Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2000

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Codice 29.1
D.D. 18 luglio 2000, n. 220

Trasferimento da comuni vari, all’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, dei beni immobili esistenti al 31.12.1994, facenti parte del patrimonio immobiliare con vincolo di destinazione sanitaria. Rettifica ed integrazione DD.P.G.R. precedentemente emanati e determinazione regionale n. 396 del 04.12.1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Sono trasferiti all’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, ai sensi dell’art. 5, comma 2º, del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 517/93 e art. 24 della L.R. n. 61/97 e art. 5 comma 1º del D.Lgs. 229/99, i beni immobili, esistenti al 31/12/1994, indicati nell’allegato elenco composto da n. 8 (otto) pagine, conforme all’allegato della Deliberazione del Direttore Generale n. 2449/81/52/2000 dell’11/07/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino riadotterà, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, le eventuali deliberazioni adottate dalla Stessa in data anteriore alla presente determinazione, aventi per oggetto beni immobili, i cui dati identificativi sono stati rettificati od integrati con quest’ultima;

3) si dà atto che dai beni elencati risultano esclusi quelli appartenenti al Servizio Socio Assistenziale;

4) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, di procedere alla presa in carico ed inserimento nel proprio inventario, dei beni immobili trasferiti con la presente determinazione;

5) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, di procedere alla predisposizione delle pratiche catastali e di tutta la documentazione necessaria per la trascrizione dei beni di cui trattasi presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai fini dell’acquisizione dell’effettiva titolarità degli stessi;

6) si dà atto che la L.R. n. 9/83 è abrogata, ai sensi del comma 2 dell’art. 47 della L.R. 18/1/1995, n. 8, limitatamente ai beni oggetto del presente provvedimento.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi