Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 51 - 1051

Disposizioni urgenti relative all’ immediata attuazione delle attività amministrative già attribuite alle regioni dal D. Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 concernente il controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Con la deliberazione n.17-309 del 29 giugno 2000, la Giunta Regionale ha approvato il provvedimento “Attuazione dell’articolo 40, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativo al coordinamento tra gli organi tecnici e al raccordo con le attività amministrative discendenti in materia di controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al d. lgs. n. 334 del 17 agosto 1999".

Le disposizioni del suddetto provvedimento, come prevede l’articolo 9 del medesimo, sono efficaci a decorrere dalla stipulazione dell’accordo di programma di cui all’articolo 72 del D.Lgs. 112/1998, che rappresenta una condizione necessaria per il trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione nonché, per quanto attiene alle funzioni conferite agli Enti Locali dalla L.R. 44/2000, a decorrere dall’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge regionale.

Indipendentemente dall’accordo di programma sopracitato, il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 attribuisce direttamente alle Regioni alcuni compiti amministrativi relativamente ai quali occorre sia data attuazione sin dalla scadenza dei termini stabiliti per la trasmissione delle relazioni, delle notifiche e dei rapporti di sicurezza di cui, rispettivamente, agli articoli 5, comma 3, 6 e 7 dello stesso decreto legislativo, considerato che lo svolgimento di tali compiti non è subordinato al previo trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione.

In particolare:

- l’articolo 22 del citato decreto legislativo stabilisce che la Regione garantisca alla popolazione interessata l’accesso al rapporto di sicurezza, con le modalità ivi previste;

- L’articolo 5, comma 3, del decreto stabilisce che i gestori degli stabilimenti industriali con le caratteristiche di cui allo stesso comma 3, non soggetti a notifica, trasmettano alla Regione una relazione, redatta secondo i principi contenuti nel DPCM 31 marzo 1989, e la scheda informativa di cui all’allegato V del decreto medesimo.

In coerenza con quanto già prefigurato nella disciplina complessiva di cui alla DGR 17-309 sopracitata, si ritiene opportuno che ai fini di consentire alla popolazione interessata l’accesso al rapporto di sicurezza, questo sia reso possibile nella sede del Comune ove è localizzato lo stabilimento. Al proposito, si sottolinea come lo stesso articolo 22, al comma 4, preveda che lo stesso Comune sia destinatario della predetta scheda informativa trasmessa dal gestore.

L’adempimento previsto in capo al gestore dall’articolo 5, comma 3, può essere assolto con maggiore efficacia e tempestività attraverso una trasmissione diretta all’ARPA, informandone contestualmente la Regione e la Provincia, tenuto conto dell’esigenza di inquadrare la relazione nel contesto di conoscenze e di controllo del territorio interessato.

La relazione sarà utilizzata dall’ARPA ai fini di una migliore prevenzione coinvolgendo l’ASL per gli aspetti di competenza, informando la Regione di eventuali situazioni di rischio di incidente rilevante.

Occorre inoltre sin d’ora garantire le premesse affinché, al momento del trasferimento delle funzioni alla Regione e della conseguente entrata in vigore del citato provvedimento regionale, si verifichi una transizione graduale e progressiva tra l’assetto organizzativo e di competenze attuale, che vede il Comitato Tecnico Regionale richiamato all’articolo 19 del D. Lgs. 334/1999 quale autorità competente amministrativa e tecnica, e quello in prospettiva.

Sentita la relazione dell’Assessore all’Ambiente;

visto il Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto 1999;

vista la Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-309 del 29 giugno 2000;

la Giunta unanime,

delibera

- di approvare, per quanto in premessa, le seguenti disposizioni urgenti atte a garantire l’immediata attuazione delle funzioni amministrative gia’ attribuite alle regioni dal d. lgs. n. 334 del 17 agosto 1999:

* il gestore trasmette al Comune ove è localizzato lo stabilimento una copia, anche su supporto informatico, della versione del rapporto di sicurezza con le caratteristiche di cui all’art. 8, comma 9, del D.Lgs. 334/1999; il Comune provvede affinché il rapporto sia accessibile alla popolazione interessata;

* il gestore tenuto agli obblighi di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 334/1999 trasmette la relazione e la scheda di cui al medesimo comma 3 rispettivamente al Dipartimento Provinciale dell’ARPA competente per territorio ed al Comune ove è localizzato lo stabilimento, di ciò informando contestualmente l’Unità Flessibile, Settore Grandi Rischi Industriali, della Regione e la Provincia; il Dipartimento, ove i contenuti della relazione evidenzino la sussistenza di rischi di incidenti rilevanti, ne informa tempestivamente il citato Settore.

- di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Pianificazione Gestione Rifiuti a stipulare intese o accordi con il Presidente del Comitato Tecnico Regionale richiamato all’articolo 19 del D. Lgs. 334/1999 e con l’ARPA finalizzati a definire modalità operative comuni che, già nell’attuale assetto organizzativo e di competenze, consentano di avviare pur sul piano sperimentale il modello organizzativo e funzionale previsto in prospettiva dal provvedimento approvato con la DGR n. 17-309 del 29 giugno 2000.

(omissis)