Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000

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Deliberazione del Consiglio Regionale 3 ottobre 2000, n. 23 - 27186

Referendum consultivo ai sensi dell’art. 60 dello Statuto

(omissis)

Tale deliberazione, emendata, nel testo che segue, è posta ai voti per appello nominale, effettuato dal Consigliere Segretario Pozzo, ed approvata con il seguente esito: presenti n. 47 Consiglieri, votanti n. 45 Consiglieri, hanno risposto sì n. 33 Consiglieri, hanno risposto no n. 11 Consiglieri, si è astenuto n. 1 Consigliere (non partecipano alla votazione n. 2 Consiglieri).

Il Consiglio Regionale

vista la Costituzione repubblicana;

visti gli artt. 17, 48, 53, 60, 61 e 64 dello Statuto regionale;

vista la legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogrativo e consultivo) e successive modifiche;

vista la DGR n. 1 - 769 del 4 settembre 2000 e preso atto delle motivazioni ivi adotte;

sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione VIII;

delibera

1. di promuovere, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto regionale, un referendum consultivo per l’espressione del voto sul seguente quesito: “Siete favorevoli alla presentazione da parte del Consiglio regionale - ai sensi dell’art. 121 della Costituzione - della proposta di legge che prevede, nel quadro dell’unità nazionale (e della garanzia dell’uguaglianza e dell’universalità dei diritti dei cittadini), il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di sanità, polizia locale, formazione professionale e di maggiori competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi, gestione degli Istituti scolastici?”

2. il referendum potrà essere indetto dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, di cui al comma precedente. Tale proposta di legge - orientata ai principi della sussidiarietà e del federalismo fiscale - sarà oggetto di consultazioni con il sistema delle autonomie locali e con le realtà associative della Regione;

3. per lo svolgimento del predetto referendum il Consiglio regionale provvederà all’adozione di apposita legge regionale attuativa ai sensi degli artt. 60 e 61 dello Statuto;

4. di stabilire altresì che il Presidente della Giunta regionale provveda con proprio decreto, a seguito della deliberazione del Consiglio regionale ed acquisito il parere della Commissione regionale di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazioni della l.r. 16 gennaio 1973 n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum), all’indizione del referendum consultivo.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)