Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2000, n. 25 - 974
Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1 marzo 2000 n. 97-29586 relativa
a criteri generali e modalita di contribuzione del Piano di investimenti
nel trasporto pubblico locale in Piemonte ai sensi della L. 194/98
A relazione del Vicepresidente Casoni:
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 97-29586 del 1.3.2000 sono
stati definiti i criteri generali e le modalità di contribuzione del Piano
di investimenti nel trasporto pubblico locale in Piemonte ai sensi della
Legge 18 giugno 1998 n. 194.
In particolare la citata deliberazione prevedeva di approvare con successiva
determinazione dirigenziale le assegnazioni dei contributi alle aziende
e enti di trasporto procedendo prioritariamente al rinnovo del parco autobus
con oltre 15 anni nel rispetto delle prescrizioni della stessa L. 194/98.
Tenuto conto delle richieste ammissibili di rinnovo del parco autobus nonché
delle risorse destinate dalla stessa citata deliberazione a questa finalità
si ritiene di definire un metodo di calcolo dellanzianità di 15 anni tenendo
conto della data di costruzione che non può quindi essere posteriore al
31/12/1984: tale data di riferimento è calcolata al 31 dicembre 1998, anno
nel quale sono state ripartite alle Regioni le risorse della L. 194/98.
Nella stessa citata deliberazione era stata inoltre definito il vincolo
dellipoteca di 1°grado rispetto ai veicoli oggetto di contributo: si ritiene
in alternativa a questa forma di garanzia, a favore della Regione Piemonte,
di consentire il rilascio di garanzia fidejussoria di ammontare pari al
contributo, come per lipoteca di 1° grado, sempre a favore della Regione,
per il periodo di non alienabilità di durata così come previsto dalla stessa
citata deliberazione per le diverse tipologie di materiale rotabile: rispetto
alla garanzia fidejussoria è ammessa la sua regolazione rispetto al valore
scalare del contributo tenuto conto della durata del periodo di non alienabilità
dei veicoli così come previsto dalla citata deliberazione per le diverse
tipologie di materiale rotabile.
Il vincolo di non alienabilità decade qualora il soggetto beneficiario
del contributo provveda alla restituzione delle quote residue del contributo
stesso, calcolate rispetto al periodo di obbligo di non alienazione. In
caso di subentro nei contratti di servizio, come da L.R. n° 1/00, art.11
comma 3, è ammessa lalienazione dei veicoli, con trasferimento della forma
di garanzia a carico del nuovo aggiudicatario.
Lalienazione anticipata è inoltre consentita senza restituzione delle
quote residue di contributo in via eccezionale, a giudizio e cura dellente
erogatore del contributo al beneficiario, a fronte di iscrizione di ipoteca
di 1° grado o garanzia fidejussoria su veicolo tecnicamente e economicamente
equivalente e con analoga destinazione duso.
Ai fini di migliorare laccessibilità dei portatori di handicap sui mezzi
di trasporto la pedana o scivolo estraibile è da considerarsi equivalente
allimpianto sollevatore disabili su carrozzella previsto per tutti i bus
urbani suburbani ed extraurbani.
Si ritiene inoltre di precisare le caratteristiche degli indicatori di
linea e di percorso, introdotti nella citata deliberazione quali accessori
obbligatori a bordo dei veicoli, individuandoli del tipo a led luminoso
a scritta fissa, variabile non scorrevole, e con sistema audiovisivo interno
ed esterno di prossima fermata .
Per quanto sopra,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di approvare le modifiche e integrazioni illustrate in premessa alla Deliberazione
della Giunta 1 marzo 2000, n. 97-29586.
(omissis)