Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
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Comunicato del Difensore Civico 16 ottobre 2000, prot. n. 1242/1/P13/2000
Nomina di un commissario ad acta presso il Comune di Vigone
Al Signor Sindaco della Città di Vigone
IL DIFENSORE CIVICO
Visto lesposto della I.P.A.B. Centro Servizi socio-assistenziali e sanitari
di Vigone dell8.3.2000, con il quale è stato segnalato a questo Ufficio:
- la mancata formazione, da parte del Consiglio comunale di Vigone, di
una terna in rappresentanza della maggioranza consiliare, ai fini della
conseguente surroga, prevista nellart. 7 dello statuto, da parte del Consorzio
intercomunale dei servizi sociali di Pinerolo (di cui il Comune di Vigone
fa parte) del componente dimissionario del Consiglio di amministrazione;
- nonchè la mancata sostituzione, da parte dellAmministrazione comunale
di Vigone, di un componente dimissionario in rappresentanza della minoranza
consiliare;
Vista la nota della Città di Vigone del 18 settembre 2000, considerato
che il Centro servizi socio-assistenziali, con sede in Vigone, non rientra
nellambito delle I.P.A.B. già concentrate o amministrate dagli E.C.A.
e non è quindi assoggettabile, in punto amministrazione, alla disciplina
di cui allart. 52 della l.r. 13.4.1995 n. 62;
Considerato che, ai fini della sostituzione dei due componenti dimissionari,
occorre anzitutto fare riferimento allart. 9 della legge 17.7.1890 n.
6972, secondo cui la nomina e la rinnovazione degli amministratori di
una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza si fanno a termine
delle tavole di fondazione e dei rispettivi statuti;
Rilevato che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 21 -
25 maggio 1987) le I.P.A.B. risultano caratterizzate: da una pregnante
supervisione statale e, nel contempo, da una larga autonomia funzionale,
incentrata sul rispetto della volontà dei fondatori, sul valore giuridico
delle tavole di fondazione e sulla capacità statutaria, riconosciuta espressamente
dalla legge, autonomia che si manifesta in modo particolarmente significativo
nella composizione degli organi;
Considerato che, secondo la pronuncia predetta, la materia della nomina
degli organi amministrativi delle I.P.A.B. non rientra fra quelle trasferite
alle Regioni dal D.P.R. 15.1.1972 n. 90 o ad esse trasferibili, fin quando
il legislatore non avrà provveduto alla riforma del sistema e che tale
principio risulta ribadito nella pronuncia della Corte Cost. n. 363 dell11
- 24.7.1990;
Ritenuto che, pertanto, la proposta per la nomina degli amministratori
compete tuttora al Consiglio comunale di Vigone (come peraltro risulta
avvenuto in passato); che tale competenza non può considerarsi venuta meno
a seguito dellentrata in vigore della legge n. 81 del 1993, la quale non
ha affatto privato il Consiglio comunale del potere di nomina di cui allart.
32 lettera n, ma, gli ha conservato, in via di eccezione, quella dei rappresentanti
del Consiglio, che sia allo stesso espressamente riservata dalla legge
(intesa questa sia in senso lato, comprensivo, cioè, di una riserva sia
diretta, che indiretta, tramite il rinvio operato dalla legge, in termini
di obbligatorietà, agli statuti di autonomia);
Rilevato, incidentalmente, ancora, che la legge 17.7.1890 n. 6972 ha sicuramente
natura speciale, quanto meno, nella parte in cui, per salvaguardare lautonomia
privata delle Opere pie, rimetteva alla medesima autonomia la determinazione
degli organi di governo della struttura, e che, al tempo stesso, la normativa
del 1993 costituisce legge speciale, di settore, relativa alla organizzazione
interna dei comuni, cui la problematica delle I.P.A.B. è sicuramente estranea,
per cui per porre nel nulla la volontà negli statuti di autonomia è necessaria
una norma esplicita, puntualmente riferita al settore dellassistenza e
beneficenza, che faccia venire meno il potere attribuito dalla legge fondamentale
dei comuni e delle province;
Rilevato, da ultimo, che per la nomina in via sostitutiva del rappresentante
della minoranza consiliare e per la formazione della terna in rappresentanza
della maggioranza consiliare, occorre fare riferimento allart. 17 - comma
45 - della legge 15.5.1997, n. 127, il quale in via generale attribuisce
una competenza esclusiva, in termini di sostituzione, al difensore civico
regionale, e che tali atti non risultano alla data odierna ancora emanati;
Ritenuto che, pertanto, ai sensi dellart. 17, comma 45, della citata legge
127/97, deve essere nominato un commissario ad acta per la formazione
degli atti amministrativi omessi di cui allart. 7 dello statuto dellI.P.A.B.
in questione, consistenti nella formazione della terna in rappresentanza
della maggioranza consiliare e nella nomina di un rappresentante della
minoranza consiliare;
designa
a tal fine il Dott. Valter Bossi, funzionario della Regione Piemonte.
Il Difensore Civico
Al Dott. Valter Bossi
e, p.c. Al
CO.RE.CO. di Torino
Al Presidente della Regione Piemonte
Al Sig. Prefetto
di Torino
Al Centro Servizi Socio
Assistenziali e Sanitari di Vigone
Bruno Brunetti