Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2000, n. 65 - 883

Reg. CEE 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, relativo alle regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele. Revoca della D.G.R. n. 45-27060 del 12.04.1999 che approvava le precedenti istruzioni operative delle azioni B3 e C2

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare le istruzioni operative per l’attuazione delle azioni B3 e C2 del programma regionale di applicazione del Reg.(CE) 1221/97 a partire dall’anno 2000-2001 allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- il testo allegato alla presente deliberazione sostituisce integralmente le istruzioni operative approvate con D.G.R. n. 45-27060 del 12.4.1999 che con il presente provvedimento viene revocata.

(omissis)

Allegato

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE IN APPLICAZIONE DEL REG. (CE) 1221/97 (azioni B3, C2)

1. Finalità

Con il Programma regionale di attuazione del Reg. (CE) 1221/97 la Regione intende realizzare una serie di azioni per consentire il miglioramento dell’apicoltura in Piemonte attraverso:

- azioni per l’assistenza tecnica in apicoltura;

- azioni di lotta alla varroasi;

- azioni a sostegno del nomadismo;

2. Beneficiari

Di seguito vengono riportate le definizioni dei beneficiari dei contributi in conto capitale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste dal Programma regionale:

a) associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte;

b) apicoltori produttori apistici (chiunque esercita attività apistica a fini economici e commerciali e non con finalità amatoriali) singoli o associati;

per quanto attiene le forme associative:

- l’attività economica prevalente deve essere costituita dall’attività apistica; tale condizione deve risultare dall’atto costitutivo, qualora esistente;

- tutti i soci devono aderire all’assistenza tecnica finanziata dalla Regione;

- per le cooperative deve sussistere l’iscrizione alla sezione agricola del registro prefettizio delle cooperative;

- l’eventuale scioglimento previsto dall’atto a dallo statuto non deve essere anteriore all’obbligo di non alienazione degli acquisti che hanno beneficiato del contributo (5 anni);

- la documentazione per le pratiche delle forme associate deve essere completata, oltre a quella richiesta per ogni singola azione con:

- atto costitutivo e statuto,

- elenco soci;

- per le cooperative, certificato di vigenza del tribunale e certificato d’iscrizione al registro prefettizio delle cooperative, sezione agricola.

3. Esclusioni

Non sono ammessi a finanziamento:

- investimenti iniziati o realizzati prima della presentazione della domanda;

- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;

- IVA, imposte o tasse.

4. Priorità

Azione B3 (acquisto arnie idonee ad una razionale lotta alla varroa)

A parità di condizioni é ammessa priorità per interventi da realizzarsi in zone classificate montagna, collina e pianura, la zona altimetrica viene individuata dal centro aziendale così come dichiarato in domanda, e nei locali dove avviene la lavorazione del prodotto dell’alveare (se di proprietà del titolare della domanda). E’ accordata priorità tenendo conto della data di presentazione della domanda e del numero risultante dal protocollo dell’Ufficio ricevente (fino alla totale copertura dei fondi previsti dal programma regionale tenendo conto dell’ordine di arrivo delle richieste pervenute). Per poter ottenere il contributo é necessario prevedere l’acquisto di un numero minimo di arnie pari a 25 e un numero massimo pari a 100 arnie corrispondente ad una spesa minima ammissibile di lire 2 milioni o una spesa massima ammissibile di lire 8 milioni, considerando una spesa ammessa per singola arnia pari a lire 80.000 (oneri fiscali esclusi). Il contributo massimo concedibile é pari al 60% della spesa ammessa.

Azione C2 (materiali per il nomadismo)

A parità di condizioni é ammessa priorità per interventi per i quali è prevista la movimentazione di almeno 52 alveari in zone classificate montagna, collina e pianura, la zona altimetrica viene individuata dal centro aziendale così come dichiarato in domanda, e nei locali dove avviene la lavorazione del prodotto dell’alveare (se di proprietà del titolare della domanda). E’ accordata priorità tenendo conto della data di presentazione della domanda e dal numero risultante dal protocollo dell’Ufficio ricevente (fino alla totale copertura dei fondi previsti dal programma regionale tenendo conto dell’ordine di arrivo delle richieste pervenute). Sono finanziabili gli acquisti relativi a muletti (potenza max. 35 CV), gru, impianti di sollevamento da montare su trattrici, supporti per arnie, il contributo massimo concedibile é pari a 15 milioni di lire equivalente al 50% della spesa ammessa per beneficiario (per quanto riguarda l’acquisto di muletti e macchinari per il sollevamento). Tali attrezzature sono finanziabili solo agli apicoltori in possesso di:

1- un numero minimo di 52 alveari;

2- locali di lavorazione dei prodotti dell’alveare in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrazione di operare in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie se di terzi;

5. Procedure

Le domande, per tutte e due le azioni, devono essere presentate in carta libera sui due modelli predisposti dall’Assessorato e dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, in duplice copia, con allegata la documentazione richiesta:

- preventivi di spesa se già in possesso;

- fotocopia del certificato di attribuzione della partita IVA;

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

a partire dai termini fissati dall’Assessorato (dal 1 settembre), presso gli Uffici degli Assessorati Provinciali all’Agricoltura competenti per territorio.

