Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 50 - 1050

REG. CE 1257/99 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia - Misura L, Azione 1: “Avviamento di servizi di assisitenza alla Gestione delle aziende agricole” - Adozione delle Istruzioni per l’applicazione e del Bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande (Attività 2001)

A relazione dell’Assessore Scanderebech:

Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, che modifica ed abroga taluni Regolamenti e prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale;

visto il piano di sviluppo Rurale del Piemonte adottato con D.G.R. n. 10-29076 del 30.12.1999, e approvato con Decisione UE n. 2507 del 7/09/2000 (in appresso denominato P.S.R.);

visto che è necessario adottare le Istruzioni per l’applicazione relative alla misura L. Azione 1:"Avviamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole" e procedere contestualmente mediante un unico Bando Regionale (anche per le attività conferite alle Provincie) per l’apertura dei termini di presentazione delle domande finalizzate ad ottenere il contributo per l’avviamento dei servizi di cui trattasi relativamente all’attività 2001 (16/10/2000 - 15/10/2001);

consultate le principali Organizzazioni del mondo agricolo operanti nel campo dei servizi di sviluppo agricolo (Enti di assistenza Tecnica Agraria, Enti di Assistenza Tecnica alle Cooperative e Associazioni di Produttori Biologici), nelle riunioni del 22/09/2000, 26/09/2000, 27/09/2000, 4/10/2000, 5/10/2000;

acquisito in data 6/10/2000 il parere favorevole del Comitato di cui all’art. 7, comma 8 del L.R. n. 34/1998;

ritenuto opportuno che, per necessità gestionali, le domande possano essere presentate entro i trenta giorni successivi alla data di adozione della presente Deliberazione della Giunta Regionale;

visto che, comunque, si ritiene possibile (salvo il verificarsi di disposizioni contrarie) l’ammissibilità delle spese sostenute dal 16/10/2000 (trattandosi di attività e non di investimenti) qualora l’Ente comprovi di aver operato da tale data conformemente alla normativa riguardante l’applicazione del P.S.R.;

la Giunta Regionale, con voti unanimi ai sensi di legge,

delibera

1) Sono approvate le Istruzioni per l’applicazione relative alla misura L. Azione 1: “Avviamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole” ed il Bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande finalizzate ad ottenere il contributo per l’avviamento dei servizi di cui trattasi, relativamente all’attività 2001 (16/10/2000 - 15/10/2001) - Allegati “A” e “B” che fanno parte integrante della presente deliberazione;

2) Le domande possono essere presentate entro i trenta giorni successivi alla data di adozione della presente deliberazione della Giunta Regionale;

3) Sono ammissibili (salvo il verificarsi di disposizioni contrarie) le spese sostenute dal 16/10/2000 (trattandosi di attività e non di investimenti) qualora l’Ente comprovi di aver operato da tale data conformemente alla normativa riguardante l’applicazione del P.S.R.

(omissis)

Allegato A

Asse prioritario: n. 1 - Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale -

Sottoasse: n. 1.3 - Servizi e strutture per le aziende agricole -

Misura L, Azione 1: “AVVIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE”

Riferimento normativo: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IX, Art. 33 - 3° trattino.

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE

Si forniscono le seguenti ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE della misura L, del “Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000-2006", redatto ai sensi dei Regg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1750/99 (in appresso denominato PSR) - AZIONE L1: ”AIUTI PER L’AVVIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE" (denominati in appresso SERVIZI) - per la presentazione delle domande di contributo per l’avviamento dei servizi stessi e per il loro finanziamento.

La trattazione si articola in una sezione “INDICAZIONI GENERALI” (valida per tutti i tipi di Servizio) ed in una sezione “INDICAZIONI PARTICOLARI” (valida per ogni tipo di Servizio).

Ci si riserva di fornire in seguito anche le istruzioni per l’AZIONE L2 “AVVIAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTITUZIONE”.

- INDICAZIONI GENERALI -

0. PREMESSA

L’attività considerata in un arco annuale va dal 16 Ottobre di un determinato anno al 15 Ottobre dell’anno successivo ed è qualificata dall’anno in cui questa si conclude (ad esempio, l’attività 2001 va dal 16 Ottobre 2000 al 15 Ottobre 2001).

L’attività finanziabile deve iniziare entro il periodo 2000-2006 e, quindi per ottenere il finanziamento dell’attività anno 2001, deve iniziare non oltre il 16 Ottobre 2000 al fine di usufruire del finanziamento annuale completo.

1. SERVIZI FINANZIABILI

Sono finanziabili i seguenti tipi di servizi:

1. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE.

2. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE AGRICOLE.

3. SERVIZI ORIENTATI A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ.

Ai sensi di quanto previsto dal P.S.R. e dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17, relativa al “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, la competenza nella gestione della misura interessa la Regione Piemonte e le Amministrazioni Provinciali piemontesi nel seguente modo:

1. Servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole:

- Regione Piemonte per i programmi degli Enti regionali (L.R. 17/99, art. 6, comma 2, lett. e, lett. g)

- Province per i programmi degli Enti provinciali (L.R. 17/99, art. 2, lett. d)

2. Servizi di assistenza alla gestione delle aziende cooperative agricole:

- Regione Piemonte per i programmi delle Associazioni regionali per i servizi di assistenza alla gestione (L.R. 17/99, art. 6, comma 2, lett. e, lett. g)

1. Servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole biologiche:

- Regione Piemonte per i programmi delle Associazioni regionali per l’agricoltura biologica (L.R. 17/99, art. 6, comma 2, lett. e, lett. g).

2. ENTI ATTUATORI.

I SERVIZI devono essere attuati da ENTI che devono in generale:

1. garantire esperienza nel campo dell’assistenza alla gestione delle aziende agricole e cooperative, cioè che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale scopo (se non sono di nuova costituzione);

2. garantire la gestione democratica da parte degli associati;

3. non operare discriminazioni per quanto riguarda l’accesso ai servizi da parte delle aziende agricole (nel rispetto di quanto previsto da specifiche normative comunitarie, nazionali, regionali);

4. assicurare la massima diffusione delle informazioni nei confronti di tutti gli operatori potenzialmente interessati, con la possibilità di integrarle in una strategia complessiva anche a livello regionale.

3. PROGRAMMI DI ATTIVITA’

L’attuazione dei servizi presuppone la predisposizione di un PROGRAMMA da parte degli Enti attuatori, in genere poliennale, articolato in PROGRAMMI ANNUALI.

Il PROGRAMMA ANNUALE deve articolarsi in AZIONI (di cui si deve fornire la descrizione in quanto a STRATEGIA COMPLESSIVA); per ogni azione devono essere descritti gli INTERVENTI SPECIFICI A LIVELLO OPERATIVO.

In appresso il termine PROGRAMMA è utilizzato per indicare sia il DOCUMENTO DESCRITTIVO, sia il COMPLESSO COORDINATO DELLE ATTIVITA’ volte ad erogare i SERVIZI di cui trattasi.

Un PROGRAMMA REGIONALE consiste in interventi i quali, anche se almeno in parte possono essere realizzati materialmente in ambiti provinciali, richiedono comunque sempre un livello di coordinamento riferito ad un ambito territoriale regionale in quanto si integrano in un UNICO PROGRAMMA con altre attività che possono essere programmate solo in tale ambito, oppure perché (per loro natura, o finalità, o per la natura dei soggetti a cui si rivolgono) prescindono dalle ripartizioni amministrative o altre zonizzazioni sub-regionali.

Analogamente, un PROGRAMMA PROVINCIALE consiste in interventi i quali, anche se almeno in parte possono essere realizzati materialmente in ambiti sub-provinciali, richiedono comunque sempre un livello di coordinamento riferito ad un ambito territoriale provinciale in quanto si integrano in un UNICO PROGRAMMA con altre attività che possono essere programmate solo in tale ambito, oppure perché (per loro natura, o finalità, o per la natura dei soggetti a cui si rivolgono) prescindono dalle ripartizioni amministrative o altre zonizzazioni sub-provinciali.

La stessa AZIONE può evidentemente ritrovarsi anche in programmi a livelli territoriali diversi però, per quanto detto, con interventi diversi in base agli obiettivi che è necessario perseguire nell’ambito territoriale a cui si riferiscono.

4. SPESE AMMISSIBILI

Agli Enti possono essere riconosciute ed ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese:

a) Costi del personale: trattasi di costi per personale tecnico (cioè direttamente impegnato nella predisposizione e/o nella attuazione dei programmi di attività per la fornitura del servizio di assistenza alla gestione):

- Corrispettivi (compresi gli oneri riflessi nel caso di personale dipendente proprio o prestato da altri Enti), rimborsi per spese di trasporti (rimborsi chilometrici - commisurati al 20% del costo di un litro della benzina verde al primo gennaio di ogni anno, mezzi di linea), spese di assicurazione per il trasporto del personale, ecc.

- Oneri per servizi, riguardanti consulenze tecnico-gestionali di esperti, compresa l’acquisizione di materiale per l’aggiornamento del personale tecnico quali pubblicazioni e riviste specializzate (anche periodiche) o altri mezzi di comunicazione multimediale.

Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota l’Ente in base a qualsivoglia rapporto contrattuale.

b) Affitto dei locali: trattasi di costi relativi ai canoni di locazione.

- Se i locali vengono acquistati o sono già di proprietà dell’Ente, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai valori di mercato.

- In caso di lavori interni di ristrutturazione ammortizzabili, il costo ammesso è limitato alla quota di ammortamento.

c) Acquisto di attrezzature di ufficio compresi materiali e programmi informatici: spesa per l’acquisto.

d) Costi di esercizio: trattasi di costi per il funzionamento degli uffici (energia elettrica, riscaldamento spese postali e di telecomunicazione (traffico voce, dati, fax), cancelleria, stampati, ecc.), manutenzione dei locali ed attrezzature nonché relativi ai mezzi di servizio di proprietà dell’Ente (limitatamente al carburante, manutenzione, assicurazione dei mezzi).

e) Spese amministrative: trattasi di costi per:

- personale amministrativo a supporto della realizzazione dei programmi e cioè i corrispettivi (compresi gli oneri riflessi nel caso di personale dipendente proprio o prestato da altri Enti);

- Oneri per servizi, riguardanti consulenze di esperti in materia amministrativa, fiscale, contabile, ecc. compreso l’acquisto di materiale per l’aggiornamento del personale amministrativo quali pubblicazioni e riviste specializzate (anche periodiche) o altri mezzi di comunicazione multimediale.

Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota l’Ente in base a qualsivoglia rapporto contrattuale.

- Spese di costituzione (nel caso di Enti nuovi) o per la modificazione degli Statuti (nel caso di Enti preesistenti).

Tutte le spese sopra elencate sono ammissibili dal momento della presentazione della domanda di contributo e solo per la quota di attività a questa posteriore.

A consuntivo possono essere ammesse compensazioni fra le varie voci di spesa rispetto a quanto indicato nel preventivo, purché entro i limiti della spesa ammessa complessiva approvata.

5. PERSONALE

1. Per garantire l’erogazione di SERVIZI di elevata qualità, gli stessi ENTI devono dotarsi di personale tecnico qualificato che deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1 - Titoli rilasciati da Facoltà Universitarie: Lauree, Diplomi universitari, Diplomi rilasciati da scuole dirette a fini speciali (Sdafs) nel campo agrario, forestale, economico commerciale, veterinario, biologico, agroalimentare, agroindustriale, ambientale.

Diplomi di specializzazione nei campi suddetti e in quello relativo all’applicazione dei sistemi di qualità nel settore agricolo.

2 - Titoli rilasciati da Istituti di Scuola Media Superiore: Diplomi in campo agrario, agrotecnico, enologico, economico commerciale, ambientale e di specializzazione nell’applicazione dei sistemi di qualità in campo agricolo.

3 - Altri titoli di studio di scuola media superiore od universitari potranno essere valutati ed approvati dalla Regione in relazione a particolari esigenze specialistiche espressamente segnalate nei programmi di attività degli Enti beneficiari.

4 - In mancanza del titolo di studio vengono richiesti almeno 10 anni di esperienza nelle attività che fanno capo ai servizi di sviluppo agricolo, quali in particolare l’assistenza tecnica, gestionale e contabile, riconosciuta dalla competente struttura regionale o provinciale.

5 - Per il personale che svolge funzioni di coordinamento a livello regionale o provinciale è richiesto un qualsiasi titolo di studio rilasciato da Istituti di scuola media superiore o da Facoltà universitarie, anche non nei campi sopra citati, purché dotato di adeguata esperienza.

2. Il personale amministrativo utilizzato a supporto dei programmi deve possedere professionalità adeguata.

6. AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. La ripartizione annuale della dotazione finanziaria recata dalla misura L del PSR verrà effettuata di anno in anno nel bando.

