Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2000, n. 47 - 996
Indirizzi per lemanazione delle direttive regionali di cui allart. 18
della L.R. n. 63/95 in materia di formazione dei lavoratori occupati, in
coerenza con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato destinati alla
formazione n. 98/343/07
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare le modalità di attuazione e di finanziamento, descritte
sullallegato A che della presente Deliberazione programmatica costituisce
parte integrante e sostanziale, delle azioni di formazione professionale
rivolte ai lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio
regionale, inclusi i titolari di PMI, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo,
così come previste in particolare nellambito delle misure C.1, D.1, D.4
ed E.1 del Programma Operativo per lobiettivo 3 - periodo 2000-2006 approvato
dalla Commissione Europea con la Decisione n. C(2000) 2068 del 21/9/2000;
- di notificare la presente deliberazione programmatica, ai sensi dellarticolo
87 paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dellart.2
del Regolamento CE n.659/1999, alla Commissione Europea, onde ottenerne
lapprovazione prima che sia resa esecutiva la conseguente procedura attuativa;
- di provvedere, successivamente allapprovazione da parte della Commissione
Europea, alladeguamento degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione
programmatica alle indicazioni eventualmente contenute nellatto di approvazione
medesimo;
- di adottare le Direttive ed i provvedimenti destinati a disciplinare
la realizzazione delle azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori
occupati delle imprese, inclusi i titolari di PMI, cofinanziabili dal Fondo
Sociale Europeo nellambito delle misure C1, D.1, D4 ed E.1 del suddetto
Programma Operativo per lobiettivo 3 - periodo 2000-2006, fatte salve
le iniziative finanziate in applicazione della regola del Deminimis,
nel pieno rispetto delle modalità oggetto dellapprovazione stessa;
- di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente Deliberazione
programmatica entro un periodo corrispondente a quello relativo alla disciplina
degli aiuti di stato destinati alla formazione 98/ 343/07, pubblicata sulla
GUCE serie C n.343 dell11/11/98.
(omissis)
Allegato A
Modalità di attuazione e di finanziamento delle azioni di formazione professionale
rivolte ai lavoratori occupati delle imprese, inclusi i titolari di PMI,
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, realizzate nellambito delle misure
C1, D.1, D.4 ed E.1 del Programma Operativo obiettivo 3 - 2000-2006;
1. La Regione Piemonte, soprattutto mediante lutilizzo delle risorse del
cofinanziamento comunitario assicurate dal Fondo Sociale Europeo (Programma
Operativo ob. 3 periodo 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione n. C(2000) 2068 del 18/9/2000), intende finanziare interventi
formativi per i lavoratori occupati, compresi i titolari delle PMI, delle
imprese localizzate sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione,
finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- Garantire laggiornamento delle qualifiche e lacquisizione di nuove
competenze da parte dei lavoratori occupati, compresi i lavoratori autonomi,
i piccoli imprenditori ed i prestatori di lavoro temporaneo, con particolare
attenzione per quelli dipendenti da PMI
- Sostenere loccupabilità dei lavoratori interessati da forme contrattuali
flessibili, quali i lavoratori stagionali, interinali ed a tempo parziale.
- Promuovere lutilizzo di nuovi modelli organizzativi della prestazione
lavorativa, quali il telelavoro.
- Sostenere nuove pratiche di modulazione dei tempi di lavoro in impresa.
- Favorire la mobilità geografica dei lavoratori
In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della
Commissione Europea 98/C 343/07 GUCE serie C n.343 dell11/11/98, la Regione
stabilisce che gli interventi di formazione di cui al punto 1) devono realizzarsi
secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei
costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:
Dimensione Tipo di formazione Formazione Formazione
Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 5 punti percentuali
qualora le azioni oggetto dellaiuto siano destinate ad imprese localizzate
nelle aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente
allart.87-par.3 punto c) del Trattato.
Le intensità di cui al quadro precedente, sono ulteriormente maggiorabili
di 10 punti percentuali qualora lazione oggetto dellaiuto sia destinata
alla formazione di disabili, immigrati, soggetti privi di titolo di studio
o con bassa qualificazione, provenienti da stato di disoccupazione di lunga
durata, donne interessate da un processo di reinserimento professionale.
3. La Regione si riserva di adottare intensità di aiuto inferiori ai valori
massimi tabellari sopraindicati, qualora i costi di reddito dei partecipanti,
ancorché ammissibili per la determinazione del costo complessivo dellazione,
siano posti in tutto o in parte a esclusivo carico delloperatore privato.
4. Gli operatori che, in quanto titolari di corsi per conto di imprese
individuate rivolti a lavoratori occupati presso di esse, siano beneficiari
dellaiuto, sono di conseguenza tenuti a garantire che le imprese medesime
assicurino la compartecipazione prevista dal presente provvedimento. Le
agenzie formative di natura privata che siano titolari di corsi destinati
ai propri dipendenti garantiscono la compartecipazione con risorse proprie.
5. Ai fini della distinzione tra tipi i di formazione di cui al punto 2
si definisce:
- formazione specifica quella che comporta lacquisizione di competenze
professionali spendibili principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo
del dipendente allinterno dellimpresa beneficiaria; essa è inoltre connessa
esclusivamente allattività specifica dellimpresa e la possibilità di
trasferire la formazione acquista ad altre imprese o altri settori di lavoro
risulta estremamente ridotta.
- formazione generale quella che assicura lacquisizione di competenze
che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo
del dipendente allinterno dellimpresa beneficiaria; è connessa al funzionamento
generale dellimpresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre
imprese o altri settori di lavoro. In questo ambito la nozione di competenze
trasferibili risulta rafforzata nei casi in cui laccessibilità alla formazione
sia contemporaneamente garantita a personale dipendente da imprese diverse
ovvero organizzata nellambito di una collaborazione fra varie imprese.
In ogni caso, i processi di formazione sono considerati generali nei
casi in cui il percorso si concluda con idonea certificazione rilasciata
dalla Regione o da unautorità pubblica da essa delegata.
6. La forma che assumerà laiuto assogettato alle presenti disposizioni
è quella di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e
dimostrate per lattuazione dellazione formativa, intesa nelle sue fasi
di preparazione, pubblicizzazione, realizzazione, monitoraggio e controllo
dei risultati. La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà - secondo quelli
che sono i costi reali di diretta imputazione allazione formativa, documentati
con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale, regolarmente
quietanzati e formalizzati - al termine dellazione a cui si riferiscono,
in un rendiconto generale delle spese. La Regione definisce gli eventuali
limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti nellambito
delle specifiche Direttive per la realizzazione delle azioni.
7. I costi sovvenzionabili nellambito di un intervento di aiuti alla formazione
fanno riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1685/2000
della Commissione del 28/7/2000, in merito allammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, e sono riportati
nel seguente quadro:
8. Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti i
settori nessuno escluso. Lapplicazione nel caso di settori sensibili è
prevista solo nella misura in cui non risulti contraria alle norme comunitarie
sulla concorrenza che disciplinano i settori medesimi.
9. La Regione si impegna affinché gli aiuti alla formazione che si intende
offrire secondo le intensità di cui al precedente punto 2 garantiscano
il rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di cumulo degli
aiuti di stato.
10. Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita mediante
il presente provvedimento, in assenza del previsto Regolamento di esenzione
relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione, saranno assogettati alla regola del Deminimis.
Dellimpresa (cfr. punto
5) Specifica Generale
GRANDI IMPRESE 25 50
PMI 35 70