Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Codice 25.6
D.D. 23 agosto 2000, n. 884

R.D. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 3821 - Realizzazione di scogliera in sponda sinistra idrografica del Rio Infernotto in Comune di Barge - Richiedente: Associazione “Dominus Tecum”

In data 02.05.2000 l’Associazione “Dominus Tecum” ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere indicate all’oggetto.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dall’Ing. Giuseppe Piovano, costituiti dalla relazione tecnica descrittiva, dalla planimetria degli interventi in progetto, dalle sezioni di progetto sul Rio Infernotto, dai particolari costruttivi, dalla documentazione fotografica in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

1. Realizzazione di una difesa spondale in massi non cementati in sponda sinistra idrografica per 80 m.

Copia dell’istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Barge per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 05.06.2000 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere indicate negli elaborati di progetto, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. La fondazione della scogliera in progetto sia approfondita di almeno 1 m rispetto al livello più basso del corso d’acqua od immorsata nell’eventuale substrato roccioso più superficiale;

2. I volumi dei massi da utilizzare per la difesa siano opportunamente scelti per evitare danneggiamenti della scogliera da parte del trasporto litoide del corso d’acqua;

3. Fra le sezioni 1 - 3 sia previsto un allargamento dell’alveo per ottenere una sezione di deflusso di larghezza pari ad almeno 6 m.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- Vista la D.G.R. nº 24 - 24228 del 24/03/98;

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. nº 523/1904;

- Visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. 616/7;

- Visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- Vista la Legge Regionale n. 40/98;

- Vista la Deliberazione nº 9/1995 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del primo stralcio 45;

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Associazione “Dominus Tecum” ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e con l’osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

- l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

-il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

-durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

-la presente autorizzazione ha validità per mesi 10 (dieci).

I lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

Sarà fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

-il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

-l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

-il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc....).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo