Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 50 - 1050
REG. CE 1257/99 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo di Orientamento e Garanzia - Misura L, Azione 1: Avviamento di
servizi di assisitenza alla Gestione delle aziende agricole - Adozione
delle Istruzioni per lapplicazione e del Bando per lapertura dei termini
di presentazione delle domande (Attività 2001)
A relazione dellAssessore Scanderebech:
Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia,
che modifica ed abroga taluni Regolamenti e prevede una serie di Misure
di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere
attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale;
visto il piano di sviluppo Rurale del Piemonte adottato con D.G.R. n. 10-29076
del 30.12.1999, e approvato con Decisione UE n. 2507 del 7/09/2000 (in
appresso denominato P.S.R.);
visto che è necessario adottare le Istruzioni per lapplicazione relative
alla misura L. Azione 1:"Avviamento di servizi di assistenza alla gestione
delle aziende agricole" e procedere contestualmente mediante un unico Bando
Regionale (anche per le attività conferite alle Provincie) per lapertura
dei termini di presentazione delle domande finalizzate ad ottenere il contributo
per lavviamento dei servizi di cui trattasi relativamente allattività
2001 (16/10/2000 - 15/10/2001);
consultate le principali Organizzazioni del mondo agricolo operanti nel
campo dei servizi di sviluppo agricolo (Enti di assistenza Tecnica Agraria,
Enti di Assistenza Tecnica alle Cooperative e Associazioni di Produttori
Biologici), nelle riunioni del 22/09/2000, 26/09/2000, 27/09/2000, 4/10/2000,
5/10/2000;
acquisito in data 6/10/2000 il parere favorevole del Comitato di cui allart.
7, comma 8 del L.R. n. 34/1998;
ritenuto opportuno che, per necessità gestionali, le domande possano essere
presentate entro i trenta giorni successivi alla data di adozione della
presente Deliberazione della Giunta Regionale;
visto che, comunque, si ritiene possibile (salvo il verificarsi di disposizioni
contrarie) lammissibilità delle spese sostenute dal 16/10/2000 (trattandosi
di attività e non di investimenti) qualora lEnte comprovi di aver operato
da tale data conformemente alla normativa riguardante lapplicazione del
P.S.R.;
la Giunta Regionale, con voti unanimi ai sensi di legge,
delibera
1) Sono approvate le Istruzioni per lapplicazione relative alla misura
L. Azione 1: Avviamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende
agricole ed il Bando per lapertura dei termini di presentazione delle
domande finalizzate ad ottenere il contributo per lavviamento dei servizi
di cui trattasi, relativamente allattività 2001 (16/10/2000 - 15/10/2001)
- Allegati A e B che fanno parte integrante della presente deliberazione;
2) Le domande possono essere presentate entro i trenta giorni successivi
alla data di adozione della presente deliberazione della Giunta Regionale;
3) Sono ammissibili (salvo il verificarsi di disposizioni contrarie) le
spese sostenute dal 16/10/2000 (trattandosi di attività e non di investimenti)
qualora lEnte comprovi di aver operato da tale data conformemente alla
normativa riguardante lapplicazione del P.S.R.
(omissis)
Allegato A
Asse prioritario: n. 1 - Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale
-
Sottoasse: n. 1.3 - Servizi e strutture per le aziende agricole -
Misura L, Azione 1: AVVIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE
DELLE AZIENDE AGRICOLE
Riferimento normativo: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo
II, Capo IX, Art. 33 - 3° trattino.
ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE
Si forniscono le seguenti ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE della misura L,
del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000-2006", redatto
ai sensi dei Regg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1750/99 (in appresso
denominato PSR) - AZIONE L1: AIUTI PER LAVVIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA
ALLA GESTIONE" (denominati in appresso SERVIZI) - per la presentazione
delle domande di contributo per lavviamento dei servizi stessi e per il
loro finanziamento.
La trattazione si articola in una sezione INDICAZIONI GENERALI (valida
per tutti i tipi di Servizio) ed in una sezione INDICAZIONI PARTICOLARI
(valida per ogni tipo di Servizio).
Ci si riserva di fornire in seguito anche le istruzioni per lAZIONE L2
AVVIAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTITUZIONE.
- INDICAZIONI GENERALI -
0. PREMESSA
Lattività considerata in un arco annuale va dal 16 Ottobre di un determinato
anno al 15 Ottobre dellanno successivo ed è qualificata dallanno in cui
questa si conclude (ad esempio, lattività 2001 va dal 16 Ottobre 2000
al 15 Ottobre 2001).
Lattività finanziabile deve iniziare entro il periodo 2000-2006 e, quindi
per ottenere il finanziamento dellattività anno 2001, deve iniziare non
oltre il 16 Ottobre 2000 al fine di usufruire del finanziamento annuale
completo.
1. SERVIZI FINANZIABILI
Sono finanziabili i seguenti tipi di servizi:
1. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE.
2. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE AGRICOLE.
3. SERVIZI ORIENTATI A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ.
Ai sensi di quanto previsto dal P.S.R. e dalla legge regionale 8 luglio
1999, n. 17, relativa al Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca,
la competenza nella gestione della misura interessa la Regione Piemonte
e le Amministrazioni Provinciali piemontesi nel seguente modo:
1. Servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole:
- Regione Piemonte per i programmi degli Enti regionali (L.R. 17/99, art.
6, comma 2, lett. e, lett. g)
- Province per i programmi degli Enti provinciali (L.R. 17/99, art. 2,
lett. d)
2. Servizi di assistenza alla gestione delle aziende cooperative agricole:
- Regione Piemonte per i programmi delle Associazioni regionali per i servizi
di assistenza alla gestione (L.R. 17/99, art. 6, comma 2, lett. e, lett.
g)
1. Servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole biologiche:
- Regione Piemonte per i programmi delle Associazioni regionali per lagricoltura
biologica (L.R. 17/99, art. 6, comma 2, lett. e, lett. g).
2. ENTI ATTUATORI.
I SERVIZI devono essere attuati da ENTI che devono in generale:
1. garantire esperienza nel campo dellassistenza alla gestione delle aziende
agricole e cooperative, cioè che hanno già operato nel campo dei servizi
di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti
a tale scopo (se non sono di nuova costituzione);
2. garantire la gestione democratica da parte degli associati;
3. non operare discriminazioni per quanto riguarda laccesso ai servizi
da parte delle aziende agricole (nel rispetto di quanto previsto da specifiche
normative comunitarie, nazionali, regionali);
4. assicurare la massima diffusione delle informazioni nei confronti di
tutti gli operatori potenzialmente interessati, con la possibilità di integrarle
in una strategia complessiva anche a livello regionale.
3. PROGRAMMI DI ATTIVITA
Lattuazione dei servizi presuppone la predisposizione di un PROGRAMMA
da parte degli Enti attuatori, in genere poliennale, articolato in PROGRAMMI
ANNUALI.
Il PROGRAMMA ANNUALE deve articolarsi in AZIONI (di cui si deve fornire
la descrizione in quanto a STRATEGIA COMPLESSIVA); per ogni azione devono
essere descritti gli INTERVENTI SPECIFICI A LIVELLO OPERATIVO.
In appresso il termine PROGRAMMA è utilizzato per indicare sia il DOCUMENTO
DESCRITTIVO, sia il COMPLESSO COORDINATO DELLE ATTIVITA volte ad erogare
i SERVIZI di cui trattasi.
Un PROGRAMMA REGIONALE consiste in interventi i quali, anche se almeno
in parte possono essere realizzati materialmente in ambiti provinciali,
richiedono comunque sempre un livello di coordinamento riferito ad un ambito
territoriale regionale in quanto si integrano in un UNICO PROGRAMMA con
altre attività che possono essere programmate solo in tale ambito, oppure
perché (per loro natura, o finalità, o per la natura dei soggetti a cui
si rivolgono) prescindono dalle ripartizioni amministrative o altre zonizzazioni
sub-regionali.
Analogamente, un PROGRAMMA PROVINCIALE consiste in interventi i quali,
anche se almeno in parte possono essere realizzati materialmente in ambiti
sub-provinciali, richiedono comunque sempre un livello di coordinamento
riferito ad un ambito territoriale provinciale in quanto si integrano in
un UNICO PROGRAMMA con altre attività che possono essere programmate solo
in tale ambito, oppure perché (per loro natura, o finalità, o per la natura
dei soggetti a cui si rivolgono) prescindono dalle ripartizioni amministrative
o altre zonizzazioni sub-provinciali.
La stessa AZIONE può evidentemente ritrovarsi anche in programmi a livelli
territoriali diversi però, per quanto detto, con interventi diversi in
base agli obiettivi che è necessario perseguire nellambito territoriale
a cui si riferiscono.
4. SPESE AMMISSIBILI
Agli Enti possono essere riconosciute ed ammesse a contributo le seguenti
tipologie di spese:
a) Costi del personale: trattasi di costi per personale tecnico (cioè direttamente
impegnato nella predisposizione e/o nella attuazione dei programmi di attività
per la fornitura del servizio di assistenza alla gestione):
- Corrispettivi (compresi gli oneri riflessi nel caso di personale dipendente
proprio o prestato da altri Enti), rimborsi per spese di trasporti (rimborsi
chilometrici - commisurati al 20% del costo di un litro della benzina verde
al primo gennaio di ogni anno, mezzi di linea), spese di assicurazione
per il trasporto del personale, ecc.
- Oneri per servizi, riguardanti consulenze tecnico-gestionali di esperti,
compresa lacquisizione di materiale per laggiornamento del personale
tecnico quali pubblicazioni e riviste specializzate (anche periodiche)
o altri mezzi di comunicazione multimediale.
Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota lEnte in base
a qualsivoglia rapporto contrattuale.
b) Affitto dei locali: trattasi di costi relativi ai canoni di locazione.
- Se i locali vengono acquistati o sono già di proprietà dellEnte, le
spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai valori di mercato.
- In caso di lavori interni di ristrutturazione ammortizzabili, il costo
ammesso è limitato alla quota di ammortamento.
c) Acquisto di attrezzature di ufficio compresi materiali e programmi informatici:
spesa per lacquisto.
d) Costi di esercizio: trattasi di costi per il funzionamento degli uffici
(energia elettrica, riscaldamento spese postali e di telecomunicazione
(traffico voce, dati, fax), cancelleria, stampati, ecc.), manutenzione
dei locali ed attrezzature nonché relativi ai mezzi di servizio di proprietà
dellEnte (limitatamente al carburante, manutenzione, assicurazione dei
mezzi).
e) Spese amministrative: trattasi di costi per:
- personale amministrativo a supporto della realizzazione dei programmi
e cioè i corrispettivi (compresi gli oneri riflessi nel caso di personale
dipendente proprio o prestato da altri Enti);
- Oneri per servizi, riguardanti consulenze di esperti in materia amministrativa,
fiscale, contabile, ecc. compreso lacquisto di materiale per laggiornamento
del personale amministrativo quali pubblicazioni e riviste specializzate
(anche periodiche) o altri mezzi di comunicazione multimediale.
Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota lEnte in base
a qualsivoglia rapporto contrattuale.
- Spese di costituzione (nel caso di Enti nuovi) o per la modificazione
degli Statuti (nel caso di Enti preesistenti).
Tutte le spese sopra elencate sono ammissibili dal momento della presentazione
della domanda di contributo e solo per la quota di attività a questa posteriore.
A consuntivo possono essere ammesse compensazioni fra le varie voci di
spesa rispetto a quanto indicato nel preventivo, purché entro i limiti
della spesa ammessa complessiva approvata.
5. PERSONALE
1. Per garantire lerogazione di SERVIZI di elevata qualità, gli stessi
ENTI devono dotarsi di personale tecnico qualificato che deve possedere
uno dei seguenti titoli di studio:
1 - Titoli rilasciati da Facoltà Universitarie: Lauree, Diplomi universitari,
Diplomi rilasciati da scuole dirette a fini speciali (Sdafs) nel campo
agrario, forestale, economico commerciale, veterinario, biologico, agroalimentare,
agroindustriale, ambientale.
Diplomi di specializzazione nei campi suddetti e in quello relativo allapplicazione
dei sistemi di qualità nel settore agricolo.
2 - Titoli rilasciati da Istituti di Scuola Media Superiore: Diplomi in
campo agrario, agrotecnico, enologico, economico commerciale, ambientale
e di specializzazione nellapplicazione dei sistemi di qualità in campo
agricolo.
3 - Altri titoli di studio di scuola media superiore od universitari potranno
essere valutati ed approvati dalla Regione in relazione a particolari esigenze
specialistiche espressamente segnalate nei programmi di attività degli
Enti beneficiari.
4 - In mancanza del titolo di studio vengono richiesti almeno 10 anni di
esperienza nelle attività che fanno capo ai servizi di sviluppo agricolo,
quali in particolare lassistenza tecnica, gestionale e contabile, riconosciuta
dalla competente struttura regionale o provinciale.
5 - Per il personale che svolge funzioni di coordinamento a livello regionale
o provinciale è richiesto un qualsiasi titolo di studio rilasciato da Istituti
di scuola media superiore o da Facoltà universitarie, anche non nei campi
sopra citati, purché dotato di adeguata esperienza.
