Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2000

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APPALTI

 

Ente nazionale per le strade - Torino

Bando di gara mediante pubblico incanto - Protocollo n. 031829 in data 19 ottobre 2000 - Gara n. 68 - S.S. n. 460 II - Di Ceresole Centro n. 1 - Nucleo n. 2 - Lavori di adeguamento delle protezioni marginali e miglioramento delle condizioni di sicurezza

Questo Compartimento deve provvedere, con urgenza, all’esperimento della seguente gara mediante pubblico incanto, di seguito riportate.

Le Imprese interessate potranno partecipare all’aggiudicazione dei lavori in oggetto previa presentazione della offerta e documentazioni cosi come richieste nel presente bando.

Gara n. 68 - S.S. n. 460 II - Di Ceresole Centro n. 1 - Nucleo n. 2

Lavori di adeguamento delle protezioni marginali e miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Barriere bordo laterale banchina in rilevato N2 EX A2

Barriere bordo laterale banchina in rilevato H1 EX A3

Barriere bordo laterale banchina in rilevato H2 EX B1

Barriere bordo ponte H2 EX B1

Barriere bordo ponte H3 EX B2

Importo complessivo lavori L. 1.849.624.000 Pari a Euro 955.251,08

Importo soggetto a ribasso L. 1.797.322.000

Importo costo di sicurezza L. 52.302.000

Categoria Prevalente “S12" Classifica III fino a 2.000.000.000 euro 1.032,913

Categoria non Prevalente “OG3" Classifica II fino a 1.000.000.000 euro 516,457

Cauzione provvisoria L. 36.992.480 pari a euro 19.105,02

Pagamento in acconto L. 700.000.000

Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 150

Autorizzazione di spesa: D.C. 7316 del 12/2/1999

1) - Ente Appaltante

ANAS - Ente Nazionale per le strade - Compartimento di Torino - 10143 Torino - Via Talucchi 7 - Fax 011/4374546

2) - Procedura di aggiudicazione

Massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale così come previsto dall’Art. 21, comma 1-bis della legge 109/94, così come sostituito ed integrato dall’art. 7, comma 1. della legge 16.11.1998 n. 415.

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Le offerte estreme saranno escluse anche nel calcolo degli scarti.

Nel caso di più offerte uguali fra loro si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 secondo comma del R.D. 23.5.1924 n. 827.

Ai sensi del predetto art. 21 comma 1-bis della legge 109/94 la procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

3) - Associazione Temporanee di Imprese

Oltre alle Imprese singole, potranno presentare offerta i soggetti riuniti ai sensi degli Art. 13 della Legge n. 109/94 così come modificato dalla Legge n. 415/98.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla medesima gara in associazione o consorzio.

4) - Svincolo dall’offerta

Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è di giorni 60 (sessanta) dalla data di esperimento della gara.

In questo caso sarà subito restituita la cauzione e null’altro avrà a che pretendere il concorrente.

5) - Subappalto

Viene regolamentato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni se non in contrasto con l’art. 34 della legge 109/94 come modificato dalla n. 415/98

Le imprese dovranno indicare, con le condizioni del citato art. 34, e sullo stesso foglio dell’offerta, con apposita dichiarazione, i lavori, o le parti di opere, che intendono subappaltare con il limite del 30% nella categoria prevalente. L’accettazione del subappalto è sempre subordinato all’accertamento, ove previsto, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa “antimafia”.

Entro 20 giorni da ciascun pagamento, l’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al/ai subappaltatore/i o cottimisti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

6) - Partecipazione di imprese aventi sede in uno Stato della U.E.

Potranno presentare offerta imprese aventi sede in uno Stato della U.E. alle condizioni previste dalla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

7) - Documenti tecnici ed amministrativi

Lo schema dell’atto contrattuale ed eventuali atti allegati del lavoro saranno visibili presso questo Compartimento, Rep. Gare e Contratti, esclusivamente dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì.

