Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2000, n. 52 - 1001
Adeguamento dei regimi di aiuto riguardanti gli investimenti nelle aziende
agricole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
con riferimento agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato
nel settore agricolo
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. Sono adeguati agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel
settore agricolo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
serie C del 1/2/2000, secondo le disposizioni contenute nel documento,
di cui agli allegati A e A bis della presente deliberazione, per farne
parte integrante, i regimi di aiuto istituiti dalla l.r.12 ottobre 1978,
n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla l.r.22 dicembre
1995, n.95 riguardanti gli investimenti nelle aziende agricole e nel settore
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Non vengono applicati i regimi di aiuto istituiti dalla l.r. 12 ottobre
1978, n.63 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui allallegato
B della presente deliberazione, per farne parte integrante.
3. Di fare riserva di proporre al Consiglio regionale un apposito disegno
di legge al fine razionalizzare, aggiornare e semplificare la normativa
regionale in materia.
4. Di provvedere alla notifica alla Commissione Europea del presente provvedimento,
con riferimento a quanto previsto dal Reg.(CE) n.659/1999, circa le modalità
di applicazione dellarticolo 93 del trattato CE.
(omissis)
Allegato A
ADEGUAMENTO DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO, PREVISTI
DALLA L.R.12 OTTOBRE 1978, N.63 E DELLA L.R.22 DICEMBRE 1995, N.95 AGLI
ORIENTAMENTI COMUNITARI.
0 - PREMESSA
Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo
(2000/c 28/02) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
serie C28 del 1 febbraio 2000, prevedono al paragrafo 23.4. che gli stati
membri modifichino i rispettivi regimi di aiuto esistenti per adeguarsi
agli orientamenti stessi:
1. entro il 30 giugno 2000 per gli investimenti concernenti il settore
della produzione , della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli dellallegato 1;
2. entro il 31 dicembre 2000 per gli altri interventi interessati dagli
orientamenti comunitari citati.
La presente disciplina interviene sui regimi di aiuto di cui al precedente
punto 1.
Per quanto i regimi di aiuto di cui al punto 2 si rinvia ad un ulteriore
documento successivo.
1 - DISCIPLINA PER GLI AIUTI CONCERNENTI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
1.1. Individuazione degli aiuti esistenti nel settore della produzione
ai fini delladeguamento.
1.1.1.Dal 1 luglio 2000 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi
punti del presente paragrafo, al regime di aiuti concernenti investimenti
nelle aziende agricole, previsti dai seguenti articoli:
- della l.r.12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) art.14 (Strutture per lallevamento);
b) art.15 (Acquisto bestiame, macchine ed attrezzature);
c) art.18 (Colture pregiate);
d) art.20 (Acquisto macchine ed attrezzature relative al settore delle
coltivazioni pregiate);
e) art.39 (Strutture);
f) art.51 (Acquisto di macchine ed attrezzature);
- della l.r.22 dicembre 1995, n. 95:
g) art.7, commi 7 e 8 (Interventi ordinari), relativamente agli interventi
rivolti alle aziende agricole.
1.2. Condizioni di ammissibilità
1.2.1.Gli aiuti vengono concessi ad aziende agricole:
a) di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle
prospettive;
b) il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate;
c) che rispettino i requisiti comunitari e nazionali minimi in materia
di ambiente, igiene e benessere degli animali.
1.2.2. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.2.1 devono
essere dimostrate al momento della decisione individuale di concessione
del sostegno e si applicano anche per gli aiuti agli investimenti realizzati
da giovani agricoltori entro cinque anni dallinsediamento.
Tuttavia, può essere concesso un sostegno agli investimenti realizzati
allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente,
igiene o benessere degli animali oppure tesi a superare i requisiti minimi
in vigore.
1.2.3. Gli investimenti sovvenzionati devono essere conformi ai criteri
di scelta stabiliti nei piani di settore in materia di sbocchi di mercato
per ciascun settore produttivo. In fase di prima applicazione, valgono
i criteri di scelta per gli investimenti aziendali, di cui al Piano di
Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000-2006, che riportano secondo
i casi, gli investimenti ammissibili, gli investimenti ammissibili a determinate
condizioni e gli investimenti non ammissibili.
