Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2000, n. 65 - 883
Reg. CEE 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, relativo alle regole
generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione
e la commercializzazione del miele. Revoca della D.G.R. n. 45-27060 del
12.04.1999 che approvava le precedenti istruzioni operative delle azioni
B3 e C2
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare le istruzioni operative per lattuazione delle azioni B3
e C2 del programma regionale di applicazione del Reg.(CE) 1221/97 a partire
dallanno 2000-2001 allegate alla presente deliberazione per farne parte
integrante;
- il testo allegato alla presente deliberazione sostituisce integralmente
le istruzioni operative approvate con D.G.R. n. 45-27060 del 12.4.1999
che con il presente provvedimento viene revocata.
(omissis)
Allegato
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE IN APPLICAZIONE
DEL REG. (CE) 1221/97 (azioni B3, C2)
1. Finalità
Con il Programma regionale di attuazione del Reg. (CE) 1221/97 la Regione
intende realizzare una serie di azioni per consentire il miglioramento
dellapicoltura in Piemonte attraverso:
- azioni per lassistenza tecnica in apicoltura;
- azioni di lotta alla varroasi;
- azioni a sostegno del nomadismo;
2. Beneficiari
Di seguito vengono riportate le definizioni dei beneficiari dei contributi
in conto capitale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste
dal Programma regionale:
a) associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione
Piemonte;
b) apicoltori produttori apistici (chiunque esercita attività apistica
a fini economici e commerciali e non con finalità amatoriali) singoli o
associati;
per quanto attiene le forme associative:
- lattività economica prevalente deve essere costituita dallattività
apistica; tale condizione deve risultare dallatto costitutivo, qualora
esistente;
- tutti i soci devono aderire allassistenza tecnica finanziata dalla Regione;
- per le cooperative deve sussistere liscrizione alla sezione agricola
del registro prefettizio delle cooperative;
- leventuale scioglimento previsto dallatto a dallo statuto non deve
essere anteriore allobbligo di non alienazione degli acquisti che hanno
beneficiato del contributo (5 anni);
- la documentazione per le pratiche delle forme associate deve essere completata,
oltre a quella richiesta per ogni singola azione con:
- atto costitutivo e statuto,
- elenco soci;
- per le cooperative, certificato di vigenza del tribunale e certificato
discrizione al registro prefettizio delle cooperative, sezione agricola.
3. Esclusioni
Non sono ammessi a finanziamento:
- investimenti iniziati o realizzati prima della presentazione della domanda;
- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- IVA, imposte o tasse.
4. Priorità
Azione B3 (acquisto arnie idonee ad una razionale lotta alla varroa)
A parità di condizioni é ammessa priorità per interventi da realizzarsi
in zone classificate montagna, collina e pianura, la zona altimetrica viene
individuata dal centro aziendale così come dichiarato in domanda, e nei
locali dove avviene la lavorazione del prodotto dellalveare (se di proprietà
del titolare della domanda). E accordata priorità tenendo conto della
data di presentazione della domanda e del numero risultante dal protocollo
dellUfficio ricevente (fino alla totale copertura dei fondi previsti dal
programma regionale tenendo conto dellordine di arrivo delle richieste
pervenute). Per poter ottenere il contributo é necessario prevedere lacquisto
di un numero minimo di arnie pari a 25 e un numero massimo pari a 100 arnie
corrispondente ad una spesa minima ammissibile di lire 2 milioni o una
spesa massima ammissibile di lire 8 milioni, considerando una spesa ammessa
per singola arnia pari a lire 80.000 (oneri fiscali esclusi). Il contributo
massimo concedibile é pari al 60% della spesa ammessa.
Azione C2 (materiali per il nomadismo)
A parità di condizioni é ammessa priorità per interventi per i quali è
prevista la movimentazione di almeno 52 alveari in zone classificate montagna,
collina e pianura, la zona altimetrica viene individuata dal centro aziendale
così come dichiarato in domanda, e nei locali dove avviene la lavorazione
del prodotto dellalveare (se di proprietà del titolare della domanda).
E accordata priorità tenendo conto della data di presentazione della domanda
e dal numero risultante dal protocollo dellUfficio ricevente (fino alla
totale copertura dei fondi previsti dal programma regionale tenendo conto
dellordine di arrivo delle richieste pervenute). Sono finanziabili gli
acquisti relativi a muletti (potenza max. 35 CV), gru, impianti di sollevamento
da montare su trattrici, supporti per arnie, il contributo massimo concedibile
é pari a 15 milioni di lire equivalente al 50% della spesa ammessa per
beneficiario (per quanto riguarda lacquisto di muletti e macchinari per
il sollevamento). Tali attrezzature sono finanziabili solo agli apicoltori
in possesso di:
1- un numero minimo di 52 alveari;
2- locali di lavorazione dei prodotti dellalveare in regola con le norme
igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrazione di operare
in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie se di terzi;
5. Procedure
Le domande, per tutte e due le azioni, devono essere presentate in carta
libera sui due modelli predisposti dallAssessorato e dal Ministero per
le Politiche Agricole e Forestali, in duplice copia, con allegata la documentazione
richiesta:
- preventivi di spesa se già in possesso;
- fotocopia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
a partire dai termini fissati dallAssessorato (dal 1 settembre), presso
gli Uffici degli Assessorati Provinciali allAgricoltura competenti per
territorio.
