Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 6 - 1007
Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Cerretto Langhe (CN). Variante
n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
ART. 1
Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977
n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 2 al Piano Regolatore
Generale vigente del Comune di Cerretto Langhe, in provincia di Cuneo,
adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 40
in data 22.12.1997 e n. 26 in data 29.9.1999, subordinatamente allintroduzione
ex officio, negli elaborati della Variante al Piano, delle ulteriori
modifiche specificatamente riportate nellallegato documento A in data
31.8.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice
della Strada e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992
n. 495 e successive modificazioni.
ART.2
La documentazione definitiva costituente la Variante n. 2 al Piano Regolatore
Generale vigente, adottata e modificata dal Comune di Cerretto Langhe,
debitamente vistata, si compone di:
- Deliberazione consiliare n. 40 in data 22.12.1997, esecutiva ai sensi
di legge, con allegato:
- Elab. - Relazione illustrativa
- Elab. - Relazione geologico-tecnica generale
- Tav. n. 1 - Carta geologico-strutturale, in scala 1:10000
- Tav. n. 2 - Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale
e del reticolo idrografico minore, in scala 1:10000
- Tav. n. 3 - Carta geoidrologica, in scala 1:10000
- Tav. n. 5 - Carta riepilogativa dellidoneità allutilizzazione urbanistica
di fabbricati isolati ed opere ricadenti in porzioni di territorio comprese
nella classe III-A, in scala 1:10000
- Elab. - Relazione geologico tecnica sulle aree di nuova espansione urbanistica
- Elab. - Certificazione circa la planimetria sintetica di Piano
- Elab. - Certificazione circa la carta dellacclività
- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani
- Tav. 19/V2 - Planimetria di progetto III - Assetto del Capoluogo, in
scala 1:2000
- Deliberazione consiliare n. 26 in data 29.9.1999, esecutiva ai sensi
di legge, con allegato:
- Elab. - Relazione di adeguamento
- Elab. - Norme tecniche di attuazione - articoli variati - adeguati
- Tav. 4/A - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dellidoneità
allutilizzazione urbanistica, in scala 1:10000
- Tav.17/V2-A - Planimetria di progetto I - Vincoli, in scala 1:5000
- Tav.18/V2-A - Planimetria di progetto II - Assetto del territorio, in
scala 1:5000
- Tav.20/V2-A - Planimetria di progetto IV - Assetto Fraz.ni Cerretta e
Pedaggera - Bricco e B.ta Cavallotto, in scala 1:2000.
(omissis)
Allegato
Elenco delle modifiche introdotte ex officio
Modifiche cartografiche:
Le planimetrie di progetto I-II-IV, corrispondenti alle tavole: 17V2-A,
18V2-A, 20V2-A e la tavola 4/A (carta di sintesi della pericolosità geomorfologica
e dellidoneità allutilizzazione urbanistica) sono da intendersi modificate
nei contenuti per quanto necessario ad individuare tutto il settore della
frazione Pedaggera situato a valle della strada provinciale Alba-Murazzano
(ovvero le aree: P.A.6, A.T.2, RC5 parte ed aree per servizi intercluse
ad eccezione del settore già ricadente in classe III a) quale ambito classificato
III b ai sensi della Circolare P.G.R. dell8 maggio 1996, n. 7 LAP.
La legenda della planimetria di progetto I, corrispondente alla tavola
17 V2-A (vincoli) è da intendersi integrata con il seguente richiamo:
Per le sorgenti captate o pozzi ad uso potabile e relative zone di rispetto,
al momento non evidenziate sulle planimetrie di progetto del P.R.G.C.,
si richiama la cogenza di quanto disposto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n.
236 e s.m..
Modifiche normative:
art. 9 - Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse
comunale.
Il Testo dellarticolo è da intendersi integrato con il seguente disposto
conclusivo:
Nellarea destinata ad attrezzature di interesse comune compresa tra le
arre P.A.6 e R.C.5 di località Pedaggera non possono essere realizzati
nuovi edifici..
art. 13 - Aree residenziali sature di vecchio impianto.
Il punto 9) del 6º comma è da intendersi modificato nei contenuti come
segue:
- al 2º trattino, le parole: 60 mq. di superficie coperta" sono sostituite
con: 40 mq. di superficie coperta per unità abitativa;
- al 4º trattino, dopo le parole: ...uniformarsi a quelle dei è da intendersi
inserita la parola: bassi;
- a conclusione del 5º trattino si intende aggiunta la seguente precisazione:
si richiamano, per quanto applicabili, le prescrizioni di arretramento
tra le costruzioni stabilite dal Codice Civile.
art. 16 - Aree artigianali che si confermano.