1.2.4. E accordata priorità alle aziende condotte da imprenditori agricoli
a titolo principale e nellambito di questi ai giovani fino a quaranta
anni di età e alle cooperative agricole di produzione.
1.3. Spese ammissibili
1.3.1.Le spese ammissibili ai fini del sostegno di tali investimenti comprendono:
a) lacquisizione, la costruzione o il miglioramento di beni immobili,
comprensivi di impianti di colture poliennali;
b) le macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, ad esclusione
delle mere sostituzioni;
c) lammodernamento dei sistemi di produzione, compresi la gestione del
sistema di documentazione ed il controllo dei processi e dei prodotti;
d) lacquisto di diritti di produzione, purché in conformità alle disposizioni
specifiche dellorganizzazione comune di mercato e ai principi di cui agli
87, 88 e 89 del Trattato;
e) lacquisto di animali limitatamente al primo acquisto di bestiame, ovvero
lacquisto di riproduttori di qualità pregiata registrati nei libri genealogici
o equivalenti, finalizzato al miglioramento genetico;
f) le spese generali, quali onorari di architetti, ingegneri e altri consulenti,
studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo
del 12%.
1.3.2.E vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati,
di acquisti già effettuati o di attività intraprese prima della presentazione
della domanda di aiuto.
1.3.3.Le spese ammissibili non devono superare per il periodo 2000-2006
i limiti degli investimenti totali fissati nel Piano di Sviluppo Rurale.
1.4. Intensità degli aiuti
1.4.1.Il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale
del volume dellinvestimento finanziabile, fatte salve le eccezioni di
cui alla successiva lettera b):
a) è limitato al 40%, elevabile al 50% per le zone svantaggiate, di cui
allelenco approvato con la direttiva 75/273/CEE e modificato e ampliato
con la successiva direttiva 84/167/CEE;
b) per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro i cinque
anni dallinsediamento in azienda è elevato al 55% per le zone svantaggiate
ed al 45% per le zone restanti.
1.4.2. Nel caso di investimenti finalizzati alla tutela ed al miglioramento
dellambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere
degli animali, comportanti costi aggiuntivi, i massimali di cui al paragrafo
precedente. sono aumentati, rispettivamente del 20% e del 25%. Tale maggiorazione
viene concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti
comunitari minimi in vigore, oppure per investimenti realizzati allo scopo
di conformarsi a nuovi requisiti minimi e con modalità stabilire nelle
istruzioni operative della presente legge.
1.4.3. I massimali di cui al paragrafo 1.4.1. non si applicano nelle seguenti
circostanze:
a) per investimenti realizzati principalmente nellinteresse pubblico in
relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività
agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;
b) per investimenti finalizzati alla tutela ed al miglioramento ambientale;
1.4.4.Quando laiuto è concesso mediante il prestito, lonere pubblico
attualizzato non deve superare i massimali in questione.
2.DISCIPLINA PER GLI AIUTI CONCERNENTI INVESTIMENTI PER IL SETTORE DELLA
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
2.1. Individuazione degli aiuti esistenti nel settore della trasformazione
e commercializzazione ai fini delladeguamento.
2.1.1.Dal 1 luglio 2000 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi
punti del presente paragrafo, al regime di aiuti concernenti investimenti
nel settore della trasformazione e commercializzazione, previsti dai seguenti
articoli:
- della l.r.12 ottobre 1978, n. 63:
a) art.39 (Strutture);
b) art.44 (Prestiti per lacquisto di macchine ed attrezzature)
della l.r. 22 dicembre 1995, n. 95:
a) art.3, comma 4(Piani di settore) ;
b) art. 5 (Criteri e priorità);
c) art. 6, comma 2, lettere b) e c) e comma 6 (Interventi di impianto ,
consolidamento e sviluppo);
art. 7, commi 7 e 8 (Interventi ordinari);
Condizioni di ammissibilità
2.2.1.Gli aiuti vengono concessi ad aziende:
a) di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive;
b) che rispettino i requisiti comunitari e nazionali minimi in materia
di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Può essere concesso un sostegno agli investimenti realizzati allo scopo
di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene
o benessere degli animali oppure tesi a superare i requisiti minimi in
vigore.
2.2.2. Gli investimenti sovvenzionati devono essere conformi ai criteri
di scelta stabiliti nei piani di settore in materia di sbocchi di mercato
per ciascun settore produttivo. In fase di prima applicazione, valgono
i criteri di scelta per gli investimenti nel settore della trasformazione
e commercializzazione, di cui al Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Piemonte 2000-2006, che riportano secondo i casi, gli investimenti ammissibili
a determinate condizioni e gli investimenti non ammissibili.
Non viene concesso alcun aiuto che riguardi la fabbricazione e la commercializzazione
di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
2.3. Spese ammissibili
2.3.1. Le spese ammissibili comprendono:
a) la costruzione, lacquisizione o il miglioramento di beni immobili;
b) lammodernamento dei sistemi di produzione, compresi la gestione del
sistema di documentazione ed il controllo dei processi e dei prodotti;
c) le macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, ad esclusione
delle mere sostituzioni;
d) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e altri consulenti,
studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo
del 12 %.
2.3.2.E vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati,
di acquisti già effettuati o di attività intraprese prima della presentazione
della domanda di aiuto.
2.3.3. Gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni
di EURO e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di EUR
sono oggetto di notifica specifica alla Commissione a norma dellarticolo
83, paragrafo 3, del Trattato.
2.4. Intensità dellaiuto
2.4.1.Il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale
del volume dellinvestimento finanziabile è limitato al 40 %.
3 - RINVIO AD ISTRUZIONI OPERATIVE.
3.1. Si fa riserva di emanare istruzioni operative di applicazione della
presente disciplina.
Allegato A bis
ADEGUAMENTO DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO, PREVISTI
DALLA L.R.12 OTTOBRE 1978, N.63 E DELLA L.R.22 DICEMBRE 1995, N.95 AGLI
ORIENTAMENTI COMUNITARI.
DEFINIZIONI
azienda agricola - è intesa quella entità a carattere imprenditoriale che
produce per la commercializzazione (senza distinzione tra azienda condotta
da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche,
né tra aziende condotte da imprenditori a titolo principale ed aziende
condotte da imprenditori non a titolo principale), in regola con i necessari
adempimenti di legge.
Imprenditore a titolo principale - è il soggetto (persona fisica o persona
diversa da quella fisica) che svolge in modo autonomo attività agricola
finalizzata alla commercializzazione dei prodotti, in regola con i necessari
adempimenti di legge, che ricava dallattività agricola la parte prevalente
(cioè oltre il 50%) del proprio reddito totale e, se persona fisica, che
dedica allattività agricola la parte prevalente (cioè oltre il 50%) del
proprio tempo di lavoro.
redditività dellazienda agricola mediante valutazione delle prospettive
- E considerata redditiva mediante valutazione delle prospettive lazienda
agricola capace di dimostrare, allatto della presentazione della domanda
di finanziamento, sulla base di un metodo di calcolo del reddito aziendale
e di apposita modulistica predisposta dalla Regione, che gli investimenti
previsti sono in grado di garantire il raggiungimento, entro un periodo
massimo di tre anni, delle condizioni di reddito stabilite nel Piano di
Sviluppo Rurale.
conoscenze e competenze professionali adeguate - tale requisito dovrà essere
posseduto dallimprenditore oppure dalla persona designata alla direzione
della attività agricola, al momento della presentazione della domanda di
sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione
delle opere finanziate.