Nella fase di avvio ci si basa sulle seguenti considerazioni:

a) Avviamento di servizi di assistenza alla gestione di aziende singole e cooperative:

La sempre maggiore attenzione accordata dall’Unione Europea agli obiettivi di coesione economica e quindi allo sviluppo rurale assicura una posizione centrale nei servizi di sviluppo agricolo nelle politiche di programmazione dello sviluppo rurale.

Un elemento importante del sistema dei servizi di sviluppo agricolo è sempre stato rappresentato dall’attività di assistenza tecnica alle aziende agricole sia singole sia associate in cooperative.

Senza dubbio l’avviamento di servizi di assistenza alla gestione si rende necessario per adeguare il fattore imprenditoriale alle nuove politiche che puntano alla diversificazione produttiva ed alle alternative alla produzione agricola nonché al miglioramento della qualità dei prodotti (unitamente alla particolare attenzione accordata alle problematiche dell’ambiente, del benessere animale, dell’integrazione agroindustriale e della qualità).

E’ indubbio che tutto ciò comporta una conversione graduale dei servizi verso nuove forme di assistenza alla gestione effettivamente funzionali agli obiettivi della riforma della PAC, per realizzare la quale però non si può nemmeno prescindere da un patrimonio di esperienze e di risorse che interessa l’intero territorio regionale.

Pertanto, ai fini del riparto delle risorse finanziarie in favore di tali tipi di servizi si ritiene opportuno, almeno nel periodo di applicazione iniziale del Reg. CE n. 1257/99, fare riferimento, in linea di massima, alla spesa finanziata che si è consolidata nel corso del periodo di programmazione 1994 - 1999 riguardante l’assistenza alla gestione, sia in favore delle aziende agricole singole sia cooperative.

Successivamente alla fase di avviamento, anche in base al grado di utilizzazione delle risorse finanziarie, si valuterà la possibilità di utilizzare gradualmente anche altri parametri.

Sono previsti aumenti della spesa ammessa per consentire l’utilizzazione in entrambi tipi di servizio di tecnici ed esperti ad elevata specializzazione (soprattutto nell’applicazione di sistemi di qualità).

b) Avviamento di servizi di assistenza alla gestione di aziende biologiche.

Trattasi di un servizio interamente nuovo per il quale non esistono parametri pregressi.

Poiché la Regione intende puntare su di un incremento della produzione commercializzata come certificata da parte delle aziende agricole biologiche e poiché il numero di queste ultime che commercializzano come detto è ancora limitato, si punta ad un numero di tecnici non elevato nella fase di avvio, ma di elevata professionalità.

2. E’ concesso un contributo in conto capitale decrescente, al massimo per i primi cinque anni di attività, dopo il riconoscimento, fino al 100%, 80%. 60%, 40%, 20% della spesa ammessa per programmi finalizzati all’erogazione di servizi di assistenza alla gestione alle aziende agricole rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno di attività (la concessione del contributo così qualificato è denominato in appresso con il termine “finanziamento dei programmi”).

Il contributo è concesso agli Enti che dimostrano di possedere i requisiti previsti dalla normativa per assicurare l’erogazione dei servizi in modo continuativo ed al livello qualitativo richiesto.

Gli Enti riconosciuti tali acquisiscono il diritto ad essere finanziati per il quinquennio stabilito, fatta salva una verifica annuale circa la sussistenza dei requisiti e la qualità del servizio erogato.

7. PROCEDURE

1. BANDO.

Ogni anno, in base alle disponibilità finanziarie, la Regione può aprire un Bando per la realizzazione della misura L prevista dal PSR che conterrà:

- i requisiti dei beneficiari;

- la data di apertura e chiusura della presentazione delle domande;

- la documentazione da presentare;

- gli Uffici competenti alla ricezione, istruttoria e decisione per la concessione degli aiuti;

- l’autorità alla quale è possibile ricorrere nel caso di diniego nella concessione degli aiuti;

- le regole che disciplinano la misura;

- l’entità degli aiuti;

- i criteri di selezione;

- ogni altro elemento ritenuto necessario per un efficace ed efficiente applicazione della misura.

Tale Bando potrà essere diffuso con i mezzi d’informazione ritenuti più opportuni, anche attraverso mezzi informatici.

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE.

1. Primo anno di attività.

La domanda fa riferimento a:

- un PROGRAMMA QUADRO complessivo di durata almeno quinquennale con una quantificazione di massima della spesa globalmente prevista per ogni anno.

Tale programma deve essere presentato con la domanda.

- un PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ, con il PREVENTIVO DI SPESA.

Tale programma può essere presentato anche successivamente alla domanda (come più avanti specificato).

Alla domanda, sia per il finanziamento dei programmi regionali sia per il finanziamento dei i programmi provinciali, deve inoltre essere allegato:

- STATUTO.

Nel caso di Ente preesistente che abbia già operato nell’ambito dei Servizi di sviluppo agricolo soprattutto per l’applicazione di Regolamenti Comunitari e qualora questo non sia ancora adeguato in rapporto alle finalità e requisiti richiesti, è possibile presentare con la domanda ancora lo Statuto in vigore presentando però anche una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ che specifichi l’impegno che fin dall’inizio del periodo annuale a cui l’attività si riferisce l’Ente opera in base alle presenti norme del PSR e che entro il termine stabilito dalle Strutture a cui le domande sono state presentate sarà trasmesso lo Statuto modificato.

- EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE specificata per ciascun tipo di servizio

Inoltre, entro i 30 giorni successivi, l’Ente è tenuto a presentare la DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA che consiste nel PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA’ con il PREVENTIVO DI SPESA e nell’ulteriore documentazione precisata più avanti nella descrizione di ciascun tipo di servizio.

2. Anni successivi al primo anno di attività.

La domanda fa riferimento al PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ, con il PREVENTIVO DI SPESA.

Tale programma deve essere presentato con la domanda.

Alla domanda deve essere allegata la DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA specificata per ciascun tipo di servizio.

a) Finanziamento dei Programmi regionali.

La domanda va inoltrata alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Direzione Regionale 12 Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo entro il 15 Ottobre di ogni anno a partire dall’anno 2000.

b) Finanziamento dei Programmi provinciali.

La domanda va inoltrata alle Amministrazioni Provinciali - Settori/Servizi dell’Agricoltura entro il 15 Ottobre di ogni anno a partire dall’anno 2000.

Nel caso di inoltro delle domande per via postale farà fede la data del timbro postale.

3. MODULISTICA

Si fa riferimento alla modulistica citata nel bando e messa a disposizione presso i competenti Uffici dell’Agricoltura della Regione e/o delle Province.

4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA

Compete agli Enti territoriali a cui le domande di finanziamento sono presentate (Regione o Province).

Si articola nelle seguenti fasi:

1. Per il primo anno di attività.

a) Questa fase inizia con il RICEVIMENTO DELLA DOMANDA e termina con la presentazione della DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA (prima specificata).

L’Ente territoriale competente effettua una valutazione delle domande presentate e della relativa documentazione (quando risulta completa) per stabilire la sussistenza di tutti i requisiti richiesti a proposito:

- degli Enti richiedenti;

- del contenuto dei programmi (PROGRAMMA QUADRO e PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA’ e PREVENTIVO DI SPESA)

b) Gli Enti le cui domande sono state considerate ammissibili sono convocati per stabilire le condizioni specifiche (ad esempio, eventuali MASSIMALI DI SPESA, MODALITÀ DETTAGLIATE DI RENDICONTAZIONE, MODALITA’ DI EROGAZIONE DEGLI ANTICIPI E/O ACCONTI, EVENTUALI MODIFICHE DEGLI STATUTI, ecc.) alle quali l’Ente territoriale competente concede il contributo.

Relativamente ai programmi provinciali, saranno successivamente emanate le relative disposizioni in merito, previamente concordate con le Province.

Nel caso di conclusione positiva di tale fase si riconosce che l’Ente possiede i requisiti richiesti per operare ai sensi della misura L del PSR; si approva il PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA’ riguardante il primo anno; se ne quantifica in modo definitivo la spesa ammessa ed il contributo di avviamento (con determinazione dirigenziale).

2. Per gli anni successivi al primo anno di attività.

L’Ente territoriale competente effettua una valutazione delle domande presentate e della relativa documentazione (quando risulta completa) e stabilita la sussistenza di tutti i requisiti richiesti quantifica la spesa ammessa ed approva il contributo di avviamento (con determinazione dirigenziale).

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L’erogazione del contributo complessivo spettante a ciascun Ente si articola, di norma, mediante il pagamento di anticipi e/o acconti e del saldo.

Tale pagamento è effettuato dall’Organismo Pagatore Nazionale (O.P.N.) sulla base dell’importo segnalato, per tali anticipi e o acconti e per il saldo, dalla Regione mediante la trasmissione di appositi elenchi.

Per quanto riguarda gli elenchi che specificano gli Enti provinciali e i relativi importi da erogarsi, questi sono trasmessi dalle Province alla Regione che provvede all’inoltro all’O.P.N..

Si prevede quanto segue (specificando che le date riguardanti gli anticipi si riferiscono all’anno entro cui si conclude l’attività annuale - 2001 per l’attività dell’anno 2001 - e la data riguardante il saldo si riferisce all’anno successivo - 2002 per l’attività dell’anno 2001):

a) Anticipi e/o acconti.

1) Previo rilascio di fideiussione, possono essere erogati ANTICIPI all’inizio di esecuzione delle attività.

2) Previo rilascio di fideiussione possono essere erogati ACCONTI in corso d’opera per attività pari al massimo a quanto realizzato.

3) Gli acconti e gli anticipi non possono superare il 90% del contributo.

Gli Enti inoltrano domanda di erogazione degli anticipi all’Ente territoriale competente, unitamente alla garanzia fideiussoria, entro le date e secondo le disposizioni che saranno stabilite dall’O.P.N.

In ogni caso la domanda di erogazione del 1° anticipo non potrà essere presentata prima dell’espletamento degli adempimenti previsti al punto 4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.

L’importo della FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA dovrà essere pari al 100% del finanziamento concesso.

La Regione inoltra tutti gli elenchi (regionali e provinciali) all’O.P.N. per il pagamento, di norma, entro i successivi 10 giorni alla ricezione delle domande per gli Enti regionali o degli elenchi trasmessi dalle Province per gli Enti provinciali (l’inoltro degli elenchi da parte delle Province alla Regione è effettuato di norma entro i dieci giorni successivi al ricevimento della domanda).

b) Saldo

E’ erogato all’ultimazione delle attività.

Gli Enti inoltrano domanda di erogazione del saldo entro il 31 Gennaio, presentando apposita rendicontazione, all’Ente territoriale competente.

Quest’ultimo effettua l’istruttoria entro i 45 giorni successivi alla domanda e quantifica ed approva (mediante determinazione dirigenziale) la spesa ammessa ed il relativo contributo in fase di consuntivo ed il conseguente saldo da erogarsi.

Sulla base di tale atto l’Ente territoriale competente predispone l’elenco che specifica gli Enti beneficiari ed i relativi importi da erogarsi.

Le Province provvedono all’immediato invio dei propri elenchi alla Regione la quale inoltra tutti gli elenchi (regionali e provinciali) all’O.P.N. per il pagamento.

8. PRIORITA’ E RIPARTO FONDI FRA ENTI

Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, saranno adottate le priorità nonché i criteri per il riparto fondi fra Enti specificati relativamente ad ogni tipo di servizio

9. CONTROLLI

In generale si fa riferimento a quanto previsto nella parte prima, Aspetti Generali del PSR, punti 12.3.2 (Disposizioni relative ai controlli), 12.3.2.1 (Controllo amministrativo), 12.3.2.2 (Controlli in loco).

Nello specifico, a titolo esemplificativo, riguardano i seguenti argomenti (con i criteri in appresso specificati):

1. La permanenza dei REQUISITI richiesti.

- Oltre alla struttura organizzativa (operatività regionale o provinciale, sedi, personale, ecc.) ed alla attività degli Organi statutari, è considerata soprattutto la BASE ASSOCIATIVA (numero e qualifica dei soci).

Sulla base associativa possono essere disposti controlli a campione riguardanti almeno il 5% della medesima (complessivamente o solo in riferimento alla quota che possiede i requisiti in relazione ai quali il controllo è specificamente disposto).

- Gli Enti tengono a disposizione della Regione o della Provincia tutta la documentazione a supporto degli elenchi soci (domande di adesione, ecc.).

2. La corretta realizzazione degli INTERVENTI per l’erogazione dei SERVIZI (loro validità, raggiungimento degli obiettivi, ecc.).

Gli Enti sono tenuti a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla Regione o dalla Provincia riguardante soprattutto il personale (eventuali convenzioni, lettere di incarico, documentazione riguardante l’attività svolta, ecc.).

Per quanto riguarda gli interventi in favore delle aziende, possono essere disposti CONTROLLI A CAMPIONE riguardanti almeno il 5% delle aziende interessate

3. La corretta utilizzazione dei fondi pubblici.

Gli Enti devono tenere a disposizione tutta la DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, circa la quale la Regione o la Provincia possono disporre controlli a campione (anche presso le sedi degli Enti medesimi).

I controlli precedentemente specificati riguardano la fase di consuntivo.

Comunque, la Regione o la Provincia, possono disporre controlli aggiuntivi e decidere di effettuare controlli, oltre che a consuntivo, anche in momenti intermedi del periodo di attività.

- INDICAZIONI SPECIFICHE -

1. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE.

Si specifica quanto segue:

1. PREMESSA

1. I servizi per l’assistenza alla gestione delle aziende agricole singole previsti dalla misura L del PSR, devono in generale essere articolati per tenere conto del fatto che l’assistenza alla gestione si diversifica, schematicamente, a seconda delle zone, in quanto:

* nelle zone con sistemi integrati agricoli ed agroindustriali l’assistenza è richiesta nell’ambito di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale per conseguire un miglioramento organizzativo e produttivo dell’azienda agricola per rispondere meglio alle richieste dei settori riguardanti la trasformazione e la commercializzazione.

Pertanto deve essere adeguata per integrarsi e coordinarsi con altri sistemi di servizi specialistici all’assistenza tecnica e all’assistenza alla gestione;

* nelle zone con sistemi locali agricoli e rurali a basso sviluppo l’assistenza è richiesta nell’ambito di processi di riconversione produttiva, ammodernamento e diversificazione economica;

Pertanto deve essere adeguata per confrontarsi ed interagire con soggetti anche extragricoli che assumono sempre più rilevanza nello sviluppo del territorio rurale e nei processi di integrazione nell’ambito delle filiere;

E’ chiaro peraltro che nella maggior parte dei casi esistono realtà territoriali in cui le caratteristiche sopra descritte coesistono e pertanto devono essere considerate in modo coordinato per lo sviluppo del territorio.

Pertanto si possono prevedere forme organizzate di gestione delle aziende anche a livello territoriale di base le quali contribuiscono ad una gestione democratica degli interventi.

2. Nell’ambito dell’assistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili solo aiuti all’avviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.

In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:

- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi.

- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti mediante l’integrazione di servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).

Si può parlare di CREAZIONE del Servizio anche nel caso di CONVERSIONE da un servizio con la caratteristica di fornire una “assistenza tecnica puntiforme” (cioè i cui effetti si esauriscono interamente nell’ambito aziendale) ad un servizio con la caratteristica di orientare l’imprenditore agricolo a cogliere le migliori opportunità di sviluppo nel quadro di uno sviluppo rurale come inteso dal Reg. (CE) n. 1257/99 e cioè sia in senso “orizzontale” (sviluppo plurisettoriale) sia in senso “verticale” (sviluppo nell’ambito delle filiere).

Pertanto, le forme di assistenza alla gestione che soddisfano esigenze più specifiche e circoscritte quali, ad esempio, iniziative di informazione mirate a risolvere problemi tecnici, tecnico-gestionali e contabili che sorgono comunque nelle fasi critiche dei cicli produttivi delle aziende agricole singole devono essere considerati come ambiti particolari di una più generale assistenza alla gestione avente carattere multifunzionale e polivalente.

2. SPESE AMMISSIBILI

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

3. BENEFICIARI

Trattasi di Enti aventi la natura di Associazioni.

Possono ottenere il finanziamento anche Enti che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale scopo (definiti in appresso ENTI PREESISTENTI), purchè dimostrino la creazione o l’ampliamento dei propri servizi nel senso indicato precedentemente.

Associano aziende agricole condotte da imprenditori agricoli a titolo principale (come definito nel “Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999"):

- direttamente se trattasi di Enti operanti in ambito provinciale che assumono pertanto la natura di ASSOCIAZIONI PROVINCIALI.

L’Associazione provinciale, per articolare il proprio servizio in modo capillare sul territorio, può prevedere che siano costituite forme organizzative delle proprie aziende socie a livello territoriale subprovinciale aggregandole opportunamente (nel caso di Enti preesistenti tali forme organizzative non devono però aumentare rispetto al numero - complessivo, per provincia, per ogni Ente - di eventuali altre forme organizzative della stessa natura presenti al 31.12.1999).

Le forme organizzative a livello territoriale subprovinciale devono avere i seguenti requisiti:

1. aggregare un minimo di 80 aziende.

2. essere costituite con atto notarile e dotate di un apposito statuto che preveda il voto pro-capite.

3. Essere coordinate dall’Associazione Provinciale che ne ha previsto la costituzione.

- per il tramite di Enti provinciali ad essi aderenti (e dotati di idonea organizzazione) se operanti in ambito regionale che assumono pertanto la natura di ASSOCIAZIONI REGIONALI.

In generale, nelle zone montane, valgono per gli imprenditori agricoli i requisiti previsti a proposito delle medesime.

Pertanto, per garantire il coordinamento delle AZIONI e degli INTERVENTI (di cui si parlerà successivamente) al fine di conseguire le finalità specificate al punto 1. PREMESSA con un grado di integrazione esteso a tutto il territorio regionale (come prescrive la misura L del PSR) ed ai livelli richiesti da una assistenza alla gestione avente carattere multifunzionale e polivalente è necessario che ad un Ente regionale aderiscano Enti provinciali operanti in tutte le Province del Piemonte con adeguata struttura organizzativa.

Le condizioni prima specificate devono esser rispettate anche perché, come già detto, i SERVIZI devono integrarsi con altri SERVIZI specialistici e devono essere adeguati per confrontarsi ed interagire con soggetti agricoli ed extragricoli (pubblici e privati) che possono riferirsi ad ambiti territoriali diversificati, regionali e provinciali, con funzioni e ruoli specializzati per gli ambiti territoriali a cui si riferiscono.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E REQUISITI

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI e si specifica quanto segue:

1. L’Ente operante in ogni provincia (aderente all’Ente regionale) deve essere dotato di personalità giuridica autonoma ed associare almeno 160 aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale.

Oltre tale limite possono associare aziende condotte anche da altri imprenditori agricoli.

Tenuto conto del fatto che recentemente in Piemonte sono state istituite due nuove Province (Verbania e Biella) a partire dalle preesistenti province di Novara e Vercelli e che le 4 nuove province sono di limitata estensione e con numero ridotto di aziende agricole, al fine di garantire l’esistenza di Enti che erogano il servizio di assistenza alla gestione ad un adeguato numero di aziende agricole, è consentita l’esistenza di Associazioni provinciali che operino su di un territorio coincidente con quello delle originarie Province di Novara e di Vercelli e perciò, operativamente, anche sul territorio delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella.

Pertanto, in tal caso, il limite di 160 aziende è riferito complessivamente ad ognuno dei territori interprovinciali (considerato, a fini operativi, come un’unica provincia) così definiti:

Novara - Verbania (ex Provincia di Novara)

Vercelli - Biella (ex Provincia di Vercelli).

2. Si richiede l’atto notarile anche in caso di modificazione dello Statuto, nel caso di trasformazione di Ente preesistente.

Lo Statuto, che deve fare riferimento alle indicazioni della Direzione regionale competente, deve comunque prevedere il voto pro-capite.

3. Al fine di garantire un efficace servizio alle aziende agricole le Associazioni provinciali occupano in media un tecnico agricolo polivalente o specialista a tempo pieno almeno ogni 80 aziende nonché un coordinatore del programma di attività.

4. In merito ai programmi annuali si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI specificando quanto segue.

1. Devono prevedere a titolo orientativo le seguenti AZIONI consistenti nel promuovere:

* una multifunzionalità dell’impresa e/o un miglioramento dell’organizzazione aziendale per diversificare le opportunità di reddito (per esempio, verso: arboricoltura da legno e interventi silvo-colturali, agriturismo, valorizzazione di nuovi settori e nicchie nell’attività agricola, iniziative per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e la manutenzione ambientale e per l’utilizzo del territorio a fini ricreativi, attività di presidio contro il degrado del territorio medesimo);

* particolari metodi di produzione e la migliore qualificazione del prodotto, puntando all’applicazione dei sistemi di qualità di processo e di prodotto;

* l’integrazione delle attività dell’imprenditore agricolo nei confronti di iniziative innovative di programmazione (che interessano le filiere di tipo settoriale e/o di tipo territoriale plurisettoriali);

* l’adozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente (riconducibili almeno alla Buona Pratica Agricola) e del benessere degli animali.

* riduzione dei costi di produzione.

* iniziative per supportare l’agricoltore nell’applicazione degli interventi previsti dal PSR.

* iniziative per l’istituzione di SERVIZI DI SOSTITUZIONE (peraltro gestiti operativamente da Enti od Organismi specializzati) e per favorire le pari opportunità fra uomo e donna.

2. Per garantire la specializzazione degli interventi e la massima professionalità nella realizzazione dei medesimi per ogni ambito territoriale, data l’elevata quantità ed articolazione quantitativa delle aziende a cui i servizi si rivolgono, un programma regionale può essere presentato solo da un Ente operante a livello regionale (avente i requisiti prima specificati) e, analogamente, un programma provinciale può essere presentato solo da un Ente provinciale (avente parimenti i requisiti prima specificati).

Entrambi i tipi di programma possono prevedere delle zonizzazioni, rispettivamente, interprovinciali e all’interno di ogni singola provincia.

3. Nel caso in cui lo stesso Ente presenti programmi con più interventi e nel caso in cui il proprio programma si integri in programmi a livello territoriale superiore si rendono necessarie adeguate ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO.

Per ogni intervento deve essere specificato:

- il PERSONALE TECNICO impiegato (funzionalmente dipendente dall’Ente che presenta il programma in cui l’intervento è inserito).

Se la stessa unità di personale opera in più interventi è necessario indicarne la percentuale di utilizzo riferita all’attività per cui riceve l’intera retribuzione dall’Ente di appartenenza.

- Le ZONE INTERESSATE.

5. AGEVOLAZIONI PREVISTE

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI, con le seguenti specificazioni:

Per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole, nell’ambito della quota riguardante la dotazione finanziaria annualmente prevista dal PSR per l’applicazione della misura L in favore di tali servizi, si stabilisce nel bando annuale la quota parte (quantificata annualmente dall’Assessorato in accordo con le Amministrazioni Provinciali) per il finanziamento dei programmi di livello regionale e la quota parte per il finanziamento dei programmi di livello provinciale (con specificazione della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna Provincia).

6. PROCEDURE

1. BANDO.

In relazione alle disponibilità finanziarie per l’attuazione della misura, per garantire la massima efficacia ed efficienza dei SERVIZI e la massima omogeneità di gestione amministrativa, data la complessa integrazione dei servizi sul territorio regionale, è emanato, in accordo con le Amministrazioni Provinciali, un BANDO annuale regionale per l’apertura delle domande riguardanti la concessione di contributi di avviamento per i servizi di assistenza alla gestione sia ad Enti che presentano programmi regionali sia ad Enti che presentano programmi provinciali.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e DOCUMENTAZIONE.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.

a) Finanziamento dei Programmi regionali.

La documentazione dettagliata da presentare consiste in:

- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente depositato);

- programma annuale di attività;

- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente citate.

- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:

- dati anagrafici;

- titolo di studio

- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni svolte;

- costo previsto per retribuzioni e trasporti.

- l’indicazione degli Enti aderenti all’Ente regionale operanti in tutte le province del Piemonte che possiedono i requisiti previsti dalla presente normativa (solo per il primo anno di attività).

b) Finanziamento dei Programmi provinciali.

La documentazione dettagliata da presentare consiste in:

- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente depositato);

- programma annuale di attività;

- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle aziende aderenti all’Ente provinciale con l’indicazione di eventuali forme organizzative delle medesime a livello subprovinciale.

- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente citate.

- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:

- dati anagrafici;

- titolo di studio

- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni svolte;

- costo previsto per retribuzioni e trasporti.

- dichiarazione che l’Ente provinciale aderisce ad un Ente regionale che possiede i requisiti previsti dalla presente normativa.

3. MODULISTICA.

Si fa riferimento alla modulistica principale citata nel bando e messa a disposizione presso i competenti Uffici dell’Agricoltura della Regione.

Si fa riserva di ridefinire la domanda e la documentazione sopracitata in base ai modelli che saranno predisposti dall’Ente pagatore a livello nazionale.

4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.

Si rimanda alla parte generale, con le seguenti specificazioni.