2. Il personale amministrativo utilizzato a supporto dei programmi deve
possedere professionalità adeguata.
6. AGEVOLAZIONI PREVISTE
1. La ripartizione annuale della dotazione finanziaria recata dalla misura
L del PSR verrà effettuata di anno in anno nel bando.
Nella fase di avvio ci si basa sulle seguenti considerazioni:
a) Avviamento di servizi di assistenza alla gestione di aziende singole
e cooperative:
La sempre maggiore attenzione accordata dallUnione Europea agli obiettivi
di coesione economica e quindi allo sviluppo rurale assicura una posizione
centrale nei servizi di sviluppo agricolo nelle politiche di programmazione
dello sviluppo rurale.
Un elemento importante del sistema dei servizi di sviluppo agricolo è sempre
stato rappresentato dallattività di assistenza tecnica alle aziende agricole
sia singole sia associate in cooperative.
Senza dubbio lavviamento di servizi di assistenza alla gestione si rende
necessario per adeguare il fattore imprenditoriale alle nuove politiche
che puntano alla diversificazione produttiva ed alle alternative alla produzione
agricola nonché al miglioramento della qualità dei prodotti (unitamente
alla particolare attenzione accordata alle problematiche dellambiente,
del benessere animale, dellintegrazione agroindustriale e della qualità).
E indubbio che tutto ciò comporta una conversione graduale dei servizi
verso nuove forme di assistenza alla gestione effettivamente funzionali
agli obiettivi della riforma della PAC, per realizzare la quale però non
si può nemmeno prescindere da un patrimonio di esperienze e di risorse
che interessa lintero territorio regionale.
Pertanto, ai fini del riparto delle risorse finanziarie in favore di tali
tipi di servizi si ritiene opportuno, almeno nel periodo di applicazione
iniziale del Reg. CE n. 1257/99, fare riferimento, in linea di massima,
alla spesa finanziata che si è consolidata nel corso del periodo di programmazione
1994 - 1999 riguardante lassistenza alla gestione, sia in favore delle
aziende agricole singole sia cooperative.
Successivamente alla fase di avviamento, anche in base al grado di utilizzazione
delle risorse finanziarie, si valuterà la possibilità di utilizzare gradualmente
anche altri parametri.
Sono previsti aumenti della spesa ammessa per consentire lutilizzazione
in entrambi tipi di servizio di tecnici ed esperti ad elevata specializzazione
(soprattutto nellapplicazione di sistemi di qualità).
b) Avviamento di servizi di assistenza alla gestione di aziende biologiche.
Trattasi di un servizio interamente nuovo per il quale non esistono parametri
pregressi.
Poiché la Regione intende puntare su di un incremento della produzione
commercializzata come certificata da parte delle aziende agricole biologiche
e poiché il numero di queste ultime che commercializzano come detto è ancora
limitato, si punta ad un numero di tecnici non elevato nella fase di avvio,
ma di elevata professionalità.
2. E concesso un contributo in conto capitale decrescente, al massimo
per i primi cinque anni di attività, dopo il riconoscimento, fino al 100%,
80%. 60%, 40%, 20% della spesa ammessa per programmi finalizzati allerogazione
di servizi di assistenza alla gestione alle aziende agricole rispettivamente
per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno di attività (la concessione del contributo
così qualificato è denominato in appresso con il termine finanziamento
dei programmi).
Il contributo è concesso agli Enti che dimostrano di possedere i requisiti
previsti dalla normativa per assicurare lerogazione dei servizi in modo
continuativo ed al livello qualitativo richiesto.
Gli Enti riconosciuti tali acquisiscono il diritto ad essere finanziati
per il quinquennio stabilito, fatta salva una verifica annuale circa la
sussistenza dei requisiti e la qualità del servizio erogato.
7. PROCEDURE
1. BANDO.
Ogni anno, in base alle disponibilità finanziarie, la Regione può aprire
un Bando per la realizzazione della misura L prevista dal PSR che conterrà:
- i requisiti dei beneficiari;
- la data di apertura e chiusura della presentazione delle domande;
- la documentazione da presentare;
- gli Uffici competenti alla ricezione, istruttoria e decisione per la
concessione degli aiuti;
- lautorità alla quale è possibile ricorrere nel caso di diniego nella
concessione degli aiuti;
- le regole che disciplinano la misura;
- lentità degli aiuti;
- i criteri di selezione;
- ogni altro elemento ritenuto necessario per un efficace ed efficiente
applicazione della misura.
Tale Bando potrà essere diffuso con i mezzi dinformazione ritenuti più
opportuni, anche attraverso mezzi informatici.
2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE.
1. Primo anno di attività.
La domanda fa riferimento a:
- un PROGRAMMA QUADRO complessivo di durata almeno quinquennale con una
quantificazione di massima della spesa globalmente prevista per ogni anno.
Tale programma deve essere presentato con la domanda.
- un PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ, con il PREVENTIVO DI SPESA.
Tale programma può essere presentato anche successivamente alla domanda
(come più avanti specificato).
Alla domanda, sia per il finanziamento dei programmi regionali sia per
il finanziamento dei i programmi provinciali, deve inoltre essere allegato:
- STATUTO.
Nel caso di Ente preesistente che abbia già operato nellambito dei Servizi
di sviluppo agricolo soprattutto per lapplicazione di Regolamenti Comunitari
e qualora questo non sia ancora adeguato in rapporto alle finalità e requisiti
richiesti, è possibile presentare con la domanda ancora lo Statuto in vigore
presentando però anche una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
che specifichi limpegno che fin dallinizio del periodo annuale a cui
lattività si riferisce lEnte opera in base alle presenti norme del PSR
e che entro il termine stabilito dalle Strutture a cui le domande sono
state presentate sarà trasmesso lo Statuto modificato.
- EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE specificata per ciascun tipo di servizio
Inoltre, entro i 30 giorni successivi, lEnte è tenuto a presentare la
DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA che consiste nel PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA
con il PREVENTIVO DI SPESA e nellulteriore documentazione precisata più
avanti nella descrizione di ciascun tipo di servizio.
2. Anni successivi al primo anno di attività.
La domanda fa riferimento al PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ, con il PREVENTIVO
DI SPESA.
Tale programma deve essere presentato con la domanda.
Alla domanda deve essere allegata la DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA specificata
per ciascun tipo di servizio.
a) Finanziamento dei Programmi regionali.
La domanda va inoltrata alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca, Direzione Regionale 12 Sviluppo dellAgricoltura - Settore
Servizi di Sviluppo Agricolo entro il 15 Ottobre di ogni anno a partire
dallanno 2000.
b) Finanziamento dei Programmi provinciali.
La domanda va inoltrata alle Amministrazioni Provinciali - Settori/Servizi
dellAgricoltura entro il 15 Ottobre di ogni anno a partire dallanno 2000.
Nel caso di inoltro delle domande per via postale farà fede la data del
timbro postale.
3. MODULISTICA
Si fa riferimento alla modulistica citata nel bando e messa a disposizione
presso i competenti Uffici dellAgricoltura della Regione e/o delle Province.
4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA
Compete agli Enti territoriali a cui le domande di finanziamento sono presentate
(Regione o Province).
Si articola nelle seguenti fasi:
1. Per il primo anno di attività.
a) Questa fase inizia con il RICEVIMENTO DELLA DOMANDA e termina con la
presentazione della DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA (prima specificata).
LEnte territoriale competente effettua una valutazione delle domande presentate
e della relativa documentazione (quando risulta completa) per stabilire
la sussistenza di tutti i requisiti richiesti a proposito:
- degli Enti richiedenti;
- del contenuto dei programmi (PROGRAMMA QUADRO e PROGRAMMA ANNUALE DI
ATTIVITA e PREVENTIVO DI SPESA)
b) Gli Enti le cui domande sono state considerate ammissibili sono convocati
per stabilire le condizioni specifiche (ad esempio, eventuali MASSIMALI
DI SPESA, MODALITÀ DETTAGLIATE DI RENDICONTAZIONE, MODALITA DI EROGAZIONE
DEGLI ANTICIPI E/O ACCONTI, EVENTUALI MODIFICHE DEGLI STATUTI, ecc.) alle
quali lEnte territoriale competente concede il contributo.
Relativamente ai programmi provinciali, saranno successivamente emanate
le relative disposizioni in merito, previamente concordate con le Province.
Nel caso di conclusione positiva di tale fase si riconosce che lEnte possiede
i requisiti richiesti per operare ai sensi della misura L del PSR; si approva
il PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA riguardante il primo anno; se ne quantifica
in modo definitivo la spesa ammessa ed il contributo di avviamento (con
determinazione dirigenziale).
2. Per gli anni successivi al primo anno di attività.
LEnte territoriale competente effettua una valutazione delle domande presentate
e della relativa documentazione (quando risulta completa) e stabilita la
sussistenza di tutti i requisiti richiesti quantifica la spesa ammessa
ed approva il contributo di avviamento (con determinazione dirigenziale).
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Lerogazione del contributo complessivo spettante a ciascun Ente si articola,
di norma, mediante il pagamento di anticipi e/o acconti e del saldo.
Tale pagamento è effettuato dallOrganismo Pagatore Nazionale (O.P.N.)
sulla base dellimporto segnalato, per tali anticipi e o acconti e per
il saldo, dalla Regione mediante la trasmissione di appositi elenchi.
Per quanto riguarda gli elenchi che specificano gli Enti provinciali e
i relativi importi da erogarsi, questi sono trasmessi dalle Province alla
Regione che provvede allinoltro allO.P.N..
Si prevede quanto segue (specificando che le date riguardanti gli anticipi
si riferiscono allanno entro cui si conclude lattività annuale - 2001
per lattività dellanno 2001 - e la data riguardante il saldo si riferisce
allanno successivo - 2002 per lattività dellanno 2001):
a) Anticipi e/o acconti.
1) Previo rilascio di fideiussione, possono essere erogati ANTICIPI allinizio
di esecuzione delle attività.
2) Previo rilascio di fideiussione possono essere erogati ACCONTI in corso
dopera per attività pari al massimo a quanto realizzato.
3) Gli acconti e gli anticipi non possono superare il 90% del contributo.
Gli Enti inoltrano domanda di erogazione degli anticipi allEnte territoriale
competente, unitamente alla garanzia fideiussoria, entro le date e secondo
le disposizioni che saranno stabilite dallO.P.N.
In ogni caso la domanda di erogazione del 1° anticipo non potrà essere
presentata prima dellespletamento degli adempimenti previsti al punto
4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.
Limporto della FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA dovrà essere pari
al 100% del finanziamento concesso.
La Regione inoltra tutti gli elenchi (regionali e provinciali) allO.P.N.
per il pagamento, di norma, entro i successivi 10 giorni alla ricezione
delle domande per gli Enti regionali o degli elenchi trasmessi dalle Province
per gli Enti provinciali (linoltro degli elenchi da parte delle Province
alla Regione è effettuato di norma entro i dieci giorni successivi al ricevimento
della domanda).
b) Saldo
E erogato allultimazione delle attività.
Gli Enti inoltrano domanda di erogazione del saldo entro il 31 Gennaio,
presentando apposita rendicontazione, allEnte territoriale competente.
Questultimo effettua listruttoria entro i 45 giorni successivi alla domanda
e quantifica ed approva (mediante determinazione dirigenziale) la spesa
ammessa ed il relativo contributo in fase di consuntivo ed il conseguente
saldo da erogarsi.
Sulla base di tale atto lEnte territoriale competente predispone lelenco
che specifica gli Enti beneficiari ed i relativi importi da erogarsi.
Le Province provvedono allimmediato invio dei propri elenchi alla Regione
la quale inoltra tutti gli elenchi (regionali e provinciali) allO.P.N.
per il pagamento.
8. PRIORITA E RIPARTO FONDI FRA ENTI
Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare
tutte le domande ammissibili, saranno adottate le priorità nonché i criteri
per il riparto fondi fra Enti specificati relativamente ad ogni tipo di
servizio
9. CONTROLLI
In generale si fa riferimento a quanto previsto nella parte prima, Aspetti
Generali del PSR, punti 12.3.2 (Disposizioni relative ai controlli), 12.3.2.1
(Controllo amministrativo), 12.3.2.2 (Controlli in loco).
Nello specifico, a titolo esemplificativo, riguardano i seguenti argomenti
(con i criteri in appresso specificati):
1. La permanenza dei REQUISITI richiesti.
- Oltre alla struttura organizzativa (operatività regionale o provinciale,
sedi, personale, ecc.) ed alla attività degli Organi statutari, è considerata
soprattutto la BASE ASSOCIATIVA (numero e qualifica dei soci).
Sulla base associativa possono essere disposti controlli a campione riguardanti
almeno il 5% della medesima (complessivamente o solo in riferimento alla
quota che possiede i requisiti in relazione ai quali il controllo è specificamente
disposto).
- Gli Enti tengono a disposizione della Regione o della Provincia tutta
la documentazione a supporto degli elenchi soci (domande di adesione, ecc.).
2. La corretta realizzazione degli INTERVENTI per lerogazione dei SERVIZI
(loro validità, raggiungimento degli obiettivi, ecc.).
Gli Enti sono tenuti a fornire tutte le informazioni e la documentazione
richieste dalla Regione o dalla Provincia riguardante soprattutto il personale
(eventuali convenzioni, lettere di incarico, documentazione riguardante
lattività svolta, ecc.).
Per quanto riguarda gli interventi in favore delle aziende, possono essere
disposti CONTROLLI A CAMPIONE riguardanti almeno il 5% delle aziende interessate
3. La corretta utilizzazione dei fondi pubblici.
Gli Enti devono tenere a disposizione tutta la DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA,
circa la quale la Regione o la Provincia possono disporre controlli a campione
(anche presso le sedi degli Enti medesimi).
I controlli precedentemente specificati riguardano la fase di consuntivo.
Comunque, la Regione o la Provincia, possono disporre controlli aggiuntivi
e decidere di effettuare controlli, oltre che a consuntivo, anche in momenti
intermedi del periodo di attività.
- INDICAZIONI SPECIFICHE -
1. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE.
Si specifica quanto segue:
1. PREMESSA
1. I servizi per lassistenza alla gestione delle aziende agricole singole
previsti dalla misura L del PSR, devono in generale essere articolati per
tenere conto del fatto che lassistenza alla gestione si diversifica, schematicamente,
a seconda delle zone, in quanto:
* nelle zone con sistemi integrati agricoli ed agroindustriali lassistenza
è richiesta nellambito di processi di innovazione tecnologica, organizzativa
e commerciale per conseguire un miglioramento organizzativo e produttivo
dellazienda agricola per rispondere meglio alle richieste dei settori
riguardanti la trasformazione e la commercializzazione.
Pertanto deve essere adeguata per integrarsi e coordinarsi con altri sistemi
di servizi specialistici allassistenza tecnica e allassistenza alla gestione;
* nelle zone con sistemi locali agricoli e rurali a basso sviluppo lassistenza
è richiesta nellambito di processi di riconversione produttiva, ammodernamento
e diversificazione economica;
Pertanto deve essere adeguata per confrontarsi ed interagire con soggetti
anche extragricoli che assumono sempre più rilevanza nello sviluppo del
territorio rurale e nei processi di integrazione nellambito delle filiere;
E chiaro peraltro che nella maggior parte dei casi esistono realtà territoriali
in cui le caratteristiche sopra descritte coesistono e pertanto devono
essere considerate in modo coordinato per lo sviluppo del territorio.
Pertanto si possono prevedere forme organizzate di gestione delle aziende
anche a livello territoriale di base le quali contribuiscono ad una gestione
democratica degli interventi.
2. Nellambito dellassistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili
solo aiuti allavviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano
luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.
In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:
- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè
non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi.
- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti
mediante lintegrazione di servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili
solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).
Si può parlare di CREAZIONE del Servizio anche nel caso di CONVERSIONE
da un servizio con la caratteristica di fornire una assistenza tecnica
puntiforme (cioè i cui effetti si esauriscono interamente nellambito
aziendale) ad un servizio con la caratteristica di orientare limprenditore
agricolo a cogliere le migliori opportunità di sviluppo nel quadro di uno
sviluppo rurale come inteso dal Reg. (CE) n. 1257/99 e cioè sia in senso
orizzontale (sviluppo plurisettoriale) sia in senso verticale (sviluppo
nellambito delle filiere).
Pertanto, le forme di assistenza alla gestione che soddisfano esigenze
più specifiche e circoscritte quali, ad esempio, iniziative di informazione
mirate a risolvere problemi tecnici, tecnico-gestionali e contabili che
sorgono comunque nelle fasi critiche dei cicli produttivi delle aziende
agricole singole devono essere considerati come ambiti particolari di una
più generale assistenza alla gestione avente carattere multifunzionale
e polivalente.
2. SPESE AMMISSIBILI
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
3. BENEFICIARI
Trattasi di Enti aventi la natura di Associazioni.
Possono ottenere il finanziamento anche Enti che hanno già operato nel
campo dei servizi di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari
e riconosciuti a tale scopo (definiti in appresso ENTI PREESISTENTI), purchè
dimostrino la creazione o lampliamento dei propri servizi nel senso indicato
precedentemente.
Associano aziende agricole condotte da imprenditori agricoli a titolo principale
(come definito nel Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg.
(CE) n. 1257/1999"):
- direttamente se trattasi di Enti operanti in ambito provinciale che assumono
pertanto la natura di ASSOCIAZIONI PROVINCIALI.
LAssociazione provinciale, per articolare il proprio servizio in modo
capillare sul territorio, può prevedere che siano costituite forme organizzative
delle proprie aziende socie a livello territoriale subprovinciale aggregandole
opportunamente (nel caso di Enti preesistenti tali forme organizzative
non devono però aumentare rispetto al numero - complessivo, per provincia,
per ogni Ente - di eventuali altre forme organizzative della stessa natura
presenti al 31.12.1999).
Le forme organizzative a livello territoriale subprovinciale devono avere
i seguenti requisiti:
1. aggregare un minimo di 80 aziende.
2. essere costituite con atto notarile e dotate di un apposito statuto
che preveda il voto pro-capite.
3. Essere coordinate dallAssociazione Provinciale che ne ha previsto la
costituzione.
- per il tramite di Enti provinciali ad essi aderenti (e dotati di idonea
organizzazione) se operanti in ambito regionale che assumono pertanto la
natura di ASSOCIAZIONI REGIONALI.
In generale, nelle zone montane, valgono per gli imprenditori agricoli
i requisiti previsti a proposito delle medesime.
Pertanto, per garantire il coordinamento delle AZIONI e degli INTERVENTI
(di cui si parlerà successivamente) al fine di conseguire le finalità specificate
al punto 1. PREMESSA con un grado di integrazione esteso a tutto il territorio
regionale (come prescrive la misura L del PSR) ed ai livelli richiesti
da una assistenza alla gestione avente carattere multifunzionale e polivalente
è necessario che ad un Ente regionale aderiscano Enti provinciali operanti
in tutte le Province del Piemonte con adeguata struttura organizzativa.
Le condizioni prima specificate devono esser rispettate anche perché, come
già detto, i SERVIZI devono integrarsi con altri SERVIZI specialistici
e devono essere adeguati per confrontarsi ed interagire con soggetti agricoli
ed extragricoli (pubblici e privati) che possono riferirsi ad ambiti territoriali
diversificati, regionali e provinciali, con funzioni e ruoli specializzati
per gli ambiti territoriali a cui si riferiscono.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA E REQUISITI
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI e si specifica quanto segue:
1. LEnte operante in ogni provincia (aderente allEnte regionale) deve
essere dotato di personalità giuridica autonoma ed associare almeno 160
aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale.
Oltre tale limite possono associare aziende condotte anche da altri imprenditori
agricoli.
Tenuto conto del fatto che recentemente in Piemonte sono state istituite
due nuove Province (Verbania e Biella) a partire dalle preesistenti province
di Novara e Vercelli e che le 4 nuove province sono di limitata estensione
e con numero ridotto di aziende agricole, al fine di garantire lesistenza
di Enti che erogano il servizio di assistenza alla gestione ad un adeguato
numero di aziende agricole, è consentita lesistenza di Associazioni provinciali
che operino su di un territorio coincidente con quello delle originarie
Province di Novara e di Vercelli e perciò, operativamente, anche sul territorio
delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella.
Pertanto, in tal caso, il limite di 160 aziende è riferito complessivamente
ad ognuno dei territori interprovinciali (considerato, a fini operativi,
come ununica provincia) così definiti:
Novara - Verbania (ex Provincia di Novara)
Vercelli - Biella (ex Provincia di Vercelli).
2. Si richiede latto notarile anche in caso di modificazione dello Statuto,
nel caso di trasformazione di Ente preesistente.
Lo Statuto, che deve fare riferimento alle indicazioni della Direzione
regionale competente, deve comunque prevedere il voto pro-capite.
3. Al fine di garantire un efficace servizio alle aziende agricole le Associazioni
provinciali occupano in media un tecnico agricolo polivalente o specialista
a tempo pieno almeno ogni 80 aziende nonché un coordinatore del programma
di attività.
4. In merito ai programmi annuali si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI
specificando quanto segue.
1. Devono prevedere a titolo orientativo le seguenti AZIONI consistenti
nel promuovere:
* una multifunzionalità dellimpresa e/o un miglioramento dellorganizzazione
aziendale per diversificare le opportunità di reddito (per esempio, verso:
arboricoltura da legno e interventi silvo-colturali, agriturismo, valorizzazione
di nuovi settori e nicchie nellattività agricola, iniziative per la realizzazione
di interventi finalizzati al recupero e la manutenzione ambientale e per
lutilizzo del territorio a fini ricreativi, attività di presidio contro
il degrado del territorio medesimo);
* particolari metodi di produzione e la migliore qualificazione del prodotto,
puntando allapplicazione dei sistemi di qualità di processo e di prodotto;
* lintegrazione delle attività dellimprenditore agricolo nei confronti
di iniziative innovative di programmazione (che interessano le filiere
di tipo settoriale e/o di tipo territoriale plurisettoriali);
* ladozione di pratiche agricole rispettose dellambiente (riconducibili
almeno alla Buona Pratica Agricola) e del benessere degli animali.
* riduzione dei costi di produzione.
* iniziative per supportare lagricoltore nellapplicazione degli interventi
previsti dal PSR.
* iniziative per listituzione di SERVIZI DI SOSTITUZIONE (peraltro gestiti
operativamente da Enti od Organismi specializzati) e per favorire le pari
opportunità fra uomo e donna.
2. Per garantire la specializzazione degli interventi e la massima professionalità
nella realizzazione dei medesimi per ogni ambito territoriale, data lelevata
quantità ed articolazione quantitativa delle aziende a cui i servizi si
rivolgono, un programma regionale può essere presentato solo da un Ente
operante a livello regionale (avente i requisiti prima specificati) e,
analogamente, un programma provinciale può essere presentato solo da un
Ente provinciale (avente parimenti i requisiti prima specificati).
Entrambi i tipi di programma possono prevedere delle zonizzazioni, rispettivamente,
interprovinciali e allinterno di ogni singola provincia.
3. Nel caso in cui lo stesso Ente presenti programmi con più interventi
e nel caso in cui il proprio programma si integri in programmi a livello
territoriale superiore si rendono necessarie adeguate ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO.
Per ogni intervento deve essere specificato:
- il PERSONALE TECNICO impiegato (funzionalmente dipendente dallEnte che
presenta il programma in cui lintervento è inserito).
Se la stessa unità di personale opera in più interventi è necessario indicarne
la percentuale di utilizzo riferita allattività per cui riceve lintera
retribuzione dallEnte di appartenenza.
- Le ZONE INTERESSATE.
5. AGEVOLAZIONI PREVISTE
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI, con le seguenti specificazioni:
Per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole,
nellambito della quota riguardante la dotazione finanziaria annualmente
prevista dal PSR per lapplicazione della misura L in favore di tali servizi,
si stabilisce nel bando annuale la quota parte (quantificata annualmente
dallAssessorato in accordo con le Amministrazioni Provinciali) per il
finanziamento dei programmi di livello regionale e la quota parte per il
finanziamento dei programmi di livello provinciale (con specificazione
della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna Provincia).
6. PROCEDURE
1. BANDO.
In relazione alle disponibilità finanziarie per lattuazione della misura,
per garantire la massima efficacia ed efficienza dei SERVIZI e la massima
omogeneità di gestione amministrativa, data la complessa integrazione dei
servizi sul territorio regionale, è emanato, in accordo con le Amministrazioni
Provinciali, un BANDO annuale regionale per lapertura delle domande riguardanti
la concessione di contributi di avviamento per i servizi di assistenza
alla gestione sia ad Enti che presentano programmi regionali sia ad Enti
che presentano programmi provinciali.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e DOCUMENTAZIONE.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.
a) Finanziamento dei Programmi regionali.
La documentazione dettagliata da presentare consiste in:
- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente
depositato);
- programma annuale di attività;
- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente
citate.
- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico
ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:
- dati anagrafici;
- titolo di studio
- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni
svolte;
- costo previsto per retribuzioni e trasporti.
- lindicazione degli Enti aderenti allEnte regionale operanti in tutte
le province del Piemonte che possiedono i requisiti previsti dalla presente
normativa (solo per il primo anno di attività).
b) Finanziamento dei Programmi provinciali.
La documentazione dettagliata da presentare consiste in:
- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente
depositato);
- programma annuale di attività;
- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle
aziende aderenti allEnte provinciale con lindicazione di eventuali forme
organizzative delle medesime a livello subprovinciale.
- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente
citate.
- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico
ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:
- dati anagrafici;
- titolo di studio
- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni
svolte;
- costo previsto per retribuzioni e trasporti.
- dichiarazione che lEnte provinciale aderisce ad un Ente regionale che
possiede i requisiti previsti dalla presente normativa.
3. MODULISTICA.
Si fa riferimento alla modulistica principale citata nel bando e messa
a disposizione presso i competenti Uffici dellAgricoltura della Regione.
Si fa riserva di ridefinire la domanda e la documentazione sopracitata
in base ai modelli che saranno predisposti dallEnte pagatore a livello
nazionale.
