Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000
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Codice 24
Città di Vercelli. Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21
del decreto legislativo n. 152/99. Definizione delle aree di salvaguardia
di due nuovi pozzi idropotabili denominati Via Svezia, di proprietà dellAzienda
Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia dei due nuovi pozzi idropotabili denominati Via
Svezia, distinta in zona di tutela assoluta e zone di rispetto ristretta
ed allargata, è definite come risulta nella planimetria, in scala 1:2000,
allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dallart. 21
del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La definizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata
ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 17,4
l/s per ciascun pozzo.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le
seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Vercelli dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con
una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti,
regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie
di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire
solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario
fermi restando i divieti di cui allarticolo 6, punto 1, del D.P.R. 236/88
e successive modificazioni;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Vercelli, il programma di rotazione
agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto
del codice di buona pratica agricola.
LAzienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.A., dintesa con il
Comune di Vercelli, il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per
la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda
Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione
delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità
alle disposizioni dellarticolo 5 del D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli scarichi
delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile
lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima
legge regionale;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/88, effettuare
anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo
ai pozzi e delle acque che defluiscono allinterno del canale scaricatore
Cervetto, che attraversa larea di salvaguardia dei pozzi in oggetto;
- verificare che le attività agricole interessanti la zona di rispetto
allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, la
stessa Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.A. è inoltre
tenuta ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle
acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica,
dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Vercelli per gli adempimenti in ordine alla concessione
duso delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 17 luglio 2000, n. 452
Salvatore De Giorgio