Poiché, relativamente alle nuove Province di:

- Novara e Verbania

- Vercelli e Biella

che sono state istituite a partire alle preesistenti province, rispettivamente, di Novara e Vercelli, è consentita l’esistenza (come detto al punto 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E REQUISITI (2.d)) di Associazioni provinciali che operino su di un territorio coincidente con quello delle originarie Province di Novara e di Vercelli e perciò, operativamente, anche sul territorio delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella, in tal caso, al fine di semplificare gli aspetti procedurali si ritiene opportuno adottare il seguente procedimento:

1. Ogni Associazione provinciale elabora un unico programma e lo presenta secondo il seguente schema:

- Associazione provinciale di Novara:

* elabora un unico programma per il territorio corrispondente alle attuali province di Novara e di Verbania.

* presenta tale programma alle citate province (il programma deve contenere le disaggregazioni in quanto ad attività e struttura organizzativa per le due province interessate).

- Associazione provinciale di Vercelli:

* Vale quanto sopra indicato, relativamente però, alle province di Vercelli e Biella.

2. Il programma presentato è istruito ed approvato dalle attuali Province di Novara e di Vercelli, in accordo, rispettivamente, con le Province di Verbania e di Biella (i cui Responsabili firmano l’approvazione congiuntamente con quelli delle province incaricate dell’istruttoria).

Le Province di Novara e Vercelli, sulla base del contributo approvato, a seguito di presentazione di domande di erogazione di anticipi e/o acconti e saldi, da parte delle rispettive Associazioni Provinciali, predispongono l’elenco dei beneficiari da trasmettere alla Regione, (unitamente alla fideiussione da presentarsi in occasione della richiesta del primo anticipo, ma per il valore dell’intero contributo concedibile) che provvederà all’inoltro all’AIMA per il pagamento.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

8. PRIORITA’ E RIPARTO FONDI FRA ENTI

1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:

1. Enti preesistenti;

2. Struttura organizzativa dell’Ente adeguata (in particolare in base al numero di unità di personale tecnico dipendente);

3. Complessità ed articolazione dei programmi (in particolare in base a quantità e qualità delle azioni, ambiti territoriali, ecc.).

2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti provinciali è effettuato proporzionalmente al numero delle organizzazioni a livello territoriale di base.

9. CONTROLLI

Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.

10. RICORSI

I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi emanati, sono inoltrati:

- per gli interventi di competenza regionale al Direttore Regionale competente per la materia;

- per gli interventi di competenza provinciale alla Provincia competente per l’istruttoria.

In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

2. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE COOPERATIVE.

Si specifica quanto segue:

1. PREMESSA

1. I servizi per l’assistenza alla gestione delle aziende agricole cooperative previsti dalla misura L del PSR, devono in generale essere articolati per tenere conto del fatto che l’assistenza alla gestione si diversifica, schematicamente, a seconda delle zone, in quanto:

* nelle zone con sistemi integrati agricoli ed agroindustriali l’assistenza è richiesta nell’ambito di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale per conseguire un miglioramento organizzativo e produttivo dell’azienda agricola cooperativa per rispondere meglio alle richieste dei settori riguardanti la trasformazione e la commercializzazione.

Pertanto deve essere adeguata per integrarsi e coordinarsi con altri sistemi di servizi specialistici all’assistenza tecnica e all’assistenza alla gestione;

* nelle zone con sistemi locali agricoli e rurali a basso sviluppo, l’assistenza è richiesta anche per agevolare la promozione e costituzione di nuove realtà cooperative, finalizzate a gestire in forma associata processi di riconversione produttiva, di ammodernamento e di diversificazione economica dell’azienda, ecc.;

Pertanto deve essere adeguata per confrontarsi ed interagire con soggetti anche extragricoli che assumono sempre più rilevanza nello sviluppo del territorio rurale e nei processi di integrazione nell’ambito delle filiere;

E’ chiaro peraltro che nella maggior parte dei casi esistono realtà territoriali in cui le caratteristiche sopra descritte coesistono e pertanto devono essere considerate in modo coordinato per lo sviluppo del territorio.

2. Nell’ambito dell’assistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili solo aiuti all’avviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.

In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:

- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi.

- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti che si integrano con servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).

Si può parlare di CREAZIONE del Servizio anche nel caso di CONVERSIONE da un servizio con la caratteristica di fornire una assistenza individualizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa nei confronti delle singole cooperative, per risolvere problemi finanziari, amministrativi, fiscali e normativi, ma in modo isolato dal più generale contesto socio-economico, ad un servizio con la caratteristica di:

- orientare le cooperative a razionalizzare la propria gestione dei processi economico - finanziari;

- a cogliere le migliori opportunità di sviluppo nel quadro di un aumento della propria efficienza circa le capacità previsionali di mercato e di valorizzazione della qualità dei prodotti.

Pertanto, le forme di assistenza alla gestione che soddisfano esigenze più specifiche e circoscritte devono essere considerate come ambiti particolari di una più generale assistenza alla gestione che considera le relazioni delle cooperative con il più generale contesto socio-economico soprattutto di filiera.

2. SPESE AMMISSIBILI

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

3. BENEFICIARI

Per garantire il coordinamento delle AZIONI e degli INTERVENTI (di cui si parlerà successivamente), al fine di tenere conto di quanto specificato al punto 1. PREMESSA con un grado di integrazione esteso a tutto il territorio regionale, i beneficiari sono rappresentati dalle Associazioni regionali per i servizi di assistenza alla gestione di aziende cooperative costituite come Consorzi regionali cooperativi (in appresso denominati “Consorzi”).

Inoltre si fa riferimento unicamente ad Associazioni regionali in quanto le cooperative agricole a cui sono erogati i servizi alla gestione non sempre hanno basi associative ricadenti interamente in un’unica Provincia.

Possono ottenere il finanziamento, oltre a Consorzi di nuova costituzione, anche Consorzi che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale scopo (definiti in appresso ENTI PREESISTENTI), purchè dimostrino la creazione o l’ampliamento dei propri servizi nel senso indicato precedentemente.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E REQUISITI.

1. Le Associazioni regionali per i servizi di assistenza alla gestione di aziende cooperative devono avere i seguenti requisiti:

1. devono essere costituite sotto forma di Consorzi regionali cooperativi aventi una durata minima di 10 anni;

2. devono essere dotate, o dotarsi, di un apposito Statuto redatto secondo le indicazioni dell’Assessorato regionale;

3. occupare a tempo pieno almeno un dipendente per lo svolgimento delle attività di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle aziende agricole cooperative associate, dotato di professionalità ed esperienza in relazione all’attività che deve essere svolta,

4. assicurare un servizio di consulenza per la tenuta della contabilità ed il servizio di analisi dei risultati contabili ed altri dati;

5. associare almeno 40 cooperative agricole funzionanti,

6. rappresentare un fatturato consolidato di almeno 50 miliardi di lire nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo;

7. rappresentare più comparti e più fasi (cooperative di produzione, di lavorazione, trasformazione commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici);

8. avere sede in Piemonte ed associare cooperative piemontesi che interessano almeno sei Province del Piemonte.

Relativamente ad ogni Consorzio, possono essere considerate oltre che le cooperative associate direttamente anche le cooperative che siano socie di queste ultime, purché ricevano specifica assistenza gestionale dal Consorzio medesimo.

Per fatturato del Consorzio si intende il fatturato consolidato delle cooperative associate nonché delle relative cooperative socie.

2. In merito ai programmi annuali, si specifica quanto segue:

1. Devono prevedere a titolo orientativo le seguenti AZIONI consistenti nel promuovere:

* la razionalizzazione dei rapporti fra socio e forma associativa, il governo di impresa, il controllo del management ed i servizi finanziari ed amministrativi;

* l’aumento in efficienza della forma associativa per una migliore penetrazione nei mercati;

* attività specialistiche mirate a particolari operazioni di ingegneria finanziaria e per la contrattualistica.

2. Costituiscono il programma regionale interventi aventi natura regionale, interprovinciale e provinciale a seconda dell’ambito territoriale considerato ottimale per erogare il servizio alle cooperative.

5. AGEVOLAZIONI PREVISTE

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

6. PROCEDURE

1. BANDO.

In relazione alle disponibilità finanziarie per l’attuazione della misura, è emanato un bando annuale regionale per l’apertura delle domande riguardanti la concessione di contributi di avviamento per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole cooperative a Consorzi che presentano programmi di ambito regionale.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e DOCUMENTAZIONE.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.

1. La documentazione dettagliata da presentare consiste in:

- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente depositato);

- certificato di iscrizione al registro delle imprese (rilasciato dalla C.C.I.A.A., deve indicare tra l’altro la composizione degli organi societari in carica);

- programma annuale di attività;

- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle aziende cooperative aderenti all’Ente.

- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente citate.

- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico ed amministrativo) e/o per i consulenti, schede con i seguenti elementi principali:

- dati anagrafici;

- titolo di studio

- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni svolte;

- costo previsto per retribuzioni e trasporti.

2. In merito all’elenco soci si specifica quanto segue:

1. Deve contenere:

- Elenco delle cooperative socie del Consorzio

- Elenco delle cooperative aderenti alle cooperative socie del Consorzio.

2. Le cooperative riportate nell’elenco devono risultare operative al momento della presentazione della domanda di finanziamento del programma annuale di attività.

3. L’elenco deve essere distinto per province. Nell’ambito di ciascuna provincia, le cooperative devono essere raggruppate secondo i seguenti comparti produttivi:

- latte (bovino, ovicaprino)

- carne (bovina, suina, ovicaprina)

- vitivinicolo

- cerealicolo

- riso

- proteoleaginose

- piante vive e prodotti della floricoltura

- ortofrutticolo

- altri prodotti (miele, ecc.)

- forestale

- servizi

- commercializzazione dei prodotti

- altro (specificare)

4. Relativamente ad ogni cooperativa associata devono essere riportati i seguenti elementi:

- denominazione completa della ragione sociale, l’indirizzo della sede legale e la segnalazione di eventuali sedi operative.

- valore in lire del fatturato e l’esercizio a cui è riferito (che deve essere quello ricadente nell’anno precedente quello in cui la domanda è presentata)

5. Relativamente ai seguenti parametri:

- n. cooperative associate

- valore del fatturato

è opportuno che siano riportati tutti i totali parziali (riferiti ai singoli comparti produttivi ed alle province) oltre che il totale generale.

3. MODULISTICA.

Si fa riferimento alla modulistica principale citata nel bando e messa a disposizione presso i competenti Uffici dell’Agricoltura della Regione.

Si fa riserva di ridefinire la domanda e la documentazione sopracitata in base ai modelli che saranno predisposti dall’Ente pagatore a livello nazionale.

- Modello di domanda per accedere al finanziamento del Servizio (mod. SAG1P)

- Modello di Programma quadro quinquennale (mod. SAG2P)

- Modello di Programma annuale di attività e preventivo di spesa (mod. SAG3P)

- Scheda del personale (mod. SAG4P)

4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

7. PRIORITA’ E RIPARTO FONDI FRA ENTI

1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:

1. Enti preesistenti;

2. Struttura organizzativa dell’Ente adeguata (in particolare in base al numero di unità di personale dipendente);

3. Complessità ed articolazione dei programmi (in particolare in base a quantità e qualità delle azioni, ambiti territoriali, ecc.).

2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti è effettuato proporzionalmente al numero delle cooperative socie ed al fatturato complessivo delle stesse.

8. CONTROLLI

Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.

9. RICORSI

I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi emanati, sono inoltrati al Direttore Regionale competente per la materia.

In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

3. SERVIZI ORIENTATI A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ: AGRICOLTURA BIOLOGICA

1. PREMESSA

1. Mediante la l.r. 25.06.1999, n. 13 “Norme per lo sviluppo dell’Agricoltura Biologica”, anche la Regione Piemonte si è dotata di uno strumento legislativo con il quale ha stabilito di contribuire alle finalità dell’equilibrio dell’ambiente naturale e della tutela della salute dei consumatori (rientranti ampiamente negli obiettivi del PSR) incentivando, tra l’altro, la promozione e diffusione del metodo di produzione biologico.

La L.r. n. 13/99 attribuisce alle ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI BIOLOGICI (definite in appresso A.P.B.) un ruolo importante al fine di conseguire le citate finalità.

Trattasi di forme associative che operano in un campo di attività, disciplinate da Regolamenti Comunitari, che si sono sviluppate in tempi recenti e che sono in forte espansione.

2. Nell’ambito dell’assistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili solo aiuti all’avviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.

In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:

- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi.

- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti che si integrano con servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).

Sono pertanto finanziabili i servizi erogati dalle APB che la legge prevede come scopi sociali, e cioè:

a) l’assistenza interaziendale per l’applicazione di metodi dell’agricoltura biologica;

b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dell’agricoltura biologica, le informazioni e l’aggiornamento tecnico dei soci;

c) un’attività aziendale in comune riguardante l’agricoltura biologica;

d) altre attività riguardanti l’agricoltura biologica.

Tali Servizi, infatti, hanno contenuti specialistici, e sono in rapida evoluzione.

2. SPESE AMMISSIBILI.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.

Sono ammesse spese per iniziative di divulgazione, informazione ed aggiornamento tecnico dei soci circa i più rilevanti argomenti riguardanti l’applicazione del metodo di produzione biologica (es: nell’ambito dei costi del personale, affitto dei locali, costi di esercizio, ecc.)

3. BENEFICIARI

Trattasi delle A.P.B. a cui aderiscono le aziende nelle quali si applicano i metodi riguardanti l’agricoltura biologica prevista dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive integrazioni e modificazioni (anche facendo ricorso alle cosiddette “preparazioni biodinamiche” previste nell’allegato I al citato Reg CEE) per quanto riguarda le produzioni biologiche vegetali ed i metodi previsti dal Reg. CE n. 1804/99 per quanto riguarda le produzioni biologiche zootecniche.

Le A.P.B. operano su scala regionale in quanto la l.r. n. 13/99 ha previsto che il loro riconoscimento (e conseguentemente il relativo controllo e vigilanza) sia effettuato dalla Regione Piemonte.

Occorre inoltre tenere conto che le aziende socie in cui si pratica il metodo di produzione biologico si rapportano ad ORGANISMI DI CONTROLLO che operano a livello regionale.

Pertanto anche l’assistenza tecnica è integrata in programmi di ambito territoriale regionale.

Possono ottenere il finanziamento, oltre ad Associazioni di nuova costituzione, anche Associazioni che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale scopo, purché dimostrino la creazione o l’ampliamento dei propri servizi nel senso indicato precedentemente.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E REQUISITI.

1. L’A.P.B. deve associare almeno 100 aziende agricole il cui titolare sia imprenditore agricolo a titolo principale (come definito nel “Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999"):

* persona fisica;

* persona giuridica (cooperativa di conduzione a proprietà indivisa, società di persone, società di capitali, altre cooperative agricole).

In generale, nelle zone montane, valgono per gli imprenditori agricoli i requisiti previsti a proposito delle medesime.

In aggiunta alle 100 aziende, può associare aziende agricole il cui titolare è imprenditore agricolo.

L’A.P.B. deve dimostrare di essere dotata di strutture, attrezzature e personale adeguati alla fase di avvio.

2. In merito ai programmi annuali, si specifica a titolo orientativo che devono prevedere AZIONI che coincidono in linea di massima con gli scopi sociali specificati al punto 1. PREMESSA.

Possono inoltre prevedere AZIONI volte ad incrementare il volume di prodotto immesso sul mercato come prodotto biologico certificato.

5. AGEVOLAZIONI PREVISTE.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

6. PROCEDURE

1. BANDO.

In relazione alle disponibilità finanziarie per l’attuazione della misura, è emanato un bando annuale regionale per l’apertura delle domande riguardanti la concessione di contributi di avviamento per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole biologiche ad Associazioni che presentano programmi di ambito regionale.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni:

1. La documentazione dettagliata da presentare consiste in:

- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente depositato);

- programma annuale di attività;

- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle aziende aderenti all’Associazione.

- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente citate.

- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:

- dati anagrafici (se già disponibili a preventivo);

- titolo di studio

- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni svolte;

- costo previsto per retribuzioni e trasporti.

Nel caso in cui tra i soci rientrino persone giuridiche, è necessario allegare anche:

* deliberazione dell’Organo competente della persona giuridica riguardante l’adesione alla A.P.B..

* Atto costitutivo e Statuto delle persone giuridiche aderenti.

L’A.P.B. è tenuta ad acquisire e tenere a disposizione della Regione le dichiarazioni dei singoli produttori riguardanti l’entità del prodotto certificato, sua percentuale sul prodotto complessivo e la collocazione commerciale del prodotto certificato medesimo.

2. Relativamente all’ELENCO DEI SOCI si specifica quanto segue:

a) L’Elenco dei soci deve contenere i seguenti elementi:

* dati anagrafici e partita I.V.A. (oppure codice fiscale) dell’azienda;

* indirizzo produttivo;

* superficie agricola utilizzata;

* superficie destinata ad agricoltura;

-convenzionale

-biologica

-in conversione

* data di ammissione all’Associazione;

* data della notifica;

* data del conseguimento dell’idoneità da parte dell’Organismo di controllo.

La A.P.B. deve tenere agli atti le domande di adesione dei soci.

b) Possono essere presi in considerazione solo i soci che siano iscritti nell’elenco Regionale degli operatori dell’agricoltura biologica (di cui al D.lgs n. 220/95), riferito al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui è presentata la domanda.

Se l’elenco non è ancora disponibile al momento in cui l’istruttoria è effettuata, si fa riferimento ai produttori agricoli biologici che hanno notificato alle Province e alle Comunità Montane l’inizio attività ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 e che sono in possesso dell’idoneità da parte degli Organismi di controllo.

c) A titolo di documentazione atta a dimostrare i dati riguardanti l’ubicazione, estensione e riparto catastale dei terreni, distinguendo quelli coltivati biologicamente e quelli in conversione, è sufficiente che l’Associazione tenga agli atti copia delle Notifiche (Mod. A e Mod. B) e copia delle variazioni di notifica.

3. MODULISTICA.

Si fa riferimento alla modulistica citata nel bando e messa a disposizione presso i competenti Uffici dell’Agricoltura della Regione.

Si fa riserva di ridefinire la domanda e la documentazione sopracitata in base ai modelli che saranno predisposti dall’Ente pagatore a livello nazionale.

4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

7. PRIORITA’ E RIPARTO FONDI FRA ENTI

1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:

1. Avere ottenuto il riconoscimento ai sensi della L.r. n. 13/99.

2. Struttura organizzativa dell’Ente adeguata;

3. Dal secondo anno di attività associare produttori che immettono sul mercato prodotto biologico certificato.

2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti è effettuato proporzionalmente alla consistenza della base associativa in generale e a quella relativa ai soci che commercializzano il prodotto biologico certificato.

8. CONTROLLI

Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.

9. RICORSI

I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi emanati, sono inoltrati al Direttore Regionale competente per la materia.

In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).


Allegato B

Asse prioritario: n. 1 - Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale -

Sottoasse: n. 1.3 - Servizi e strutture per le aziende agricole -

Misura L, Azione 1: “AVVIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE”.

Riferimento normativo: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo IX, Art. 33 - 3° trattino.

BANDO

Per l’applicazione della misura L del “Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000-2006", redatto ai sensi dei Regg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1750/99 (in appresso denominato PSR) - AZIONE L1: ”AIUTI PER L’AVVIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE" (denominati in appresso SERVIZI) è emanato il seguente bando con l’apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per l’avviamento dei servizi stessi per il periodo di attività 16 OTTOBRE 2000 - 15 OTTOBRE 2001 (definita come attività anno 2001).

Per ragioni di urgenza, trattasi di un UNICO BANDO REGIONALE (riguardante anche le attività conferite alle Amministrazioni Provinciali).

Il presente bando si articola in una sezione “INDICAZIONI GENERALI” (valida per tutti i tipi di Servizio) ed in una sezione “INDICAZIONI PARTICOLARI” (valida per ogni tipo di Servizio).

Per quanto non specificato dal presente bando si deve far riferimento alle norme contenute nel PSR e nelle relative ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE della misura L.

- INDICAZIONI GENERALI -

1. SERVIZI FINANZIABILI

Sono finanziabili i seguenti tipi di servizi:

1. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE.

2. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE AGRICOLE.

3. SERVIZI ORIENTATI A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ.

2. ENTI ATTUATORI.

I SERVIZI devono essere attuati da ENTI che devono in generale:

1. garantire esperienza nel campo dell’assistenza alla gestione delle aziende agricole e cooperative, cioè che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale scopo (se non sono di nuova costituzione);

2. garantire la gestione democratica da parte degli associati;

3. non operare discriminazioni per quanto riguarda l’accesso ai servizi da parte delle aziende agricole (nel rispetto di quanto previsto da specifiche normative comunitarie, nazionali, regionali);

4. assicurare la massima diffusione delle informazioni nei confronti di tutti gli operatori potenzialmente interessati, con la possibilità di integrarle in una strategia complessiva anche a livello regionale.

3. PROGRAMMI DI ATTIVITA’

L’attuazione dei servizi presuppone la predisposizione di un PROGRAMMA QUADRO QUINQUENNALE da parte degli Enti attuatori articolato in PROGRAMMI ANNUALI.

Il PROGRAMMA ANNUALE per l’anno 2001, oggetto del presente bando, deve articolarsi in AZIONI (di cui si deve fornire la descrizione in quanto a STRATEGIA COMPLESSIVA); per ogni azione devono essere descritti gli INTERVENTI SPECIFICI A LIVELLO OPERATIVO.

Possono essere presentati PROGRAMMI REGIONALI o PROGRAMMI PROVINCIALI in relazione ai vari tipi di SERVIZIO,

La stessa AZIONE può evidentemente ritrovarsi anche in programmi a livelli territoriali diversi però, per quanto detto, con interventi diversi in base agli obiettivi che è necessario perseguire nell’ambito territoriale a cui si riferiscono.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono le seguenti:

a) Costi del personale: trattasi di costi per personale tecnico (cioè direttamente impegnato nella predisposizione e/o nella attuazione dei programmi di attività per la fornitura del servizio di assistenza alla gestione):

- Corrispettivi (compresi gli oneri riflessi nel caso di personale dipendente proprio o prestato da altri Enti), rimborsi per spese di trasporti (rimborsi chilometrici - commisurati al 20% del costo di un litro della benzina verde al primo gennaio di ogni anno, mezzi di linea), spese di assicurazione per il trasporto del personale, ecc.

- Oneri per servizi, riguardanti consulenze tecnico-gestionali di esperti, compresa l’acquisizione di materiale per l’aggiornamento del personale tecnico quali pubblicazioni e riviste specializzate (anche periodiche) o altri mezzi di comunicazione multimediale.

Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota l’Ente in base a qualsivoglia rapporto contrattuale.

b) Affitto dei locali: trattasi di costi relativi ai canoni di locazione.

- Se i locali vengono acquistati o sono già di proprietà dell’Ente, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai valori di mercato.

- In caso di lavori interni di ristrutturazione ammortizzabili, il costo ammesso è limitato alla quota di ammortamento.

c) Acquisto di attrezzature di ufficio compresi materiali e programmi informatici: spesa per l’acquisto.

d) Costi di esercizio: trattasi di costi per il funzionamento degli uffici (energia elettrica, riscaldamento spese postali e di telecomunicazione (traffico voce, dati, fax), cancelleria, stampati, ecc.), manutenzione dei locali ed attrezzature nonché relativi ai mezzi di servizio di proprietà dell’Ente (limitatamente al carburante, manutenzione, assicurazione dei mezzi).

e) Spese amministrative: trattasi di costi per:

- personale amministrativo a supporto della realizzazione dei programmi e cioè i corrispettivi (compresi gli oneri riflessi nel caso di personale dipendente proprio o prestato da altri Enti);

- Oneri per servizi, riguardanti consulenze di esperti in materia amministrativa, fiscale, contabile, ecc. compreso l’acquisto di materiale per l’aggiornamento del personale amministrativo quali pubblicazioni e riviste specializzate (anche periodiche) o altri mezzi di comunicazione multimediale.

Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota l’Ente in base a qualsivoglia rapporto contrattuale.

- Spese di costituzione (nel caso di Enti nuovi) o per la modificazione degli Statuti (nel caso di Enti preesistenti).

Tutte le spese sopra elencate sono ammissibili dal 16 Ottobre 2000, salvo specificazione contraria.

A consuntivo possono essere ammesse compensazioni fra le varie voci di spesa rispetto a quanto indicato nel preventivo, purché entro i limiti della spesa ammessa complessiva approvata.

5. PERSONALE

1. Per garantire l’erogazione di SERVIZI di elevata qualità, gli stessi ENTI devono dotarsi di personale tecnico qualificato che deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1 - Titoli rilasciati da Facoltà Universitarie: Lauree, Diplomi universitari, Diplomi rilasciati da scuole dirette a fini speciali (Sdafs) nel campo agrario, forestale, economico commerciale, veterinario, biologico, agroalimentare, agroindustriale, ambientale.

Diplomi di specializzazione nei campi suddetti e in quello relativo all’applicazione dei sistemi di qualità nel settore agricolo.

2 - Titoli rilasciati da Istituti di Scuola Media Superiore: Diplomi in campo agrario, agrotecnico, enologico, economico commerciale, ambientale e di specializzazione nell’applicazione dei sistemi di qualità in campo agricolo.

3 - Altri titoli di studio di scuola media superiore od universitari potranno essere valutati ed approvati dalla Regione in relazione a particolari esigenze specialistiche espressamente segnalate nei programmi di attività degli Enti beneficiari.

