Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
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Codice 16.4
Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto preliminare Riapertura
cava di gneiss in località Pian Fornace (Montoso), in Comune di Bagnolo
P.te (CN), da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità
ambientale relativo allistanza della Ditta Piero Perotti
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località
Pian Fornace (Montoso) del Comune di Bagnolo Piemonte (CN), presentato
ai sensi dellarticolo 10 L.R. 40/1998 dalla Ditta Piero Perotti con sede
in Corso Stazione n. 19 in Comune di Bagnolo Piemonte non deve essere sottoposto
alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi
dellart. 12 L.R. 40/1998.
2. Leventuale progetto esecutivo, relativo allistanza in oggetto, presentata
ai sensi delle LL.RR. 69/1978 e 45/1989 e D.lgs. 490/1999 deve tenere conto
necessariamente delle seguenti indicazioni:
a) Analisi tecnico-economica e valutazione previsionale almeno a medio
termine (cinque anni) degli sviluppi dellattività estrattiva e conseguente
commercializzazione dei prodotti.
b) Impostazione dellintervento in modo da garantire il recupero ambientale
in corso dopera ed il miglior raccordo morfologico con il versante originario.
c) Impostazione dellintervento in modo da garantire, con unottimale regimazione
delle acque superficiali, un buon assetto idrogeologico esteso anche a
tutto il tratto di pista forestale utilizzata per il trasporto a valle
del materiale estratto.
In particolare sia limitato il più possibile il dilavamento e lerosione
della frazione fine dei terreni.
d) Limpostazione della coltivazione sia progettata in funzione dei sistemi
di discontinuità e delle caratteristiche geomeccaniche dellammasso roccioso,
al fine di limitare il più possibile lo sfrido da porre in discarica.
e) Gli eventuali interventi prevedibili relativi alla sistemazione, alla
risagomatura e alla manutenzione della pista forestale di collegamento
tra il sito di cava e la viabilità principale siano realizzati tutelando
le essenze tipiche della formazione forestale attraversata (faggio e specie
accompagnatrici) non solo con il contenimento dei tagli ma anche salvaguardando
possibili danni al tronco ed evitando il degrado della sede della pista
e dei tratti di bosco immediatamente prospicienti.
f) Dato il contesto paesaggistico attuale che sarà interessato dalla pista
di cui al punto precedente, sia tutelata e salvaguardata la qualità dello
stesso.
g) Il progetto dovrà prevedere accorgimenti atti a mitigare le emissioni
di polveri e rumori nellambiente.
h) Il progetto di recupero ambientale deve prevedere indicazioni sul sito
di accantonamento del terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico
e sulle modalità di conservazione dello stesso al fine di evitarne la perdita
di fertilità per processi di ossidazione, dilavamento e mineralizzazione.
3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di
cui allart. 9 della L.R. 40/1998.
4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 29 agosto 2000, n. 140
Vito Valsania