Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2000, n. 58 - 945
Artt. 44 e 45 l.r. 70/96. Piani di prelievo numerico alla tipica fauna
alpina nei Comprensori alpini. Approvazione. Integrazione alla DGR n. 82-582
del 24.7.2000 concernente le modifiche ai periodi del calendario venatorio
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) - di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, i piani di
prelievo numerici alle specie coturnice, pernice bianca, fagiano di monte,
lepre variabile, nei Comprensori alpini, così come riportati nella tabella
allegata alla presente deliberazione;
- di stabilire che, i Comitati di gestione, a seguito della verifica presso
i centri di controllo dellandamento dei piani di abbattimento nelle prime
otto giornate di attività venatoria, su indicazione dei coordinatori faunistici,
debbono procedere alla chiusura dellattività venatoria alle specie di
cui sopra, nel caso che il numero dei capi presentati sia inferiore o uguale
al 50% del piano autorizzato, dandone adeguata pubblicità secondo le indicazioni
previste al punto 12) - Pubblicità degli atti - del calendario venatorio
per la stagione 2000/2001;
- di approvare, altresì, le seguenti modalità:
A) - Modalita di accesso ai piani di prelievo
1 - Laccesso al presente piano di prelievo è riservato ai cacciatori muniti
di abilitazione venatoria in zona delle Alpi e ammessi ad esercitare la
caccia nei Comprensori alpini;
2 - il Comitato di gestione provvederà - per le specie pernice bianca,
coturnice, fagiano di monte, lepre variabile - ai fini della verifica del
completamento dei piani numerici di prelievo, a rilasciare ad ogni singolo
cacciatore un contrassegno inamovibile da apporre allanimale appena abbattuto;
B) - Modalita di prelievo
1 - Ad abbattimento avvenuto, il cacciatore provvederà immediatamente allapposizione
del contrassegno inamovibile di colore azzurro, alla specie lepre al tendine
dellarto posteriore e alle specie coturnice, pernice bianca, fagiano di
monte allascellare, ed alla rimozione dal contrassegno stesso delle tacche
relative al giorno e mese dellabbattimento; il cacciatore deve inoltre
presentare il capo abbattuto al centro di controllo dove il tecnico incaricato
provvederà a compilare la scheda rilevamento dati.
Tale scheda, compilata in ogni sua parte, avrà la seguente destinazione:
loriginale da trasmettere allAssessorato regionale alla Caccia, una copia
da consegnare al cacciatore, una copia da trattenersi dal Comitato di gestione;
2 - il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti
affinché i piani di prelievo numerico vengano effettuati nel rispetto dei
limiti quantitativi autorizzati per ciascun Comprensorio alpino.
C) - La Regione fornirà ai Comitati di gestione dei Comprensori alpini
gli appositi contrassegni e la scheda rilevamento dati.
I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti da parte dei cacciatori
al Comitato di gestione del C.A. entro e non oltre il 15 febbraio 2001.
La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dallart.
53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.
D) - Al raggiungimento del numero di animali prelevabili sulla base del
piano numerico i Presidenti dei Comitati di gestione devono provvedere
a pubblicizzare la chiusura dellattività venatoria a tali specie secondo
le indicazioni previste al punto 12) - Pubblicità degli atti - del calendario
venatorio.
E) - Il comitato di gestione a conclusione del presente piano di abbattimento
è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio 2001, allAssessorato Caccia
della Regione una relazione dettagliata sui risultati del piano autorizzato.
2) - di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, ad integrazione
della D.G.R. n. 82 - 582 del 24.7.2000, lanticipazione dellapertura dellattività
venatoria alla specie cinghiale nellA.T.C. AT1 dal 1 ottobre 2000.
(omissis)