Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2000

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Comune di Alba (Cuneo)

Avviso di pubblicazione decreto n. 297 del 29.9.2000 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per l’esecuzione delle opere di riassetto urbano in loc. Rondò e Corso Canale - 1° lotto stralcio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

A) Le indennità di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto sottoindicati, per l’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori di riassetto urbano in Loc. Rondò e Corso Canale - 1° lotto stralcio, sono le seguenti:

- Sig. ANGELI Bruno

(Fg. 12, part. n. 384/p)

mq. 38 ca. x L./mq. 25.000 L. 950.000 Euro 490.63

- Sig. CAREGLIO Dario

(Fg. 13, part. 172/p)

mq. 95 ca. x L./mq. 40.000 L. 3.800.000 Euro 1962.54

- Ditta C.P.P. Compagnia Petrolifera Piemontese S.r.l.

(Fg. 13, part. 168/p)

mq. 1040 ca. x L./mq. 20.000 L. 20.800.000 Euro 10742.30

- Sigg. MIROGLIO Giuseppina ed eredi MIROGLIO Francesco

(Fg. 13, part. 234/p)

mq. 202 ca. x L./mq. 20.000 L. 4.040.000 Euro 2086.49

Le superfici sono determinate in via presuntiva in attesa della redazione del frazionamento a cura del tecnico incaricato.

L’indennità è comprensiva di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, dei fondi stessi.

B) Sulle indennità di espropriazione verrà operata la ritenuta d’imposta del 20% di cui all’art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413.

C) Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Cuneo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.

D) I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso l’Ufficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare l’indennità stessa, a’ sensi del disposto dell’art. 12 della Legge n. 865/1971, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, l’indennità si intenderà rifiutata.

In caso di mancata accettazione l’indennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

E) In ogni caso, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 504/1992, l’indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante.

Alba, 29 settembre 2000

Il Dirigente
Angioletta Coppa