8) - Presentazione delle offerte

L’offerta economica, redatta in bollo ai sensi dell’articolo 2 della tariffa parte 1º - allegata al D.M. 20/08/1992 ed i documenti richiesti, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 16 Novembre 2000 (pena esclusione), esclusivamente a mezzo servizio postale di Stato all’indirizzo di cui al punto 1), con plico (o più plichi, uno per ogni singola gara in caso di tornata) sigillato con bolli di ceralacca sui lembi di chiusura (pena esclusione) anche se già chiusi all’origine (farà fede la data e l’ora della distinta dell’ufficio postale) non saranno ammesse altre forme di spedizione.

Sia l’offerta che i documenti devono essere redatti in lingua italiana.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione entro il perentorio termine fissato.

L’offerta economica dovrà essere chiusa, da sola, in apposita busta sigillata con bolli di ceralacca e controfirmata su tutti i lembi di chiusura (pena esclusione) anche se chiusi all’origine.

Scaduto il termine di presentazione non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta dopo la scadenza stessa, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerte precedenti e non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte.

Sia sul plico contenente tutta la documentazione richiesta che sulla busta contenente l’offerta economica, dovranno essere indicati l’oggetto dell’appalto, il giorno, e l’ora di inizio delle operazioni di pubblico incanto nonché il nominativo dell’impresa mittente, il numero di partita I,V.A. ed il numero di Fax.

L’offerta economica, sottoscritta per esteso dal Legale Rappresentante dell’impresa o da un Procuratore munito di appositi poteri confermati nei documenti d’offerta dovrà riportare: il ribasso espresso, in cifre ed in lettere; in caso di discordanza vale il ribasso più conveniente per l’Amministrazione, nonché il tipo di lavorazioni che intende subappaltare.

9) - Apertura dei plichi

I plichi saranno aperti, per la verifica della documentazione amministrativa prodotta, il 21 Novembre 2000.

Poiché l’ammissione alla gara è subordinata alla verifica dei crash-test, il sorteggio delle Imprese che dovranno comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa avverrà il 28 Novembre 2000 a partire dalle ore 09,00 presso gli Uffici dell’Ente Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1), dopo che la Direzione Lavori avrà esaminato i crash-test.

L’apertura delle offerte avverrà il giorno 9 Dicembre 2000 a partire dalle ore 9,00.

Si precisa che, qualora tutte le imprese sorteggiate abbiano già comprovato i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa in relazione alla partecipazione a precedenti gare, l’apertura delle offerte sarà effettuata il giorno 28 Novembre 2000.

Le imprese dovranno presentare, in alternativa all’attestazione rilasciata da società di Organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, qualora estratte o se risultate 1º o 2º in graduatoria fra la seguente documentazione quella idonea e sufficiente a detta comprova.

a) Cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta:

da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili è comprovata con la presentazione delle dichiarazioni I.V.A. e copia autenticata della ricevuta di avvenuta presentazione; da parte delle società di capitali con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

b) Cifra di affari in lavori relativa all’attività indiretta (in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa concorrente):

è comprovata con la produzione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, e delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.

c) Lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto (eseguiti mediante attività diretta e indiretta):

è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori contenente l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

d) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente:

composto da retribuzioni, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti fondi di quiescenza, è comprovato con il bilancio, corredato dalla relativa nota, e riclassificato in conformità alle direttive europee, dai soggetti tenuti alla sua redazione. Dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché con una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle case edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, ed ai relativi contributi.

e) Dotazione stabile di attrezzatura tecnica:

determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria e di noleggio, è comprovata, da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita all’attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitali con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito.

Per i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili si applica per la dimostrazione del requisito relativo alle attrezzature tecniche così come previsto dalla legge N. 34/2000.

Per i lavori eseguiti in subappalto e per le imprese che hanno affidato lavori in subappalto si applica l’art. 24 della citata legge

Sarà considerata valida la documentazione riferita al quinquennio 1994/98 o 1995/1999.

Coloro i quali sono soggetti a presentazione di bilancio C.E.E. debbono allegare:

a. della voce A-1 del conto economico;

b. Per il punto quattro una specifica della voce B-9 del conto economico evidenziando. Per i punti 1 e 2 un prospetto disaggregato che specifichi la composizione dei ricavi il costo del personale operaio;

c. Per il punto cinque una specifica della voce B-8 e 10 del conto economico.

Si precisa che trattandosi di verifiche di requisiti dichiarati i documenti devono essere presentati in originale o copia dichiarata conforme da un’autorità a ciò preposta (notaio, segretario comunale, sindaco o suo delegato, ecc.)

Non sono ammesse né dichiarazioni sostitutive né copie dichiarate conforme dagli interessati.

Si avverte che qualora nel termine stabilito con la lettera di richiesta requisiti, non venisse fornita tale prova, ovvero non fossero confermate le dichiarazioni contenute nella documentazione presentata, questo Compartimento procederà all’esclusione dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7.

10) - Requisiti di partecipazione - Documentazione

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno presentare (pena esclusione) la seguente documentazione e dichiarare i sottoelencati requisiti così come previsto dal D.P.R. n. 34 del 25/1/2000:

A) Dichiarazione:

a) di aver eseguito una cifra d’affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da affidare;

b) di aver eseguito mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 40% di quello da affidare;

c) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dei bando;

d) di essere in possesso di dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all’1% della predetta cifra d’affari in lavori: Detto valore è costituito per almeno la metà degli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata; l’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso;

B) Certificato, in bollo, in originale o copia conforme all’originale, di iscrizione nella sezione ordinaria - Ufficio registro delle Imprese - alla C.C.I.A.A. redatto ai sensi del D.Lgs n. 581 del 7.12.95 istitutivo del registro delle imprese, di data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti il nominativo del titolare, se ditta individuale, soci se società in nome collettivo, soci accomandatari, se società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza, ed altri membri del consiglio di amministrazione qualora detto organo sussista per le società commerciali ed in particolare i poteri dei firmatari delle offerte e delle dichiarazioni di cui ai punti presenti.

Nel caso i firmatari delle offerte e delle dichiarazioni siano dei Procuratori la cui identità e poteri non risultino dal certificato suddetto dovrà essere trasmessa anche la relativa procura in originale o in copia autentica.

Nel certificato in parola dovrà risultare che l’impresa non si trovi in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento o concordato e se tali procedure si siano verificate o meno nell’ultimo quinquennio. Se tale certificato non riporta la predetta dichiarazione, dovrà essere prodotto un certificato in bollo, in corso di validità, in originale o copia conforme all’originale, di inesistenza di procedimento fallimentare e concorsuale rilasciato dalla sezione fallimentare del tribunale (R.D. 267/42).

In luogo di detto certificato l’impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva redatta con le stesse modalità indicate per la dichiarazione di cui alla lettera A), pena l’esclusione, dalla quale risultino tutti gli elementi di cui al precitato certificato della C.C.I.A.A. L’impresa aggiudicataria è però tenuta a presentare tale certificato prima della stipulazione del contratto.

C) Certificato generale del casellario giudiziale in bollo, in originale copia conforme all’originale, in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, rilasciata dalla competente Autorità.

Tale certificato deve essere prodotto da:

- Imprese individuali:

per il titolare e per il direttore tecnico se questi è una persona diversa del titolare;

- Società Commerciali Cooperative, e loro Consorzi

a) per tutti i Direttori Tecnici, delle Società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi, nonché:

b) per tutti i soci accomandatari, per le società in accomandita semplice;

c) per tutti i componenti le società in nome collettivo;

d) per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di Società di qualunque altro tipo.

In luogo di detto certificato Il Singolo interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva, redatta con le stesse modalità indicate per la dichiarazione di cui alla lettera A), pena l’esclusione, dalla quale risultino tutti gli elementi di cui al precisato certificato.

L’interessato in caso di aggiudicazione dei lavori è però tenuto a presentare tale certificazione prima della stipula del contratto.

