Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2000, n. 52 - 1001

Adeguamento dei regimi di aiuto riguardanti gli investimenti nelle aziende agricole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con riferimento agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Sono adeguati agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C del 1/2/2000, secondo le disposizioni contenute nel documento, di cui agli allegati A e A bis della presente deliberazione, per farne parte integrante, i regimi di aiuto istituiti dalla l.r.12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla l.r.22 dicembre 1995, n.95 riguardanti gli investimenti nelle aziende agricole e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. Non vengono applicati i regimi di aiuto istituiti dalla l.r. 12 ottobre 1978, n.63 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all’allegato B della presente deliberazione, per farne parte integrante.

3. Di fare riserva di proporre al Consiglio regionale un apposito disegno di legge al fine razionalizzare, aggiornare e semplificare la normativa regionale in materia.

4. Di provvedere alla notifica alla Commissione Europea del presente provvedimento, con riferimento a quanto previsto dal Reg.(CE) n.659/1999, circa le modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

(omissis)

Allegato A

ADEGUAMENTO DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO  NEL SETTORE AGRICOLO, PREVISTI DALLA L.R.12 OTTOBRE 1978, N.63 E DELLA L.R.22 DICEMBRE 1995, N.95 AGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI.

0 - PREMESSA

Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/c 28/02) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C28 del 1 febbraio 2000, prevedono al paragrafo 23.4. che gli stati membri modifichino i rispettivi regimi di aiuto esistenti per adeguarsi agli orientamenti stessi:

1. entro il 30 giugno 2000 per gli  investimenti concernenti il  settore della produzione , della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dell’allegato 1;

2. entro il 31 dicembre 2000 per gli altri interventi interessati dagli orientamenti comunitari citati.

La presente disciplina interviene sui  regimi di aiuto di cui al precedente punto 1.

Per quanto i regimi di aiuto di cui al punto 2 si rinvia ad un ulteriore documento successivo.

1 - DISCIPLINA PER GLI AIUTI CONCERNENTI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

1.1. Individuazione degli aiuti esistenti nel settore della produzione ai fini dell’adeguamento.

1.1.1.Dal 1 luglio 2000 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi punti del presente paragrafo,  al regime di  aiuti concernenti investimenti nelle aziende agricole, previsti dai seguenti articoli:

- della l.r.12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) art.14 (Strutture per l’allevamento);

b) art.15 (Acquisto bestiame, macchine ed attrezzature);

c) art.18 (Colture pregiate);

d) art.20 (Acquisto macchine ed attrezzature relative al settore delle coltivazioni pregiate);

e) art.39 (Strutture);

f) art.51 (Acquisto di macchine ed attrezzature);

- della l.r.22 dicembre 1995, n. 95:

g) art.7, commi 7 e 8 (Interventi ordinari), relativamente agli interventi rivolti alle aziende agricole.

1.2. Condizioni di ammissibilità

1.2.1.Gli aiuti vengono concessi ad aziende agricole:

a) di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive;

b) il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate;

c) che rispettino i requisiti comunitari e nazionali minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

1.2.2. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.2.1 devono essere dimostrate al momento della decisione individuale di concessione del sostegno e si applicano anche per gli aiuti agli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall’insediamento.

Tuttavia, può essere concesso un sostegno agli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali oppure tesi a superare i requisiti minimi in vigore.

1.2.3. Gli investimenti sovvenzionati devono essere conformi ai criteri di scelta stabiliti nei piani di settore in materia di sbocchi di mercato per ciascun settore produttivo. In fase di prima applicazione, valgono i criteri di scelta per gli investimenti aziendali, di cui al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000-2006, che riportano secondo i casi, gli investimenti ammissibili, gli investimenti ammissibili  a determinate condizioni e gli investimenti non ammissibili.

1.2.4. E’ accordata priorità alle aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale e nell’ambito di questi ai giovani fino a quaranta anni di età e alle cooperative agricole di produzione.

1.3. Spese ammissibili

1.3.1.Le spese ammissibili ai fini del sostegno di tali investimenti comprendono:

a) l’acquisizione, la costruzione o il miglioramento di beni immobili, comprensivi di impianti di colture poliennali;

b) le macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, ad esclusione delle mere sostituzioni;

c) l’ammodernamento dei sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione ed il controllo dei processi e dei prodotti;

d) l’acquisto di diritti di produzione, purché in conformità alle disposizioni specifiche dell’organizzazione comune di mercato e ai principi di cui agli 87, 88 e 89 del Trattato;

e) l’acquisto di animali limitatamente al primo acquisto di bestiame, ovvero l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata registrati nei libri genealogici o equivalenti, finalizzato al miglioramento genetico;

f) le spese generali, quali onorari di architetti, ingegneri e altri consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12%.

1.3.2.E’ vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati, di acquisti già effettuati o di attività intraprese prima della presentazione della domanda di aiuto.

