Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 47 - 1047

Fissazione delle modalità applicative dell’art. 6 della L.R. 26 aprile 2000 n. 44

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di fissare le seguenti modalità applicative dell’art.6 delle l.r. 44/2000, concernente le deroghe ai criteri di cui all’art.5, comma 1, della l.r. 44/2000:

1. le proposte di deroga delle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, devono:

a) compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” (es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc. ) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

b) dichiarare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio delle funzioni conformi ai principi di cui all’art.4, comma 2, della l.r. 34/98.

All’uopo dovranno, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi;

2. sono eccezionalmente ammissibili proposte di deroga ai criteri di appartenenza alla stessa Provincia o allo stesso Circondario, nonché di contiguità territoriale, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’economicità, dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia o allo stesso Circondario e/o la contiguità territoriale e che non vi siano specifiche norme che impongano tali vincoli;

3. sono ammissibili proposte di deroga al criterio della soglia demografica purché risulti evidenziata la difficoltà al rispetto del criterio medesimo;

4. le proposte di deroga, espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Affari Istituzionali e processo di delega - Settore Autonomie locali. Qualora le predette proposte si riferiscano a forme associative richiedenti il finanziamento regionale di cui all’art.8 della l.r.44/2000, le proposte stesse devono pervenire alla Regione Piemonte entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo, fatti salvi eventuali termini maggiori fissati dal bando;

5. il responsabile del procedimento di deroga è individuato nella Dott.ssa Maria Paola Pasetti, dirigente responsabile del Settore Autonomie locali.

(omissis)