso degli spazi in assenza di preventiva
autorizzazione;
3) di dare atto che la concessione superficiaria avrà una durata complessiva
di (9) nove anni, al termine dei quali la costruenda palazzina rientrerà
nel patrimonio dellA.S.O. senza alcun indennizzo, considerato che il valore
economico della stessa e ricompreso nel corrispettivo del contratto di
appalto in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di gara;
4) di dare atto che lAzienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista
di Torino, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative
e di tutta la documentazione necessaria da parte delle Autorità competenti;
5) di prendere atto che la costituzione della servitù di veduta di cui
trattasi a fini edilizi, è conforme alla programmazione a livello aziendale
e regionale, come daltronde espressamente dichiarato nella nota della
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria - Settore Edilizia e Attrezzature
Sanitarie - prot. n. 5783/D028/28.4 del 04/05/2000, pervenuta alla Direzione
Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi
e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario - prot. n. 9700/29.1
del 08/05/2000, fermo restando lobbligo per lA.S.O., di richiesta dei
pareri di legge agli Enti interessati sotto laspetto normativo, urbanistico
ed edilizio e che per quanto riguarda la gestione dellintervento il tutto
rientri nellambito di quanto previsto nel Patto di Buon Governo di cui
alla D.G.R. n. 1-28352 del 14/10/1999;
6) di dare atto che lAzienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista
di Torino, dovrà provvedere alla costituzione della concessione superficiaria
oggetto della presente determinazione, nel rispetto delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia;
7) di dare atto che il bene immobile su cui verrà costituita la concessione
superficiaria, fa parte del patrimonio indisponibile dellAzienda Sanitaria
Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.
Il Dirigente responsabile
D.D. 18 luglio 2000, n. 221
Giovanni Giannuzzi