Dopo il 7º comma è da intendersi inserita la seguente prescrizione:
I procedimenti disposti del 2º, 3º e 4º trattino trovano limitazione nel
caso delle aree PA4 e PA6 in cui non saranno comunque ammessi interventi
e destinazioni duso in contrasto con la situazione di rischio rilevata
(classe III b ex Circ. P.G.R. n. 7/LAP 96).
Al punto 1) dell8º comma, le parole il r.c. max deve essere pari a 1/3",
sono da intendersi soppresse e sostituite con:
è ammesso unicamente un modesto ampliamento delledificio esistente, per
esigenze igienico-funzionali, senza aumento del carico antropico; la superficie
libera della predetta area può essere usata come pertinenziale ed eventualmente
come deposito di materiale (previa verifica di stabilità in presenza del
deposito).
Art. 16 bis - Aree per attrezzature di interesse turistico.
Dopo il 3º comma è da intendersi inserita la seguente precisazione:
Si precisa che lattuazione di quanto previsto nei precedenti commi trova
limitazione nel caso di interventi nellarea A.T.2 in cui, stante lattuale
classificazione III b ex Circolare P.G.R. n. 7/LAP 1996, in assenza di
interventi di riassetto territoriale sono consentiti solo trasformazioni
che non aumentino il carico antropico.
Art. 21 - Aree inedificabili ed a edificazione condizionata.
Nella definizione delle Aree Classe III b di pag. 30, la parola: perchè
è da ritenersi rettifica in: purchè. A conclusione dellarticolo si intende
inoltre inserito il seguente disposto:
Si richiamano in ogni caso come parte integrante delle normative specifiche
delle singole aree di intervento le prescrizioni operative e di indagine
nonchè le raccomandazioni" ed i consigli espressi dal Settore Prevenzione
Territoriale del Rischio Geologico - Area di Cuneo nel parere n. prot.
6986/20.6 datato 1.10.1998, anche se non puntualmente riportate a livello
tabellare.
Art. 34 Distanza delle costruzioni dalle strade e distanza in corrispondenza
di incroci.
Al quarto comma, dopo le parole: dalla tav. 17/V2-A:, sono da intendersi
inserite le parole: e previste dalle tabelle allegate alle presenti norme".
Art. 37 - Fasce di rispetto di fiumi, torrenti e canali.
Il testo del secondo comma è da intendersi integralmente sostituito con
la seguente norma: Ai sensi di quanto proposto ai punti 5 e 6 della Relazione
geologico-tecnica generale datata luglio 1997" il predetto vincolo si
applica per il torrente Belbo e per i rii principali inclusi nellelenco
delle acque pubbliche; per i restanti piccoli rii e corsi dacqua collinari,
stagionali o perenni, dovrà essere osservata una fascia di rispetto di
almeno 20 mt. dallasse del corpo idrico".
Tabelle n. 6-10-11 (relative alle aree R.C.1-R.C.5-R.C.6).
A conclusione delle singole tabelle è da intendersi inserita la seguente
nota:
Parte dellarea presenta al momento significative limitazioni duso e
di intervento in quanto ricadente entro gli ambiti di Classe III.
Tabella n. 16 (relativa allarea A.E.)
La definizione relativa alla distanza dal ciglio stradale è da intendersi
sostituita con Ds (distanza minima da confine Strada Provinciale) m. 10.00".
Tabelle n. 22-24-26 (relative alle aree P.A.4 - P.A.6 - A.T.2).
A conclusione del testo delle singole tabelle è da intendersi inserita
la seguente nota:
Larea presenta al momento significative limitazioni di intervento in
quanto compresa nella delimitazione delle aree di Classe III b.
Nella predetta tabella n. 24 (relativa allarea P.A.6) il dato relativo
al rapporto di copertura conseguibile (1/3) è inoltre da intendersi soppresso.
Tabella n. 27 (relativa allarea A.T.3)
Il dato relativo allindice di fabbricabilità fondiaria è da intendersi
conformato a quanto stabilito dallart. 16 bis mediante la sostituzione
dellindicazione: esistente + 100%, con: esistente + 600 mc."