Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2000, n. 47 - 996

Indirizzi per l’emanazione delle direttive regionali di cui all’art. 18 della L.R. n. 63/95 in materia di formazione dei lavoratori occupati, in coerenza con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato destinati alla formazione n. 98/343/07

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare le modalità di attuazione e di finanziamento, descritte sull’allegato “A” che della presente Deliberazione programmatica costituisce parte integrante e sostanziale, delle azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio regionale, inclusi i titolari di PMI, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, così come previste in particolare nell’ambito delle misure C.1, D.1, D.4 ed E.1 del Programma Operativo per l’obiettivo 3 - periodo 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C(2000) 2068 del 21/9/2000;

- di notificare la presente deliberazione programmatica, ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell’art.2 del Regolamento CE n.659/1999, alla Commissione Europea, onde ottenerne l’approvazione prima che sia resa esecutiva la conseguente procedura attuativa;

- di provvedere, successivamente all’approvazione da parte della Commissione Europea, all’adeguamento degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione programmatica alle indicazioni eventualmente contenute nell’atto di approvazione medesimo;

- di adottare le Direttive ed i provvedimenti destinati a disciplinare la realizzazione delle azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle imprese, inclusi i titolari di PMI, cofinanziabili dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito delle misure C1, D.1, D4 ed E.1 del suddetto Programma Operativo per l’obiettivo 3 - periodo 2000-2006, fatte salve le iniziative finanziate in applicazione della regola del “Deminimis”, nel pieno rispetto delle modalità oggetto dell’approvazione stessa;

- di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente Deliberazione programmatica entro un periodo corrispondente a quello relativo alla disciplina degli aiuti di stato destinati alla formazione 98/ 343/07, pubblicata sulla GUCE serie C n.343 dell’11/11/98.

(omissis)

Allegato A

Modalità di attuazione e di finanziamento delle azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle imprese, inclusi i titolari di PMI, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, realizzate nell’ambito delle misure C1, D.1, D.4 ed E.1 del Programma Operativo obiettivo 3 - 2000-2006;

1. La Regione Piemonte, soprattutto mediante l’utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario assicurate dal Fondo Sociale Europeo (Programma Operativo ob. 3 – periodo 2000-2006 – approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2068 del 18/9/2000), intende finanziare interventi formativi per i lavoratori occupati, compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Garantire l’aggiornamento delle qualifiche e l’acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori occupati, compresi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori ed i prestatori di lavoro temporaneo, con particolare attenzione per quelli dipendenti da PMI

- Sostenere l’occupabilità dei lavoratori interessati da forme contrattuali “flessibili”, quali i lavoratori stagionali, interinali ed a tempo parziale.

- Promuovere l’utilizzo di nuovi modelli organizzativi della prestazione lavorativa, quali il telelavoro.

- Sostenere nuove pratiche di modulazione dei tempi di lavoro in impresa.

- Favorire la mobilità geografica dei lavoratori

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea 98/C 343/07 GUCE serie C n.343 dell’11/11/98, la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al punto  1) devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

Dimensione    Tipo di formazione     Formazione    Formazione
Dell’impresa     (cfr. punto 5)      Specifica    Generale

GRANDI IMPRESE    25     50
PMI        35     70

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 5 punti percentuali qualora le azioni oggetto dell’aiuto siano destinate ad imprese localizzate nelle aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all’art.87-par.3 punto c) del Trattato.

Le intensità di cui al quadro precedente, sono ulteriormente maggiorabili di 10 punti percentuali qualora l’azione oggetto dell’aiuto sia destinata alla formazione di disabili, immigrati, soggetti privi di titolo di studio o con bassa qualificazione, provenienti da stato di disoccupazione di lunga durata, donne interessate da un processo di reinserimento professionale.

3. La Regione si riserva di adottare intensità di aiuto inferiori ai valori massimi tabellari sopraindicati, qualora i costi di reddito dei partecipanti, ancorché ammissibili per la determinazione del costo complessivo dell’azione, siano posti in tutto o in parte a esclusivo carico dell’operatore privato.

4. Gli operatori che, in quanto titolari di corsi per conto di imprese individuate rivolti a lavoratori occupati presso di esse, siano beneficiari dell’aiuto, sono di conseguenza tenuti a garantire che le imprese medesime assicurino la compartecipazione prevista dal presente provvedimento. Le agenzie formative di natura privata che siano titolari di corsi destinati ai propri dipendenti garantiscono la compartecipazione con risorse proprie.

5. Ai fini della distinzione tra tipi i di formazione di cui al punto 2 si definisce:

- formazione specifica  quella che comporta l’acquisizione di competenze professionali spendibili principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è inoltre connessa esclusivamente all’attività specifica dell’impresa e la possibilità di trasferire la formazione acquista ad altre imprese o altri settori di lavoro risulta estremamente ridotta.

- formazione generale quella che assicura l’acquisizione di competenze che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; è connessa al funzionamento generale dell’impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro. In questo ambito la nozione di competenze trasferibili risulta rafforzata nei casi in cui l’accessibilità alla formazione sia contemporaneamente garantita a personale dipendente da imprese diverse ovvero organizzata nell’ambito di una collaborazione fra varie imprese. In ogni caso, i processi di formazione sono considerati “generali” nei casi in cui il percorso si concluda con idonea certificazione rilasciata dalla Regione o da un’autorità pubblica da essa delegata.

6. La forma che assumerà l’aiuto assogettato alle presenti disposizioni è quella di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l’attuazione dell’azione formativa, intesa nelle sue fasi di preparazione, pubblicizzazione, realizzazione, monitoraggio e controllo dei risultati. La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà - secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione all’azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati - al termine dell’azione a cui si riferiscono, in un “rendiconto generale delle spese”. La Regione definisce gli eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti nell’ambito delle specifiche Direttive per la realizzazione delle azioni.

7. I costi sovvenzionabili nell’ambito di un intervento di aiuti alla formazione fanno riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento  (CE) n.1685/2000 della Commissione del 28/7/2000, in merito all’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, e sono riportati nel seguente quadro:








8. Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti i settori nessuno escluso. L’applicazione nel caso di  settori sensibili è prevista solo nella misura in cui non risulti contraria alle norme comunitarie sulla concorrenza che disciplinano i settori medesimi.

9. La Regione si impegna affinché gli aiuti alla formazione che si intende offrire secondo le intensità di cui al precedente punto 2 garantiscano il rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di cumulo degli aiuti di stato.

10. Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita mediante il presente provvedimento, in assenza del previsto Regolamento di esenzione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti  destinati alla formazione, saranno assogettati alla regola del “Deminimis”.