1.3.3.Le spese ammissibili non devono superare per il periodo 2000-2006 i limiti degli investimenti totali fissati nel Piano di Sviluppo Rurale.

1.4. Intensità degli aiuti

1.4.1.Il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell’investimento finanziabile, fatte salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b):

a)  è limitato al 40%, elevabile al 50% per le zone svantaggiate, di cui all’elenco approvato con la direttiva 75/273/CEE e modificato e ampliato con la successiva direttiva 84/167/CEE;

b) per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro i cinque anni dall’insediamento in azienda è elevato al 55% per le zone svantaggiate ed al 45% per le zone restanti.

1.4.2. Nel caso di investimenti finalizzati alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, comportanti costi aggiuntivi, i massimali di cui al paragrafo precedente. sono aumentati, rispettivamente del 20% e del 25%. Tale maggiorazione viene concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore, oppure per investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi e con modalità stabilire nelle istruzioni operative della presente legge.

1.4.3. I massimali  di cui al paragrafo 1.4.1.  non si applicano nelle seguenti circostanze:

a) per investimenti realizzati principalmente nell’interesse pubblico in relazione  alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali  o al trasferimento di fabbricati aziendali;

b) per investimenti finalizzati alla tutela ed al miglioramento ambientale;

1.4.4.Quando l’aiuto è concesso mediante  il prestito, l’onere pubblico attualizzato non deve superare i massimali in questione.

2.DISCIPLINA PER GLI AIUTI CONCERNENTI INVESTIMENTI PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

2.1. Individuazione degli aiuti esistenti nel settore della trasformazione e commercializzazione ai fini dell’adeguamento.

2.1.1.Dal 1 luglio  2000 vengono introdotti gli adeguamenti, di cui ai successivi punti del presente paragrafo, al regime di  aiuti concernenti investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione, previsti dai seguenti articoli:

- della l.r.12 ottobre 1978, n. 63:

a) art.39 (Strutture);

b) art.44 (Prestiti per l’acquisto di macchine ed attrezzature)

della l.r. 22 dicembre 1995, n. 95:

a) art.3, comma 4(Piani di settore) ;

b) art. 5 (Criteri e priorità);

c) art. 6, comma 2, lettere b) e c) e comma 6 (Interventi di impianto , consolidamento e sviluppo);

art. 7, commi 7 e 8 (Interventi ordinari);

Condizioni di ammissibilità

2.2.1.Gli aiuti vengono concessi ad aziende:

a) di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive;

b) che rispettino i requisiti comunitari e nazionali minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Può essere concesso un sostegno agli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali oppure tesi a superare i requisiti minimi in vigore.

2.2.2. Gli investimenti sovvenzionati devono essere conformi ai criteri di scelta stabiliti nei piani di settore in materia di sbocchi di mercato per ciascun settore produttivo. In fase di prima applicazione, valgono i criteri di scelta per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione, di cui al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000-2006, che riportano secondo i casi, gli investimenti ammissibili a determinate condizioni e gli investimenti non ammissibili.

Non viene concesso alcun aiuto che riguardi la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

2.3. Spese ammissibili

2.3.1. Le spese ammissibili comprendono:

a) la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

b) l’ammodernamento dei sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione ed il controllo dei processi e dei prodotti;

c) le macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, ad esclusione delle mere sostituzioni;

d) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e altri consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12 %.

2.3.2.E’ vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati, di acquisti già effettuati o di attività intraprese prima della presentazione della domanda di aiuto.

2.3.3. Gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EURO e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di EUR sono oggetto di notifica specifica alla Commissione a norma dell’articolo 83, paragrafo 3, del Trattato.

2.4. Intensità dell’aiuto

2.4.1.Il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell’investimento finanziabile è limitato al 40 %.

3 - RINVIO AD ISTRUZIONI OPERATIVE.

3.1. Si fa riserva di emanare istruzioni operative di applicazione della presente disciplina.

Allegato A bis

ADEGUAMENTO DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO  NEL SETTORE AGRICOLO, PREVISTI DALLA L.R.12 OTTOBRE 1978, N.63 E DELLA L.R.22 DICEMBRE 1995, N.95 AGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI.

DEFINIZIONI

azienda agricola - è intesa quella entità a carattere imprenditoriale che produce per la commercializzazione (senza distinzione tra azienda condotta da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche, né tra aziende condotte da imprenditori a titolo principale ed aziende condotte da imprenditori non a titolo principale), in regola con i necessari adempimenti di legge.