Per il rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data
di protocollo dellUfficio ricevente, se consegnata a mano, oppure la data
del timbro postale se inviata per posta a mezzo lettera raccomandata AR.
LUfficio competente provvede, entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione
delle domande, ai sensi dellart. 12 della L.R. 27/94, a dare comunicazione
agli interessati dellavvio del procedimento.
Per le istanze non finanziabili gli Uffici competenti daranno comunicazione
motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.
Gli Uffici degli Assessorati Provinciali allAgricoltura invieranno, entro
il 31 dicembre, alla Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura - Settore
Sviluppo delle Produzioni Animali un elenco delle domande presentate dagli
apicoltori.
Gli Uffici degli Assessorati Provinciali allAgricoltura provvederanno
a definire listruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e a
predisporre il provvedimento con il quale verrà determinata lesatta spesa
ammessa, limporto del contributo in conto capitale e verranno fissate
le necessarie prescrizioni.
Entro il 30 giugno i beneficiari, effettuati gli acquisti preventivati,
devono richiedere la liquidazione del contributo agli Uffici degli Assessorati
Provinciali allAgricoltura competenti per territorio, allegando alla relativa
istanza copia conforme alloriginale della relativa fattura di acquisto
quietanzata. Entro il 31 luglio gli Uffici degli Assessorati Provinciali
allAgricoltura dovranno inviare gli elenchi di liquidazione alla Direzione
Regionale Sviluppo dellAgricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni
Animali che provvederà al successivo inoltro allEnte erogatore.
I contributi saranno pagati, dallEnte erogatore, previo accertamento di
avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti da parte degli Uffici degli
Assessorati Provinciali allAgricoltura e a seguito della presentazione
della documentazione prescritta con latto di concessione.
6. Ricorsi
I provvedimenti di reiezione, sospensione e revoca delle istanze devono
essere comunicati con lettera raccomandata A.R., con obbligo per lAmministrazione
di motivare le ragioni del provvedimento; la comunicazione deve contenere
lindicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.
7. Controlli
I controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la
concessione della contribuzione nazionale e comunitaria. Le verifiche devono
essere effettuate in loco, a livello tecnico e amministrativo ed adeguatamente
verbalizzate a cura degli Uffici degli Assessorati Provinciali allAgricoltura
competenti per territorio.
Le verifiche da condurre presso i richiedenti ammessi ai finanziamenti
vengono estese ad un campione il più possibile rappresentativo dei beneficiari
e, comunque, non inferiore al 30% delle domande.
Qualora le ispezioni in loco rilevino irregolarità significative riguardanti
oltre il 10% delle domande controllate in una determinata provincia il
campione dovrà essere ampliato proporzionalmente.
Per tutti gli interventi gli Uffici degli Assessorati Provinciali allAgricoltura
provvedono allinserimento del beneficiario nellelenco di liquidazione
da inviare allEnte erogatore dopo avere:
- accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto
delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare
quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare
sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi con
il termine di inizio dei lavori fissato dalla data di presentazione della
domanda;
- verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci
nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia;
- riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate
alle voci di spesa preventivata, nonché la corrispondenza tra limporto
totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.
Gli Uffici degli Assessorati Provinciali allAgricoltura verificano le
dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi della Legge n° 15/68) in
ordine a:
a) alla data di inizio dei lavori e degli acquisti e del loro completamento
(se ultimati);
b) al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta
di pagamento, concernono il progetto approvato; che le attrezzature e/o
i macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica;
che non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne
quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e che,
a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori note di
accredito in favore del beneficiario;
c) per gli acquisti di materiale durevole, alluso esclusivo per il conseguimento
delle finalità perseguite e la durata connessa al periodo di ammortamento
(5 anni);
d) allindicazione dellimporto delle spese complessivamente sostenute
e documentate (IVA esclusa);
e) al non avere richiesto e non avere ottenuto allo stesso titolo contributi
da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
f) alla corretta esecuzione, nonché alla rispondenza tra quanto realizzato
e quanto contabilizzato per le parti di opere non controllate e/o non più
controllabili;
g) alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà
nelle sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Verificano, inoltre, i documenti di spesa, la regolare registrazione nei
libri contabili, la corrispondenza delle modalità di pagamento rispetto
a quelle dichiarate, nonché, se del caso, la sussistenza in loco degli
stessi beni oggetto di fatturazione.
Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del modello
sintetico fornito dallAssessorato Regionale allAgricoltura al quale potrà
essere allegata una relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.
Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara nome e cognome
del controllore, nonchè la data e lora del controllo stesso con le eventuali
osservazioni da parte del soggetto controllato.
Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere
rilasciata allazienda visitata, loriginale è trattenuto dallUfficio
dellAssessorato Provinciale allAgricoltura preposto al controllo.
Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal
controllore e controfirmate dal soggetto controllato.