4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.
Si rimanda alla parte generale, con le seguenti specificazioni.
Poiché, relativamente alle nuove Province di:
- Novara e Verbania
- Vercelli e Biella
che sono state istituite a partire alle preesistenti province, rispettivamente,
di Novara e Vercelli, è consentita lesistenza (come detto al punto 4.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E REQUISITI (2.d)) di Associazioni provinciali
che operino su di un territorio coincidente con quello delle originarie
Province di Novara e di Vercelli e perciò, operativamente, anche sul territorio
delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella, in tal
caso, al fine di semplificare gli aspetti procedurali si ritiene opportuno
adottare il seguente procedimento:
1. Ogni Associazione provinciale elabora un unico programma e lo presenta
secondo il seguente schema:
- Associazione provinciale di Novara:
* elabora un unico programma per il territorio corrispondente alle attuali
province di Novara e di Verbania.
* presenta tale programma alle citate province (il programma deve contenere
le disaggregazioni in quanto ad attività e struttura organizzativa per
le due province interessate).
- Associazione provinciale di Vercelli:
* Vale quanto sopra indicato, relativamente però, alle province di Vercelli
e Biella.
2. Il programma presentato è istruito ed approvato dalle attuali Province
di Novara e di Vercelli, in accordo, rispettivamente, con le Province di
Verbania e di Biella (i cui Responsabili firmano lapprovazione congiuntamente
con quelli delle province incaricate dellistruttoria).
Le Province di Novara e Vercelli, sulla base del contributo approvato,
a seguito di presentazione di domande di erogazione di anticipi e/o acconti
e saldi, da parte delle rispettive Associazioni Provinciali, predispongono
lelenco dei beneficiari da trasmettere alla Regione, (unitamente alla
fideiussione da presentarsi in occasione della richiesta del primo anticipo,
ma per il valore dellintero contributo concedibile) che provvederà allinoltro
allAIMA per il pagamento.
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
8. PRIORITA E RIPARTO FONDI FRA ENTI
1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare
tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:
1. Enti preesistenti;
2. Struttura organizzativa dellEnte adeguata (in particolare in base al
numero di unità di personale tecnico dipendente);
3. Complessità ed articolazione dei programmi (in particolare in base a
quantità e qualità delle azioni, ambiti territoriali, ecc.).
2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti provinciali è effettuato
proporzionalmente al numero delle organizzazioni a livello territoriale
di base.
9. CONTROLLI
Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.
10. RICORSI
I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi
emanati, sono inoltrati:
- per gli interventi di competenza regionale al Direttore Regionale competente
per la materia;
- per gli interventi di competenza provinciale alla Provincia competente
per listruttoria.
In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.).
2. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE COOPERATIVE.
Si specifica quanto segue:
1. PREMESSA
1. I servizi per lassistenza alla gestione delle aziende agricole cooperative
previsti dalla misura L del PSR, devono in generale essere articolati per
tenere conto del fatto che lassistenza alla gestione si diversifica, schematicamente,
a seconda delle zone, in quanto:
* nelle zone con sistemi integrati agricoli ed agroindustriali lassistenza
è richiesta nellambito di processi di innovazione tecnologica, organizzativa
e commerciale per conseguire un miglioramento organizzativo e produttivo
dellazienda agricola cooperativa per rispondere meglio alle richieste
dei settori riguardanti la trasformazione e la commercializzazione.
Pertanto deve essere adeguata per integrarsi e coordinarsi con altri sistemi
di servizi specialistici allassistenza tecnica e allassistenza alla gestione;
* nelle zone con sistemi locali agricoli e rurali a basso sviluppo, lassistenza
è richiesta anche per agevolare la promozione e costituzione di nuove realtà
cooperative, finalizzate a gestire in forma associata processi di riconversione
produttiva, di ammodernamento e di diversificazione economica dellazienda,
ecc.;
Pertanto deve essere adeguata per confrontarsi ed interagire con soggetti
anche extragricoli che assumono sempre più rilevanza nello sviluppo del
territorio rurale e nei processi di integrazione nellambito delle filiere;
E chiaro peraltro che nella maggior parte dei casi esistono realtà territoriali
in cui le caratteristiche sopra descritte coesistono e pertanto devono
essere considerate in modo coordinato per lo sviluppo del territorio.
2. Nellambito dellassistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili
solo aiuti allavviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano
luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.
In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:
- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè
non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi.
- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti
che si integrano con servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili
solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).
Si può parlare di CREAZIONE del Servizio anche nel caso di CONVERSIONE
da un servizio con la caratteristica di fornire una assistenza individualizzata
in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa
nei confronti delle singole cooperative, per risolvere problemi finanziari,
amministrativi, fiscali e normativi, ma in modo isolato dal più generale
contesto socio-economico, ad un servizio con la caratteristica di:
- orientare le cooperative a razionalizzare la propria gestione dei processi
economico - finanziari;
- a cogliere le migliori opportunità di sviluppo nel quadro di un aumento
della propria efficienza circa le capacità previsionali di mercato e di
valorizzazione della qualità dei prodotti.
Pertanto, le forme di assistenza alla gestione che soddisfano esigenze
più specifiche e circoscritte devono essere considerate come ambiti particolari
di una più generale assistenza alla gestione che considera le relazioni
delle cooperative con il più generale contesto socio-economico soprattutto
di filiera.
2. SPESE AMMISSIBILI
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
3. BENEFICIARI
Per garantire il coordinamento delle AZIONI e degli INTERVENTI (di cui
si parlerà successivamente), al fine di tenere conto di quanto specificato
al punto 1. PREMESSA con un grado di integrazione esteso a tutto il territorio
regionale, i beneficiari sono rappresentati dalle Associazioni regionali
per i servizi di assistenza alla gestione di aziende cooperative costituite
come Consorzi regionali cooperativi (in appresso denominati Consorzi).
Inoltre si fa riferimento unicamente ad Associazioni regionali in quanto
le cooperative agricole a cui sono erogati i servizi alla gestione non
sempre hanno basi associative ricadenti interamente in ununica Provincia.
Possono ottenere il finanziamento, oltre a Consorzi di nuova costituzione,
anche Consorzi che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo
agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale
scopo (definiti in appresso ENTI PREESISTENTI), purchè dimostrino la creazione
o lampliamento dei propri servizi nel senso indicato precedentemente.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA E REQUISITI.
1. Le Associazioni regionali per i servizi di assistenza alla gestione
di aziende cooperative devono avere i seguenti requisiti:
1. devono essere costituite sotto forma di Consorzi regionali cooperativi
aventi una durata minima di 10 anni;
2. devono essere dotate, o dotarsi, di un apposito Statuto redatto secondo
le indicazioni dellAssessorato regionale;
3. occupare a tempo pieno almeno un dipendente per lo svolgimento delle
attività di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa
delle aziende agricole cooperative associate, dotato di professionalità
ed esperienza in relazione allattività che deve essere svolta,
4. assicurare un servizio di consulenza per la tenuta della contabilità
ed il servizio di analisi dei risultati contabili ed altri dati;
5. associare almeno 40 cooperative agricole funzionanti,
6. rappresentare un fatturato consolidato di almeno 50 miliardi di lire
nellanno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo;
7. rappresentare più comparti e più fasi (cooperative di produzione, di
lavorazione, trasformazione commercializzazione e vendita dei prodotti
agricoli e zootecnici);
8. avere sede in Piemonte ed associare cooperative piemontesi che interessano
almeno sei Province del Piemonte.
Relativamente ad ogni Consorzio, possono essere considerate oltre che le
cooperative associate direttamente anche le cooperative che siano socie
di queste ultime, purché ricevano specifica assistenza gestionale dal Consorzio
medesimo.
Per fatturato del Consorzio si intende il fatturato consolidato delle cooperative
associate nonché delle relative cooperative socie.
2. In merito ai programmi annuali, si specifica quanto segue:
1. Devono prevedere a titolo orientativo le seguenti AZIONI consistenti
nel promuovere:
* la razionalizzazione dei rapporti fra socio e forma associativa, il governo
di impresa, il controllo del management ed i servizi finanziari ed amministrativi;
* laumento in efficienza della forma associativa per una migliore penetrazione
nei mercati;
* attività specialistiche mirate a particolari operazioni di ingegneria
finanziaria e per la contrattualistica.
2. Costituiscono il programma regionale interventi aventi natura regionale,
interprovinciale e provinciale a seconda dellambito territoriale considerato
ottimale per erogare il servizio alle cooperative.
5. AGEVOLAZIONI PREVISTE
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
6. PROCEDURE
1. BANDO.
In relazione alle disponibilità finanziarie per lattuazione della misura,
è emanato un bando annuale regionale per lapertura delle domande riguardanti
la concessione di contributi di avviamento per i servizi di assistenza
alla gestione delle aziende agricole cooperative a Consorzi che presentano
programmi di ambito regionale.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e DOCUMENTAZIONE.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.
1. La documentazione dettagliata da presentare consiste in:
- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente
depositato);
- certificato di iscrizione al registro delle imprese (rilasciato dalla
C.C.I.A.A., deve indicare tra laltro la composizione degli organi societari
in carica);
- programma annuale di attività;
- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle
aziende cooperative aderenti allEnte.
- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente
citate.
- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico
ed amministrativo) e/o per i consulenti, schede con i seguenti elementi
principali:
- dati anagrafici;
- titolo di studio
- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni
svolte;
- costo previsto per retribuzioni e trasporti.
2. In merito allelenco soci si specifica quanto segue:
1. Deve contenere:
- Elenco delle cooperative socie del Consorzio
- Elenco delle cooperative aderenti alle cooperative socie del Consorzio.
2. Le cooperative riportate nellelenco devono risultare operative al momento
della presentazione della domanda di finanziamento del programma annuale
di attività.
3. Lelenco deve essere distinto per province. Nellambito di ciascuna
provincia, le cooperative devono essere raggruppate secondo i seguenti
comparti produttivi:
- latte (bovino, ovicaprino)
- carne (bovina, suina, ovicaprina)
- vitivinicolo
- cerealicolo
- riso
- proteoleaginose
- piante vive e prodotti della floricoltura
- ortofrutticolo
- altri prodotti (miele, ecc.)
- forestale
- servizi
- commercializzazione dei prodotti
- altro (specificare)
4. Relativamente ad ogni cooperativa associata devono essere riportati
i seguenti elementi:
- denominazione completa della ragione sociale, lindirizzo della sede
legale e la segnalazione di eventuali sedi operative.
- valore in lire del fatturato e lesercizio a cui è riferito (che deve
essere quello ricadente nellanno precedente quello in cui la domanda è
presentata)
5. Relativamente ai seguenti parametri:
- n. cooperative associate
- valore del fatturato
è opportuno che siano riportati tutti i totali parziali (riferiti ai singoli
comparti produttivi ed alle province) oltre che il totale generale.
3. MODULISTICA.
Si fa riferimento alla modulistica principale citata nel bando e messa
a disposizione presso i competenti Uffici dellAgricoltura della Regione.
Si fa riserva di ridefinire la domanda e la documentazione sopracitata
in base ai modelli che saranno predisposti dallEnte pagatore a livello
nazionale.
- Modello di domanda per accedere al finanziamento del Servizio (mod. SAG1P)
- Modello di Programma quadro quinquennale (mod. SAG2P)
- Modello di Programma annuale di attività e preventivo di spesa (mod.
SAG3P)
- Scheda del personale (mod. SAG4P)
4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
7. PRIORITA E RIPARTO FONDI FRA ENTI
1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare
tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:
1. Enti preesistenti;
2. Struttura organizzativa dellEnte adeguata (in particolare in base al
numero di unità di personale dipendente);
3. Complessità ed articolazione dei programmi (in particolare in base a
quantità e qualità delle azioni, ambiti territoriali, ecc.).
2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti è effettuato proporzionalmente
al numero delle cooperative socie ed al fatturato complessivo delle stesse.
8. CONTROLLI
Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.
9. RICORSI
I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi
emanati, sono inoltrati al Direttore Regionale competente per la materia.
In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.).
3. SERVIZI ORIENTATI A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ: AGRICOLTURA BIOLOGICA
1. PREMESSA
1. Mediante la l.r. 25.06.1999, n. 13 Norme per lo sviluppo dellAgricoltura
Biologica, anche la Regione Piemonte si è dotata di uno strumento legislativo
con il quale ha stabilito di contribuire alle finalità dellequilibrio
dellambiente naturale e della tutela della salute dei consumatori (rientranti
ampiamente negli obiettivi del PSR) incentivando, tra laltro, la promozione
e diffusione del metodo di produzione biologico.
La L.r. n. 13/99 attribuisce alle ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI BIOLOGICI
(definite in appresso A.P.B.) un ruolo importante al fine di conseguire
le citate finalità.
Trattasi di forme associative che operano in un campo di attività, disciplinate
da Regolamenti Comunitari, che si sono sviluppate in tempi recenti e che
sono in forte espansione.
2. Nellambito dellassistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili
solo aiuti allavviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano
luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.
In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:
- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè
non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi.
- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti
che si integrano con servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili
solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).
