Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Codice 12.2
D.D. 1 settembre 2000, n. 120

L.164/92 articolo 10 lettera c) e d) - riduzione resa massima consentita per annata sfavorevole, riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, abbassamento titolo alcolometrico volumico minimo naturale D.O.C.G. “ Moscato d’Asti”. per la vendemmia 2000

Vista la Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei vini;

visto l’articolo 10 comma 1) lettera c) della L. 164/92 che prevede, al fine di riportare la resa massima consentita al limite reale dell’annata, la riduzione della resa massima consentita dal disciplinare di produzione;

visto che lo stesso articolo prevede anche la possibilità di ridurre, su richiesta dei consorzi e/o interprofessioni, la resa ad ettaro di vino classificabile come vino D.O.C.G. per conseguire l’equilibrio di mercato;

visto l’articolo 16 paragrafo 5 lettera b) che al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai produttori e l’effettiva produzione ottenuta, impone alla Regione la determinazione di una produzione massima classificabile D.O.C.G. D.O.C. in relazione all’equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;

visto l’articolo 10 comma 1) lettera d) della L. 164/92 che prevede che le Regioni possano annualmente consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

visto il Decreto Ministeriale 29 novembre 1993 e s.m.i.: Riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita del vino “Asti”;

visto l’art. 4, comma 11 del suddetto D.M. che stabilisce che la Regione Piemonte è delegata ad accertare, per la zona di produzione di cui all’art. 3 del disciplinare di produzione del vino a D.O.C.G. “Asti”, la sussistenza delle condizioni di annata sfavorevole;

visto l’art. 4, comma 5 e 8 del D.M. del 29 novembre 1993 che stabilisce la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non può essere superiore a quintali 100, e recita inoltre che “La Regione con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a D.O.C.G. di cui all’articolo 1 fissando un limite inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, ai sensi della legge 164/92..”

Considerato l’accordo interprofessionale per il Moscato siglato il 31 agosto 2000

Considerato il punto 2 “valori produttivi ed economici” dell’accordo interprofessionale moscato siglato il 31 agosto 2000 che tra l’altro recita: “Preso atto dei pareri tecnici espressi sulla base di dati oggettivi, dalla Assomoscato, dal Consorzio di tutela dell’Asti, dalle Organizzazioni Professionali Agricole e dalle industrie, l’interprofessionale tutta, propone alla Regione Piemonte di ridurre la resa massima di uva ad ettaro destinata ad Asti D.O.C.G. onde riportare la stessa ai limiti reali dell’annata. Tale resa viene individuata in quintali 83 ad ettaro più la tolleranza di legge sino al 20%.

Allo stesso tempo al fine di conseguire il riequilibrio del mercato, le parti richiedono alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento onde:

I. ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Asti nella sola tipologia spumante fino ad un massimo di 62,25 ettolitri ettaro.

II. ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Asti nella sola tipologia Moscato fino ad un massimo di 67,5 ettolitri ettaro nel caso sia utilizzata la possibilità di avere riconosciute rese per ettaro superiori a quelle stabilite.

preso atto del parere espresso dall’ispettorato repressione frodi, che sulla base di elementi oggettivi quali eventi metereologici ed avversità patologiche verificatisi nel corso dell’anno, ritiene applicabile l’articolo 10 lettera c) della L. 164/92 concernente l’abbassamento della resa ettaro di uva

considerata la necessita di mercato dell"Asti" di riconseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta

sentite le Associazioni, Organizzazioni, Enti ed i competenti Organi Regionali in merito alla possibilità di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo inferiore di mezzo grado a quello stabilito da disciplinare, in base alla L.164/92 articolo 10 lettera d)

constatato che le suddette organizzazioni segnalano che nella zona di produzione, nella presente annata, si sono verificate condizioni climatiche sfavorevoli che hanno influito negativamente sulla gradazione zuccherina dell’uva destinata alla vinificazione per la produzione dei vini a D.O.C.G. “Asti”;

Considerato che la zona di produzione dell’Asti e Moscato d’Asti si estende su 52 comuni, con caratteristiche climatiche e realta fitosanitarie etereogenee, considerato altresi che le aziende produttrici presenti nel territorio assommano a più di 7000;

Ritenuto necessario, tutelare i viticoltori che in virtù di un microclima particolarmente favorevole, non hanno ricevuto perticolare danno dall’andamento climatico ed epidemiologico dell’annata in corso;

Rilevato che analoghe considerazioni sono alla base delle disposizioni contenute nei D.P.R. del 3 ottobre 1980 e 1 luglio 1980, all’articolo 5 comma 2. ove si prevede che il conduttore che presuma di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata, possa segnalare la stima della maggiore resa, cinque giorni prima della vendemmia agli organi competenti;

vista la L. 241 articolo 20, che prevede si consideri accolta l’istanza qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro i termini fissati dall’Ente competente.

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs n. 470/93;

visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

determina

Per la vendemmia 2000 la resa massima di uva destinata alla D.O.C.G. “Asti” non deve essere superiore a q.li 83 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e qualora se ne presenti l’esigenza a tale limite la resa dovrà essere riportata mediante cernita delle uve, purché la produzione non superi q.li 96.6 per ettaro.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata alle Provincie competenti per territorio, le quali entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza dovranno emettere eventuale provvedimento di diniego. La mancata emissione del diniego è da intendersi quale accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 20 della L. 241/90.

Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Asti” - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:

I. a 62,25 ettolitri/ettaro (equivalente a 83 q.li/Ha) nella tipologia spumante

II. a 67,5 ettolitri/ettaro (equivalente a 90 q.li/Ha) nella tipologia Moscato, qualora sia utilizzata la possibilità di avere riconosciute rese per ettaro superiori a quella sopra stabilita

Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, la produzione massima rivendicabile/classificabile a D.O.C.G. viene fissata in 83 q.li ettaro con un massimo di 62,25 ettolitri/ettaro, per la tipologia Asti spumante e 90 q.li ettaro con un massimo di 67,5 ettolitri ettaro per la tipologia Moscato. Cio in permanenza dei limiti di resa fissati dal disciplinare di produzione.

Qualora ci si avvalga della facoltà di riclassificare il prodotto passando dalla tipologia Moscato d’asti a quella spumante il quantitativo rivendicabile deve essere riportato ai limiti di cui sopra, ovvero 62,25 ettolitri ettaro, ed il rimanete prodotto classificato come m.p.f. (mosto parzialmente fermentato)

Sono dichiarate idonee alla vinificazione anche le uve che assicurano al vino a D.O.C.G. “Moscato d’Asti” un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale inferiore di 0,5% a quanto indicato dall’art. 4, comma 10 del disciplinare di produzione.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo