Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Codice 25.9
D.D. 24 agosto 2000, n. 889

Lago Maggiore in Comune di Belgirate. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione del secondo intervento di miglioramento della sede stradale e collegamento percorso pedonale alla struttura portuale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che nulla osta ai soli fini idraulici, affinchè al Comune di Belgirate possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione del secondo intervento di miglioramento della sede stradale e collegamento percorso pedonale alla struttura portuale, consistente essenzialmente nella realizzazione di struttura a sbalzo, pavimentazione, illuminazione e posa parapetto frontelago, interventi di ristrutturazione, posa di tre pontili galleggianti.

I sopraccitati interventi ed i pontili galleggianti dovranno essere posti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegnati allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) gli interventi previsti ed i pontili galleggianti dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesto Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) l’ancoraggio dei pontili al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare massima garanzia di solidità in modo da evitare il pericolo di deriva;

3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;

4) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5) il nulla osta è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni giudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente nulla osta;

6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore.

In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ente, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole