Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000
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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 6/ASC
Indirizzi esplicativi inerenti lapplicazione dei disposti contenuti nella
legge regionale 20 febbraio 2000, n. 16
Ai Sindaci dei Comuni
Con legge regionale 28 febbraio 2000, n.16 Provvedimenti per la tutela
e lo sviluppo del territorio e delleconomia collinare, sono state dettate
disposizioni volte a promuovere la tutela e lo sviluppo economico delle
zone collinari marginali.
Numerosi Comuni, intenzionati ad associarsi per costituirsi in Comunità
collinare, hanno sollevato dubbi interpretativi in ordine ai contenuti
della legge in esame per quanto concerne lindividuazione:
1. dei Comuni che possono costituirsi in Comunità collinare;
2. delle forme associative cui i Comuni possono fare ricorso per organizzarsi
in Comunità collinare.
Al fine di dirimere le suevidenziate incertezze interpretative, si forniscono
i seguenti criteri esplicativi inerenti lapplicazione della l.r. n. 16/2000.
1. COMUNI ASSOCIABILI IN COMUNITA COLLINARE
Le disposizioni della l.r. n. 16/2000 si applicano, ai sensi dellart.2
- comma 1 della stessa, ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
i cui territori siano classificati collinari con deliberazione del Consiglio
regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988.
Pertanto, in relazione al suddetto ambito di applicazione della legge in
esame, possono associarsi in Comunità collinare soltanto i Comuni i cui
territori siano classificati totalmente o parzialmente collinari con la
suddetta deliberazione consiliare e che abbiano una popolazione inferiore
a 15.000 abitanti e che, ovviamente, non facciano parte di Comunità montana.
I predetti Comuni sono beneficiari degli interventi regionali della legge
in oggetto (art.2 - comma 2).
I Comuni totalmente o parzialmente collinari con popolazione complessiva
superiore a 15.000 abitanti, pur non potendo fare parte di Comunità collinari
né essere beneficiari degli interventi regionali previsti dallart.2 comma
2 della legge regionale in argomento, potranno comunque, purché non appartengano
a Comunità montana, accordarsi con le Comunità collinari attraverso idonei
strumenti giuridici per partecipare a specifici progetti predisposti dalle
Comunità collinari che siano di interesse per il loro territorio collinare.
2. FORME ASSOCIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA COLLINA
Per organizzarsi in Comunità collinari, i Comuni di cui al punto precedente
possono fare ricorso alla forma associativa o di cooperazione che ritengano
più idonea in relazione al complesso delle attività di programmazione degli
interventi e di gestione degli stessi che la Comunità collinare è chiamata
a svolgere.
Tuttavia, nellindividuazione della forma associativa, che dovrà essere
conforme ai livelli ottimali di cui allart.5 della l.r. n. 44/2000, fatta
salva la deroga di cui allart.6 della predetta legge, è opportuno che
i Comuni interessati tengano presente che i futuri interventi regionali
di incentivazione dellesercizio associato di funzioni e/o servizi comunali
saranno graduati in modo differenziato in ragione delle diverse tipologie
associative; essi saranno infatti diretti a privilegiare le Unioni di cui
allart. 26 della L. 142/90 garantendo ad esse, rispetto alle altre forme
associative, sostegni finanziari più consistenti.
Infatti, le Comunità collinari costituite mediante forme associative di
cui alla L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni saranno destinatarie,
se organizzeranno lesercizio associato di funzioni e/o servizi comunali,
anche dei contributi regionali di cui sopra, che, come già detto, saranno
più consistenti nel caso delle Unioni.
Si fa presente, inoltre, in ordine alla legge di cui trattasi, che sono
in corso le procedure per acquisire il parere favorevole dellUnione Europea
sulle parti riguardanti il regime degli aiuti da applicarsi alle singole
misure.
Con successiva deliberazione di Giunta si chiarirà lambito dei parametri
di massima per ciascuna misura che verrà ricondotto ai contenuti del Piano
regionale di sviluppo rurale 2000-2006.
Si precisa, infine, che è in fase di predisposizione la proposta della
Giunta regionale di classificazione dei Comuni svantaggiati e molto
svantaggiati, di cui allart.2 - comma 2 della l.r. 16/2000.
Nellinvitare le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi ai criteri esplicativi
su esposti, si informa che i Comuni interessati a costituirsi in Comunità
collinare attraverso una delle forme associative e di cooperazione di cui
alla L. 142/90 possono avvalersi del supporto del Settore Autonomie locali
della Regione Piemonte, il quale si raccorderà con le Province.
Enzo Ghigo
della Regione Piemonte
Ai Presidenti delle Province
della
Regione Piemonte
Al Presidente del Consiglio Regionale
Agli Assessori Regionali
Ai
Direttori Regionali
Loro Sedi