Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2000, n. 25 - 913

Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Determinazioni ex articolo 28, commi 1,2 e 3, della Legge n.488/99

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* per i motivi di cui in narrativa, di far decorrere il termine di cui all’art. 14 del D.P.C.M. 27.3.2000 dal momento dell’approvazione dell’atto di coordinamento regionale;

* di dare atto che con proprio successivo provvedimento si procederà all’approvazione del suddetto atto regionale di indirizzo e coordinamento dell’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale nonché nel rispetto dei protocolli sottoscritti in sede regionale con le OO.SS. di categoria;

* di stabilire, con decorrenza 01.10.2000, la quota a carico del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 28 co. 1, 2 e 3 della Legge n. 488/99 così come segue:

- Per le prestazioni libero-professionali erogate in regime di ricovero o di day hospital e svolte nell’ambito della stessa struttura di ricovero, la Regione partecipa alla spesa nel limite della quota del 50 per cento della tariffa prevista per le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

- Per le prestazioni libero-professionali erogate in regime di ricovero o di day hospital e svolte in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale, la Regione partecipa alla spesa nel limite di una quota del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

- Per le prestazioni libero-professionali erogate in regime di ricovero o di day hospital e svolte in strutture sanitarie private non accreditate la spesa è determinata da ciascuna Azienda ed è a totale carico del richiedente la prestazione. Rientrano in tale fattispecie anche le prestazioni svolte presso le Case di cura private provvisoriamente accreditate nell’ambito di posti letto non accreditati.

- Di dare atto che, la valorizzazione delle schede di dimissione ospedaliera relative ai ricoveri per attività libero-professionali, avverrà per gli importi determinati, secondo il dettato dell’art. 28 della Legge n. 488/99 e delle conseguenti percentuali di partecipazione regionale sulle tariffe indicate dal presente provvedimento.

- Di dare atto che i posti letto individuati per l’attività libero-professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto previsto dall’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successiva Legge 18.7.1996 n. 382.

(omissis)