Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 16.4
D.D. 29 agosto 2000, n. 140

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto preliminare “Riapertura cava di gneiss in località Pian Fornace (Montoso), in Comune di Bagnolo P.te (CN), da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Ditta Piero Perotti

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Pian Fornace (Montoso) del Comune di Bagnolo Piemonte (CN), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Ditta Piero Perotti con sede in Corso Stazione n. 19 in Comune di Bagnolo Piemonte non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle LL.RR. 69/1978 e 45/1989 e D.lgs. 490/1999 deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) Analisi tecnico-economica e valutazione previsionale almeno a medio termine (cinque anni) degli sviluppi dell’attività estrattiva e conseguente commercializzazione dei prodotti.

b) Impostazione dell’intervento in modo da garantire il recupero ambientale in corso d’opera ed il miglior raccordo morfologico con il versante originario.

c) Impostazione dell’intervento in modo da garantire, con un’ottimale regimazione delle acque superficiali, un buon assetto idrogeologico esteso anche a tutto il tratto di pista forestale utilizzata per il trasporto a valle del materiale estratto.

In particolare sia limitato il più possibile il dilavamento e l’erosione della frazione fine dei terreni.

d) L’impostazione della coltivazione sia progettata in funzione dei sistemi di discontinuità e delle caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso, al fine di limitare il più possibile lo sfrido da porre in discarica.

e) Gli eventuali interventi prevedibili relativi alla sistemazione, alla risagomatura e alla manutenzione della pista forestale di collegamento tra il sito di cava e la viabilità principale siano realizzati tutelando le essenze tipiche della formazione forestale attraversata (faggio e specie accompagnatrici) non solo con il contenimento dei tagli ma anche salvaguardando possibili danni al tronco ed evitando il degrado della sede della pista e dei tratti di bosco immediatamente prospicienti.

f) Dato il contesto paesaggistico attuale che sarà interessato dalla pista di cui al punto precedente, sia tutelata e salvaguardata la qualità dello stesso.

g) Il progetto dovrà prevedere accorgimenti atti a mitigare le emissioni di polveri e rumori nell’ambiente.

h) Il progetto di recupero ambientale deve prevedere indicazioni sul sito di accantonamento del terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico e sulle modalità di conservazione dello stesso al fine di evitarne la perdita di fertilità per processi di ossidazione, dilavamento e mineralizzazione.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania