Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
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Codice 25.9
Lago Maggiore in Comune di Belgirate. Nulla osta ai soli fini idraulici
per la realizzazione del secondo intervento di miglioramento della sede
stradale e collegamento percorso pedonale alla struttura portuale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che nulla osta ai soli fini idraulici, affinchè al Comune di Belgirate
possa essere rilasciata lautorizzazione per la realizzazione del secondo
intervento di miglioramento della sede stradale e collegamento percorso
pedonale alla struttura portuale, consistente essenzialmente nella realizzazione
di struttura a sbalzo, pavimentazione, illuminazione e posa parapetto frontelago,
interventi di ristrutturazione, posa di tre pontili galleggianti.
I sopraccitati interventi ed i pontili galleggianti dovranno essere posti
nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegnati
allegati allistanza in questione che, debitamente vistati da questUfficio,
vengono restituiti al richiedente subordinatamente allosservanza delle
seguenti condizioni:
1) gli interventi previsti ed i pontili galleggianti dovranno essere posti
in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago
interessato, restando a carico di codesto Comune ogni responsabilità di
legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare
dallesecuzione delle opere stesse;
2) lancoraggio dei pontili al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente
a permettere il galleggiamento sulla superficie dellacqua anche nel caso
di massima escursione del lago e dovrà dare massima garanzia di solidità
in modo da evitare il pericolo di deriva;
3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità
delle opere in argomento;
4) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5) il nulla osta è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti
dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile
e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale
ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi e risponderà di ogni giudizio o danno che dovesse derivare
ad essi in conseguenza del presente nulla osta;
6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino
costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione
e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore.
In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda
il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio
del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928,
n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente
venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da
parte del competente Ente, al fine di regolarizzare amministrativamente
e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio
pubblico conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni
autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico
-, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 24 agosto 2000, n. 889
Giovanni Ercole