Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 6 - 1007

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Cerretto Langhe (CN). Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Cerretto Langhe, in provincia di Cuneo, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 40 in data 22.12.1997 e n. 26 in data 29.9.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 31.8.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART.2

La documentazione definitiva costituente la Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata e modificata dal Comune di Cerretto Langhe, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 40 in data 22.12.1997, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Relazione geologico-tecnica generale

- Tav. n. 1 - Carta geologico-strutturale, in scala 1:10000

- Tav. n. 2 - Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, in scala 1:10000

- Tav. n. 3 - Carta geoidrologica, in scala 1:10000

- Tav. n. 5 - Carta riepilogativa dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica di fabbricati isolati ed opere ricadenti in porzioni di territorio comprese nella classe III-A, in scala 1:10000

- Elab. - Relazione geologico tecnica sulle aree di nuova espansione urbanistica

- Elab. - Certificazione circa la planimetria sintetica di Piano

- Elab. - Certificazione circa la carta dell’acclività

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Tav. 19/V2 - Planimetria di progetto III - Assetto del Capoluogo, in scala 1:2000

- Deliberazione consiliare n. 26 in data 29.9.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione di adeguamento

- Elab. - Norme tecniche di attuazione - articoli variati - adeguati

- Tav. 4/A - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav.17/V2-A - Planimetria di progetto I - Vincoli, in scala 1:5000

- Tav.18/V2-A - Planimetria di progetto II - Assetto del territorio, in scala 1:5000

- Tav.20/V2-A - Planimetria di progetto IV - Assetto Fraz.ni Cerretta e Pedaggera - Bricco e B.ta Cavallotto, in scala 1:2000.

(omissis)

Allegato

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche cartografiche:

Le planimetrie di progetto I-II-IV, corrispondenti alle tavole: 17V2-A, 18V2-A, 20V2-A e la tavola 4/A (carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica) sono da intendersi modificate nei contenuti per quanto necessario ad individuare tutto il settore della frazione Pedaggera situato a valle della strada provinciale Alba-Murazzano (ovvero le aree: P.A.6, A.T.2, RC5 parte ed aree per servizi intercluse ad eccezione del settore già ricadente in classe III a) quale ambito classificato “III b” ai sensi della Circolare P.G.R. dell’8 maggio 1996, n. 7 LAP.

La legenda della planimetria di progetto I, corrispondente alla tavola 17 V2-A (vincoli) è da intendersi integrata con il seguente richiamo:

“Per le sorgenti captate o pozzi ad uso potabile e relative zone di rispetto, al momento non evidenziate sulle planimetrie di progetto del P.R.G.C., si richiama la cogenza di quanto disposto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e s.m.”.

Modifiche normative:

art. 9 - Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale.

Il Testo dell’articolo è da intendersi integrato con il seguente disposto conclusivo:

“Nell’area destinata ad attrezzature di interesse comune compresa tra le arre P.A.6 e R.C.5 di località Pedaggera non possono essere realizzati nuovi edifici.”.

art. 13 - Aree residenziali sature di vecchio impianto.

Il punto “9)” del 6º comma è da intendersi modificato nei contenuti come segue:

- al 2º trattino, le parole: 60 mq. di superficie coperta" sono sostituite con: “40 mq. di superficie coperta per unità abitativa”;

- al 4º trattino, dopo le parole: “...uniformarsi a quelle dei” è da intendersi inserita la parola: “bassi”;

- a conclusione del 5º trattino si intende aggiunta la seguente precisazione: “si richiamano, per quanto applicabili, le prescrizioni di arretramento tra le costruzioni stabilite dal Codice Civile”.

art. 16 - Aree artigianali che si confermano.

Dopo il 7º comma è da intendersi inserita la seguente prescrizione:

“I procedimenti disposti del 2º, 3º e 4º trattino trovano limitazione nel caso delle aree PA4 e PA6 in cui non saranno comunque ammessi interventi e destinazioni d’uso in contrasto con la situazione di rischio rilevata (classe III b ex Circ. P.G.R. n. 7/LAP ‘96).”

Al punto 1) dell’8º comma, le parole “il r.c. max deve essere pari a 1/3", sono da intendersi soppresse e sostituite con:

“è ammesso unicamente un modesto ampliamento dell’edificio esistente, per esigenze igienico-funzionali, senza aumento del carico antropico; la superficie libera della predetta area può essere usata come pertinenziale ed eventualmente come deposito di materiale (previa verifica di stabilità in presenza del deposito).”

Art. 16  bis - Aree per attrezzature di interesse turistico.

Dopo il 3º comma è da intendersi inserita la seguente precisazione:

“Si precisa che l’attuazione di quanto previsto nei precedenti commi trova limitazione nel caso di interventi nell’area A.T.2 in cui, stante l’attuale classificazione III b ex Circolare P.G.R. n. 7/LAP 1996, in assenza di interventi di riassetto territoriale sono consentiti solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.”

Art. 21 - Aree inedificabili ed a edificazione condizionata.

Nella definizione delle “Aree Classe III b” di pag. 30, la parola: “perchè” è da ritenersi rettifica in: “purchè”. A conclusione dell’articolo si intende inoltre inserito il seguente disposto:

“Si richiamano in ogni caso come parte integrante delle normative specifiche delle singole aree di intervento le prescrizioni operative e di indagine nonchè le ”raccomandazioni" ed i “consigli” espressi dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Cuneo nel parere n. prot. 6986/20.6 datato 1.10.1998, anche se non puntualmente riportate a livello tabellare.

Art. 34 Distanza delle costruzioni dalle strade e distanza in corrispondenza di incroci.

Al quarto comma, dopo le parole: “dalla tav. 17/V2-A:, sono da intendersi inserite le parole: ”e previste dalle tabelle allegate alle presenti norme".

Art. 37 - Fasce di rispetto di fiumi, torrenti e canali.

Il testo del secondo comma è da intendersi integralmente sostituito con la seguente norma: “Ai sensi di quanto proposto ai punti 5 e 6 della Relazione geologico-tecnica generale datata ”luglio 1997" il predetto vincolo si applica per il torrente Belbo e per i rii principali inclusi nell’elenco delle acque pubbliche; per i restanti piccoli rii e corsi d’acqua collinari, stagionali o perenni, dovrà essere osservata una fascia di rispetto di almeno 20 mt. dall’asse del corpo idrico".

Tabelle n. 6-10-11 (relative alle aree R.C.1-R.C.5-R.C.6).

A conclusione delle singole tabelle è da intendersi inserita la seguente nota:

“Parte dell’area presenta al momento significative limitazioni d’uso e di intervento in quanto ricadente entro gli ambiti di Classe III.”

Tabella n. 16 (relativa all’area A.E.)

La definizione relativa alla distanza dal ciglio stradale è da intendersi sostituita con “Ds (distanza minima da confine Strada Provinciale) m. 10.00".

Tabelle n. 22-24-26 (relative alle aree P.A.4 - P.A.6 - A.T.2).

A conclusione del testo delle singole tabelle è da intendersi inserita la seguente nota:

“L’area presenta al momento significative limitazioni di intervento in quanto compresa nella delimitazione delle aree di Classe III b”.

Nella predetta tabella n. 24 (relativa all’area P.A.6) il dato relativo al rapporto di copertura conseguibile (1/3) è inoltre da intendersi soppresso.

Tabella n. 27 (relativa all’area A.T.3)

Il dato relativo all’indice di fabbricabilità fondiaria è da intendersi conformato a quanto stabilito dall’art. 16 bis mediante la sostituzione dell’indicazione: “esistente + 100%, con: ”esistente + 600 mc."