Imprenditore a titolo principale - è il soggetto (persona fisica o persona diversa da quella fisica) che svolge in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti, in regola con i necessari adempimenti di legge, che ricava dall’attività agricola la parte prevalente (cioè oltre il 50%) del proprio reddito totale e, se persona fisica, che dedica all’attività agricola la parte prevalente (cioè oltre il 50%) del proprio tempo di lavoro.

redditività dell’azienda agricola mediante valutazione delle prospettive - E’ considerata redditiva mediante valutazione  delle prospettive  l’azienda agricola capace  di dimostrare, all’atto della presentazione della domanda di finanziamento, sulla base di un metodo di calcolo del reddito aziendale e di apposita modulistica predisposta dalla Regione, che gli investimenti previsti sono in grado di garantire il raggiungimento, entro un periodo massimo di tre anni, delle condizioni di reddito stabilite nel Piano di Sviluppo Rurale.

conoscenze e competenze professionali adeguate - tale requisito dovrà essere posseduto dall’imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, al momento della presentazione della domanda di sostegno agli  investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Ai fini dell’accertamento della capacità professionale vale quanto segue:

a) il requisito della capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- almeno tre anni di attività agricola già svolta, documentati con il possesso della partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione  all’INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare  o coadiuvante  di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla legge 8 agosto 1972, n.457 e successive modificazioni ed integrazioni);

- possesso del titolo di studio in scienze agrarie, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario e di altre scuole ad indirizzo agrario.

b) in mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale viene accertata dalla Commissione provinciale capacità professionale (composta da funzionari degli uffici dell’agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole appositamente istituita dall’art.12 della legge 153/75 per l’accertamento del possesso della capacità professionale da parte degli imprenditori agricoli.

redditività dell’impresa di trasformazione e commercializzazione mediante valutazione delle prospettive - E’ considerata redditiva mediante valutazione  delle prospettive,  l’azienda di trasformazione di commercializzazione dei prodotti agricoli capace  di dimostrare, all’atto della presentazione della domanda di finanziamento, che gli investimenti previsti  sono in grado di garantire il raggiungimento, entro un periodo massimo di tre anni, di un reddito sufficiente a  reintegrare il capitale fisso consumato nel processo produttivo, a far fronte agli oneri finanziari ed al  pagamento delle imposte.

piani di settore - I piani di settore definiscono per i diversi settori, sulla base di un’approfondita analisi della situazione e delle prospettive medio-lungo periodo del sistema agricolo ed agroalimentare piemontese al fine di verificare l’esistenza di reali sbocchi di mercato, i settori, i comparti e i prodotti suscettibili di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole.

criteri di scelta - I criteri di scelta, in riferimento ai paragrafi 4.1.1.4 ed al paragrafo 4.2.5 degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo”, individuano, per ciascun settore e distintamente per la fase della produzione e per la fase della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, condizioni di ammissibilità degli investimenti per assicurare ad essi il finanziamento.

Sono possibili tre casi:

- investimenti ammissibili;

- investimenti ammissibili a determinate condizioni;

- investimenti non ammissibili, e cioè sempre esclusi, salve eventuali deroghe.

In genere gli investimenti sono ammissibili quando non determinano un aumento della capacità produttiva aziendale.

I criteri di scelta sono stati elaborati tenendo in considerazione sia ogni eventuale restrizione o limitazione al sostegno comunitario previste dalle varie organizzazioni comuni di mercato, sia la situazione e le prospettive di medio-lungo periodo del sistema agricolo ed agroalimentare piemontese al fine di verificare l’esistenza di reali sbocchi di mercato.

requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali - tali requisiti sono autocertificati da parte dell’ impresa beneficiaria e verificati dalla Regione  con controlli a campione. La Regione prevede al riguardo  l’adozione di un efficace sistema di controlli  nonché di sanzioni. Il sistema dei controlli potrà coinvolgere  diverse amministrazioni operanti nel campo dell’agricoltura, della sanità e dell’ambiente.

Nel caso di nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e cioè di normativa di recente introduzione si precisa che il finanziamento previsto per  gli interventi di adeguamento alla nuova normativa è ammesso a condizione che  la scadenza  prevista per tale adeguamento non sia scaduta e che gli  interventi siano eseguiti entro e non  oltre la scadenza  stabilita dalla normativa in questione.

Vale quanto già detto per  i controlli e le sanzioni.

Qui di  seguito è riportato il  quadro normativo e regolamentare  (disposizioni comunitarie e nazionali) in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali



Allegato B

INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO  NEL SETTORE AGRICOLO, PREVISTI DALLA L.R.12 OTTOBRE 1978, N.63 E DELLA L.R.22 DICEMBRE 1995, N.95  DA NON APPLICARE.

l.r.12 ottobre 1978, n.63 e successive modificazioni ed integrazioni

art.19 (Vivai)

art.33 (Acquisto terreni)

art.34 (Riordino fondiario in zone collinari e montane)

art.35 (Fabbricati rurali ad uso abitazione)

art.37 (Cooperative di cui all’art.18 della legge 1 giugno 1977, n.285)

art.40 (Spese di gestione e contributi di avviamento)

art.43 (Prestiti per l’invecchiamento dei vini e la stagionatura dei formaggi)