Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2000, n. 9 - 897

Barricalla S.p.A. con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54 ed impianto (discarica di 20 cat. tipo C) in Collegno, Strada della Viassa, n. 35 (progetto del terzo lotto approvato con DGR 24-28286 del 4 ottobre 1999). Autorizzazione all’esercizio per 16.000 mc. di rifiuti da aggiungere al secondo lotto

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di rilasciare alla Società Barricalla S.p.A, con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54 ed impianto (discarica di 2° cat. tipo C) in Collegno, Strada della Viassa, n. 35, l’autorizzazione all’esercizio, alla luce della domanda presentata il 20 luglio 2000, delle operazioni di smaltimento connesse all’anticipo dei volumi, per complessivi 16.000 mc, del terzo lotto della discarica, da aggiungere alla capacità complessiva autorizzata del secondo lotto, con le seguenti prescrizioni:

1) per le prescrizioni gestionali relative al collocamento dei 16.000 mc. di rifiuti di cui trattasi, si deve fare riferimento a quelle contenute nella D.G.P. n. 35-90888 del 29 maggio 1997 con cui la Provincia di Torino aveva rinnovato l’autorizzazione all’esercizio del secondo lotto della discarica (in quanto, come detto in premessa, i 16.000 mc. oggetto del presente provvedimento si aggiungono alla capacità complessiva autorizzata del secondo lotto), fatta eccezione per i criteri di ammissibilità dei rifiuti, come specificato in dettaglio, per quest’ultimo aspetto, nei punti 3), 4) e 5) che seguono;

2) in merito alla caratterizzazione dei rifiuti sono rettificati alcuni meri errori materiali contenuti nell’Allegato A della D.G.R. n. 24-28286 del 4 ottobre 1999 e precisamente a pagina 10, capitolo “Rifiuti ammissibili”, numero 10):

- lettera f): la frase “per le singole sostanze: 50.000 mg/kg per le amine alifatiche e 10.000 mg/kg per la formaldeide” deve essere sostituita dalla frase “per le singole sostanze: 50.000 mg/kg; per le amine alifatiche: 10.000 mg/kg e per la formaldeide: 10.000 mg/kg”;

- lettera g): la frase “5 volte la CL” deve essere sostituita dalla frase “5 volte le rispettive CL”;

3) alla luce di quanto esposto nei punti 4) e 13) della D.G.R. n. 24-28286 del 4 ottobre 1999, i criteri di ammissibilità dei rifiuti da tenere in conto sono quelli di cui all’Allegato A) della citata deliberazione, capitolo “Rifiuti ammissibili”, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10,a), 10,b), 10,c), 10,d), 10,e), 10,f) tenendo conto di quanto precisato al riguardo nel punto 2) che precede, 10,g), 10,h), 10,i), 11,a), 11,b), 11,c), 11,d), 11,e), 11,f), 11,g), 11,h), 11,i), 11,j), 11,k), 11,l), 11,m), 11,n), 11,o), 11,p), 12) (secondo modalità da specificare e concordare, nel caso specifico, con la Provincia di Torino), 13), 14);

4) in ordine alla prescrizione contenuta nella lettera A) del DEC.VIA relativa al collocamento in discarica di “rifiuti a matrice organica”, contenenti in particolare fenoli ed oli minerali, solo a valle di idonei trattamenti e secondo criteri di conferimento e smaltimento indirizzati a ridurre la componente suscettibile del rilascio, si deve tenere conto, come riferimento, in sede di omologazione preliminare dei rifiuti, dei chiarimenti inviati dal Ministero dell’Ambiente, con nota Prot. n. 7412 del 15 giugno 2000, a seguito di una specifica richiesta della Regione, come indicato anche al punto n. 15) del capitolo “Rifiuti ammissibili” dell’Allegato A della D.G.R. n. 24-28286 del 4 ottobre 1999. In particolare in detta nota si afferma che dovranno essere attivati “idonei trattamenti”, ovvero “criteri di conferimento e smaltimento” e in generale “azioni”, anche di carattere gestionale (miscelazione con matrici o altri rifiuti dotati di capacità stabilizzante/assorbente, allocazione in appositi contenitori, disposizione di strati impermeabili intermedi, ecc.) al fine specifico di ridurre la possibilità di rilascio, come qualità e quantità sia di percolato, sia di gas e sostanze volatili. Per la definizione “rifiuti a matrice organica”, si aggiunge nella citata nota ministeriale, devono intendersi i rifiuti contenenti sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l’ambiente, con esclusione quindi di resine e polimeri o altri rifiuti chimicamente inerti, fermi restando comunque per tali rifiuti i criteri che privilegiano le azioni di recupero ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 22/1997;

5) in ordine ancora al contenuto della lettera A) del DEC.VIA non si applica, ai fini dell’esercizio oggetto del presente provvedimento, la prescrizione relativa all’obbligo, per il gestore della discarica, di trasmettere ai competenti uffici regionali ed all’A.R.P.A. una relazione tecnica illustrativa degli esiti delle analisi sui campioni delle acque di percolazione prodotte dall’impianto, in quanto, come emerso anche nella conferenza del 30 agosto 2000, tale prescrizione ha significato se riferita al terzo lotto e non al collocamento dei 16.000 mc di cui trattasi.

Sempre alla luce delle conclusioni raggiunte nella suddetta conferenza non si deve tenere conto infine della prescrizione, contenuta nella lettera A) del DEC.VIA, inerente lo smaltimento in discarica di rifiuti a matrice organica con un contenuto di carbonio organico totale inferiore a 10 mg/kg a partire dal terzo anno fino al quarto anno incluso di gestione dell’impianto ed inferiore a 3 mg/kg a cominciare dal quinto anno di gestione del terzo definitivo lotto di discarica;

6) sono ribadite le seguenti prescrizioni di cui al punto 14) della D.G.R. n. 24-28286 del 4 ottobre 1999:

- la Società Barricalla deve assolvere gli obblighi conseguenti al rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e, conseguentemente, deve attenersi a quanto prescritto al riguardo da parte dei soggetti pubblici competenti ed, in particolare, della Provincia di Torino, del Comune di Collegno, del Dipartimento subprovinciale dell’A.R.P.A. di Grugliasco e dell’A.S.L. n. 5 di Collegno;

- per quanto attiene gli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l’assolvimento degli oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Collegno;

- l’esercizio oggetto del presente provvedimento deve essere subordinato alla prestazione di idonee garanzie finanziarie, come previsto alla lettera h) del primo comma dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., a favore della Provincia di Torino, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo dalla Regione Piemonte.

E’ rinviata, per competenza, alla Provincia di Torino l’assunzione di eventuali provvedimenti, relativi all’esercizio del secondo lotto della discarica, che si rendessero necessari in conseguenza dell’abbancamento dei 16.000 mc. di rifiuti oggetto del presente provvedimento.

E’ fatta salva l’assunzione, da parte della Provincia di Torino, di ulteriori prescrizioni connesse allo svolgimento delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento.

Sono fatti salvi inoltre i compiti di vigilanza e controllo, in ordine all’esercizio delle operazioni di smaltimento oggetto del presente provvedimento, da parte della Provincia di Torino, dell’A.R.P.A. competente per territorio, dell’A.S.L. competente per territorio e del Comune di Collegno, per quanto di rispettiva competenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte da parte di coloro che ne avessero interesse nel termine di 60 gg. dalla piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero nel termine di 120 gg. - in alternativa - con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

(omissis)