Ai fini dellaccertamento della capacità professionale vale quanto segue:
a) il requisito della capacità professionale è presunto nel caso in cui
si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- almeno tre anni di attività agricola già svolta, documentati con il possesso
della partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione
allINPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante
di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla legge 8 agosto
1972, n.457 e successive modificazioni ed integrazioni);
- possesso del titolo di studio in scienze agrarie, veterinaria, di diploma
di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale
agrario e di altre scuole ad indirizzo agrario.
b) in mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale
viene accertata dalla Commissione provinciale capacità professionale (composta
da funzionari degli uffici dellagricoltura delle Province e da rappresentanti
delle Organizzazioni professionali agricole appositamente istituita dallart.12
della legge 153/75 per laccertamento del possesso della capacità professionale
da parte degli imprenditori agricoli.
redditività dellimpresa di trasformazione e commercializzazione mediante
valutazione delle prospettive - E considerata redditiva mediante valutazione
delle prospettive, lazienda di trasformazione di commercializzazione dei
prodotti agricoli capace di dimostrare, allatto della presentazione della
domanda di finanziamento, che gli investimenti previsti sono in grado di
garantire il raggiungimento, entro un periodo massimo di tre anni, di un
reddito sufficiente a reintegrare il capitale fisso consumato nel processo
produttivo, a far fronte agli oneri finanziari ed al pagamento delle imposte.
piani di settore - I piani di settore definiscono per i diversi settori,
sulla base di unapprofondita analisi della situazione e delle prospettive
medio-lungo periodo del sistema agricolo ed agroalimentare piemontese al
fine di verificare lesistenza di reali sbocchi di mercato, i settori,
i comparti e i prodotti suscettibili di sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole.
criteri di scelta - I criteri di scelta, in riferimento ai paragrafi 4.1.1.4
ed al paragrafo 4.2.5 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato
nel settore agricolo, individuano, per ciascun settore e distintamente
per la fase della produzione e per la fase della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, condizioni di ammissibilità degli investimenti per
assicurare ad essi il finanziamento.
Sono possibili tre casi:
- investimenti ammissibili;
- investimenti ammissibili a determinate condizioni;
- investimenti non ammissibili, e cioè sempre esclusi, salve eventuali
deroghe.
In genere gli investimenti sono ammissibili quando non determinano un aumento
della capacità produttiva aziendale.
I criteri di scelta sono stati elaborati tenendo in considerazione sia
ogni eventuale restrizione o limitazione al sostegno comunitario previste
dalle varie organizzazioni comuni di mercato, sia la situazione e le prospettive
di medio-lungo periodo del sistema agricolo ed agroalimentare piemontese
al fine di verificare lesistenza di reali sbocchi di mercato.
requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
- tali requisiti sono autocertificati da parte dell impresa beneficiaria
e verificati dalla Regione con controlli a campione. La Regione prevede
al riguardo ladozione di un efficace sistema di controlli nonché di sanzioni.
Il sistema dei controlli potrà coinvolgere diverse amministrazioni operanti
nel campo dellagricoltura, della sanità e dellambiente.
Nel caso di nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere
degli animali e cioè di normativa di recente introduzione si precisa che
il finanziamento previsto per gli interventi di adeguamento alla nuova
normativa è ammesso a condizione che la scadenza prevista per tale adeguamento
non sia scaduta e che gli interventi siano eseguiti entro e non oltre la
scadenza stabilita dalla normativa in questione.
Vale quanto già detto per i controlli e le sanzioni.
Qui di seguito è riportato il quadro normativo e regolamentare (disposizioni
comunitarie e nazionali) in materia di ambiente, igiene e benessere degli
animali
Allegato B
INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO, PREVISTI
DALLA L.R.12 OTTOBRE 1978, N.63 E DELLA L.R.22 DICEMBRE 1995, N.95 DA NON
APPLICARE.
l.r.12 ottobre 1978, n.63 e successive modificazioni ed integrazioni
art.19 (Vivai)
art.33 (Acquisto terreni)
art.34 (Riordino fondiario in zone collinari e montane)
art.35 (Fabbricati rurali ad uso abitazione)
art.37 (Cooperative di cui allart.18 della legge 1 giugno 1977, n.285)
art.40 (Spese di gestione e contributi di avviamento)
art.43 (Prestiti per linvecchiamento dei vini e la stagionatura dei formaggi)