Per il rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di protocollo dell’Ufficio ricevente, se consegnata a mano, oppure la data del timbro postale se inviata per posta a mezzo lettera raccomandata AR.

L’Ufficio competente provvede, entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 27/94, a dare comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento.

Per le istanze non finanziabili gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

Gli Uffici degli Assessorati Provinciali all’Agricoltura invieranno, entro il 31 dicembre, alla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Animali un elenco delle domande presentate dagli apicoltori.

Gli Uffici degli Assessorati Provinciali all’Agricoltura provvederanno a definire l’istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e a predisporre il provvedimento con il quale verrà determinata l’esatta spesa ammessa, l’importo del contributo in conto capitale e verranno fissate le necessarie prescrizioni.

Entro il 30 giugno i beneficiari, effettuati gli acquisti preventivati, devono richiedere la liquidazione del contributo agli Uffici degli Assessorati Provinciali all’Agricoltura competenti per territorio, allegando alla relativa istanza copia conforme all’originale della relativa fattura di acquisto quietanzata. Entro il 31 luglio gli Uffici degli Assessorati Provinciali all’Agricoltura dovranno inviare gli elenchi di liquidazione alla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Animali che provvederà al successivo inoltro all’Ente erogatore.

I contributi saranno pagati, dall’Ente erogatore, previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti da parte degli Uffici degli Assessorati Provinciali all’Agricoltura e a seguito della presentazione della documentazione prescritta con l’atto di concessione.

6. Ricorsi

I provvedimenti di reiezione, sospensione e revoca delle istanze devono essere comunicati con lettera raccomandata A.R., con obbligo per l’Amministrazione di motivare le ragioni del provvedimento; la comunicazione deve contenere l’indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

7. Controlli

I controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione della contribuzione nazionale e comunitaria. Le verifiche devono essere effettuate in loco, a livello tecnico e amministrativo ed adeguatamente verbalizzate a cura degli Uffici degli Assessorati Provinciali all’Agricoltura competenti per territorio.

Le verifiche da condurre presso i richiedenti ammessi ai finanziamenti vengono estese ad un campione il più possibile rappresentativo dei beneficiari e, comunque, non inferiore al 30% delle domande.

Qualora le ispezioni in loco rilevino irregolarità significative riguardanti oltre il 10% delle domande controllate in una determinata provincia il campione dovrà essere ampliato proporzionalmente.

Per tutti gli interventi gli Uffici degli Assessorati Provinciali all’Agricoltura provvedono all’inserimento del beneficiario nell’elenco di liquidazione da inviare all’Ente erogatore dopo avere:

- accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;

- verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi con il termine di inizio dei lavori fissato dalla data di presentazione della domanda;

- verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia;

- riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivata, nonché la corrispondenza tra l’importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici degli Assessorati Provinciali all’Agricoltura verificano le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi della Legge n° 15/68) in ordine a:

a) alla data di inizio dei lavori e degli acquisti e del loro completamento (se ultimati);

b) al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono il progetto approvato; che le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica; che non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;

c) per gli acquisti di materiale durevole, all’uso esclusivo per il conseguimento delle finalità perseguite e la durata connessa al periodo di ammortamento (5 anni);

d) all’indicazione dell’importo delle spese complessivamente sostenute e documentate (IVA esclusa);

e) al non avere richiesto e non avere ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;

f) alla corretta esecuzione, nonché alla rispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato per le parti di opere non controllate e/o non più controllabili;

g) alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Verificano, inoltre, i documenti di spesa, la regolare registrazione nei libri contabili, la corrispondenza delle modalità di pagamento rispetto a quelle dichiarate, nonché, se del caso, la sussistenza in loco degli stessi beni oggetto di fatturazione.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del modello sintetico fornito dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura al quale potrà essere allegata una relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.

Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara nome e cognome del controllore, nonchè la data e l’ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all’azienda visitata, l’originale è trattenuto dall’Ufficio dell’Assessorato Provinciale all’Agricoltura preposto al controllo.

Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal controllore e controfirmate dal soggetto controllato.