Sono pertanto finanziabili i servizi erogati dalle APB che la legge prevede
come scopi sociali, e cioè:
a) lassistenza interaziendale per lapplicazione di metodi dellagricoltura
biologica;
b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dellagricoltura
biologica, le informazioni e laggiornamento tecnico dei soci;
c) unattività aziendale in comune riguardante lagricoltura biologica;
d) altre attività riguardanti lagricoltura biologica.
Tali Servizi, infatti, hanno contenuti specialistici, e sono in rapida
evoluzione.
2. SPESE AMMISSIBILI.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.
Sono ammesse spese per iniziative di divulgazione, informazione ed aggiornamento
tecnico dei soci circa i più rilevanti argomenti riguardanti lapplicazione
del metodo di produzione biologica (es: nellambito dei costi del personale,
affitto dei locali, costi di esercizio, ecc.)
3. BENEFICIARI
Trattasi delle A.P.B. a cui aderiscono le aziende nelle quali si applicano
i metodi riguardanti lagricoltura biologica prevista dal Reg. (CEE) n.
2092/91 e successive integrazioni e modificazioni (anche facendo ricorso
alle cosiddette preparazioni biodinamiche previste nellallegato I al
citato Reg CEE) per quanto riguarda le produzioni biologiche vegetali ed
i metodi previsti dal Reg. CE n. 1804/99 per quanto riguarda le produzioni
biologiche zootecniche.
Le A.P.B. operano su scala regionale in quanto la l.r. n. 13/99 ha previsto
che il loro riconoscimento (e conseguentemente il relativo controllo e
vigilanza) sia effettuato dalla Regione Piemonte.
Occorre inoltre tenere conto che le aziende socie in cui si pratica il
metodo di produzione biologico si rapportano ad ORGANISMI DI CONTROLLO
che operano a livello regionale.
Pertanto anche lassistenza tecnica è integrata in programmi di ambito
territoriale regionale.
Possono ottenere il finanziamento, oltre ad Associazioni di nuova costituzione,
anche Associazioni che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo
agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale
scopo, purché dimostrino la creazione o lampliamento dei propri servizi
nel senso indicato precedentemente.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA E REQUISITI.
1. LA.P.B. deve associare almeno 100 aziende agricole il cui titolare
sia imprenditore agricolo a titolo principale (come definito nel Piano
di sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999"):
* persona fisica;
* persona giuridica (cooperativa di conduzione a proprietà indivisa, società
di persone, società di capitali, altre cooperative agricole).
In generale, nelle zone montane, valgono per gli imprenditori agricoli
i requisiti previsti a proposito delle medesime.
In aggiunta alle 100 aziende, può associare aziende agricole il cui titolare
è imprenditore agricolo.
LA.P.B. deve dimostrare di essere dotata di strutture, attrezzature e
personale adeguati alla fase di avvio.
2. In merito ai programmi annuali, si specifica a titolo orientativo che
devono prevedere AZIONI che coincidono in linea di massima con gli scopi
sociali specificati al punto 1. PREMESSA.
Possono inoltre prevedere AZIONI volte ad incrementare il volume di prodotto
immesso sul mercato come prodotto biologico certificato.
5. AGEVOLAZIONI PREVISTE.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
6. PROCEDURE
1. BANDO.
In relazione alle disponibilità finanziarie per lattuazione della misura,
è emanato un bando annuale regionale per lapertura delle domande riguardanti
la concessione di contributi di avviamento per i servizi di assistenza
alla gestione delle aziende agricole biologiche ad Associazioni che presentano
programmi di ambito regionale.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni:
1. La documentazione dettagliata da presentare consiste in:
- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente
depositato);
- programma annuale di attività;
- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle
aziende aderenti allAssociazione.
- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente
citate.
- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico
ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:
- dati anagrafici (se già disponibili a preventivo);
- titolo di studio
- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni
svolte;
- costo previsto per retribuzioni e trasporti.
Nel caso in cui tra i soci rientrino persone giuridiche, è necessario allegare
anche:
* deliberazione dellOrgano competente della persona giuridica riguardante
ladesione alla A.P.B..
* Atto costitutivo e Statuto delle persone giuridiche aderenti.
LA.P.B. è tenuta ad acquisire e tenere a disposizione della Regione le
dichiarazioni dei singoli produttori riguardanti lentità del prodotto
certificato, sua percentuale sul prodotto complessivo e la collocazione
commerciale del prodotto certificato medesimo.
2. Relativamente allELENCO DEI SOCI si specifica quanto segue:
a) LElenco dei soci deve contenere i seguenti elementi:
* dati anagrafici e partita I.V.A. (oppure codice fiscale) dellazienda;
* indirizzo produttivo;
* superficie agricola utilizzata;
* superficie destinata ad agricoltura;
-convenzionale
-biologica
-in conversione
* data di ammissione allAssociazione;
* data della notifica;
* data del conseguimento dellidoneità da parte dellOrganismo di controllo.
La A.P.B. deve tenere agli atti le domande di adesione dei soci.
b) Possono essere presi in considerazione solo i soci che siano iscritti
nellelenco Regionale degli operatori dellagricoltura biologica (di cui
al D.lgs n. 220/95), riferito al 31 dicembre dellanno precedente quello
in cui è presentata la domanda.
Se lelenco non è ancora disponibile al momento in cui listruttoria è
effettuata, si fa riferimento ai produttori agricoli biologici che hanno
notificato alle Province e alle Comunità Montane linizio attività ai sensi
del Reg. CEE n. 2092/91 e che sono in possesso dellidoneità da parte degli
Organismi di controllo.
c) A titolo di documentazione atta a dimostrare i dati riguardanti lubicazione,
estensione e riparto catastale dei terreni, distinguendo quelli coltivati
biologicamente e quelli in conversione, è sufficiente che lAssociazione
tenga agli atti copia delle Notifiche (Mod. A e Mod. B) e copia delle variazioni
di notifica.
3. MODULISTICA.
Si fa riferimento alla modulistica citata nel bando e messa a disposizione
presso i competenti Uffici dellAgricoltura della Regione.
Si fa riserva di ridefinire la domanda e la documentazione sopracitata
in base ai modelli che saranno predisposti dallEnte pagatore a livello
nazionale.
4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
7. PRIORITA E RIPARTO FONDI FRA ENTI
1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare
tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:
1. Avere ottenuto il riconoscimento ai sensi della L.r. n. 13/99.
2. Struttura organizzativa dellEnte adeguata;
3. Dal secondo anno di attività associare produttori che immettono sul
mercato prodotto biologico certificato.
2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti è effettuato proporzionalmente
alla consistenza della base associativa in generale e a quella relativa
ai soci che commercializzano il prodotto biologico certificato.
8. CONTROLLI
Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.
9. RICORSI
I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi
emanati, sono inoltrati al Direttore Regionale competente per la materia.
In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.).
Allegato B
Asse prioritario: n. 1 - Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale
-
Sottoasse: n. 1.3 - Servizi e strutture per le aziende agricole -
Misura L, Azione 1: AVVIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE
DELLE AZIENDE AGRICOLE.
Riferimento normativo: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo
II, Capo IX, Art. 33 - 3° trattino.
BANDO
Per lapplicazione della misura L del Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Piemonte 2000-2006", redatto ai sensi dei Regg. (CE) n. 1257/99 e Reg.
(CE) n. 1750/99 (in appresso denominato PSR) - AZIONE L1: AIUTI PER LAVVIAMENTO
DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE" (denominati
in appresso SERVIZI) è emanato il seguente bando con lapertura dei termini
di presentazione delle domande di contributo per lavviamento dei servizi
stessi per il periodo di attività 16 OTTOBRE 2000 - 15 OTTOBRE 2001 (definita
come attività anno 2001).
Per ragioni di urgenza, trattasi di un UNICO BANDO REGIONALE (riguardante
anche le attività conferite alle Amministrazioni Provinciali).
Il presente bando si articola in una sezione INDICAZIONI GENERALI (valida
per tutti i tipi di Servizio) ed in una sezione INDICAZIONI PARTICOLARI
(valida per ogni tipo di Servizio).
Per quanto non specificato dal presente bando si deve far riferimento alle
norme contenute nel PSR e nelle relative ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE
della misura L.
- INDICAZIONI GENERALI -
1. SERVIZI FINANZIABILI
Sono finanziabili i seguenti tipi di servizi:
1. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE.
2. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE AGRICOLE.
3. SERVIZI ORIENTATI A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ.
2. ENTI ATTUATORI.
I SERVIZI devono essere attuati da ENTI che devono in generale:
1. garantire esperienza nel campo dellassistenza alla gestione delle aziende
agricole e cooperative, cioè che hanno già operato nel campo dei servizi
di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti
a tale scopo (se non sono di nuova costituzione);
2. garantire la gestione democratica da parte degli associati;
3. non operare discriminazioni per quanto riguarda laccesso ai servizi
da parte delle aziende agricole (nel rispetto di quanto previsto da specifiche
normative comunitarie, nazionali, regionali);
4. assicurare la massima diffusione delle informazioni nei confronti di
tutti gli operatori potenzialmente interessati, con la possibilità di integrarle
in una strategia complessiva anche a livello regionale.
3. PROGRAMMI DI ATTIVITA
Lattuazione dei servizi presuppone la predisposizione di un PROGRAMMA
QUADRO QUINQUENNALE da parte degli Enti attuatori articolato in PROGRAMMI
ANNUALI.
Il PROGRAMMA ANNUALE per lanno 2001, oggetto del presente bando, deve
articolarsi in AZIONI (di cui si deve fornire la descrizione in quanto
a STRATEGIA COMPLESSIVA); per ogni azione devono essere descritti gli INTERVENTI
SPECIFICI A LIVELLO OPERATIVO.
Possono essere presentati PROGRAMMI REGIONALI o PROGRAMMI PROVINCIALI in
relazione ai vari tipi di SERVIZIO,
La stessa AZIONE può evidentemente ritrovarsi anche in programmi a livelli
territoriali diversi però, per quanto detto, con interventi diversi in
base agli obiettivi che è necessario perseguire nellambito territoriale
a cui si riferiscono.
4. SPESE AMMISSIBILI
Sono le seguenti:
a) Costi del personale: trattasi di costi per personale tecnico (cioè direttamente
impegnato nella predisposizione e/o nella attuazione dei programmi di attività
per la fornitura del servizio di assistenza alla gestione):
- Corrispettivi (compresi gli oneri riflessi nel caso di personale dipendente
proprio o prestato da altri Enti), rimborsi per spese di trasporti (rimborsi
chilometrici - commisurati al 20% del costo di un litro della benzina verde
al primo gennaio di ogni anno, mezzi di linea), spese di assicurazione
per il trasporto del personale, ecc.
- Oneri per servizi, riguardanti consulenze tecnico-gestionali di esperti,
compresa lacquisizione di materiale per laggiornamento del personale
tecnico quali pubblicazioni e riviste specializzate (anche periodiche)
o altri mezzi di comunicazione multimediale.
Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota lEnte in base
a qualsivoglia rapporto contrattuale.
b) Affitto dei locali: trattasi di costi relativi ai canoni di locazione.
- Se i locali vengono acquistati o sono già di proprietà dellEnte, le
spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai valori di mercato.
- In caso di lavori interni di ristrutturazione ammortizzabili, il costo
ammesso è limitato alla quota di ammortamento.
c) Acquisto di attrezzature di ufficio compresi materiali e programmi informatici:
spesa per lacquisto.
d) Costi di esercizio: trattasi di costi per il funzionamento degli uffici
(energia elettrica, riscaldamento spese postali e di telecomunicazione
(traffico voce, dati, fax), cancelleria, stampati, ecc.), manutenzione
dei locali ed attrezzature nonché relativi ai mezzi di servizio di proprietà
dellEnte (limitatamente al carburante, manutenzione, assicurazione dei
mezzi).
e) Spese amministrative: trattasi di costi per:
- personale amministrativo a supporto della realizzazione dei programmi
e cioè i corrispettivi (compresi gli oneri riflessi nel caso di personale
dipendente proprio o prestato da altri Enti);
- Oneri per servizi, riguardanti consulenze di esperti in materia amministrativa,
fiscale, contabile, ecc. compreso lacquisto di materiale per laggiornamento
del personale amministrativo quali pubblicazioni e riviste specializzate
(anche periodiche) o altri mezzi di comunicazione multimediale.
Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota lEnte in base
a qualsivoglia rapporto contrattuale.
- Spese di costituzione (nel caso di Enti nuovi) o per la modificazione
degli Statuti (nel caso di Enti preesistenti).
Tutte le spese sopra elencate sono ammissibili dal 16 Ottobre 2000, salvo
specificazione contraria.
A consuntivo possono essere ammesse compensazioni fra le varie voci di
spesa rispetto a quanto indicato nel preventivo, purché entro i limiti
della spesa ammessa complessiva approvata.
5. PERSONALE
1. Per garantire lerogazione di SERVIZI di elevata qualità, gli stessi
ENTI devono dotarsi di personale tecnico qualificato che deve possedere
uno dei seguenti titoli di studio:
1 - Titoli rilasciati da Facoltà Universitarie: Lauree, Diplomi universitari,
Diplomi rilasciati da scuole dirette a fini speciali (Sdafs) nel campo
agrario, forestale, economico commerciale, veterinario, biologico, agroalimentare,
agroindustriale, ambientale.
Diplomi di specializzazione nei campi suddetti e in quello relativo allapplicazione
dei sistemi di qualità nel settore agricolo.
2 - Titoli rilasciati da Istituti di Scuola Media Superiore: Diplomi in
campo agrario, agrotecnico, enologico, economico commerciale, ambientale
e di specializzazione nellapplicazione dei sistemi di qualità in campo
agricolo.
3 - Altri titoli di studio di scuola media superiore od universitari potranno
essere valutati ed approvati dalla Regione in relazione a particolari esigenze
specialistiche espressamente segnalate nei programmi di attività degli
Enti beneficiari.
4 - In mancanza del titolo di studio vengono richiesti almeno 10 anni di
esperienza nelle attività che fanno capo ai servizi di sviluppo agricolo,
quali in particolare lassistenza tecnica, gestionale e contabile, riconosciuta
dalla competente struttura regionale o provinciale.
5 - Per il personale che svolge funzioni di coordinamento a livello regionale
o provinciale è richiesto un qualsiasi titolo di studio rilasciato da Istituti
di scuola media superiore o da Facoltà universitarie, anche non nei campi
sopra citati, purché dotato di adeguata esperienza.
2. Il personale amministrativo utilizzato a supporto dei programmi deve
possedere professionalità adeguata.
6. AGEVOLAZIONI PREVISTE
1. La dotazione finanziaria complessiva recata dalla misura L del PSR per
lattività 2001 è di L. 13.553.000.000 (pari a 7 Meuro), di cui:
a) per lavviamento di servizi di assistenza alla gestione di aziende singole:
L. 10.553.000.000
b) per lavviamento di servizi di assistenza alla gestione di aziende cooperative
agricole:
L. 2.000.000.000
c) per lavviamento di servizi di assistenza alla gestione di aziende agricole
biologiche:
L. 1.000.000.000
2. Per lanno 2001 è concesso un contributo in conto capitale fino al 100%
della spesa ammessa per i programmi riguardanti il 1° anno di attività.
Il contributo è concesso agli Enti che dimostrano di possedere i requisiti
previsti dalla normativa per assicurare lerogazione dei servizi in modo
continuativo ed al livello qualitativo richiesto.
Gli Enti riconosciuti tali acquisiscono il diritto ad essere finanziati
per il quinquennio stabilito dalla normativa, fatta salva una verifica
annuale circa la sussistenza dei requisiti e la qualità del servizio erogato.
7. PROCEDURE
1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE.
La domanda, trattandosi del primo anno di attività, fa riferimento a:
- un PROGRAMMA QUADRO complessivo di durata quinquennale con una quantificazione
di massima della spesa globalmente prevista per ogni anno.
Tale programma deve essere presentato con la domanda.
- un PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER LANNO 2001 con il PREVENTIVO DI SPESA.
Tale programma può essere presentato anche successivamente alla domanda
(come più avanti specificato).
Alla domanda, sia per il finanziamento dei programmi regionali sia per
il finanziamento dei i programmi provinciali, deve inoltre essere allegato:
- STATUTO.
Nel caso di Ente preesistente che abbia già operato nellambito dei Servizi
di sviluppo agricolo soprattutto per lapplicazione di Regolamenti Comunitari
e qualora questo non sia ancora adeguato in rapporto alle finalità e requisiti
richiesti, è possibile presentare con la domanda ancora lo Statuto in vigore
presentando però anche una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
che specifichi limpegno che fin dallinizio del periodo annuale a cui
lattività si riferisce lEnte opera in base alle presenti norme del PSR
e che entro il termine stabilito dalle Strutture a cui le domande sono
state presentate sarà trasmesso lo Statuto modificato.
- EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE specificata per ciascun tipo di servizio
Inoltre, entro i 30 giorni successivi, lEnte è tenuto a presentare la
DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA che consiste nel PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA
con il PREVENTIVO DI SPESA e nellulteriore documentazione precisata più
avanti nella descrizione di ciascun tipo di servizio.
Alla domanda deve essere allegata la DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA specificata
per ciascun tipo di servizio.
a) Finanziamento dei Programmi regionali.
La domanda va inoltrata alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca, Direzione Regionale 12 Sviluppo dellAgricoltura - Settore
Servizi di Sviluppo Agricolo entro 30 giorni dalla data di approvazione
del presente bando.
b) Finanziamento dei Programmi provinciali.
La domanda va inoltrata alle Amministrazioni Provinciali - Settori/Servizi
dellAgricoltura entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente
bando.
Nel caso di inoltro delle domande per via postale farà fede la data del
timbro postale.
3. MODULISTICA
La modulistica è la seguente:
- Modello di domanda per accedere al finanziamento del Servizio;
- Modello di PROGRAMMA QUADRO quinquennale;
- Modello DI PROGRAMMA ANNUALE di attività e PREVENTIVO DI SPESA;
- Scheda del personale;
ed è messa a disposizione degli Enti presso i competenti Uffici dellAgricoltura
della Regione Piemonte (per gli Enti che presentano programmi regionali)
o delle Province (per gli Enti che presentano programmi provinciali).
Si fa riserva di ridefinire la domanda e la documentazione sopracitata
in base ai modelli che saranno predisposti dallEnte pagatore a livello
nazionale.
4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA
Compete agli Enti territoriali a cui le domande di finanziamento sono presentate
(Regione o Province).
Si articola nelle seguenti fasi:
a) Questa fase inizia con il RICEVIMENTO DELLA DOMANDA e termina con la
presentazione della DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA (prima specificata).
LEnte territoriale competente effettua una valutazione delle domande presentate
e della relativa documentazione (quando risulta completa) per stabilire
la sussistenza di tutti i requisiti richiesti a proposito:
- degli Enti richiedenti;
- del contenuto dei programmi (PROGRAMMA QUADRO e PROGRAMMA ANNUALE DI
ATTIVITA e PREVENTIVO DI SPESA)
b) Gli Enti le cui domande sono state considerate ammissibili sono convocati
per stabilire le condizioni specifiche (ad esempio, eventuali MASSIMALI
DI SPESA, MODALITÀ DETTAGLIATE DI RENDICONTAZIONE, MODALITA DI EROGAZIONE
DEGLI ANTICIPI E/O ACCONTI, EVENTUALI MODIFICHE DEGLI STATUTI, ecc.) alle
quali lEnte territoriale competente concede il contributo.
Relativamente ai programmi provinciali, saranno successivamente emanate
le relative disposizioni in merito, previamente concordate con le Province.
Nel caso di conclusione positiva di tale fase si riconosce che lEnte possiede
i requisiti richiesti per operare ai sensi della misura L del PSR; si approva
il PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA riguardante il primo anno; se ne quantifica
in modo definitivo la spesa ammessa ed il contributo di avviamento (con
determinazione dirigenziale).
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Lerogazione del contributo complessivo spettante a ciascun Ente si articola
mediante il pagamento di anticipi e/o acconti e del saldo.
Tale pagamento è effettuato dallOrganismo Pagatore Nazionale (O.P.N.)
sulla base dellimporto segnalato, per tali anticipi e o acconti e per
il saldo, dalla Regione mediante la trasmissione di appositi elenchi.
Per quanto riguarda gli elenchi che specificano gli Enti provinciali e
i relativi importi da erogarsi, questi sono trasmessi dalle Province alla
Regione che provvede allinoltro allO.P.N..
Si prevede quanto segue):
a) Anticipi e/o acconti.
1) Previo rilascio di fideiussione, possono essere erogati ANTICIPI allinizio
di esecuzione delle attività.
2) Previo rilascio di fideiussione possono essere erogati ACCONTI in corso
dopera per attività pari al massimo a quanto realizzato.
3) Gli acconti e gli anticipi non possono superare il 90% del contributo.
Gli Enti inoltrano domanda di erogazione degli anticipi allEnte territoriale
competente, unitamente alla garanzia fideiussoria, entro le date e secondo
le disposizioni che saranno stabilite dallO.P.N.
In ogni caso la domanda di erogazione del 1° anticipo non potrà essere
presentata prima dellespletamento degli adempimenti previsti al punto
4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.
Limporto della FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA dovrà essere pari
al 100% del finanziamento concesso.
La Regione inoltra tutti gli elenchi (regionali e provinciali) allO.P.N.
per il pagamento, di norma, entro i successivi 10 giorni alla ricezione
delle domande per gli Enti regionali o degli elenchi trasmessi dalle Province
per gli Enti provinciali (linoltro degli elenchi da parte delle Province
alla Regione è effettuato di norma entro i dieci giorni successivi al ricevimento
della domanda).
b) Saldo
E erogato allultimazione delle attività.
Gli Enti inoltrano domanda di erogazione del saldo entro il 31 Gennaio
2002, presentando apposita rendicontazione, allEnte territoriale competente.
Questultimo effettua listruttoria entro i 45 giorni successivi alla domanda
e quantifica ed approva (mediante determinazione dirigenziale) la spesa
ammessa ed il relativo contributo in fase di consuntivo ed il conseguente
saldo da erogarsi.
Sulla base di tale atto lEnte territoriale competente predispone lelenco
che specifica gli Enti beneficiari ed i relativi importi da erogarsi.
Le Province provvedono allimmediato invio dei propri elenchi alla Regione
la quale inoltra tutti gli elenchi (regionali e provinciali) allO.P.N.
per il pagamento.
8. PRIORITA E RIPARTO FONDI FRA ENTI
Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare
tutte le domande ammissibili, saranno adottate le priorità nonché i criteri
per il riparto fondi fra Enti specificati relativamente ad ogni tipo di
servizio.
9. CONTROLLI
In generale si fa riferimento a quanto previsto nella parte prima, Aspetti
Generali del PSR, punti 12.3.2 (Disposizioni relative ai controlli), 12.3.2.1
(Controllo amministrativo), 12.3.2.2 (Controlli in loco).
Nello specifico, a titolo esemplificativo, riguardano i seguenti argomenti
(con i criteri in appresso specificati):
1. La permanenza dei REQUISITI richiesti.
- Oltre alla struttura organizzativa (operatività regionale o provinciale,
sedi, personale, ecc.) ed alla attività degli Organi statutari, è considerata
soprattutto la BASE ASSOCIATIVA (numero e qualifica dei soci).
Sulla base associativa possono essere disposti controlli a campione riguardanti
almeno il 5% della medesima (complessivamente o solo in riferimento alla
quota che possiede i requisiti in relazione ai quali il controllo è specificamente
disposto).
- Gli Enti tengono a disposizione della Regione o della Provincia tutta
la documentazione a supporto degli elenchi soci (domande di adesione, ecc.).
2. La corretta realizzazione degli INTERVENTI per lerogazione dei SERVIZI
(loro validità, raggiungimento degli obiettivi, ecc.).
Gli Enti sono tenuti a fornire tutte le informazioni e la documentazione
richieste dalla Regione o dalla Provincia riguardante soprattutto il personale
(eventuali convenzioni, lettere di incarico, documentazione riguardante
lattività svolta, ecc.).
Per quanto riguarda gli interventi in favore delle aziende, possono essere
disposti CONTROLLI A CAMPIONE riguardanti almeno il 5% delle aziende interessate
3. La corretta utilizzazione dei fondi pubblici.
Gli Enti devono tenere a disposizione tutta la DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA,
circa la quale la Regione o la Provincia possono disporre controlli a campione
(anche presso le sedi degli Enti medesimi).
I controlli precedentemente specificati riguardano la fase di consuntivo.
Comunque, la Regione o la Provincia, possono disporre controlli aggiuntivi
e decidere di effettuare controlli, oltre che a consuntivo, anche in momenti
intermedi del periodo di attività.
- INDICAZIONI SPECIFICHE -
1. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE.
1. PREMESSA
Nellambito dellassistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili
solo aiuti allavviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano
luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.
In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:
- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè
non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi.
- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti
mediante lintegrazione di servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili
solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).
Si può parlare di CREAZIONE del Servizio anche nel caso di CONVERSIONE
da un servizio con la caratteristica di fornire una assistenza tecnica
puntiforme (cioè i cui effetti si esauriscono interamente nellambito
aziendale) ad un servizio con la caratteristica di orientare limprenditore
agricolo a cogliere le migliori opportunità di sviluppo nel quadro di uno
sviluppo rurale come inteso dal Reg. (CE) n. 1257/99 e cioè sia in senso
orizzontale (sviluppo plurisettoriale) sia in senso verticale (sviluppo
nellambito delle filiere).
Pertanto, le forme di assistenza alla gestione che soddisfano esigenze
più specifiche e circoscritte quali, ad esempio, iniziative di informazione
mirate a risolvere problemi tecnici, tecnico-gestionali e contabili che
sorgono comunque nelle fasi critiche dei cicli produttivi delle aziende
agricole singole devono essere considerati come ambiti particolari di una
più generale assistenza alla gestione avente carattere multifunzionale
e polivalente.
2. SPESE AMMISSIBILI
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
3. BENEFICIARI
Trattasi di Enti aventi la natura di Associazioni.
