Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Codice 25.9
D.D. 17 agosto 2000, n. 855

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica - Fiume Toce - Istanza Amministrazione Comunale di Formazza - Lavori manutentori di sistemazione idraulica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione Comunale di Formazza, ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali redatti dal Tecnico comunale, geom. Mario Scacciga Della Silva, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle previsioni progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;

5. il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione e per tutta la durata dei lavori, dovrà assicurare il regolare deflusso delle acque, sia nella parte dell’alveo interessata dai lavori stessi che nella parte d’alveo immediatamente a monte ed a valle;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alla esecuzione di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. Il materiale di risulta dovrà essere trasportato a pubblica discarica autorizzata; ogni altro impiego, preventivamente autorizzato da questo ufficio, comporterà il pagamento agli Uffici Finanziari dello Stato, del relativo canone demaniale stabilito in Lit. 8.600.= al mc.;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria, secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole