Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 51 - 1051
Disposizioni urgenti relative all immediata attuazione delle attività
amministrative già attribuite alle regioni dal D. Lgs. n. 334 del 17 agosto
1999 concernente il controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose
Con la deliberazione n.17-309 del 29 giugno 2000, la Giunta Regionale ha
approvato il provvedimento Attuazione dellarticolo 40, comma 2, della
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativo al coordinamento tra gli
organi tecnici e al raccordo con le attività amministrative discendenti
in materia di controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose di cui al d. lgs. n. 334 del 17 agosto 1999".
Le disposizioni del suddetto provvedimento, come prevede larticolo 9 del
medesimo, sono efficaci a decorrere dalla stipulazione dellaccordo di
programma di cui allarticolo 72 del D.Lgs. 112/1998, che rappresenta una
condizione necessaria per il trasferimento delle funzioni dallo Stato alla
Regione nonché, per quanto attiene alle funzioni conferite agli Enti Locali
dalla L.R. 44/2000, a decorrere dallemanazione del provvedimento di cui
allarticolo 2, comma 1, della medesima legge regionale.
Indipendentemente dallaccordo di programma sopracitato, il D.Lgs. 17 agosto
1999, n. 334 attribuisce direttamente alle Regioni alcuni compiti amministrativi
relativamente ai quali occorre sia data attuazione sin dalla scadenza dei
termini stabiliti per la trasmissione delle relazioni, delle notifiche
e dei rapporti di sicurezza di cui, rispettivamente, agli articoli 5, comma
3, 6 e 7 dello stesso decreto legislativo, considerato che lo svolgimento
di tali compiti non è subordinato al previo trasferimento di funzioni dallo
Stato alla Regione.
In particolare:
- larticolo 22 del citato decreto legislativo stabilisce che la Regione
garantisca alla popolazione interessata laccesso al rapporto di sicurezza,
con le modalità ivi previste;
- Larticolo 5, comma 3, del decreto stabilisce che i gestori degli stabilimenti
industriali con le caratteristiche di cui allo stesso comma 3, non soggetti
a notifica, trasmettano alla Regione una relazione, redatta secondo i principi
contenuti nel DPCM 31 marzo 1989, e la scheda informativa di cui allallegato
V del decreto medesimo.
In coerenza con quanto già prefigurato nella disciplina complessiva di
cui alla DGR 17-309 sopracitata, si ritiene opportuno che ai fini di consentire
alla popolazione interessata laccesso al rapporto di sicurezza, questo
sia reso possibile nella sede del Comune ove è localizzato lo stabilimento.
Al proposito, si sottolinea come lo stesso articolo 22, al comma 4, preveda
che lo stesso Comune sia destinatario della predetta scheda informativa
trasmessa dal gestore.
Ladempimento previsto in capo al gestore dallarticolo 5, comma 3, può
essere assolto con maggiore efficacia e tempestività attraverso una trasmissione
diretta allARPA, informandone contestualmente la Regione e la Provincia,
tenuto conto dellesigenza di inquadrare la relazione nel contesto di conoscenze
e di controllo del territorio interessato.
La relazione sarà utilizzata dallARPA ai fini di una migliore prevenzione
coinvolgendo lASL per gli aspetti di competenza, informando la Regione
di eventuali situazioni di rischio di incidente rilevante.
Occorre inoltre sin dora garantire le premesse affinché, al momento del
trasferimento delle funzioni alla Regione e della conseguente entrata in
vigore del citato provvedimento regionale, si verifichi una transizione
graduale e progressiva tra lassetto organizzativo e di competenze attuale,
che vede il Comitato Tecnico Regionale richiamato allarticolo 19 del D.
Lgs. 334/1999 quale autorità competente amministrativa e tecnica, e quello
in prospettiva.
Sentita la relazione dellAssessore allAmbiente;
visto il Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto 1999;
vista la Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-309 del 29 giugno 2000;
la Giunta unanime,
delibera
- di approvare, per quanto in premessa, le seguenti disposizioni urgenti
atte a garantire limmediata attuazione delle funzioni amministrative gia
attribuite alle regioni dal d. lgs. n. 334 del 17 agosto 1999:
* il gestore trasmette al Comune ove è localizzato lo stabilimento una
copia, anche su supporto informatico, della versione del rapporto di sicurezza
con le caratteristiche di cui allart. 8, comma 9, del D.Lgs. 334/1999;
il Comune provvede affinché il rapporto sia accessibile alla popolazione
interessata;
* il gestore tenuto agli obblighi di cui allart. 5, comma 3 del D.Lgs.
334/1999 trasmette la relazione e la scheda di cui al medesimo comma 3
rispettivamente al Dipartimento Provinciale dellARPA competente per territorio
ed al Comune ove è localizzato lo stabilimento, di ciò informando contestualmente
lUnità Flessibile, Settore Grandi Rischi Industriali, della Regione e
la Provincia; il Dipartimento, ove i contenuti della relazione evidenzino
la sussistenza di rischi di incidenti rilevanti, ne informa tempestivamente
il citato Settore.
- di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Tutela e Risanamento
Ambientale, Pianificazione Gestione Rifiuti a stipulare intese o accordi
con il Presidente del Comitato Tecnico Regionale richiamato allarticolo
19 del D. Lgs. 334/1999 e con lARPA finalizzati a definire modalità operative
comuni che, già nellattuale assetto organizzativo e di competenze, consentano
di avviare pur sul piano sperimentale il modello organizzativo e funzionale
previsto in prospettiva dal provvedimento approvato con la DGR n. 17-309
del 29 giugno 2000.
(omissis)