4 - In mancanza del titolo di studio vengono richiesti almeno 10 anni di esperienza nelle attività che fanno capo ai servizi di sviluppo agricolo, quali in particolare l’assistenza tecnica, gestionale e contabile, riconosciuta dalla competente struttura regionale o provinciale.

5 - Per il personale che svolge funzioni di coordinamento a livello regionale o provinciale è richiesto un qualsiasi titolo di studio rilasciato da Istituti di scuola media superiore o da Facoltà universitarie, anche non nei campi sopra citati, purché dotato di adeguata esperienza.

2. Il personale amministrativo utilizzato a supporto dei programmi deve possedere professionalità adeguata.

6. AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. La dotazione finanziaria complessiva recata dalla misura L del PSR per l’attività 2001 è di L. 13.553.000.000 (pari a 7 Meuro), di cui:

a) per l’avviamento di servizi di assistenza alla gestione di aziende singole:

    L.     10.553.000.000

b) per l’avviamento di servizi di assistenza alla gestione di aziende cooperative agricole:

    L.     2.000.000.000

c) per l’avviamento di servizi di assistenza alla gestione di aziende agricole biologiche:

    L.     1.000.000.000

2. Per l’anno 2001 è concesso un contributo in conto capitale fino al 100% della spesa ammessa per i programmi riguardanti il 1° anno di attività.

Il contributo è concesso agli Enti che dimostrano di possedere i requisiti previsti dalla normativa per assicurare l’erogazione dei servizi in modo continuativo ed al livello qualitativo richiesto.

Gli Enti riconosciuti tali acquisiscono il diritto ad essere finanziati per il quinquennio stabilito dalla normativa, fatta salva una verifica annuale circa la sussistenza dei requisiti e la qualità del servizio erogato.

7. PROCEDURE

1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE.

La domanda, trattandosi del primo anno di attività, fa riferimento a:

- un PROGRAMMA QUADRO complessivo di durata quinquennale con una quantificazione di massima della spesa globalmente prevista per ogni anno.

Tale programma deve essere presentato con la domanda.

- un PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER L’ANNO 2001 con il PREVENTIVO DI SPESA.

Tale programma può essere presentato anche successivamente alla domanda (come più avanti specificato).

Alla domanda, sia per il finanziamento dei programmi regionali sia per il finanziamento dei i programmi provinciali, deve inoltre essere allegato:

- STATUTO.

Nel caso di Ente preesistente che abbia già operato nell’ambito dei Servizi di sviluppo agricolo soprattutto per l’applicazione di Regolamenti Comunitari e qualora questo non sia ancora adeguato in rapporto alle finalità e requisiti richiesti, è possibile presentare con la domanda ancora lo Statuto in vigore presentando però anche una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ che specifichi l’impegno che fin dall’inizio del periodo annuale a cui l’attività si riferisce l’Ente opera in base alle presenti norme del PSR e che entro il termine stabilito dalle Strutture a cui le domande sono state presentate sarà trasmesso lo Statuto modificato.

- EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE specificata per ciascun tipo di servizio

Inoltre, entro i 30 giorni successivi, l’Ente è tenuto a presentare la DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA che consiste nel PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA’ con il PREVENTIVO DI SPESA e nell’ulteriore documentazione precisata più avanti nella descrizione di ciascun tipo di servizio.

Alla domanda deve essere allegata la DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA specificata per ciascun tipo di servizio.

a) Finanziamento dei Programmi regionali.

La domanda va inoltrata alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Direzione Regionale 12 Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente bando.

b) Finanziamento dei Programmi provinciali.

La domanda va inoltrata alle Amministrazioni Provinciali - Settori/Servizi dell’Agricoltura entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente bando.

Nel caso di inoltro delle domande per via postale farà fede la data del timbro postale.

3. MODULISTICA

La modulistica è la seguente:

- Modello di domanda per accedere al finanziamento del Servizio;

- Modello di PROGRAMMA QUADRO quinquennale;

- Modello DI PROGRAMMA ANNUALE di attività e PREVENTIVO DI SPESA;

- Scheda del personale;

ed è messa a disposizione degli Enti presso i competenti Uffici dell’Agricoltura della Regione Piemonte (per gli Enti che presentano programmi regionali) o delle Province (per gli Enti che presentano programmi provinciali).

Si fa riserva di ridefinire la domanda e la documentazione sopracitata in base ai modelli che saranno predisposti dall’Ente pagatore a livello nazionale.

4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA

Compete agli Enti territoriali a cui le domande di finanziamento sono presentate (Regione o Province).

Si articola nelle seguenti fasi:

a) Questa fase inizia con il RICEVIMENTO DELLA DOMANDA e termina con la presentazione della DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA (prima specificata).

L’Ente territoriale competente effettua una valutazione delle domande presentate e della relativa documentazione (quando risulta completa) per stabilire la sussistenza di tutti i requisiti richiesti a proposito:

- degli Enti richiedenti;

- del contenuto dei programmi (PROGRAMMA QUADRO e PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA’ e PREVENTIVO DI SPESA)

b) Gli Enti le cui domande sono state considerate ammissibili sono convocati per stabilire le condizioni specifiche (ad esempio, eventuali MASSIMALI DI SPESA, MODALITÀ DETTAGLIATE DI RENDICONTAZIONE, MODALITA’ DI EROGAZIONE DEGLI ANTICIPI E/O ACCONTI, EVENTUALI MODIFICHE DEGLI STATUTI, ecc.) alle quali l’Ente territoriale competente concede il contributo.

Relativamente ai programmi provinciali, saranno successivamente emanate le relative disposizioni in merito, previamente concordate con le Province.

Nel caso di conclusione positiva di tale fase si riconosce che l’Ente possiede i requisiti richiesti per operare ai sensi della misura L del PSR; si approva il PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA’ riguardante il primo anno; se ne quantifica in modo definitivo la spesa ammessa ed il contributo di avviamento (con determinazione dirigenziale).

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L’erogazione del contributo complessivo spettante a ciascun Ente si articola mediante il pagamento di anticipi e/o acconti e del saldo.

Tale pagamento è effettuato dall’Organismo Pagatore Nazionale (O.P.N.) sulla base dell’importo segnalato, per tali anticipi e o acconti e per il saldo, dalla Regione mediante la trasmissione di appositi elenchi.

Per quanto riguarda gli elenchi che specificano gli Enti provinciali e i relativi importi da erogarsi, questi sono trasmessi dalle Province alla Regione che provvede all’inoltro all’O.P.N..

Si prevede quanto segue):

a) Anticipi e/o acconti.

1) Previo rilascio di fideiussione, possono essere erogati ANTICIPI all’inizio di esecuzione delle attività.

2) Previo rilascio di fideiussione possono essere erogati ACCONTI in corso d’opera per attività pari al massimo a quanto realizzato.

3) Gli acconti e gli anticipi non possono superare il 90% del contributo.

Gli Enti inoltrano domanda di erogazione degli anticipi all’Ente territoriale competente, unitamente alla garanzia fideiussoria, entro le date e secondo le disposizioni che saranno stabilite dall’O.P.N.

In ogni caso la domanda di erogazione del 1° anticipo non potrà essere presentata prima dell’espletamento degli adempimenti previsti al punto 4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.

L’importo della FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA dovrà essere pari al 100% del finanziamento concesso.

La Regione inoltra tutti gli elenchi (regionali e provinciali) all’O.P.N. per il pagamento, di norma, entro i successivi 10 giorni alla ricezione delle domande per gli Enti regionali o degli elenchi trasmessi dalle Province per gli Enti provinciali (l’inoltro degli elenchi da parte delle Province alla Regione è effettuato di norma entro i dieci giorni successivi al ricevimento della domanda).

b) Saldo

E’ erogato all’ultimazione delle attività.

Gli Enti inoltrano domanda di erogazione del saldo entro il 31 Gennaio 2002, presentando apposita rendicontazione, all’Ente territoriale competente.

Quest’ultimo effettua l’istruttoria entro i 45 giorni successivi alla domanda e quantifica ed approva (mediante determinazione dirigenziale) la spesa ammessa ed il relativo contributo in fase di consuntivo ed il conseguente saldo da erogarsi.

Sulla base di tale atto l’Ente territoriale competente predispone l’elenco che specifica gli Enti beneficiari ed i relativi importi da erogarsi.

Le Province provvedono all’immediato invio dei propri elenchi alla Regione la quale inoltra tutti gli elenchi (regionali e provinciali) all’O.P.N. per il pagamento.

8. PRIORITA’ E RIPARTO FONDI FRA ENTI

Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, saranno adottate le priorità nonché i criteri per il riparto fondi fra Enti specificati relativamente ad ogni tipo di servizio.

9. CONTROLLI

In generale si fa riferimento a quanto previsto nella parte prima, Aspetti Generali del PSR, punti 12.3.2 (Disposizioni relative ai controlli), 12.3.2.1 (Controllo amministrativo), 12.3.2.2 (Controlli in loco).

Nello specifico, a titolo esemplificativo, riguardano i seguenti argomenti (con i criteri in appresso specificati):

1. La permanenza dei REQUISITI richiesti.

- Oltre alla struttura organizzativa (operatività regionale o provinciale, sedi, personale, ecc.) ed alla attività degli Organi statutari, è considerata soprattutto la BASE ASSOCIATIVA (numero e qualifica dei soci).

Sulla base associativa possono essere disposti controlli a campione riguardanti almeno il 5% della medesima (complessivamente o solo in riferimento alla quota che possiede i requisiti in relazione ai quali il controllo è specificamente disposto).

- Gli Enti tengono a disposizione della Regione o della Provincia tutta la documentazione a supporto degli elenchi soci (domande di adesione, ecc.).

2. La corretta realizzazione degli INTERVENTI per l’erogazione dei SERVIZI (loro validità, raggiungimento degli obiettivi, ecc.).

Gli Enti sono tenuti a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla Regione o dalla Provincia riguardante soprattutto il personale (eventuali convenzioni, lettere di incarico, documentazione riguardante l’attività svolta, ecc.).

Per quanto riguarda gli interventi in favore delle aziende, possono essere disposti CONTROLLI A CAMPIONE riguardanti almeno il 5% delle aziende interessate

3. La corretta utilizzazione dei fondi pubblici.

Gli Enti devono tenere a disposizione tutta la DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, circa la quale la Regione o la Provincia possono disporre controlli a campione (anche presso le sedi degli Enti medesimi).

I controlli precedentemente specificati riguardano la fase di consuntivo.

Comunque, la Regione o la Provincia, possono disporre controlli aggiuntivi e decidere di effettuare controlli, oltre che a consuntivo, anche in momenti intermedi del periodo di attività.

- INDICAZIONI SPECIFICHE -

1. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE.

1. PREMESSA

Nell’ambito dell’assistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili solo aiuti all’avviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.

In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:

- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi.

- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti mediante l’integrazione di servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).

Si può parlare di CREAZIONE del Servizio anche nel caso di CONVERSIONE da un servizio con la caratteristica di fornire una “assistenza tecnica puntiforme” (cioè i cui effetti si esauriscono interamente nell’ambito aziendale) ad un servizio con la caratteristica di orientare l’imprenditore agricolo a cogliere le migliori opportunità di sviluppo nel quadro di uno sviluppo rurale come inteso dal Reg. (CE) n. 1257/99 e cioè sia in senso “orizzontale” (sviluppo plurisettoriale) sia in senso “verticale” (sviluppo nell’ambito delle filiere).

Pertanto, le forme di assistenza alla gestione che soddisfano esigenze più specifiche e circoscritte quali, ad esempio, iniziative di informazione mirate a risolvere problemi tecnici, tecnico-gestionali e contabili che sorgono comunque nelle fasi critiche dei cicli produttivi delle aziende agricole singole devono essere considerati come ambiti particolari di una più generale assistenza alla gestione avente carattere multifunzionale e polivalente.

2. SPESE AMMISSIBILI

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

3. BENEFICIARI

Trattasi di Enti aventi la natura di Associazioni.

Possono ottenere il finanziamento anche Enti che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale scopo (definiti in appresso ENTI PREESISTENTI), purchè dimostrino la creazione o l’ampliamento dei propri servizi nel senso indicato precedentemente.

Associano aziende agricole condotte da imprenditori agricoli a titolo principale (come definito nel “Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999"):

- direttamente se trattasi di Enti operanti in ambito provinciale che assumono pertanto la natura di ASSOCIAZIONI PROVINCIALI.

L’Associazione provinciale, per articolare il proprio servizio in modo capillare sul territorio, può prevedere che siano costituite forme organizzative delle proprie aziende socie a livello territoriale subprovinciale aggregandole opportunamente (nel caso di Enti preesistenti tali forme organizzative non devono però aumentare rispetto al numero - complessivo, per provincia, per ogni Ente - di eventuali altre forme organizzative della stessa natura presenti al 31.12.1999).

Le forme organizzative a livello territoriale subprovinciale devono avere i seguenti requisiti:

1. aggregare un minimo di 80 aziende.

