Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2000

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Codice 29.1
D.D. 18 luglio 2000, n. 221

Autorizzazione all’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, per costituzione concessione superficiaria sull’immobile, sito in Torino, interno presidio ospedaliero, lato corso Dogliotti. Deliberazioni Direttore Generale dell’Azienda, n. 1006/22/61/2000 del 23/03/2000 e n. 1572/40/61/2000 dell’11/05/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. n. 8/95, dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2º del d.lgs. 229/99, l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, alla costituzione della concessione superficiaria, di cui alle deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, n. 1006/22/61/2000 del 23/03/2000 e n. 1572/40/61/2000 dell’11/05/2000, sull’immobile sito in Torino, all’interno del presidio ospedaliero Molinette, lato corso Dogliotti, facente parte del patrimonio indisponibile dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista, terreno derivante da frazionamento, a catasto censito:

Comune di Torino: Partita 27001, Opere C, Foglio 122, particella 86, sub. 1 (parte ex mappale 86 del foglio n. 122);

come risulta dalla pag. 1 (uno) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 220 del 18/07/2000;

2) di dare atto che per la costituzione della concessione superficiaria dovranno essere osservati i seguenti limiti e condizioni;

- intrasferibilità a terzi del diritto di concessione superficiaria;

- non ipotecabilità dell’oggetto della concessione;

- limitazione dell’uso a quanto previsto dal capitolato;

- divieto di cedere a terzi l’uso degli spazi in assenza di preventiva autorizzazione;

3) di dare atto che la concessione superficiaria avrà una durata complessiva di (9) nove anni, al termine dei quali la costruenda palazzina rientrerà nel patrimonio dell’A.S.O. senza alcun indennizzo, considerato che il valore economico della stessa e ricompreso nel corrispettivo del contratto di appalto in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di gara;

4) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria da parte delle Autorità competenti;

5) di prendere atto che la costituzione della servitù di veduta di cui trattasi a fini edilizi, è conforme alla programmazione a livello aziendale e regionale, come d’altronde espressamente dichiarato nella nota della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria - Settore Edilizia e Attrezzature Sanitarie - prot. n. 5783/D028/28.4 del 04/05/2000, pervenuta alla Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario - prot. n. 9700/29.1 del 08/05/2000, fermo restando l’obbligo per l’A.S.O., di richiesta dei pareri di legge agli Enti interessati sotto l’aspetto normativo, urbanistico ed edilizio e che per quanto riguarda la gestione dell’intervento il tutto rientri nell’ambito di quanto previsto nel “Patto di Buon Governo” di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14/10/1999;

6) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, dovrà provvedere alla costituzione della concessione superficiaria oggetto della presente determinazione, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia;

7) di dare atto che il bene immobile su cui verrà costituita la concessione superficiaria, fa parte del patrimonio indisponibile dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi