Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Comunicato del Difensore Civico 16 ottobre 2000, prot. n. 1242/1/P13/2000

Nomina di un commissario ad acta presso il Comune di Vigone

    Al Signor Sindaco della Città di Vigone
    Al Dott. Valter Bossi

e, p.c.     Al CO.RE.CO. di Torino
    Al Presidente della Regione Piemonte
    Al Sig. Prefetto di Torino
    Al Centro Servizi Socio
    Assistenziali e Sanitari di Vigone

IL DIFENSORE CIVICO

Visto l’esposto della I.P.A.B. Centro Servizi socio-assistenziali e sanitari di Vigone dell’8.3.2000, con il quale è stato segnalato a questo Ufficio:

- la mancata formazione, da parte del Consiglio comunale di Vigone, di una terna in rappresentanza della maggioranza consiliare, ai fini della conseguente surroga, prevista nell’art. 7 dello statuto, da parte del Consorzio intercomunale dei servizi sociali di Pinerolo (di cui il Comune di Vigone fa parte) del componente dimissionario del Consiglio di amministrazione;

- nonchè la mancata sostituzione, da parte dell’Amministrazione comunale di Vigone, di un componente dimissionario in rappresentanza della minoranza consiliare;

Vista la nota della Città di Vigone del 18 settembre 2000, considerato che il Centro servizi socio-assistenziali, con sede in Vigone, non rientra nell’ambito delle I.P.A.B. già concentrate o amministrate dagli E.C.A. e non è quindi assoggettabile, in punto amministrazione, alla disciplina di cui all’art. 52 della l.r. 13.4.1995 n. 62;

Considerato che, ai fini della sostituzione dei due componenti dimissionari, occorre anzitutto fare riferimento all’art. 9 della legge 17.7.1890 n. 6972, secondo cui “la nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza si fanno a termine delle tavole di fondazione e dei rispettivi statuti”;

Rilevato che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 21 - 25 maggio 1987) le I.P.A.B. risultano caratterizzate: “da una pregnante supervisione statale e, nel contempo, da una larga autonomia funzionale, incentrata sul rispetto della volontà dei fondatori, sul valore giuridico delle tavole di fondazione e sulla capacità statutaria, riconosciuta espressamente dalla legge, autonomia che si manifesta in modo particolarmente significativo nella composizione degli organi”;

Considerato che, secondo la pronuncia predetta, la materia della nomina degli organi amministrativi delle I.P.A.B. non rientra fra quelle trasferite alle Regioni dal D.P.R. 15.1.1972 n. 90 o ad esse trasferibili, fin quando il legislatore non avrà provveduto alla riforma del sistema e che tale principio risulta ribadito nella pronuncia della Corte Cost. n. 363 dell’11 - 24.7.1990;

Ritenuto che, pertanto, la proposta per la nomina degli amministratori compete tuttora al Consiglio comunale di Vigone (come peraltro risulta avvenuto in passato); che tale competenza non può considerarsi venuta meno a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 81 del 1993, la quale non ha affatto privato il Consiglio comunale del potere di nomina di cui all’art. 32 lettera n, ma, gli ha conservato, in via di eccezione, quella dei rappresentanti del Consiglio, che sia allo stesso espressamente riservata dalla legge (intesa questa sia in senso lato, comprensivo, cioè, di una riserva sia diretta, che indiretta, tramite il rinvio operato dalla legge, in termini di obbligatorietà, agli statuti di autonomia);

Rilevato, incidentalmente, ancora, che la legge 17.7.1890 n. 6972 ha sicuramente natura speciale, quanto meno, nella parte in cui, per salvaguardare l’autonomia privata delle Opere pie, rimetteva alla medesima autonomia la determinazione degli organi di governo della struttura, e che, al tempo stesso, la normativa del 1993 costituisce legge speciale, di settore, relativa alla organizzazione interna dei comuni, cui la problematica delle I.P.A.B. è sicuramente estranea, per cui per porre nel nulla la volontà negli statuti di autonomia è necessaria una norma esplicita, puntualmente riferita al settore dell’assistenza e beneficenza, che faccia venire meno il potere attribuito dalla legge fondamentale dei comuni e delle province;

Rilevato, da ultimo, che per la nomina in via sostitutiva del rappresentante della minoranza consiliare e per la formazione della terna in rappresentanza della maggioranza consiliare, occorre fare riferimento all’art. 17 - comma 45 - della legge 15.5.1997, n. 127, il quale in via generale attribuisce una competenza esclusiva, in termini  di sostituzione, al difensore civico regionale, e che tali atti non risultano alla data odierna ancora emanati;

Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 45, della citata legge 127/’97, deve essere nominato un commissario ad acta per la formazione degli atti amministrativi omessi di cui all’art. 7 dello statuto dell’I.P.A.B. in questione, consistenti nella formazione della terna in rappresentanza della maggioranza consiliare e nella nomina di un rappresentante della minoranza consiliare;

designa

a tal fine il Dott. Valter Bossi, funzionario della Regione Piemonte.

Il Difensore Civico
Bruno Brunetti