Bollettino Ufficiale n. 42 del 18 / 10 / 2000

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Comune di Orbassano (Torino)

Decreto n. 1/00 del 4/10/2000 - Occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona 1.35.1 - 1.35.1.1. - 1.35.1.2 del vigente P.R.G.C. (Via Po - Via Volturno)

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo Economico

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Orbassano è autorizzata l’occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona 1.35.1 - 1.35.1.1. - 1.35.1.2 del vigente P.R.G.C. (Via Po e Via Volturno), previste nel progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 26/9/2000.

L’occupazione sarà limitata agli immobili identificati come nell’elenco appresso riportato:


NOMINATIVI DITTE PROPRIETARIE    FG.    N. MAPPALE    SUP. CATAST.    SUP. IN ESPR.
Soc. PIEMONTE EDILIZIA    26    267/a    1.115    250
VERDIGLIONE     Antonio    26    652 (ex 268/a),
            655 (ex 268/d),
            656 (ex 268/e),
            657 (ex 268/f)    1.239    308, 149, 4, 1
VERDIGLIONE     Maurizio                
PRONOTTO    Giancarlo    26    513/a    1.000    507
DANIELE    Bruna                
OPPEDISANO    Salvatore    26    518/a, 521/a    466, 395    265, 259
BELLONE    Francesco    26    524/a    615    469
COCCOLO    Giuseppina                
BORGOGNO    Nora Emilia    26    526/a    795    730
COTTINO    Alessandro                
COTTINO    Elena                
BALLATORE    Secondo    26    605/b    1.560    59
IMMOBILIARE GRAN PARADISO s.a.s.    26    64/b    1.500    849
POSSETTI    Irma    26    73/c    4.595    9
PUSSETTI    Angela                
PUSSETTI    Bruna                
PUSSETTI    Chiaffredo                
PUSSETTI    Felice                
PUSSETTI    Lucia                
PUSSETTI    Margherita                
VISCONTI    Giovanni    26    690 (ex 75/c)    1.941    61


Art. 2

L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 dovrà avere luogo entro tre mesi dalla data del presente decreto e la sua durata non potrà essere protratta oltre il termine di cinque anni decorrenti dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3

Ai proprietari degli immobili sarà corrisposta l’indennità di occupazione nella misura prevista dalla Legge 3/1/1978 n. 1 e con le modalità stabilite dall’art. 20 della Legge 22/10/1971 n. 865, modificato ed integrato con l’art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10.

Art. 4

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, questa amministrazione provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 5

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 6

Il presente decreto dovrà essere notificato agli interessati nelle forme di legge e pubblicato per estratto sul Foglio Annunzi legali della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

Art. 7

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

ordina

all’istruttore direttivo tecnico Raso Domenico e all’istruttore direttivo amministrativo Baldassari Lorella, quali dipendenti dell’Ufficio Tecnico comunale, di procedere alla compilazione rispettivamente dello stato di consistenza e del verbale di presa possesso degli immobili da occupare in conformità a quanto disposto dall’art. 3, commi secondo e terzo , della Legge 3/1/1978 n. 1. A tale scopo i dipendenti suddetti potranno introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli aventi diritto almeno venti giorni prima dell’accesso, con le modalità e le indicazioni di cui all’art. 3, ultimo comma della citata Legge 3/1/1978 n. 1.

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo Economico
Roberto Modugno