Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 24
D.D. 28 agosto 2000, n. 491

Comune di Chivasso (TO). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi “Baragino 1” e “Baragino 2” dell’acquedotto comunale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili denominati Baragino n. 1 e 2, che alimentano l’acquedotto comunale di Chivasso, distinte in zone di tutela assoluta “A”, e zone di rispetto primaria “B” e secondaria “C”, sono ridefinite come risulta nella planimetria, in scala 1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto primaria “B” e secondaria “C” sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi, è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 50 l/s per il pozzo Baragino 1 e 105 l/s per il pozzo Baragino 2.

L’utilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione delle aree di salvaguardia.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Chivasso dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno delle zone di rispetto primaria “B” è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 6, punto 1, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- all’interno delle zone di rispetto secondaria “C” è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto secondaria “C” le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Chivasso, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Chivasso, d’intesa con il gestore dell’acquedotto, con il competente Dipartimento Territoriale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta “A”, in conformità alle disposizioni dell’articolo 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, nonchè di tutti i pozzi privati esistenti all’interno e in prossimità delle aree di salvaguardia, assicurando gli eventuali interventi necessari a escludere ogni possibilità di miscelazione delle acque di falda freatica con le acque delle falde profonde;

- procedere alla verifica dei centri di rischio evidenziati nei pareri della U.S.L. n. 7, e dell’A.R.P.A. ai fini dell’accertamento del rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale e della prescrizione di eventuali interventi di messa in sicurezza e tutela delle acque captate;

- adottare un adeguato sistema di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee in arrivo ai pozzi, tenuto conto dei centri di rischio esistenti e nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica delle acque superficiali scorrenti all’interno delle aree di salvaguardia;

- nell’ambito della riorganizzazione dei servizi idrici integrati di cui alla LR 13/97 e della concessione preferenziale, secondo le disposizioni previste all’art. 11 della LR 22/96, verificare e programmare la graduale dismissione dei pozzi in argomento e la loro sostituzione con approvvigionamenti idrici alternativi e/o interconnessioni con altri sistemi acquedottistici;

- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Chivasso è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio