Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2000, n. 9 - 897
Barricalla S.p.A. con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54
ed impianto (discarica di 20 cat. tipo C) in Collegno, Strada della Viassa,
n. 35 (progetto del terzo lotto approvato con DGR 24-28286 del 4 ottobre
1999). Autorizzazione allesercizio per 16.000 mc. di rifiuti da aggiungere
al secondo lotto
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di rilasciare alla Società Barricalla S.p.A, con sede legale in Torino,
Galleria San Federico n. 54 ed impianto (discarica di 2° cat. tipo C) in
Collegno, Strada della Viassa, n. 35, lautorizzazione allesercizio, alla
luce della domanda presentata il 20 luglio 2000, delle operazioni di smaltimento
connesse allanticipo dei volumi, per complessivi 16.000 mc, del terzo
lotto della discarica, da aggiungere alla capacità complessiva autorizzata
del secondo lotto, con le seguenti prescrizioni:
1) per le prescrizioni gestionali relative al collocamento dei 16.000 mc.
di rifiuti di cui trattasi, si deve fare riferimento a quelle contenute
nella D.G.P. n. 35-90888 del 29 maggio 1997 con cui la Provincia di Torino
aveva rinnovato lautorizzazione allesercizio del secondo lotto della
discarica (in quanto, come detto in premessa, i 16.000 mc. oggetto del
presente provvedimento si aggiungono alla capacità complessiva autorizzata
del secondo lotto), fatta eccezione per i criteri di ammissibilità dei
rifiuti, come specificato in dettaglio, per questultimo aspetto, nei punti
3), 4) e 5) che seguono;
2) in merito alla caratterizzazione dei rifiuti sono rettificati alcuni
meri errori materiali contenuti nellAllegato A della D.G.R. n. 24-28286
del 4 ottobre 1999 e precisamente a pagina 10, capitolo Rifiuti ammissibili,
numero 10):
- lettera f): la frase per le singole sostanze: 50.000 mg/kg per le amine
alifatiche e 10.000 mg/kg per la formaldeide deve essere sostituita dalla
frase per le singole sostanze: 50.000 mg/kg; per le amine alifatiche:
10.000 mg/kg e per la formaldeide: 10.000 mg/kg;
- lettera g): la frase 5 volte la CL deve essere sostituita dalla frase
5 volte le rispettive CL;
3) alla luce di quanto esposto nei punti 4) e 13) della D.G.R. n. 24-28286
del 4 ottobre 1999, i criteri di ammissibilità dei rifiuti da tenere in
conto sono quelli di cui allAllegato A) della citata deliberazione, capitolo
Rifiuti ammissibili, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10,a),
10,b), 10,c), 10,d), 10,e), 10,f) tenendo conto di quanto precisato al
riguardo nel punto 2) che precede, 10,g), 10,h), 10,i), 11,a), 11,b), 11,c),
11,d), 11,e), 11,f), 11,g), 11,h), 11,i), 11,j), 11,k), 11,l), 11,m), 11,n),
11,o), 11,p), 12) (secondo modalità da specificare e concordare, nel caso
specifico, con la Provincia di Torino), 13), 14);
4) in ordine alla prescrizione contenuta nella lettera A) del DEC.VIA relativa
al collocamento in discarica di rifiuti a matrice organica, contenenti
in particolare fenoli ed oli minerali, solo a valle di idonei trattamenti
e secondo criteri di conferimento e smaltimento indirizzati a ridurre la
componente suscettibile del rilascio, si deve tenere conto, come riferimento,
in sede di omologazione preliminare dei rifiuti, dei chiarimenti inviati
dal Ministero dellAmbiente, con nota Prot. n. 7412 del 15 giugno 2000,
a seguito di una specifica richiesta della Regione, come indicato anche
al punto n. 15) del capitolo Rifiuti ammissibili dellAllegato A della
D.G.R. n. 24-28286 del 4 ottobre 1999. In particolare in detta nota si
afferma che dovranno essere attivati idonei trattamenti, ovvero criteri
di conferimento e smaltimento e in generale azioni, anche di carattere
gestionale (miscelazione con matrici o altri rifiuti dotati di capacità
stabilizzante/assorbente, allocazione in appositi contenitori, disposizione
di strati impermeabili intermedi, ecc.) al fine specifico di ridurre la
possibilità di rilascio, come qualità e quantità sia di percolato, sia
di gas e sostanze volatili. Per la definizione rifiuti a matrice organica,
si aggiunge nella citata nota ministeriale, devono intendersi i rifiuti
contenenti sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire
con lambiente, con esclusione quindi di resine e polimeri o altri rifiuti
chimicamente inerti, fermi restando comunque per tali rifiuti i criteri
che privilegiano le azioni di recupero ai sensi dellarticolo 4 del D.Lgs.
