Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
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Codice 24
Comune di Chivasso (TO). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo
21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione delle aree di salvaguardia
dei pozzi Baragino 1 e Baragino 2 dellacquedotto comunale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili denominati Baragino n. 1
e 2, che alimentano lacquedotto comunale di Chivasso, distinte in zone
di tutela assoluta A, e zone di rispetto primaria B e secondaria C,
sono ridefinite come risulta nella planimetria, in scala 1:1500, allegata
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Nelle zone di rispetto primaria B e secondaria C sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.
La ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi, è strettamente dimensionata
ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 50
l/s per il pozzo Baragino 1 e 105 l/s per il pozzo Baragino 2.
Lutilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione delle
aree di salvaguardia.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni,
sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno delle aree di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Chivasso dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con
una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stesse;
- allinterno delle zone di rispetto primaria B è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti,
regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie
di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire
solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario
fermi restando i divieti di cui allarticolo 6, punto 1, del D.P.R. 236/88
e successive modificazioni;
- allinterno delle zone di rispetto secondaria C è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno delle zone di rispetto secondaria C le attività agricole
possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice
di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Chivasso, il programma di rotazione
agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto
del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Chivasso, dintesa con il gestore dellacquedotto, con il
competente Dipartimento Territoriale dellAgenzia Regionale per la Protezione
Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria
Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle
risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta A, in conformità
alle disposizioni dellarticolo 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- procedere allinterno delle aree di salvaguardia alla verifica degli
scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di
cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, nonchè di tutti i pozzi privati
esistenti allinterno e in prossimità delle aree di salvaguardia, assicurando
gli eventuali interventi necessari a escludere ogni possibilità di miscelazione
delle acque di falda freatica con le acque delle falde profonde;
- procedere alla verifica dei centri di rischio evidenziati nei pareri
della U.S.L. n. 7, e dellA.R.P.A. ai fini dellaccertamento del rispetto
delle disposizioni normative in materia ambientale e della prescrizione
di eventuali interventi di messa in sicurezza e tutela delle acque captate;
- adottare un adeguato sistema di monitoraggio della qualità delle acque
sotterranee in arrivo ai pozzi, tenuto conto dei centri di rischio esistenti
e nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica delle
acque superficiali scorrenti allinterno delle aree di salvaguardia;
- nellambito della riorganizzazione dei servizi idrici integrati di cui
alla LR 13/97 e della concessione preferenziale, secondo le disposizioni
previste allart. 11 della LR 22/96, verificare e programmare la graduale
dismissione dei pozzi in argomento e la loro sostituzione con approvvigionamenti
idrici alternativi e/o interconnessioni con altri sistemi acquedottistici;
- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto
allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di Chivasso è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione duso
delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 28 agosto 2000, n. 491
Salvatore De Giorgio