Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 47 - 1047
Fissazione delle modalità applicative dellart. 6 della L.R. 26 aprile
2000 n. 44
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di fissare le seguenti modalità applicative dellart.6 delle l.r. 44/2000,
concernente le deroghe ai criteri di cui allart.5, comma 1, della l.r.
44/2000:
1. le proposte di deroga delle Province competenti, formulate di concerto
con gli Enti locali interessati, devono:
a) compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali
e funzionali che non consentono, in relazione allesigenza di tutelare
particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale,
il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.
Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le
caratteristiche del territorio sia naturali (es. lorografia, la morfologia
e la struttura del territorio ecc. ) che artificiali (es. le strade,
le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni
pubbliche.
Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si
intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei
Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni,
le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi,
la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali
ecc.;
b) dichiarare lidoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità
di esercizio delle funzioni conformi ai principi di cui allart.4, comma
2, della l.r. 34/98.
Alluopo dovranno, in particolare, dettagliare ladeguatezza delle risorse
professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché
la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni
stessi;
2. sono eccezionalmente ammissibili proposte di deroga ai criteri di appartenenza
alla stessa Provincia o allo stesso Circondario, nonché di contiguità territoriale,
purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai
fini delleconomicità, dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa,
lappartenenza alla stessa Provincia o allo stesso Circondario e/o la contiguità
territoriale e che non vi siano specifiche norme che impongano tali vincoli;
3. sono ammissibili proposte di deroga al criterio della soglia demografica
purché risulti evidenziata la difficoltà al rispetto del criterio medesimo;
4. le proposte di deroga, espresse dal competente organo provinciale, di
concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla
Regione Piemonte, Direzione Affari Istituzionali e processo di delega -
Settore Autonomie locali. Qualora le predette proposte si riferiscano a
forme associative richiedenti il finanziamento regionale di cui allart.8
della l.r.44/2000, le proposte stesse devono pervenire alla Regione Piemonte
entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
della domanda di contributo, fatti salvi eventuali termini maggiori fissati
dal bando;
5. il responsabile del procedimento di deroga è individuato nella Dott.ssa
Maria Paola Pasetti, dirigente responsabile del Settore Autonomie locali.
(omissis)