Possono ottenere il finanziamento anche Enti che hanno già operato nel
campo dei servizi di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari
e riconosciuti a tale scopo (definiti in appresso ENTI PREESISTENTI), purchè
dimostrino la creazione o lampliamento dei propri servizi nel senso indicato
precedentemente.
Associano aziende agricole condotte da imprenditori agricoli a titolo principale
(come definito nel Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg.
(CE) n. 1257/1999"):
- direttamente se trattasi di Enti operanti in ambito provinciale che assumono
pertanto la natura di ASSOCIAZIONI PROVINCIALI.
LAssociazione provinciale, per articolare il proprio servizio in modo
capillare sul territorio, può prevedere che siano costituite forme organizzative
delle proprie aziende socie a livello territoriale subprovinciale aggregandole
opportunamente (nel caso di Enti preesistenti tali forme organizzative
non devono però aumentare rispetto al numero - complessivo, per provincia,
per ogni Ente - di eventuali altre forme organizzative della stessa natura
presenti al 31.12.1999).
Le forme organizzative a livello territoriale subprovinciale devono avere
i seguenti requisiti:
1. aggregare un minimo di 80 aziende.
2. essere costituite con atto notarile e dotate di un apposito statuto
che preveda il voto pro-capite.
3. Essere coordinate dallAssociazione Provinciale che ne ha previsto la
costituzione.
- per il tramite di Enti provinciali ad essi aderenti (e dotati di idonea
organizzazione) se operanti in ambito regionale che assumono pertanto la
natura di ASSOCIAZIONI REGIONALI.
In generale, nelle zone montane, valgono per gli imprenditori agricoli
i requisiti previsti a proposito delle medesime.
Pertanto, per garantire il coordinamento delle AZIONI e degli INTERVENTI
(di cui si parlerà successivamente) al fine di conseguire le finalità specificate
al punto 1. PREMESSA con un grado di integrazione esteso a tutto il territorio
regionale (come prescrive la misura L del PSR) ed ai livelli richiesti
da una assistenza alla gestione avente carattere multifunzionale e polivalente
è necessario che ad un Ente regionale aderiscano Enti provinciali operanti
in tutte le Province del Piemonte con adeguata struttura organizzativa.
Le condizioni prima specificate devono esser rispettate anche perché, come
già detto, i SERVIZI devono integrarsi con altri SERVIZI specialistici
e devono essere adeguati per confrontarsi ed interagire con soggetti agricoli
ed extragricoli (pubblici e privati) che possono riferirsi ad ambiti territoriali
diversificati, regionali e provinciali, con funzioni e ruoli specializzati
per gli ambiti territoriali a cui si riferiscono.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA E REQUISITI
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI e si specifica quanto segue:
1. LEnte operante in ogni provincia (aderente allEnte regionale) deve
essere dotato di personalità giuridica autonoma ed associare almeno 160
aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale.
Oltre tale limite possono associare aziende condotte anche da altri imprenditori
agricoli.
Tenuto conto del fatto che recentemente in Piemonte sono state istituite
due nuove Province (Verbania e Biella) a partire dalle preesistenti province
di Novara e Vercelli e che le 4 nuove province sono di limitata estensione
e con numero ridotto di aziende agricole, al fine di garantire lesistenza
di Enti che erogano il servizio di assistenza alla gestione ad un adeguato
numero di aziende agricole, è consentita lesistenza di Associazioni provinciali
che operino su di un territorio coincidente con quello delle originarie
Province di Novara e di Vercelli e perciò, operativamente, anche sul territorio
delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella.
Pertanto, in tal caso, il limite di 160 aziende è riferito complessivamente
ad ognuno dei territori interprovinciali (considerato, a fini operativi,
come ununica provincia) così definiti:
Novara - Verbania (ex Provincia di Novara)
Vercelli - Biella (ex Provincia di Vercelli).
2. Si richiede latto notarile anche in caso di modificazione dello Statuto,
nel caso di trasformazione di Ente preesistente.
Lo Statuto, che deve fare riferimento alle indicazioni della Direzione
regionale competente, deve comunque prevedere il voto pro-capite.
3. Al fine di garantire un efficace servizio alle aziende agricole le Associazioni
provinciali occupano in media un tecnico agricolo polivalente o specialista
a tempo pieno almeno ogni 80 aziende nonché un coordinatore del programma
di attività.
4. In merito ai programmi annuali si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI
specificando quanto segue.
1. Devono prevedere a titolo orientativo le seguenti AZIONI consistenti
nel promuovere:
* una multifunzionalità dellimpresa e/o un miglioramento dellorganizzazione
aziendale per diversificare le opportunità di reddito (per esempio, verso:
arboricoltura da legno e interventi silvo-colturali, agriturismo, valorizzazione
di nuovi settori e nicchie nellattività agricola, iniziative per la realizzazione
di interventi finalizzati al recupero e la manutenzione ambientale e per
lutilizzo del territorio a fini ricreativi, attività di presidio contro
il degrado del territorio medesimo);
* particolari metodi di produzione e la migliore qualificazione del prodotto,
puntando allapplicazione dei sistemi di qualità di processo e di prodotto;
* lintegrazione delle attività dellimprenditore agricolo nei confronti
di iniziative innovative di programmazione (che interessano le filiere
di tipo settoriale e/o di tipo territoriale plurisettoriali);
* ladozione di pratiche agricole rispettose dellambiente (riconducibili
almeno alla Buona Pratica Agricola) e del benessere degli animali.
* riduzione dei costi di produzione.
* iniziative per supportare lagricoltore nellapplicazione degli interventi
previsti dal PSR.
* iniziative per listituzione di SERVIZI DI SOSTITUZIONE (peraltro gestiti
operativamente da Enti od Organismi specializzati) e per favorire le pari
opportunità fra uomo e donna.
2. Per garantire la specializzazione degli interventi e la massima professionalità
nella realizzazione dei medesimi per ogni ambito territoriale, data lelevata
quantità ed articolazione quantitativa delle aziende a cui i servizi si
rivolgono, un programma regionale può essere presentato solo da un Ente
operante a livello regionale (avente i requisiti prima specificati) e,
analogamente, un programma provinciale può essere presentato solo da un
Ente provinciale (avente parimenti i requisiti prima specificati).
Entrambi i tipi di programma possono prevedere delle zonizzazioni, rispettivamente,
interprovinciali e allinterno di ogni singola provincia.
3. Nel caso in cui lo stesso Ente presenti programmi con più interventi
e nel caso in cui il proprio programma si integri in programmi a livello
territoriale superiore si rendono necessarie adeguate ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO.
Per ogni intervento deve essere specificato:
- il PERSONALE TECNICO impiegato (funzionalmente dipendente dallEnte che
presenta il programma in cui lintervento è inserito).
Se la stessa unità di personale opera in più interventi è necessario indicarne
la percentuale di utilizzo riferita allattività per cui riceve lintera
retribuzione dallEnte di appartenenza.
- Le ZONE INTERESSATE.
5. AGEVOLAZIONI PREVISTE
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI, con le seguenti specificazioni:
Per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole,
nellambito della quota riguardante la dotazione finanziaria annualmente
prevista dal PSR per lapplicazione della misura L in favore di tali servizi,
si stabilisce nel bando annuale la quota parte (quantificata annualmente
dallAssessorato in accordo con le Amministrazioni Provinciali) per il
finanziamento dei programmi di livello regionale e la quota parte per il
finanziamento dei programmi di livello provinciale (con specificazione
della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna Provincia).
6. PROCEDURE
1. DOTAZIONE FINANZIARIA.
La dotazione finanziaria per lattuazione della misura L è garantita da
fondi FEOGA sezione Garanzia
Per lattività anno 2001 (16 Ottobre 2000 - 15 Ottobre 2001) la disponibilità
finanziaria è la seguente:
- per programmi regionali per i servizi di assistenza alla gestione delle
aziende agricole singole: L. 270.000.000
- per programmi provinciali per i servizi di assistenza alla gestione delle
aziende agricole singole: L. 10.283.000.000
La disponibilità finanziaria, per i programmi attuabili nelle province
del Piemonte, è quella che risulta nella tabella seguente:
PROVINCE RISORSE FINANZIARIE
Per Novara e Verbania e per Vercelli e Biella le risorse finanziarie sono
unite in quanto, come più avanti spiegato, è prevista listituzione di
Associazioni interprovinciali.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e DOCUMENTAZIONE.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.
a) Finanziamento dei Programmi regionali.
La documentazione dettagliata da presentare consiste in:
- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente
depositato);
- programma annuale di attività;
- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente
citate.
- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico
ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:
- dati anagrafici;
- titolo di studio
- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni
svolte;
- costo previsto per retribuzioni e trasporti.
- lindicazione degli Enti aderenti allEnte regionale operanti in tutte
le province del Piemonte che possiedono i requisiti previsti dalla presente
normativa (solo per il primo anno di attività).
b) Finanziamento dei Programmi provinciali.
La documentazione dettagliata da presentare consiste in:
- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente
depositato);
- programma annuale di attività;
- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle
aziende aderenti allEnte provinciale con lindicazione di eventuali forme
organizzative delle medesime a livello subprovinciale.
- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente
citate.
- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico
ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:
- dati anagrafici;
- titolo di studio
- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni
svolte;
- costo previsto per retribuzioni e trasporti.
- dichiarazione che lEnte provinciale aderisce ad un Ente regionale che
possiede i requisiti previsti dalla presente normativa.
3. MODULISTICA.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.
Si rimanda alla parte generale, con le seguenti specificazioni.
Poiché, relativamente alle nuove Province di:
- Novara e Verbania
- Vercelli e Biella
che sono state istituite a partire alle preesistenti province, rispettivamente,
di Novara e Vercelli, è consentita lesistenza (come detto al punto 4.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E REQUISITI (2.d)) di Associazioni provinciali
che operino su di un territorio coincidente con quello delle originarie
Province di Novara e di Vercelli e perciò, operativamente, anche sul territorio
delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella, in tal
caso, al fine di semplificare gli aspetti procedurali si ritiene opportuno
adottare il seguente procedimento:
1. Ogni Associazione provinciale elabora un unico programma e lo presenta
secondo il seguente schema:
- Associazione provinciale di Novara:
* elabora un unico programma per il territorio corrispondente alle attuali
province di Novara e di Verbania.
* presenta tale programma alle citate province (il programma deve contenere
le disaggregazioni in quanto ad attività e struttura organizzativa per
le due province interessate).
- Associazione provinciale di Vercelli:
* Vale quanto sopra indicato, relativamente però, alle province di Vercelli
e Biella.
2. Il programma presentato è istruito ed approvato dalle attuali Province
di Novara e di Vercelli, in accordo, rispettivamente, con le Province di
Verbania e di Biella (i cui Responsabili firmano lapprovazione congiuntamente
con quelli delle province incaricate dellistruttoria).
Le Province di Novara e Vercelli, sulla base del contributo approvato,
a seguito di presentazione di domande di erogazione di anticipi e/o acconti
e saldi, da parte delle rispettive Associazioni Provinciali, predispongono
lelenco dei beneficiari da trasmettere alla Regione, (unitamente alla
fideiussione da presentarsi in occasione della richiesta del primo anticipo,
ma per il valore dellintero contributo concedibile) che provvederà allinoltro
allAIMA per il pagamento.
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
8. PRIORITA E RIPARTO FONDI FRA ENTI
1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare
tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:
1. Enti preesistenti;
2. Struttura organizzativa dellEnte adeguata (in particolare in base al
numero di unità di personale tecnico dipendente);
3. Complessità ed articolazione dei programmi (in particolare in base a
quantità e qualità delle azioni, ambiti territoriali, ecc.).
2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti provinciali è effettuato
proporzionalmente al numero delle organizzazioni a livello territoriale
di base.
9. CONTROLLI
Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.
10. RICORSI
I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi
emanati, sono inoltrati:
- per gli interventi di competenza regionale al Direttore Regionale competente
per la materia;
- per gli interventi di competenza provinciale alla Provincia competente
per listruttoria.
In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.).
2. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE COOPERATIVE.
1. PREMESSA
1. I servizi per lassistenza alla gestione delle aziende agricole cooperative
previsti dalla misura L del PSR, devono in generale essere articolati per
tenere conto del fatto che lassistenza alla gestione si diversifica a
seconda delle zone (es. zone con sistemi integrati agricoli ed agroindustriali,
zone con sistemi locali agricoli e rurali a basso sviluppo, ecc.)
2. Nellambito dellassistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili
solo aiuti allavviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano
luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.
In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:
- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè
non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi.
- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti
che si integrano con servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili
solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).
Si può parlare di CREAZIONE del Servizio anche nel caso di CONVERSIONE
da un servizio con la caratteristica di fornire una assistenza individualizzata
in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa
nei confronti delle singole cooperative, per risolvere problemi finanziari,
amministrativi, fiscali e normativi, ma in modo isolato dal più generale
contesto socio-economico, ad un servizio con la caratteristica di:
- orientare le cooperative a razionalizzare la propria gestione dei processi
economico - finanziari;
- a cogliere le migliori opportunità di sviluppo nel quadro di un aumento
della propria efficienza circa le capacità previsionali di mercato e di
valorizzazione della qualità dei prodotti.