n. 22/1997;
5) in ordine ancora al contenuto della lettera A) del DEC.VIA non si applica,
ai fini dellesercizio oggetto del presente provvedimento, la prescrizione
relativa allobbligo, per il gestore della discarica, di trasmettere ai
competenti uffici regionali ed allA.R.P.A. una relazione tecnica illustrativa
degli esiti delle analisi sui campioni delle acque di percolazione prodotte
dallimpianto, in quanto, come emerso anche nella conferenza del 30 agosto
2000, tale prescrizione ha significato se riferita al terzo lotto e non
al collocamento dei 16.000 mc di cui trattasi.
Sempre alla luce delle conclusioni raggiunte nella suddetta conferenza
non si deve tenere conto infine della prescrizione, contenuta nella lettera
A) del DEC.VIA, inerente lo smaltimento in discarica di rifiuti a matrice
organica con un contenuto di carbonio organico totale inferiore a 10 mg/kg
a partire dal terzo anno fino al quarto anno incluso di gestione dellimpianto
ed inferiore a 3 mg/kg a cominciare dal quinto anno di gestione del terzo
definitivo lotto di discarica;
6) sono ribadite le seguenti prescrizioni di cui al punto 14) della D.G.R.
n. 24-28286 del 4 ottobre 1999:
- la Società Barricalla deve assolvere gli obblighi conseguenti al rispetto
delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute
e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e, conseguentemente, deve attenersi
a quanto prescritto al riguardo da parte dei soggetti pubblici competenti
ed, in particolare, della Provincia di Torino, del Comune di Collegno,
del Dipartimento subprovinciale dellA.R.P.A. di Grugliasco e dellA.S.L.
n. 5 di Collegno;
- per quanto attiene gli aspetti di carattere urbanistico, devono essere
rispettati gli obblighi inerenti lassolvimento degli oneri di urbanizzazione
a favore del Comune di Collegno;
- lesercizio oggetto del presente provvedimento deve essere subordinato
alla prestazione di idonee garanzie finanziarie, come previsto alla lettera
h) del primo comma dellarticolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., a favore
della Provincia di Torino, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo
dalla Regione Piemonte.
E rinviata, per competenza, alla Provincia di Torino lassunzione di eventuali
provvedimenti, relativi allesercizio del secondo lotto della discarica,
che si rendessero necessari in conseguenza dellabbancamento dei 16.000
mc. di rifiuti oggetto del presente provvedimento.
E fatta salva lassunzione, da parte della Provincia di Torino, di ulteriori
prescrizioni connesse allo svolgimento delle operazioni autorizzate con
il presente provvedimento.
Sono fatti salvi inoltre i compiti di vigilanza e controllo, in ordine
allesercizio delle operazioni di smaltimento oggetto del presente provvedimento,
da parte della Provincia di Torino, dellA.R.P.A. competente per territorio,
dellA.S.L. competente per territorio e del Comune di Collegno, per quanto
di rispettiva competenza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte da parte
di coloro che ne avessero interesse nel termine di 60 gg. dalla piena conoscenza
del provvedimento stesso, ovvero nel termine di 120 gg. - in alternativa
- con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
(omissis)