Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000
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Deliberazione del Consiglio Regionale 3 ottobre 2000, n. 23 - 27186
Referendum consultivo ai sensi dellart. 60 dello Statuto
(omissis)
Tale deliberazione, emendata, nel testo che segue, è posta ai voti per
appello nominale, effettuato dal Consigliere Segretario Pozzo, ed approvata
con il seguente esito: presenti n. 47 Consiglieri, votanti n. 45 Consiglieri,
hanno risposto sì n. 33 Consiglieri, hanno risposto no n. 11 Consiglieri,
si è astenuto n. 1 Consigliere (non partecipano alla votazione n. 2 Consiglieri).
Il Consiglio Regionale
vista la Costituzione repubblicana;
visti gli artt. 17, 48, 53, 60, 61 e 64 dello Statuto regionale;
vista la legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli
enti locali e referendum abrogrativo e consultivo) e successive modifiche;
vista la DGR n. 1 - 769 del 4 settembre 2000 e preso atto delle motivazioni
ivi adotte;
sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione VIII;
delibera
1. di promuovere, ai sensi dellart. 60 dello Statuto regionale, un referendum
consultivo per lespressione del voto sul seguente quesito: Siete favorevoli
alla presentazione da parte del Consiglio regionale - ai sensi dellart.
121 della Costituzione - della proposta di legge che prevede, nel quadro
dellunità nazionale (e della garanzia delluguaglianza e delluniversalità
dei diritti dei cittadini), il trasferimento alle Regioni delle funzioni
statali in materia di sanità, polizia locale, formazione professionale
e di maggiori competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta
di programmi educativi, gestione degli Istituti scolastici?
2. il referendum potrà essere indetto dopo lapprovazione da parte del
Consiglio regionale della proposta di legge ai sensi dellart. 121 della
Costituzione, di cui al comma precedente. Tale proposta di legge - orientata
ai principi della sussidiarietà e del federalismo fiscale - sarà oggetto
di consultazioni con il sistema delle autonomie locali e con le realtà
associative della Regione;
3. per lo svolgimento del predetto referendum il Consiglio regionale provvederà
alladozione di apposita legge regionale attuativa ai sensi degli artt.
60 e 61 dello Statuto;
4. di stabilire altresì che il Presidente della Giunta regionale provveda
con proprio decreto, a seguito della deliberazione del Consiglio regionale
ed acquisito il parere della Commissione regionale di cui alla legge regionale
20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazioni della l.r. 16 gennaio 1973 n. 4,
in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di
referendum), allindizione del referendum consultivo.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori
è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)