2. essere costituite con atto notarile e dotate di un apposito statuto che preveda il voto pro-capite.

3. Essere coordinate dall’Associazione Provinciale che ne ha previsto la costituzione.

- per il tramite di Enti provinciali ad essi aderenti (e dotati di idonea organizzazione) se operanti in ambito regionale che assumono pertanto la natura di ASSOCIAZIONI REGIONALI.

In generale, nelle zone montane, valgono per gli imprenditori agricoli i requisiti previsti a proposito delle medesime.

Pertanto, per garantire il coordinamento delle AZIONI e degli INTERVENTI (di cui si parlerà successivamente) al fine di conseguire le finalità specificate al punto 1. PREMESSA con un grado di integrazione esteso a tutto il territorio regionale (come prescrive la misura L del PSR) ed ai livelli richiesti da una assistenza alla gestione avente carattere multifunzionale e polivalente è necessario che ad un Ente regionale aderiscano Enti provinciali operanti in tutte le Province del Piemonte con adeguata struttura organizzativa.

Le condizioni prima specificate devono esser rispettate anche perché, come già detto, i SERVIZI devono integrarsi con altri SERVIZI specialistici e devono essere adeguati per confrontarsi ed interagire con soggetti agricoli ed extragricoli (pubblici e privati) che possono riferirsi ad ambiti territoriali diversificati, regionali e provinciali, con funzioni e ruoli specializzati per gli ambiti territoriali a cui si riferiscono.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E REQUISITI

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI e si specifica quanto segue:

1. L’Ente operante in ogni provincia (aderente all’Ente regionale) deve essere dotato di personalità giuridica autonoma ed associare almeno 160 aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale.

Oltre tale limite possono associare aziende condotte anche da altri imprenditori agricoli.

Tenuto conto del fatto che recentemente in Piemonte sono state istituite due nuove Province (Verbania e Biella) a partire dalle preesistenti province di Novara e Vercelli e che le 4 nuove province sono di limitata estensione e con numero ridotto di aziende agricole, al fine di garantire l’esistenza di Enti che erogano il servizio di assistenza alla gestione ad un adeguato numero di aziende agricole, è consentita l’esistenza di Associazioni provinciali che operino su di un territorio coincidente con quello delle originarie Province di Novara e di Vercelli e perciò, operativamente, anche sul territorio delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella.

Pertanto, in tal caso, il limite di 160 aziende è riferito complessivamente ad ognuno dei territori interprovinciali (considerato, a fini operativi, come un’unica provincia) così definiti:

Novara - Verbania (ex Provincia di Novara)

Vercelli - Biella (ex Provincia di Vercelli).

2. Si richiede l’atto notarile anche in caso di modificazione dello Statuto, nel caso di trasformazione di Ente preesistente.

Lo Statuto, che deve fare riferimento alle indicazioni della Direzione regionale competente, deve comunque prevedere il voto pro-capite.

3. Al fine di garantire un efficace servizio alle aziende agricole le Associazioni provinciali occupano in media un tecnico agricolo polivalente o specialista a tempo pieno almeno ogni 80 aziende nonché un coordinatore del programma di attività.

4. In merito ai programmi annuali si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI specificando quanto segue.

1. Devono prevedere a titolo orientativo le seguenti AZIONI consistenti nel promuovere:

* una multifunzionalità dell’impresa e/o un miglioramento dell’organizzazione aziendale per diversificare le opportunità di reddito (per esempio, verso: arboricoltura da legno e interventi silvo-colturali, agriturismo, valorizzazione di nuovi settori e nicchie nell’attività agricola, iniziative per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e la manutenzione ambientale e per l’utilizzo del territorio a fini ricreativi, attività di presidio contro il degrado del territorio medesimo);

* particolari metodi di produzione e la migliore qualificazione del prodotto, puntando all’applicazione dei sistemi di qualità di processo e di prodotto;

* l’integrazione delle attività dell’imprenditore agricolo nei confronti di iniziative innovative di programmazione (che interessano le filiere di tipo settoriale e/o di tipo territoriale plurisettoriali);

* l’adozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente (riconducibili almeno alla Buona Pratica Agricola) e del benessere degli animali.

* riduzione dei costi di produzione.

* iniziative per supportare l’agricoltore nell’applicazione degli interventi previsti dal PSR.

* iniziative per l’istituzione di SERVIZI DI SOSTITUZIONE (peraltro gestiti operativamente da Enti od Organismi specializzati) e per favorire le pari opportunità fra uomo e donna.

2. Per garantire la specializzazione degli interventi e la massima professionalità nella realizzazione dei medesimi per ogni ambito territoriale, data l’elevata quantità ed articolazione quantitativa delle aziende a cui i servizi si rivolgono, un programma regionale può essere presentato solo da un Ente operante a livello regionale (avente i requisiti prima specificati) e, analogamente, un programma provinciale può essere presentato solo da un Ente provinciale (avente parimenti i requisiti prima specificati).

Entrambi i tipi di programma possono prevedere delle zonizzazioni, rispettivamente, interprovinciali e all’interno di ogni singola provincia.

3. Nel caso in cui lo stesso Ente presenti programmi con più interventi e nel caso in cui il proprio programma si integri in programmi a livello territoriale superiore si rendono necessarie adeguate ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO.

Per ogni intervento deve essere specificato:

- il PERSONALE TECNICO impiegato (funzionalmente dipendente dall’Ente che presenta il programma in cui l’intervento è inserito).

Se la stessa unità di personale opera in più interventi è necessario indicarne la percentuale di utilizzo riferita all’attività per cui riceve l’intera retribuzione dall’Ente di appartenenza.

- Le ZONE INTERESSATE.

5. AGEVOLAZIONI PREVISTE

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI, con le seguenti specificazioni:

Per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole, nell’ambito della quota riguardante la dotazione finanziaria annualmente prevista dal PSR per l’applicazione della misura L in favore di tali servizi, si stabilisce nel bando annuale la quota parte (quantificata annualmente dall’Assessorato in accordo con le Amministrazioni Provinciali) per il finanziamento dei programmi di livello regionale e la quota parte per il finanziamento dei programmi di livello provinciale (con specificazione della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna Provincia).

6. PROCEDURE

1. DOTAZIONE FINANZIARIA.

La dotazione finanziaria per l’attuazione della misura L è garantita da fondi FEOGA sezione Garanzia

Per l’attività anno 2001 (16 Ottobre 2000 - 15 Ottobre 2001) la disponibilità finanziaria è la seguente:

- per programmi regionali per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole: L. 270.000.000

- per programmi provinciali per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole: L. 10.283.000.000

La disponibilità finanziaria, per i programmi attuabili nelle province del Piemonte, è quella che risulta nella tabella seguente:

PROVINCE        RISORSE FINANZIARIE

ALESSANDRIA    L.     1.484.000.000
ASTI    L.     1.774.000.000
CUNEO    L.     2.216.000.000
NOVARA E VERBANIA    L.     985.000.000
TORINO    L.     2.720.000.000
VERCELLI E BIELLA    L.     1.104.000.000
TOTALE    L.     10.283.000.000

Per Novara e Verbania e per Vercelli e Biella le risorse finanziarie sono unite in quanto, come più avanti spiegato, è prevista l’istituzione di Associazioni interprovinciali.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e DOCUMENTAZIONE.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.

a) Finanziamento dei Programmi regionali.

La documentazione dettagliata da presentare consiste in:

- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente depositato);

- programma annuale di attività;

- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente citate.

- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:

- dati anagrafici;

- titolo di studio

- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni svolte;

- costo previsto per retribuzioni e trasporti.

- l’indicazione degli Enti aderenti all’Ente regionale operanti in tutte le province del Piemonte che possiedono i requisiti previsti dalla presente normativa (solo per il primo anno di attività).

b) Finanziamento dei Programmi provinciali.

La documentazione dettagliata da presentare consiste in:

- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente depositato);

- programma annuale di attività;

- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle aziende aderenti all’Ente provinciale con l’indicazione di eventuali forme organizzative delle medesime a livello subprovinciale.

- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente citate.

- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:

- dati anagrafici;

- titolo di studio

- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni svolte;

- costo previsto per retribuzioni e trasporti.

- dichiarazione che l’Ente provinciale aderisce ad un Ente regionale che possiede i requisiti previsti dalla presente normativa.

3. MODULISTICA.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.

Si rimanda alla parte generale, con le seguenti specificazioni.

Poiché, relativamente alle nuove Province di:

- Novara e Verbania

- Vercelli e Biella

che sono state istituite a partire alle preesistenti province, rispettivamente, di Novara e Vercelli, è consentita l’esistenza (come detto al punto 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E REQUISITI (2.d)) di Associazioni provinciali che operino su di un territorio coincidente con quello delle originarie Province di Novara e di Vercelli e perciò, operativamente, anche sul territorio delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella, in tal caso, al fine di semplificare gli aspetti procedurali si ritiene opportuno adottare il seguente procedimento:

1. Ogni Associazione provinciale elabora un unico programma e lo presenta secondo il seguente schema:

- Associazione provinciale di Novara:

* elabora un unico programma per il territorio corrispondente alle attuali province di Novara e di Verbania.

* presenta tale programma alle citate province (il programma deve contenere le disaggregazioni in quanto ad attività e struttura organizzativa per le due province interessate).

- Associazione provinciale di Vercelli:

* Vale quanto sopra indicato, relativamente però, alle province di Vercelli e Biella.

2. Il programma presentato è istruito ed approvato dalle attuali Province di Novara e di Vercelli, in accordo, rispettivamente, con le Province di Verbania e di Biella (i cui Responsabili firmano l’approvazione congiuntamente con quelli delle province incaricate dell’istruttoria).

Le Province di Novara e Vercelli, sulla base del contributo approvato, a seguito di presentazione di domande di erogazione di anticipi e/o acconti e saldi, da parte delle rispettive Associazioni Provinciali, predispongono l’elenco dei beneficiari da trasmettere alla Regione, (unitamente alla fideiussione da presentarsi in occasione della richiesta del primo anticipo, ma per il valore dell’intero contributo concedibile) che provvederà all’inoltro all’AIMA per il pagamento.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

8. PRIORITA’ E RIPARTO FONDI FRA ENTI

1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:

1. Enti preesistenti;

2. Struttura organizzativa dell’Ente adeguata (in particolare in base al numero di unità di personale tecnico dipendente);

3. Complessità ed articolazione dei programmi (in particolare in base a quantità e qualità delle azioni, ambiti territoriali, ecc.).

2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti provinciali è effettuato proporzionalmente al numero delle organizzazioni a livello territoriale di base.

9. CONTROLLI

Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.

10. RICORSI

I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi emanati, sono inoltrati:

- per gli interventi di competenza regionale al Direttore Regionale competente per la materia;

- per gli interventi di competenza provinciale alla Provincia competente per l’istruttoria.

In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

2. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE COOPERATIVE.

1. PREMESSA

1. I servizi per l’assistenza alla gestione delle aziende agricole cooperative previsti dalla misura L del PSR, devono in generale essere articolati per tenere conto del fatto che l’assistenza alla gestione si diversifica a seconda delle zone (es. zone con sistemi integrati agricoli ed agroindustriali, zone con sistemi locali agricoli e rurali a basso sviluppo, ecc.)

2. Nell’ambito dell’assistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili solo aiuti all’avviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.

In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:

- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi.

- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti che si integrano con servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).

Si può parlare di CREAZIONE del Servizio anche nel caso di CONVERSIONE da un servizio con la caratteristica di fornire una assistenza individualizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa nei confronti delle singole cooperative, per risolvere problemi finanziari, amministrativi, fiscali e normativi, ma in modo isolato dal più generale contesto socio-economico, ad un servizio con la caratteristica di:

- orientare le cooperative a razionalizzare la propria gestione dei processi economico - finanziari;

- a cogliere le migliori opportunità di sviluppo nel quadro di un aumento della propria efficienza circa le capacità previsionali di mercato e di valorizzazione della qualità dei prodotti.

Pertanto, le forme di assistenza alla gestione che soddisfano esigenze più specifiche e circoscritte devono essere considerate come ambiti particolari di una più generale assistenza alla gestione che considera le relazioni delle cooperative con il più generale contesto socio-economico soprattutto di filiera.

2. SPESE AMMISSIBILI

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

3. BENEFICIARI

Per garantire il coordinamento delle AZIONI e degli INTERVENTI (di cui si parlerà successivamente), al fine di tenere conto di quanto specificato al punto 1. PREMESSA con un grado di integrazione esteso a tutto il territorio regionale, i beneficiari sono rappresentati dalle Associazioni regionali per i servizi di assistenza alla gestione di aziende cooperative costituite come Consorzi regionali cooperativi (in appresso denominati “Consorzi”).

Possono ottenere il finanziamento, oltre a Consorzi di nuova costituzione, anche Consorzi che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale scopo (definiti in appresso ENTI PREESISTENTI), purchè dimostrino la creazione o l’ampliamento dei propri servizi nel senso indicato precedentemente.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E REQUISITI.

1. Le Associazioni regionali per i servizi di assistenza alla gestione di aziende cooperative devono avere i seguenti requisiti:

1. devono essere costituite sotto forma di Consorzi regionali cooperativi aventi una durata minima di 10 anni;

2. devono essere dotate, o dotarsi, di un apposito Statuto redatto secondo le indicazioni dell’Assessorato regionale;

3. occupare a tempo pieno almeno un dipendente per lo svolgimento delle attività di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle aziende agricole cooperative associate, dotato di professionalità ed esperienza in relazione all’attività che deve essere svolta,

4. assicurare un servizio di consulenza per la tenuta della contabilità ed il servizio di analisi dei risultati contabili ed altri dati;

5. associare almeno 40 cooperative agricole funzionanti,

6. rappresentare un fatturato consolidato di almeno 50 miliardi di lire nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo;

7. rappresentare più comparti e più fasi (cooperative di produzione, di lavorazione, trasformazione commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici);

8. avere sede in Piemonte ed associare cooperative piemontesi che interessano almeno sei Province del Piemonte.

Relativamente ad ogni Consorzio, possono essere considerate oltre che le cooperative associate direttamente anche le cooperative che siano socie di queste ultime, purché ricevano specifica assistenza gestionale dal Consorzio medesimo.

Per fatturato del Consorzio si intende il fatturato consolidato delle cooperative associate nonché delle relative cooperative socie.

2. In merito ai programmi annuali, si specifica quanto segue:

1. Devono prevedere a titolo orientativo le seguenti AZIONI consistenti nel promuovere:

* la razionalizzazione dei rapporti fra socio e forma associativa, il governo di impresa, il controllo del management ed i servizi finanziari ed amministrativi;

* l’aumento in efficienza della forma associativa per una migliore penetrazione nei mercati;

* attività specialistiche mirate a particolari operazioni di ingegneria finanziaria e per la contrattualistica.

2. Costituiscono il programma regionale interventi aventi natura regionale, interprovinciale e provinciale a seconda dell’ambito territoriale considerato ottimale per erogare il servizio alle cooperative.

5. AGEVOLAZIONI PREVISTE

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

6. PROCEDURE

1. DOTAZIONE FINANZIARIA.

La dotazione finanziaria per l’attuazione della misura L è garantita da fondi FEOGA sezione Garanzia.

Per l’attività anno 2001 (16 Ottobre 2000 - 15 Ottobre 2001) la disponibilità finanziaria per i programmi regionali per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende cooperative agricole è pari a L. 2.000.000.000.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e DOCUMENTAZIONE.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.

1. La documentazione dettagliata da presentare alla Regione Piemonte consiste in:

- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente depositato);

- certificato di iscrizione al registro delle imprese (rilasciato dalla C.C.I.A.A., deve indicare tra l’altro la composizione degli organi societari in carica);

- programma annuale di attività;

- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle aziende cooperative aderenti all’Ente.

- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente citate.

- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico ed amministrativo) e/o per i consulenti, schede con i seguenti elementi principali:

- dati anagrafici;

- titolo di studio

- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni svolte;

- costo previsto per retribuzioni e trasporti.

2. In merito all’elenco soci si specifica quanto segue:

1. Deve contenere:

- Elenco delle cooperative socie del Consorzio

- Elenco delle cooperative aderenti alle cooperative socie del Consorzio.

2. Le cooperative riportate nell’elenco devono risultare operative al momento della presentazione della domanda di finanziamento del programma annuale di attività.

3. L’elenco deve essere distinto per province. Nell’ambito di ciascuna provincia, le cooperative devono essere raggruppate secondo i seguenti comparti produttivi:

- latte (bovino, ovicaprino)

- carne (bovina, suina, ovicaprina)

- vitivinicolo

- cerealicolo

- riso

- proteoleaginose

- piante vive e prodotti della floricoltura

- ortofrutticolo

- altri prodotti (miele, ecc.)

- forestale

- servizi

- commercializzazione dei prodotti

- altro (specificare)

4. Relativamente ad ogni cooperativa associata devono essere riportati i seguenti elementi:

- denominazione completa della ragione sociale, l’indirizzo della sede legale e la segnalazione di eventuali sedi operative.

- valore in lire del fatturato e l’esercizio a cui è riferito (che deve essere quello ricadente nell’anno precedente quello in cui la domanda è presentata)

5. Relativamente ai seguenti parametri:

- n. cooperative associate

- valore del fatturato

è opportuno che siano riportati tutti i totali parziali (riferiti ai singoli comparti produttivi ed alle province) oltre che il totale generale.

3. MODULISTICA.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

7. PRIORITA’ E RIPARTO FONDI FRA ENTI

1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:

1. Enti preesistenti;

2. Struttura organizzativa dell’Ente adeguata (in particolare in base al numero di unità di personale dipendente);

3. Complessità ed articolazione dei programmi (in particolare in base a quantità e qualità delle azioni, ambiti territoriali, ecc.).

2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti è effettuato proporzionalmente al numero delle cooperative socie ed al fatturato complessivo delle stesse.

8. CONTROLLI

Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.

9. RICORSI

I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi emanati, sono inoltrati al Direttore Regionale competente per la materia.

In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

3. SERVIZI ORIENTATI A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITÀ’: AGRICOLTURA BIOLOGICA

1. PREMESSA

Nell’ambito dell’assistenza tecnica e della divulgazione sono ammissibili solo aiuti all’avviamento delle Associazioni e solo nel caso in cui diano luogo a CREAZIONE del Servizio o ALLARGAMENTO del Servizio stesso.

In proposito si può fare riferimento a quanto di seguito specificato:

- CREAZIONE DEL SERVIZIO: istituzione di Servizi interamente nuovi (cioè non sviluppati precedentemente) come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi.

- ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO: sviluppo o potenziamento di servizi preesistenti che si integrano con servizi nuovi come settori di attività e/o contenuti e/o finalità dei medesimi (in tal caso gli aiuti di avviamento sono concedibili solo per la spesa a cui da luogo la quota aggiuntiva di servizi).

Sono pertanto finanziabili i servizi erogati dalle APB che la legge prevede come scopi sociali, e cioè:

a) l’assistenza interaziendale per l’applicazione di metodi dell’agricoltura biologica;

b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dell’agricoltura biologica, le informazioni e l’aggiornamento tecnico dei soci;

c) un’attività aziendale in comune riguardante l’agricoltura biologica;

d) altre attività riguardanti l’agricoltura biologica.

Tali Servizi, infatti, hanno contenuti specialistici, e sono in rapida evoluzione.

2. SPESE AMMISSIBILI.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni.

Sono ammesse spese per iniziative di divulgazione, informazione ed aggiornamento tecnico dei soci circa i più rilevanti argomenti riguardanti l’applicazione del metodo di produzione biologica (es: nell’ambito dei costi del personale, affitto dei locali, costi di esercizio, ecc.)

3. BENEFICIARI

Trattasi delle A.P.B. a cui aderiscono le aziende nelle quali si applicano i metodi riguardanti l’agricoltura biologica prevista dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive integrazioni e modificazioni (anche facendo ricorso alle cosiddette “preparazioni biodinamiche” previste nell’allegato I al citato Reg CEE) per quanto riguarda le produzioni biologiche vegetali ed i metodi previsti dal Reg. CE n. 1804/99 per quanto riguarda le produzioni biologiche zootecniche.

Possono ottenere il finanziamento, oltre ad Associazioni di nuova costituzione, anche Associazioni che hanno già operato nel campo dei servizi di sviluppo agricolo in applicazione di Regolamenti Comunitari e riconosciuti a tale scopo, purché dimostrino la creazione o l’ampliamento dei propri servizi nel senso indicato precedentemente.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E REQUISITI.

1. L’A.P.B. deve associare almeno 100 aziende agricole il cui titolare sia imprenditore agricolo a titolo principale (come definito nel “Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999"):

* persona fisica;

* persona giuridica (cooperativa di conduzione a proprietà indivisa, società di persone, società di capitali, altre cooperative agricole).

In generale, nelle zone montane, valgono per gli imprenditori agricoli i requisiti previsti a proposito delle medesime.

In aggiunta alle 100 aziende, può associare aziende agricole il cui titolare è imprenditore agricolo.

L’A.P.B. deve dimostrare di essere dotata di strutture, attrezzature e personale adeguati alla fase di avvio.

2. In merito ai programmi annuali, si specifica a titolo orientativo che devono prevedere AZIONI che coincidono in linea di massima con gli scopi sociali specificati al punto 1. PREMESSA.

Possono inoltre prevedere AZIONI volte ad incrementare il volume di prodotto immesso sul mercato come prodotto biologico certificato.

5. AGEVOLAZIONI PREVISTE.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

6. PROCEDURE

1. DOTAZIONE FINANZIARIA.

La dotazione finanziaria per l’attuazione della misura L è garantita da fondi FEOGA sezione Garanzia.

Per l’attività anno 2001 (16 Ottobre 2000 - 15 Ottobre 2001) la disponibilità finanziaria per i programmi regionali per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole biologiche è pari a L. 1.000.000.000.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI con le seguenti specificazioni:

1. La documentazione dettagliata da presentare consiste in:

- statuto (solo in caso di variazione rispetto a quello originariamente depositato);

- programma annuale di attività;

- elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, delle aziende aderenti all’Associazione.

- preventivo di spesa disaggregato secondo le voci ammissibili precedentemente citate.

- per ogni unità di personale utilizzato (distinto in personale tecnico ed amministrativo), schede con i seguenti elementi principali:

- dati anagrafici (se già disponibili a preventivo);

- titolo di studio

- sintetica descrizione degli interventi a cui è interessato e funzioni svolte;

- costo previsto per retribuzioni e trasporti.

Nel caso in cui tra i soci rientrino persone giuridiche, è necessario allegare anche:

* deliberazione dell’Organo competente della persona giuridica riguardante l’adesione alla A.P.B..

* Atto costitutivo e Statuto delle persone giuridiche aderenti.

L’A.P.B. è tenuta ad acquisire e tenere a disposizione della Regione le dichiarazioni dei singoli produttori riguardanti l’entità del prodotto certificato, sua percentuale sul prodotto complessivo e la collocazione commerciale del prodotto certificato medesimo.

2. Relativamente all’ELENCO DEI SOCI si specifica quanto segue:

a) L’Elenco dei soci deve contenere i seguenti elementi:

* dati anagrafici e partita I.V.A. (oppure codice fiscale) dell’azienda;

* indirizzo produttivo;

* superficie agricola utilizzata;

* superficie destinata ad agricoltura;

-convenzionale

-biologica

-in conversione

* data di ammissione all’Associazione;

* data della notifica;

* data del conseguimento dell’idoneità da parte dell’Organismo di controllo.

La A.P.B. deve tenere agli atti le domande di adesione dei soci.

b) Possono essere presi in considerazione solo i soci che siano iscritti nell’elenco Regionale degli operatori dell’agricoltura biologica (di cui al D.lgs n. 220/95), riferito al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui è presentata la domanda.

Se l’elenco non è ancora disponibile al momento in cui l’istruttoria è effettuata, si fa riferimento ai produttori agricoli biologici che hanno notificato alle Province e alle Comunità Montane l’inizio attività ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 e che sono in possesso dell’idoneità da parte degli Organismi di controllo.

c) A titolo di documentazione atta a dimostrare i dati riguardanti l’ubicazione, estensione e riparto catastale dei terreni, distinguendo quelli coltivati biologicamente e quelli in conversione, è sufficiente che l’Associazione tenga agli atti copia delle Notifiche (Mod. A e Mod. B) e copia delle variazioni di notifica.

3. MODULISTICA.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

4. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Si rimanda alle INDICAZIONI GENERALI.

7. PRIORITA’ E RIPARTO FONDI FRA ENTI

1. Nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, saranno adottate le seguenti priorità:

1. Avere ottenuto il riconoscimento ai sensi della L.r. n. 13/99.

2. Struttura organizzativa dell’Ente adeguata;

3. Dal secondo anno di attività associare produttori che immettono sul mercato prodotto biologico certificato.

2. Il riparto della disponibilità finanziaria fra Enti è effettuato proporzionalmente alla consistenza della base associativa in generale e a quella relativa ai soci che commercializzano il prodotto biologico certificato.

8. CONTROLLI

Si rimanda a quanto precisato nelle INDICAZIONI GENERALI.

9. RICORSI

I ricorsi in primo grado, avverso il contenuto degli atti amministrativi emanati, sono inoltrati al Direttore Regionale competente per la materia.

In secondo grado il ricorso è inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).