D)- Cauzione Provvisoria: di importo pari a quello richiesto mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

Nella polizza fidejussoria dovranno chiaramente risultare, (a pena di esclusione) le seguenti clausole:

1) impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 30, 2º comma della legge n. 109/94, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

2) impegno del fideiussore a versare entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante l’importo della cauzione provvisoria, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore e al termine di cui all’articolo 1957 del C.C.;

3) validità della polizza per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dall’offerta;

4) in caso di controversie con la stazione appaltante unico foro competente sarà quello di Torino.

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.L. 1 settembre 1993 n. 385.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della legge, le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’articolo 13, comma 2, della legge, e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’articolo 13, comma 3 della legge.

E) - Dichiarazione in bollo, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa parte 1º - allegata al D.M. 20/8/1992, sottoscritta per esteso e con firma leggibile dell’imprenditore o del legale rappresentante riportante l’oggetto dell’appalto e attestante, pena esclusione, distintamente i seguenti punti:

1) di essersi recati sul posto ove debbono eseguirsi i lavori;

2) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulle esecuzioni dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso. Di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

3) di essere a conoscenza dei patti e delle condizioni che disciplineranno il rapporto contrattuale;

4) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;

5) di aver preso visione dello schema di atto di cottimo/contratto accettando implicitamente tutte le condizioni in esso contemplate, con particolare riferimento alle clausole relative ai termini di inizio e compimento lavori.

6) di aver tenuto conto della circostanza che gli oneri derivanti dall’applicazione dell’IVA sono a carico della stazione appaltante.

7) di aver preso visione del piano di sicurezza allegato al progetto e di aver preso atto che il costo del piano stesso indicato nel bando di gara è compreso nel corrispettivo di appalto;

8) di essere in regola con le norme che disciplinano l’assunzione obbligatoria dei disabili; alla dichiarazione deve essere accompagnata, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, una certificazione rilasciata dagli uffici competenti, pena l’esclusione.

9) di autorizzare l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la stessa dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante partecipanti ai predetti procedimenti nonché ai controinteressati nei medesimi procedimenti.

F) Dichiarazione in bollo, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa parte 1º - allegata al D.M. 20/8/1992, sottoscritta per esteso e con firma leggibile dell’imprenditore o del legale rappresentante riportante l’oggetto dell’appalto e attestante, pena esclusione, distintamente i seguenti punti:

f.1) - di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di lavori pubblici di cui all’art. 8, 7º comma della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

f.2) - di non partecipare all’asta con altre Imprese aventi Amministratori e/o Legali Rappresentanti comuni ovvero collegate o controllate così come previsto dall’art. 2359 del C.C.;

f.3) - di non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Ente appaltante, nell’esercizio delle attività professionali dell’impresa;

f.4) - di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere all’oggetto.

Le dichiarazioni di cui al punti E) - F) possono essere prodotte in un unico documento.

In base all’art. 15 legge 12/10/81 n. 741, nel caso che si proceda a tornate di più gare di appalto da effettuarsi contemporaneamente, fermo restando l’obbligo di inviare il plico per ogni singola gara, l’impresa potrà allegare i documenti di cui ai punti 10/A, 10/B, 10/C, 10/D, 10/F e 10/G solo alla prima delle gare cui intenda partecipare secondo l’ordine stabilito nell’avviso di gara, mentre le dichiarazioni richieste ai punti 10/E e 10/F dovranno essere allegate ad ogni singola offerta riportando l’oggetto dell’appalto.

G) - Certificato di omologazione del tipo o dei tipi di barriere stradale in oggetto, rilasciato dall’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici. In mancanza della suddetta omologazione l’impresa è obbligata, pena l’esclusione dalla gara, a presentare sia un esemplare (in originale o una copia autenticata) della certificazione completa delle prove d’impatto dal vero (crach-test) eseguita presso uno degli Istituti autorizzati alle prove (circ. 15.10.1996 n. 4622-G-U- n. 283 del 3.12.96 pag. 61) che la Dichiarazione, in originale, sottoscritta dal Produttore, dalla quale si evince che, per quel tipo (o per quei tipi) di barriera, è stata avanzata richiesta di omologazione al succitato Ispettorato Generale. Tale dichiarazione può essere sostituita da copia autenticata dalla richiesta di omologazione.

