Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
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Codice 12.2
L.164/92 articolo 10 lettera c) e d) - riduzione resa massima consentita
per annata sfavorevole, riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi
di mercato, abbassamento titolo alcolometrico volumico minimo naturale
D.O.C.G. Moscato dAsti. per la vendemmia 2000
Vista la Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle
Denominazioni di Origine dei vini;
visto larticolo 10 comma 1) lettera c) della L. 164/92 che prevede, al
fine di riportare la resa massima consentita al limite reale dellannata,
la riduzione della resa massima consentita dal disciplinare di produzione;
visto che lo stesso articolo prevede anche la possibilità di ridurre, su
richiesta dei consorzi e/o interprofessioni, la resa ad ettaro di vino
classificabile come vino D.O.C.G. per conseguire lequilibrio di mercato;
visto larticolo 16 paragrafo 5 lettera b) che al fine di assicurare la
rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai produttori
e leffettiva produzione ottenuta, impone alla Regione la determinazione
di una produzione massima classificabile D.O.C.G. D.O.C. in relazione allequilibrio
da conseguire fra domanda ed offerta;
visto larticolo 10 comma 1) lettera d) della L. 164/92 che prevede che
le Regioni possano annualmente consentire un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
visto il Decreto Ministeriale 29 novembre 1993 e s.m.i.: Riconoscimento
della Denominazione di Origine Controllata e Garantita del vino Asti;
visto lart. 4, comma 11 del suddetto D.M. che stabilisce che la Regione
Piemonte è delegata ad accertare, per la zona di produzione di cui allart.
3 del disciplinare di produzione del vino a D.O.C.G. Asti, la sussistenza
delle condizioni di annata sfavorevole;
visto lart. 4, comma 5 e 8 del D.M. del 29 novembre 1993 che stabilisce
la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non
può essere superiore a quintali 100, e recita inoltre che La Regione con
proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia
il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione
dei vini a D.O.C.G. di cui allarticolo 1 fissando un limite inferiore
a quello stabilito dal presente disciplinare, ai sensi della legge 164/92..
Considerato laccordo interprofessionale per il Moscato siglato il 31 agosto
2000
Considerato il punto 2 valori produttivi ed economici dellaccordo interprofessionale
moscato siglato il 31 agosto 2000 che tra laltro recita: Preso atto dei
pareri tecnici espressi sulla base di dati oggettivi, dalla Assomoscato,
dal Consorzio di tutela dellAsti, dalle Organizzazioni Professionali Agricole
e dalle industrie, linterprofessionale tutta, propone alla Regione Piemonte
di ridurre la resa massima di uva ad ettaro destinata ad Asti D.O.C.G.
onde riportare la stessa ai limiti reali dellannata. Tale resa viene individuata
in quintali 83 ad ettaro più la tolleranza di legge sino al 20%.
Allo stesso tempo al fine di conseguire il riequilibrio del mercato, le
parti richiedono alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento
onde:
I. ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Asti nella
sola tipologia spumante fino ad un massimo di 62,25 ettolitri ettaro.
II. ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Asti nella
sola tipologia Moscato fino ad un massimo di 67,5 ettolitri ettaro nel
caso sia utilizzata la possibilità di avere riconosciute rese per ettaro
superiori a quelle stabilite.
preso atto del parere espresso dallispettorato repressione frodi, che
sulla base di elementi oggettivi quali eventi metereologici ed avversità
patologiche verificatisi nel corso dellanno, ritiene applicabile larticolo
10 lettera c) della L. 164/92 concernente labbassamento della resa ettaro
di uva
considerata la necessita di mercato dell"Asti" di riconseguire lequilibrio
tra domanda ed offerta
sentite le Associazioni, Organizzazioni, Enti ed i competenti Organi Regionali
in merito alla possibilità di consentire un titolo alcolometrico volumico
minimo inferiore di mezzo grado a quello stabilito da disciplinare, in
base alla L.164/92 articolo 10 lettera d)
constatato che le suddette organizzazioni segnalano che nella zona di produzione,
nella presente annata, si sono verificate condizioni climatiche sfavorevoli
che hanno influito negativamente sulla gradazione zuccherina delluva destinata
alla vinificazione per la produzione dei vini a D.O.C.G. Asti;
Considerato che la zona di produzione dellAsti e Moscato dAsti si estende
su 52 comuni, con caratteristiche climatiche e realta fitosanitarie etereogenee,
considerato altresi che le aziende produttrici presenti nel territorio
assommano a più di 7000;
Ritenuto necessario, tutelare i viticoltori che in virtù di un microclima
particolarmente favorevole, non hanno ricevuto perticolare danno dallandamento
climatico ed epidemiologico dellannata in corso;
Rilevato che analoghe considerazioni sono alla base delle disposizioni
contenute nei D.P.R. del 3 ottobre 1980 e 1 luglio 1980, allarticolo 5
comma 2. ove si prevede che il conduttore che presuma di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella indicata, possa segnalare la stima della maggiore
resa, cinque giorni prima della vendemmia agli organi competenti;
vista la L. 241 articolo 20, che prevede si consideri accolta listanza
qualora non venga comunicato allinteressato il provvedimento di diniego
entro i termini fissati dallEnte competente.
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs n.
470/93;
visto lart. 23 della L.R. 51/97;
determina
Per la vendemmia 2000 la resa massima di uva destinata alla D.O.C.G. Asti
non deve essere superiore a q.li 83 per ettaro di vigneto in coltura specializzata
e qualora se ne presenti lesigenza a tale limite la resa dovrà essere
riportata mediante cernita delle uve, purché la produzione non superi q.li
96.6 per ettaro.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto
a quella indicata, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni
prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando
tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata
alle Provincie competenti per territorio, le quali entro cinque giorni
dal ricevimento dellistanza dovranno emettere eventuale provvedimento
di diniego. La mancata emissione del diniego è da intendersi quale accoglimento
dellistanza ai sensi dellarticolo 20 della L. 241/90.
Per conseguire lequilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad
ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. Asti - come consentito
dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:
I. a 62,25 ettolitri/ettaro (equivalente a 83 q.li/Ha) nella tipologia
spumante
II. a 67,5 ettolitri/ettaro (equivalente a 90 q.li/Ha) nella tipologia
Moscato, qualora sia utilizzata la possibilità di avere riconosciute rese
per ettaro superiori a quella sopra stabilita
Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia
presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, la produzione
massima rivendicabile/classificabile a D.O.C.G. viene fissata in 83 q.li
ettaro con un massimo di 62,25 ettolitri/ettaro, per la tipologia Asti
spumante e 90 q.li ettaro con un massimo di 67,5 ettolitri ettaro per la
tipologia Moscato. Cio in permanenza dei limiti di resa fissati dal disciplinare
di produzione.
Qualora ci si avvalga della facoltà di riclassificare il prodotto passando
dalla tipologia Moscato dasti a quella spumante il quantitativo rivendicabile
deve essere riportato ai limiti di cui sopra, ovvero 62,25 ettolitri ettaro,
ed il rimanete prodotto classificato come m.p.f. (mosto parzialmente fermentato)
Sono dichiarate idonee alla vinificazione anche le uve che assicurano al
vino a D.O.C.G. Moscato dAsti un titolo alcoolometrico volumico minimo
naturale inferiore di 0,5% a quanto indicato dallart. 4, comma 10 del
disciplinare di produzione.
Il Dirigente responsabile
D.D. 1 settembre 2000, n. 120
Ettore Ponzo