Pertanto, le forme di assistenza alla gestione che soddisfano esigenze
più specifiche e circoscritte devono essere considerate come ambiti particolari
di una più generale assistenza alla gestione che considera le relazioni
delle cooperative con il più generale contesto socio-economico soprattutto
di filiera.
2. SPESE AMMISSIBILI
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
3. BENEFICIARI
Per garantire il coordinamento delle AZIONI e degli INTERVENTI (di cui
si parlerà successivamente), al fine di tenere conto di quanto specificato
al punto 1. PREMESSA con un grado di integrazione esteso a tutto il territorio
regionale, i beneficiari sono rappresentati dalle Associazioni regionali
per i servizi di assistenza alla gestione di aziende cooperative costituite
come Consorzi regionali cooperativi (in appresso denominati Consorzi).
Possono ottenere il finanziamento, oltre a Consorzi di nuova costituzione,
anche Consorzi che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo
agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale
scopo (definiti in appresso ENTI PREESISTENTI), purchè dimostrino la creazione
o lampliamento dei propri servizi nel senso indicato precedentemente.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA E REQUISITI.
1. Le Associazioni regionali per i servizi di assistenza alla gestione
di aziende cooperative devono avere i seguenti requisiti:
1. devono essere costituite sotto forma di Consorzi regionali cooperativi
aventi una durata minima di 10 anni;
2. devono essere dotate, o dotarsi, di un apposito Statuto redatto secondo
le indicazioni dellAssessorato regionale;
3. occupare a tempo pieno almeno un dipendente per lo svolgimento delle
attività di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa
delle aziende agricole cooperative associate, dotato di professionalità
ed esperienza in relazione allattività che deve essere svolta,
4. assicurare un servizio di consulenza per la tenuta della contabilità
ed il servizio di analisi dei risultati contabili ed altri dati;
5. associare almeno 40 cooperative agricole funzionanti,
6. rappresentare un fatturato consolidato di almeno 50 miliardi di lire
nellanno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo;
7. rappresentare più comparti e più fasi (cooperative di produzione, di
lavorazione, trasformazione commercializzazione e vendita dei prodotti
agricoli e zootecnici);
8. avere sede in Piemonte ed associare cooperative piemontesi che interessano
almeno sei Province del Piemonte.
Relativamente ad ogni Consorzio, possono essere considerate oltre che le
cooperative associate direttamente anche le cooperative che siano socie
di queste ultime, purché ricevano specifica assistenza gestionale dal Consorzio
medesimo.
Per fatturato del Consorzio si intende il fatturato consolidato delle cooperative
associate nonché delle relative cooperative socie.
2. In merito ai programmi annuali, si specifica quanto segue:
1. Devono prevedere a titolo orientativo le seguenti AZIONI consistenti
nel promuovere:
* la razionalizzazione dei rapporti fra socio e forma associativa, il governo
di impresa, il controllo del management ed i servizi finanziari ed amministrativi;
* laumento in efficienza della forma associativa per una migliore penetrazione
nei mercati;
* attività specialistiche mirate a particolari operazioni di ingegneria
finanziaria e per la contrattualistica.
2. Costituiscono il programma regionale interventi aventi natura regionale,
interprovinciale e provinciale a seconda dellambito territoriale considerato
ottimale per erogare il servizio alle cooperative.
5. AGEVOLAZIONI PREVISTE
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
6. PROCEDURE
1. DOTAZIONE FINANZIARIA.
La dotazione finanziaria per lattuazione della misura L è garantita da
fondi FEOGA sezione Garanzia.
Per lattività anno 2001 (16 Ottobre 2000 - 15 Ottobre 2001) la disponibilità
finanziaria per i programmi regionali per i servizi di assistenza alla
gestione delle aziende cooperative agricole è pari a L. 2.000.000.000.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e DOCUMENTAZIONE.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.
1. La documentazione dettagliata da presentare alla Regione Piemonte consiste
in:
- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente
depositato);
- certificato di iscrizione al registro delle imprese (rilasciato dalla
C.C.I.A.A., deve indicare tra laltro la composizione degli organi societari
in carica);
- programma annuale di attività;
- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle
aziende cooperative aderenti allEnte.
- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente
citate.
- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico
ed amministrativo) e/o per i consulenti, schede con i seguenti elementi
principali:
- dati anagrafici;
- titolo di studio
- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni
svolte;
- costo previsto per retribuzioni e trasporti.
2. In merito allelenco soci si specifica quanto segue:
1. Deve contenere:
- Elenco delle cooperative socie del Consorzio
- Elenco delle cooperative aderenti alle cooperative socie del Consorzio.
2. Le cooperative riportate nellelenco devono risultare operative al momento
della presentazione della domanda di finanziamento del programma annuale
di attività.
3. Lelenco deve essere distinto per province. Nellambito di ciascuna
provincia, le cooperative devono essere raggruppate secondo i seguenti
comparti produttivi:
- latte (bovino, ovicaprino)
- carne (bovina, suina, ovicaprina)
- vitivinicolo
- cerealicolo
- riso
- proteoleaginose
- piante vive e prodotti della floricoltura
- ortofrutticolo
- altri prodotti (miele, ecc.)
- forestale
- servizi
- commercializzazione dei prodotti
- altro (specificare)
4. Relativamente ad ogni cooperativa associata devono essere riportati
i seguenti elementi:
- denominazione completa della ragione sociale, lindirizzo della sede
legale e la segnalazione di eventuali sedi operative.
- valore in lire del fatturato e lesercizio a cui è riferito (che deve
essere quello ricadente nellanno precedente quello in cui la domanda è
presentata)
5. Relativamente ai seguenti parametri:
- n. cooperative associate
- valore del fatturato
è opportuno che siano riportati tutti i totali parziali (riferiti ai singoli
comparti produttivi ed alle province) oltre che il totale generale.
3. MODULISTICA.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
7. PRIORITA E RIPARTO FONDI FRA ENTI
1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare
tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:
1. Enti preesistenti;
2. Struttura organizzativa dellEnte adeguata (in particolare in base al
numero di unità di personale dipendente);
3. Complessità ed articolazione dei programmi (in particolare in base a
quantità e qualità delle azioni, ambiti territoriali, ecc.).
2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti è effettuato proporzionalmente
al numero delle cooperative socie ed al fatturato complessivo delle stesse.
8. CONTROLLI
Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.
9. RICORSI
I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi
emanati, sono inoltrati al Direttore Regionale competente per la materia.
In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.).
3. SERVIZI ORIENTATI A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ: AGRICOLTURA BIOLOGICA
1. PREMESSA
Nellambito dellassistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili
solo aiuti allavviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano
luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.
In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:
- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè
non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi.
- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti
che si integrano con servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti
e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili
solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).
Sono pertanto finanziabili i servizi erogati dalle APB che la legge prevede
come scopi sociali, e cioè:
a) lassistenza interaziendale per lapplicazione di metodi dellagricoltura
biologica;
b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dellagricoltura
biologica, le informazioni e laggiornamento tecnico dei soci;
c) unattività aziendale in comune riguardante lagricoltura biologica;
d) altre attività riguardanti lagricoltura biologica.
Tali Servizi, infatti, hanno contenuti specialistici, e sono in rapida
evoluzione.
2. SPESE AMMISSIBILI.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.
Sono ammesse spese per iniziative di divulgazione, informazione ed aggiornamento
tecnico dei soci circa i più rilevanti argomenti riguardanti lapplicazione
del metodo di produzione biologica (es: nellambito dei costi del personale,
affitto dei locali, costi di esercizio, ecc.)
3. BENEFICIARI
Trattasi delle A.P.B. a cui aderiscono le aziende nelle quali si applicano
i metodi riguardanti lagricoltura biologica prevista dal Reg. (CEE) n.
2092/91 e successive integrazioni e modificazioni (anche facendo ricorso
alle cosiddette preparazioni biodinamiche previste nellallegato I al
citato Reg CEE) per quanto riguarda le produzioni biologiche vegetali ed
i metodi previsti dal Reg. CE n. 1804/99 per quanto riguarda le produzioni
biologiche zootecniche.
Possono ottenere il finanziamento, oltre ad Associazioni di nuova costituzione,
anche Associazioni che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo
agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale
scopo, purché dimostrino la creazione o lampliamento dei propri servizi
nel senso indicato precedentemente.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA E REQUISITI.
1. LA.P.B. deve associare almeno 100 aziende agricole il cui titolare
sia imprenditore agricolo a titolo principale (come definito nel Piano
di sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999"):
* persona fisica;
* persona giuridica (cooperativa di conduzione a proprietà indivisa, società
di persone, società di capitali, altre cooperative agricole).
In generale, nelle zone montane, valgono per gli imprenditori agricoli
i requisiti previsti a proposito delle medesime.
In aggiunta alle 100 aziende, può associare aziende agricole il cui titolare
è imprenditore agricolo.
LA.P.B. deve dimostrare di essere dotata di strutture, attrezzature e
personale adeguati alla fase di avvio.
2. In merito ai programmi annuali, si specifica a titolo orientativo che
devono prevedere AZIONI che coincidono in linea di massima con gli scopi
sociali specificati al punto 1. PREMESSA.
Possono inoltre prevedere AZIONI volte ad incrementare il volume di prodotto
immesso sul mercato come prodotto biologico certificato.
5. AGEVOLAZIONI PREVISTE.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
6. PROCEDURE
1. DOTAZIONE FINANZIARIA.
La dotazione finanziaria per lattuazione della misura L è garantita da
fondi FEOGA sezione Garanzia.
Per lattività anno 2001 (16 Ottobre 2000 - 15 Ottobre 2001) la disponibilità
finanziaria per i programmi regionali per i servizi di assistenza alla
gestione delle aziende agricole biologiche è pari a L. 1.000.000.000.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni:
1. La documentazione dettagliata da presentare consiste in:
- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente
depositato);
- programma annuale di attività;
- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle
aziende aderenti allAssociazione.
- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente
citate.
- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico
ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:
- dati anagrafici (se già disponibili a preventivo);
- titolo di studio
- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni
svolte;
- costo previsto per retribuzioni e trasporti.
Nel caso in cui tra i soci rientrino persone giuridiche, è necessario allegare
anche:
* deliberazione dellOrgano competente della persona giuridica riguardante
ladesione alla A.P.B..
* Atto costitutivo e Statuto delle persone giuridiche aderenti.
LA.P.B. è tenuta ad acquisire e tenere a disposizione della Regione le
dichiarazioni dei singoli produttori riguardanti lentità del prodotto
certificato, sua percentuale sul prodotto complessivo e la collocazione
commerciale del prodotto certificato medesimo.
2. Relativamente allELENCO DEI SOCI si specifica quanto segue:
a) LElenco dei soci deve contenere i seguenti elementi:
* dati anagrafici e partita I.V.A. (oppure codice fiscale) dellazienda;
* indirizzo produttivo;
* superficie agricola utilizzata;
* superficie destinata ad agricoltura;
-convenzionale
-biologica
-in conversione
* data di ammissione allAssociazione;
* data della notifica;
* data del conseguimento dellidoneità da parte dellOrganismo di controllo.
La A.P.B. deve tenere agli atti le domande di adesione dei soci.
b) Possono essere presi in considerazione solo i soci che siano iscritti
nellelenco Regionale degli operatori dellagricoltura biologica (di cui
al D.lgs n. 220/95), riferito al 31 dicembre dellanno precedente quello
in cui è presentata la domanda.
Se lelenco non è ancora disponibile al momento in cui listruttoria è
effettuata, si fa riferimento ai produttori agricoli biologici che hanno
notificato alle Province e alle Comunità Montane linizio attività ai sensi
del Reg. CEE n. 2092/91 e che sono in possesso dellidoneità da parte degli
Organismi di controllo.
c) A titolo di documentazione atta a dimostrare i dati riguardanti lubicazione,
estensione e riparto catastale dei terreni, distinguendo quelli coltivati
biologicamente e quelli in conversione, è sufficiente che lAssociazione
tenga agli atti copia delle Notifiche (Mod. A e Mod. B) e copia delle variazioni
di notifica.
3. MODULISTICA.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.
7. PRIORITA E RIPARTO FONDI FRA ENTI
1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare
tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:
1. Avere ottenuto il riconoscimento ai sensi della L.r. n. 13/99.
2. Struttura organizzativa dellEnte adeguata;
3. Dal secondo anno di attività associare produttori che immettono sul
mercato prodotto biologico certificato.
2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti è effettuato proporzionalmente
alla consistenza della base associativa in generale e a quella relativa
ai soci che commercializzano il prodotto biologico certificato.
8. CONTROLLI
Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.
9. RICORSI
I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi
emanati, sono inoltrati al Direttore Regionale competente per la materia.
In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.).
ALESSANDRIA L. 1.484.000.000
ASTI L. 1.774.000.000
CUNEO L.
2.216.000.000
NOVARA E VERBANIA L. 985.000.000
TORINO L. 2.720.000.000
VERCELLI
E BIELLA L. 1.104.000.000
TOTALE L. 10.283.000.000