Le prove d’impatto dal vero (crash-test) di cui alla suddetta certificazione, dovranno corrispondere, esattamente, a quanto prescritto dal D.M. 15.10.96 del Ministero dei LL.PP. (Artt. 8 - 9 ed All. 11.1º), la difformità, anche di un solo elemento, da quanto prescritto dal suddetto D.M. 15.10.96, per le prove di omologazione, comporterà l’esclusione dell’impresa dalla gara.

Le prove d’impatto dal vero (crach-test) di cui alla suddetta certificazione, dovranno corrispondere, esattamente, a quanto prescritto dal D.M. 15.10.1996 del Ministero dei Lavori Pubblici, (Artt. 8 - 9 ed all. 1º); la difformità, anche di un solo elemento, da quanto prescritto dal suddetto D.M. 15.10.96, per le prove di omologazione, comporterà l’esclusione dell’impresa dalla gara.

Alla presentazione dei documenti sopraccitati in caso di associazione temporanea di imprese si procederà come di seguito riportato:

a. l’offerta deve essere sottoscritta dalla Impresa mandataria in nome e per conto dell’Associazione.

b. La documentazione di cui ai punti 10/A, 10/B, 10/C, 10/F e 10/G dovrà essere presentata sia dall’impresa mandataria che dalla mandante.

c. La documentazione di cui al punto 10/D e 10/E dovrà essere presentata dall’impresa mandataria a nome e per conto dell’Associazione.

Può essere presentata offerta anche se l’Associazione Temporanea d’imprese non è stata costituita con atto formale. In tal caso l’offerta deve esser sottoscritta con tutte le imprese che sostituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le imprese che costituiranno il raggruppamento devono anche sottoscrivere tutte la documentazione di cui al punto 10 F).

Nei raggruppamenti o consorzi, la percentuale degli importi indicati al punto A lettere a-b-c-d da possedersi alla mandataria e, individualmente, dalle mandanti, deve risultare non inferiore rispettivamente al 40% e 10%.

In ogni caso l’impresa mandataria deve possedere i requisiti richiesti in misura maggioritaria.

Si farà luogo all’esclusione dalle gare nel caso che la documentazione richiesta risulti incompleta o irregolare nonché nel caso che anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente bando.

Si avverte che i documenti non in regola con l’imposta di bollo saranno inviati per la loro regolarizzazione, ai sensi dell’articolo 31 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche, al competente Ufficio del registro.

La documentazione presentata con fogli separati deve essere sottoscritta - pena esclusione - su ogni singolo foglio. Si intendono separati i fogli legati da fermagli o da punti metallici.

E’ vietata la partecipazione alle gare alle società cooperative nel caso in cui alle gare stesse partecipi anche il Consorzio di cui esse fanno parte.

I lavori saranno consegnati con le modalità di cui all’art. 130 e seguenti del Regolamento di attuazione N. 554/2000.

Si sottolinea che le dichiarazioni sono esposte alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non corrispondente a veridicità ovvero nel caso di omissioni colpose del dichiarante. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

L’ANAS si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato potrà essere interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal terzo classificato.

I documenti presentati per la partecipazione alle gare potranno essere ritirati presso il Reparto Gare e Contratti oppure saranno spediti alle imprese che avranno allegato apposita busta adeguatamente affrancata con indirizzo.

Aggiudicatario provvisorio:

L’aggiudicazione sarà senz’altro impegnativa per il concorrente migliore offerente secondo le modalità specificate al punto 2) mentre, nei riguardi dell’Ente Appaltante, essa è provvisoria in quanto è subordinata all’accertamento che non sussistono cause ostative ai sensi della Legge n. 55/90 e successive modifiche.

L’Ente Appaltante avrà in ogni caso la facoltà di non procedere alla stipula dei contratto senza che l’aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa. Il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alle gare o di rimandare lo spoglio delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa.

Il Capo Compartimento
Ennio Paolucci