Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 6/ASC

Indirizzi esplicativi inerenti l’applicazione dei disposti contenuti nella legge regionale 20 febbraio 2000, n. 16

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte

Ai Presidenti delle Province
della Regione Piemonte

Al Presidente del Consiglio Regionale

Agli Assessori Regionali

Ai Direttori Regionali

Loro Sedi

Con legge regionale 28 febbraio 2000, n.16 “Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo del territorio e dell’economia collinare”, sono state dettate disposizioni volte a promuovere la tutela e lo sviluppo economico delle zone collinari marginali.

Numerosi Comuni, intenzionati ad associarsi per costituirsi in Comunità collinare, hanno sollevato dubbi interpretativi in ordine ai contenuti della legge in esame per quanto concerne l’individuazione:

1. dei Comuni che possono costituirsi in Comunità collinare;

2. delle forme associative cui i Comuni possono fare ricorso per organizzarsi in Comunità collinare.

Al fine di dirimere le suevidenziate incertezze interpretative, si forniscono i seguenti criteri esplicativi inerenti l’applicazione della l.r. n. 16/2000.

1. COMUNI ASSOCIABILI IN COMUNITA’ COLLINARE

Le disposizioni della l.r. n. 16/2000 si applicano, ai sensi dell’art.2 - comma 1 della stessa, ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti i cui territori siano classificati collinari con deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988.

Pertanto, in relazione al suddetto ambito di applicazione della legge in esame, possono associarsi in Comunità collinare soltanto i Comuni i cui territori siano classificati totalmente o parzialmente collinari con la suddetta deliberazione consiliare e che abbiano una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e che, ovviamente, non facciano parte di Comunità montana. I predetti Comuni sono beneficiari degli interventi regionali della legge in oggetto (art.2 - comma 2).

I Comuni totalmente o parzialmente collinari con popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti, pur non potendo fare parte di Comunità collinari né essere beneficiari degli interventi regionali previsti dall’art.2 comma 2 della legge regionale in argomento, potranno comunque, purché non appartengano a Comunità montana, accordarsi con le Comunità collinari attraverso idonei strumenti giuridici per partecipare a specifici progetti predisposti dalle Comunità collinari che siano di interesse per il loro territorio collinare.

2. FORME ASSOCIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA COLLINA

Per organizzarsi in Comunità collinari, i Comuni di cui al punto precedente possono fare ricorso alla forma associativa o di cooperazione che ritengano più idonea in relazione al complesso delle attività di programmazione degli interventi e di gestione degli stessi che la Comunità collinare è chiamata a svolgere.

Tuttavia, nell’individuazione della forma associativa, che dovrà essere conforme ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. n. 44/2000, fatta salva la deroga di cui all’art.6 della predetta legge, è opportuno che i Comuni interessati tengano presente che i futuri interventi regionali di incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali saranno graduati in modo differenziato in ragione delle diverse tipologie associative; essi saranno infatti diretti a privilegiare le Unioni di cui all’art. 26 della L. 142/90 garantendo ad esse, rispetto alle altre forme associative, sostegni finanziari più consistenti.

Infatti, le Comunità collinari costituite mediante forme associative di cui alla L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni saranno destinatarie, se organizzeranno l’esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali, anche dei contributi regionali di cui sopra, che, come già detto, saranno più consistenti nel caso delle Unioni.

Si fa presente, inoltre, in ordine alla legge di cui trattasi, che sono in corso le procedure per acquisire il parere favorevole dell’Unione Europea sulle parti riguardanti il regime degli aiuti da applicarsi alle singole misure.

Con successiva deliberazione di Giunta si chiarirà l’ambito dei parametri di massima per ciascuna misura che verrà ricondotto ai contenuti del Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006.

Si precisa, infine, che è in fase di predisposizione la proposta della Giunta regionale di classificazione dei Comuni “svantaggiati” e “molto svantaggiati”, di cui all’art.2 - comma 2 della l.r. 16/2000.

Nell’invitare le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi ai criteri esplicativi su esposti, si informa che i Comuni interessati a costituirsi in Comunità collinare attraverso una delle forme associative e di cooperazione di cui alla L. 142/90 possono avvalersi del supporto del Settore Autonomie locali della Regione Piemonte, il quale si raccorderà con le Province.

Enzo Ghigo