Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
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Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.
Disposizioni per la tutela dellambiente in materia di inquinamento acustico.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
INDICE
Capo I.
FINALITA E OGGETTO DELLA LEGGE
Art. 1.
Finalita e principi
Art. 2.
Definizioni
Capo II.
FUNZIONI E ATTIVITA
Art. 3.
Funzioni della Regione
Art. 4.
Funzioni delle province
Art. 5.
Funzioni dei comuni
Art. 6.
Classificazione acustica del territorio
Art. 7.
Procedura di approvazione della classificazione acustica
Art. 8.
Situazioni di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico
Art. 9.
Deroghe
Art. 10.
Impatto acustico
Art. 11.
Clima acustico
Art. 12.
Organizzazione dei servizi di controllo
Art. 13.
Piani comunali di risanamento acustico
Art. 14.
Piani di risanamento acustico delle imprese
Art. 15.
Piano regionale di bonifica acustica
Art. 16.
Tecnici competenti in acustica ambientale
Art. 17.
Sanzioni
Capo III.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
Disposizioni finanziarie
Art. 19.
Disposizioni transitorie
Art. 20.
Abrogazione di norme.
Capo I.
FINALITA E OGGETTO DELLA LEGGE
Art. 1.
(Finalita e principi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione,
alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dellambiente esterno
e abitativo, nonche alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni
conseguenti allinquinamento acustico derivante da attivita antropiche,
in attuazione dellarticolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge
quadro sullinquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.
2. La presente legge riordina le competenze amministrative in materia di
inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999,
n. 265, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59), in attuazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44
(Disposizioni normative per lattuazione del d.lgs. n. 112/1998).
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza
dei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE,
n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dellarticolo 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 212), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), da ultimo
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate allarticolo
2 della l. 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, nonche le seguenti:
a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione
del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica;
essa integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali e coordinata
al fine di armonizzare le esigenze di tutela dellambiente esterno e abitativo
dallinquinamento acustico con la destinazione duso e le modalita di
sviluppo del territorio;
b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni
delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio,
dovute allinserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attivita
o manifestazioni;
c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una
determinata porzione di territorio, derivanti dallinsieme di tutte le
sorgenti sonore naturali ed antropiche;
d) per tecnico competente in acustica ambientale si intende la figura professionale
cui e stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dallarticolo
2, commi 6 e 7, della l. 447/1995.
Capo II.
FUNZIONI E ATTIVITA
Art. 3.
(Funzioni della Regione)
1. Nellambito delle proprie competenze la Regione provvede a:
a) impartire direttive generali agli enti locali e agli altri soggetti
competenti, favorendo la cooperazione fra i comuni, le province e lAgenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA), le Aziende sanitarie locali
(ASL) anche al fine di ottimizzare lutilizzo delle risorse e semplificare
le procedure;
b) adottare, ai sensi dellarticolo 4, comma 2, della l. 447/1995, il Piano
triennale di intervento per la bonifica dallinquinamento acustico, di
cui allarticolo 15;
c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio
e controllo dellinquinamento acustico ai fini del coordinamento delle
informazioni e dei dati e del loro inserimento nel Sistema informativo
regionale ambientale (SIRA) e nazionale (SINA);
d) elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici
per lattuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia
di acustica ambientale;
e) promuovere attivita di educazione, divulgazione e sensibilizzazione
in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, di
categoria e di volontariato;
f) approvare, nellambito della propria competenza territoriale e di concerto
con le province e i comuni interessati, i piani pluriennali di risanamento
acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono esercitate dal Consiglio,
quelle di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) sono esercitate
dalla Giunta.
3. Entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale emana disposizioni relative a:
a) linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale
di cui allarticolo 6;
b) modalita di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento
delle attivita di cui allarticolo 9;
c) criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di
cui allarticolo 10;
d) criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima
acustico di cui allarticolo 11.
Art. 4.
(Funzioni delle province)
1. Nellambito delle proprie competenze le province provvedono a:
a) garantire, avvalendosi dellARPA ai sensi dellarticolo 3, comma 2,
della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dellAgenzia regionale
per la protezione ambientale), il monitoraggio dellinquinamento acustico
e promuovere lesecuzione di campagne di misura;
b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore
fisse ricadenti nel territorio di piu comuni, oppure i cui effetti sonori
si propagano nei territori di piu comuni ricompresi nella circoscrizione
provinciale, nonche di quelle delle imprese sia di beni sia di servizi
soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della provincia;
c) favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi
in relazione alla classificazione acustica del territorio;
d) esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato
adempimento allobbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei
piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei comuni inadempienti;
e) approvare, dintesa con i comuni interessati e nellambito della propria
competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti
dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali;
f) approvare, sentiti i comuni interessati, i piani di risanamento acustico
predisposti dai titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi
soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della provincia, di
cui allarticolo 14, comma 3;
g) attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione
dellinquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal piano di cui
allarticolo 15.
Art. 5.
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di
cui allarticolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite
dalla Regione ai sensi dellarticolo 3, comma 1.
2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui allarticolo 3, comma
3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione
superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione
acustica e avviano la procedura di approvazione di cui allarticolo 7;
gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.
3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione
e comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti
urbanistici.
4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica
e leventuale revisione della classificazione acustica.
5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri
regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:
a) il controllo, il contenimento e labbattimento delle emissioni acustiche
prodotte dal traffico veicolare;
b) il controllo, il contenimento e labbattimento dellinquinamento acustico
prodotto dalle attivita che impiegano sorgenti sonore;
c) lo svolgimento di attivita, spettacoli e manifestazioni temporanee
in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle
procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile
dalle modalita di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dellarticolo
9.
6. Nellambito della propria competenza territoriale i comuni approvano
i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori
delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti
dai titolari di impianti o di attivita rumorose di cui allarticolo 14.
Art. 6.
(Classificazione acustica del territorio)
1. La classificazione acustica e effettuata in modo da:
a) ricomprendere lintero territorio comunale;
b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione
duso, al fine di evitare uneccessiva frammentazione;
c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere
temporaneo o mobile, oppure allaperto;
d) considerare la vocazione intrinseca e levoluzione storica dello sviluppo
del territorio;
e) attenersi alle linee guida regionali di cui allarticolo 3, comma 3,
lettera a);
f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui allarticolo
2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della l. 447/1995.
2. Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento
comunale di cui allarticolo 5, comma 5, atte ad evitare che le emissioni
sonore prodotte da attivita ubicate nelle zone in cui e consentito un
piu elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle
zone piu tutelate.
3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuita morfologiche
che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, e vietato assegnare
ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura
superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree
contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone gia urbanizzate,
non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni
duso, il comune adotta apposito piano di risanamento.
Art. 7.
(Procedura di approvazione della classificazione acustica)
1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica
trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi lelaborato contenente
la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite
affissione allalbo pretorio per almeno trenta giorni, con lindicazione
dellufficio comunale in cui la proposta e disponibile allesame da parte
del pubblico. Lavvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione
sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta
al comune e alla provincia proposte e osservazioni.
2. Entro centoventi giorni dallavvio della procedura, la provincia e i
comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione
acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo
gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando
puntualmente il mancato recepimento.
4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione
di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione
e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni
interessate ai sensi dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dallarticolo
2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta
le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.
5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e allARPA, copia del provvedimento
definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede
a dare notizia dellavvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi
sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con
la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
Art. 8.
(Situazioni di rilevante interesse
1. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale
e turistico, in fase di redazione della classificazione acustica, hanno
facolta di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore
inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente,
nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
a) linteresse paesaggistico-ambientale e turistico e riconosciuto allinterno
degli strumenti comunali urbanistici o di pianificazione, oppure da atti
regionali o provinciali in materia;
b) fermo restando quanto previsto dallarticolo 6, comma 3, della l. 447/1995,
di norma la riduzione dei limiti non si applica alle aree la cui destinazione
duso e prevalentemente o esclusivamente industriale;
c) la riduzione dei limiti puo essere esercitata anche per periodi prestabiliti
nel corso dellanno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle
individuate con la zonizzazione;
d) i limiti piu restrittivi non possono essere inferiori ai valori di
qualita individuati dallo Stato per ciascuna classe di territorio;
e) sono in ogni caso salvaguardati i principi stabiliti dallarticolo 6,
commi 2 e 3.
Art. 9.
(Deroghe)
1. I cantieri, nonche le attivita allaperto, gli spettacoli o le manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o
comportano limpiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere
temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente
con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui allarticolo
3, comma 3, lettera b) e dai regolamenti comunali di cui allarticolo 5,
comma 5, lettera c).
2. Lautorizzazione e rilasciata dal comune con lindicazione dei limiti
temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il
disturbo.
3. Per le attivita allaperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta
e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonche per la manutenzione
di aree verdi pubbliche e private, i comuni possono, con apposito regolamento
di cui allarticolo 5, stabilire deroghe ai valori limite indicati allarticolo
2, comma 1, della l. 447/1995, fissando orari e modalita di esecuzione
di tali attivita. La deroga non e comunque applicabile a impianti installati
permanentemente.
Art. 10.
(Impatto acustico)
1. La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea
documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento
di cui allarticolo 3, comma 3, lettera c), e obbligatoria per la realizzazione,
la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti
indicati nellarticolo 8, commi 1, 2 e 4 della l. 447/1995.
2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti comunque
denominati, inerenti le attivita soggette alla valutazione di impatto
acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico
del territorio e previo accertamento della conformita della richiesta
sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla
classificazione per la specifica zona, nonche del criterio di cui allarticolo
6, comma 2.
3. Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi,
sia prevista la denuncia di inizio dattivita, od altro atto equivalente,
la documentazione e prodotta dal soggetto interessato unitamente alla
denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.
Art. 11.
(Clima acustico)
1. La valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione
tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di
cui allarticolo 3, comma 3, lettera d), e obbligatoria per le fattispecie
di insediamento di cui allarticolo 8, comma 3, della l. 447/1995. E altresi
obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimita
di impianti o infrastrutture adibiti ad attivita produttive o postazioni
di servizi commerciali polifunzionali.
2. La documentazione del comma 1 e presentata al comune contestualmente
alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o del provvedimento
comunale che abilita allutilizzazione dellimmobile per lesercizio dellattivita.
3. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento
previsto, ai fini dellemanazione del provvedimento richiesto, il comune,
considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene
conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento
dei valori limite vigenti, nonche della previsione, in fase di progettazione,
di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul ricettore.
Art. 12.
(Organizzazione dei servizi di controllo)
1. I comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano
le funzioni di controllo previste dallarticolo 14, della l. 447/1995,
anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dellARPA ai
sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 60/1995.
2. Le informazioni acquisite dai servizi di controllo sono integrate nel
SIRA ai fini della prevenzione e della programmazione dei controlli e degli
interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe di
rumorosita.
3. I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla provincia,
con particolare riguardo alle infrastrutture nodali di trasporto e per
aree vaste, e gestiti dallARPA sulla base delle direttive impartite dalla
Regione ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 13.
(Piani comunali di risanamento acustico)
1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone gia urbanizzate,
a causa delle preesistenti destinazioni duso del territorio, non sia possibile
rispettare la disposizione di cui allarticolo 6, comma 3, cosi come nel
caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre
piani di risanamento acustico.
2. I piani, redatti in conformita allarticolo 7 della l. 447/1995, sotto
la responsabilita di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale,
sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dallinquinamento
acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee
al contesto.
3. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti entro dodici
mesi dalladozione della classificazione acustica del territorio, oppure
dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente
inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico,
ladozione del piano e effettuata, in via sostitutiva, dalla provincia.
4. Il piano di risanamento acustico è altresi adottato nel caso in cui
il comune intenda perseguire i valori di qualita.
5. Contestualmente allapprovazione, il comune trasmette il piano di risanamento
alla Regione e alla provincia.
Art. 14.
(Piani di risanamento acustico delle imprese)
1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano
rumore, nonche di impianti o attivita rumorose, entro sei mesi dalla
pubblicazione sul BUR dellavviso di approvazione del provvedimento comunale
di classificazione acustica, verificano la compatibilita delle emissioni
sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono
ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia,
nel caso di attivita produttive sia di beni sia di servizi soggette ad
autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune,
negli altri casi, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dallobbligo
i siti dimpresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai
sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente
ladesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit) (EMAS). Per le imprese che abbiano
realizzato interventi di risanamento ai sensi dellarticolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno),
e debbano adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova classificazione, lavvio
degli ulteriori interventi di adeguamento puo essere posticipato al completamento
del piano di ammortamento.
2. I piani di risanamento acustico indicano le caratteristiche e lentita
dei rumori generati in relazione alle attivita svolte e alle sorgenti
sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti,
lindividuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree,
gli obiettivi, le modalita e le priorita del risanamento. Inoltre, specificano
la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini
certi per ladeguamento complessivo, e precisano indicatori oggettivi,
da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonche
la stima degli oneri finanziari occorrenti e lincidenza della spesa sullimpresa
proponente. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento e redatta
sotto la responsabilita di tecnico competente in acustica ambientale e
il piano e presentato dal legale rappresentante dellimpresa.
3. La provincia o il comune valutano la congruita dei tempi indicati per
lesecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento,
in relazione allentita dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza
di popolazione disturbata, alla complessita dellintervento e allincidenza
della spesa sullimpresa proponente. Successivamente a tale valutazione
approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono
riguardare anche i tempi di effettuazione.
4. La provincia o il comune, avvalendosi dellARPA, periodicamente verificano
a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati
ai sensi del comma 3 in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento
attesi.
5. Qualora la provincia o il comune non si esprimano sul piano di risanamento
entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno
proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalita
e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni,
gli stessi soggetti comunicano al comune sede dellattivita, e alla provincia
nel caso di attivita produttive sia di beni sia di servizi, linizio dei
lavori.
6. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempreche
siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento,
nonche le eventuali prescrizioni della provincia o del comune.
7. Al termine degli interventi di risanamento e trasmessa, alla stessa
autorita cui e stato presentato il piano, relazione tecnica attestante
il conseguimento degli obiettivi di risanamento.
8. Alle societa e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto
e delle relative infrastrutture si applica il disposto dellarticolo 10,
comma 5, della l. 447/1995; nelle more dellemanazione del decreto ivi
previsto, gli stessi soggetti provvedono a individuare le principali criticita
e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con comuni e province,
e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della
predisposizione dei piani di risanamento comunali.
Art. 15.
(Piano regionale di bonifica acustica)
1. La Giunta regionale, sentite le province e sulla base dei piani di risanamento
comunali, predispone una proposta di Piano triennale di intervento per
la bonifica dallinquinamento acustico, stabilendo gli obiettivi di qualita,
i criteri di priorita degli interventi e le risorse finanziarie assegnate.
2. Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano con lindicazione
degli obiettivi, delle priorita di risanamento e delle risorse destinate
alla realizzazione degli interventi.
3. Sulla base delle priorita stabilite dal Piano triennale, la Giunta
regionale predispone il programma degli interventi di risanamento dallinquinamento
acustico.
4. La realizzazione degli interventi e periodicamente verificata e, a
seguito delle risultanze, il programma e aggiornato dalla Giunta regionale
dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare.
Art. 16.
(Tecnici competenti in acustica ambientale)
1. Su domanda degli interessati, la Regione provvede al riconoscimento
dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui allarticolo 2, commi
6 e 7, della l. 447/1995. Il riconoscimento rilasciato da altre regioni
o province autonome e equiparato a quello effettuato dalla Regione Piemonte.
2. Lelenco dei tecnici riconosciuti, integrato da dati personali utili
al fine del loro reperimento, e diffuso nel rispetto dei principi di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali).
3. LARPA organizza periodicamente appositi corsi per la formazione di
tecnici in acustica ambientale operanti presso le strutture pubbliche territoriali;
coloro che hanno superato lesame finale ed effettuato un tirocinio non
inferiore a sei mesi, svolto in affiancamento a un tecnico avente gia
i requisiti per svolgere tale attivita nellambito della struttura, possono
svolgere, unicamente nellambito dei compiti distituto della struttura
stessa, le attivita di cui allarticolo 2, comma 6, della l. 447/1995.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dallarticolo 2, commi 6 e 7 della
l. 447/1995, le attivita effettuate alle dipendenze delle strutture pubbliche
territoriali sono equiparate a quelle svolte dallinteressato in collaborazione
con altro tecnico competente gia riconosciuto e considerate utili al fine
di completare il periodo di affiancamento previsto dallarticolo 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (Atto di
indirizzo e coordinamento recante criteri generali per lesercizio dellattivita
del tecnico competente in acustica, ai sensi dellart. 3, comma 1, lettera
b), e dellart. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sullinquinamento acustico).
Art. 17.
(Sanzioni)
1. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 10 della l. 447/1995
e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Lirrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia, in relazione
allattivita di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.
3. I proventi derivanti dallapplicazione delle sanzioni, per la parte
non devoluta allo Stato ai sensi dellarticolo 10, comma 4, della l. 447/1995,
e acquisito al patrimonio degli enti procedenti con vincolo di destinazione
al perseguimento delle finalita indicate allarticolo 1, comma 1, e con
particolare riguardo allesecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica
acustica previsti dai piani di risanamento di competenza dei medesimi enti,
nonche, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attivita
di controllo espletate dallARPA.
Capo III.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, nellambito delle proprie disponibilita di bilancio, provvede
a concedere a comuni e province contributi finalizzati alla realizzazione
degli interventi di risanamento acustico di rispettiva competenza.
2. Ai fini dellattuazione della presente legge vengono istituiti nello
stato di previsione della spesa appositi capitoli con la seguente denominazione:
a) nel titolo I - spese correnti, Contributi a comuni e province per spese
riferite agli adempimenti di propria competenza in materia di inquinamento
acustico con dotazione di lire 100 milioni per lanno 2000 e con dotazione
da determinarsi con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione
per gli esercizi successivi;
b) nel titolo II - spese di investimento, Contributi a comuni e province
per interventi di risanamento di propria competenza in materia di inquinamento
acustico, con dotazione di lire 500 milioni per lanno 2000 e con dotazione
da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione
per gli esercizi successivi.
3. Nellesercizio finanziario 2000, gli stanziamenti dei capitoli iscritti
per il finanziamento dellARPA ai sensi dellarticolo 17, comma 1, lettera
d) della l.r. 60/1995 saranno incrementati di lire 400 milioni in parte
corrente per lassolvimento delle attivita alla stessa demandate nella
fase di prima attuazione della presente legge e di lire 500 milioni in
conto capitale per lacquisto di attrezzature finalizzate al monitoraggio
dellinquinamento acustico. Con la legge di approvazione dei bilanci di
previsione per gli esercizi successivi, gli stanziamenti dei suddetti capitoli
saranno determinati anche tenendo conto dei compiti attribuiti allARPA
in forza della presente legge.
4. I contributi regionali destinati ai comuni sono assegnati solo in presenza
di classificazione acustica.
Art. 19.
(Disposizioni transitorie)
1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, che non hanno
ancora predisposto la relazione sullo stato acustico di cui allarticolo
7, comma 5, della l. 447/1995, vi provvedono entro centottanta giorni dallentrata
in vigore della presente legge.
2. I comuni che, allentrata in vigore della presente legge, hanno gia
adottato una classificazione acustica, sono tenuti ad adeguarla ai criteri
di cui allarticolo 6, attenendosi alla procedura indicata allarticolo
7, ferma restando la validita della classificazione adottata fino al suo
adeguamento.
Art. 20.
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 21 agosto 1978, n. 52 e abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 ottobre 2000
p. Enzo Ghigo
paesaggistico-ambientale e turistico)
TRANSITORIE E FINALI
Il Vice Presidente
William Casoni