Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2000, n. 25 - 974

Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1 marzo 2000 n. 97-29586 relativa a criteri generali e modalita’ di contribuzione del Piano di investimenti nel trasporto pubblico locale in Piemonte ai sensi della L. 194/98

A relazione del Vicepresidente Casoni:

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 97-29586 del 1.3.2000 sono stati definiti i criteri generali e le modalità di contribuzione del Piano di investimenti nel trasporto pubblico locale in Piemonte ai sensi della Legge 18 giugno 1998 n. 194.

In particolare la citata deliberazione prevedeva di approvare con successiva determinazione dirigenziale le assegnazioni dei contributi alle aziende e enti di trasporto procedendo prioritariamente al rinnovo del parco autobus con oltre 15 anni nel rispetto delle prescrizioni della stessa L. 194/98.

Tenuto conto delle richieste ammissibili di rinnovo del parco autobus nonché delle risorse destinate dalla stessa citata deliberazione a questa finalità si ritiene di definire un metodo di calcolo dell’anzianità di 15 anni tenendo conto della data di costruzione che non può quindi essere posteriore al 31/12/1984: tale data di riferimento è calcolata al 31 dicembre 1998, anno nel quale sono state ripartite alle Regioni le risorse della L. 194/98.

Nella stessa citata deliberazione era stata inoltre definito il vincolo dell’ipoteca di 1°grado rispetto ai veicoli oggetto di contributo: si ritiene in alternativa a questa forma di garanzia, a favore della Regione Piemonte, di consentire il rilascio di garanzia fidejussoria di ammontare pari al contributo, come per l’ipoteca di 1° grado, sempre a favore della Regione, per il periodo di non alienabilità di durata così come previsto dalla stessa citata deliberazione per le diverse tipologie di materiale rotabile: rispetto alla garanzia fidejussoria è ammessa la sua regolazione rispetto al valore scalare del contributo tenuto conto della durata del periodo di non alienabilità dei veicoli così come previsto dalla citata deliberazione per le diverse tipologie di materiale rotabile.

Il vincolo di non alienabilità decade qualora il soggetto beneficiario del contributo provveda alla restituzione delle quote residue del contributo stesso, calcolate rispetto al periodo di obbligo di non alienazione. In caso di subentro nei contratti di servizio, come da L.R. n° 1/00, art.11 comma 3, è ammessa l’alienazione dei veicoli, con trasferimento della forma di garanzia a carico del nuovo aggiudicatario.

L’alienazione anticipata è inoltre consentita senza restituzione delle quote residue di contributo in via eccezionale, a giudizio e cura dell’ente erogatore del contributo al beneficiario, a fronte di iscrizione di ipoteca di 1° grado o garanzia fidejussoria su veicolo tecnicamente e economicamente equivalente e con analoga destinazione d’uso.

Ai fini di migliorare l’accessibilità dei portatori di handicap sui mezzi di trasporto la pedana o scivolo estraibile è da considerarsi equivalente all’impianto sollevatore disabili su carrozzella previsto per tutti i bus urbani suburbani ed extraurbani.

Si ritiene inoltre di precisare le caratteristiche degli indicatori di linea e di percorso, introdotti nella citata deliberazione quali accessori obbligatori a bordo dei veicoli, individuandoli del tipo “ a led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole, e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata ”.

Per quanto sopra,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare le modifiche e integrazioni illustrate in premessa alla Deliberazione della Giunta 1 marzo 2000, n. 97-29586.

(omissis)