Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2000, n. 58 - 945

Artt. 44 e 45 l.r. 70/96. Piani di prelievo numerico alla tipica fauna alpina nei Comprensori alpini. Approvazione. Integrazione alla DGR n. 82-582 del 24.7.2000 concernente le modifiche ai periodi del calendario venatorio

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) - di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, i piani di prelievo numerici alle specie coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre variabile, nei Comprensori alpini, così come riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione;

- di stabilire che, i Comitati di gestione, a seguito della verifica presso i centri di controllo dell’andamento dei piani di abbattimento nelle prime otto giornate di attività venatoria, su indicazione dei coordinatori faunistici, debbono procedere alla chiusura dell’attività venatoria alle specie di cui sopra, nel caso che il numero dei capi presentati sia inferiore o uguale al 50% del piano autorizzato, dandone adeguata pubblicità secondo le indicazioni previste al punto 12) - Pubblicità degli atti - del calendario venatorio per la stagione 2000/2001;

- di approvare, altresì, le seguenti modalità:

A) - Modalita’ di accesso ai piani di prelievo

1 - L’accesso al presente piano di prelievo è riservato ai cacciatori muniti di abilitazione venatoria in zona delle Alpi e ammessi ad esercitare la caccia nei Comprensori alpini;

2 - il Comitato di gestione provvederà - per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte, lepre variabile - ai fini della verifica del completamento dei piani numerici di prelievo, a rilasciare ad ogni singolo cacciatore un contrassegno inamovibile da apporre all’animale appena abbattuto;

B) - Modalita’ di prelievo

1 - Ad abbattimento avvenuto, il cacciatore provvederà immediatamente all’apposizione del contrassegno inamovibile di colore azzurro, alla specie lepre al tendine dell’arto posteriore e alle specie coturnice, pernice bianca, fagiano di monte all’ascellare, ed alla rimozione dal contrassegno stesso delle tacche relative al giorno e mese dell’abbattimento; il cacciatore deve inoltre presentare il capo abbattuto al centro di controllo dove il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda rilevamento dati.

Tale scheda, compilata in ogni sua parte, avrà la seguente destinazione: l’originale da trasmettere all’Assessorato regionale alla Caccia, una copia da consegnare al cacciatore, una copia da trattenersi dal Comitato di gestione;

2 - il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo numerico vengano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati per ciascun Comprensorio alpino.

C) - La Regione fornirà ai Comitati di gestione dei Comprensori alpini gli appositi contrassegni e la scheda rilevamento dati.

I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione del C.A. entro e non oltre il 15 febbraio 2001. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.

D) - Al raggiungimento del numero di animali prelevabili sulla base del piano numerico i Presidenti dei Comitati di gestione devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria a tali specie secondo le indicazioni previste al punto 12) - Pubblicità degli atti - del calendario venatorio.

E) - Il comitato di gestione a conclusione del presente piano di abbattimento è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio 2001, all’Assessorato Caccia della Regione una relazione dettagliata sui risultati del piano autorizzato.

2) - di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, ad integrazione della D.G.R. n. 82 - 582 del 24.7.2000, l’anticipazione dell’apertura dell’attività venatoria alla specie cinghiale nell’A.T.C. AT1 dal 1 ottobre 2000.

(omissis)