Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000

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Codice 25.6
D.D. 23 agosto 2000, n. 879

Polizia Fluviale n. 3837 - Autorizzazione alla ricostruzione di un ponticello sul canale Mortesino Comune di Cervasca. Richiedenti: Schianchi Giovanni, Beimer Ermanno, Renaudo Maria, Renaudo Domenico, Martinengo Angelo

In data 07.08.2000 i Signori: Schianchi Giovanni

- Beimer Ermanno

- Renaudo Maria

- Renaudo Domenico

- Martinengo Angelo

hanno presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere consistenti nella ricostruzione di un ponticello sul canale Mortesino in Comune di Cervasca.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall’Ing. Nasetta Alfonso e dall’Arch. Schianchi Luisa, ed in base ai quali è prevista la realizzazione dell’opera di che trattasi.

Preso atto che il Sindaco del Comune di Cervasca ha emesso specifica ordinanza di demolizione del ponticello esistente per l’eliminazione di particolari situazioni di pericolo e che lo stesso è stato di conseguenza rimosso;

Effettuata la visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi;

A seguito del sopralluogo si è riscontrata l’obbiettiva necessità da parte del richiedente di ricostruire il ponticello sul canale Mortesino al fine di consentire l’accesso, attualmente impedito, alla sua proprietà;

Visti gli elaborati progettuali allegati all’istanza;

Richiamata la nota n. 23749/25.6 dell’8.8.2000 invitata da questo Settore al Sindaco del Comune di Cervasca con incarico di renderla nota agli interessati, dalla quale si evince l’impossibilità da parte della sezione del ponticello in progetto di consentire lo smaltimento delle portate anche in caso di piene eccezionali;

Considerato che l’attuale luce del ponticello è subordinata dalla presenza di opere in calcestruzzo cementizio lungo le sponde del canale e che pertanto permarrà una situazione di pericolo sulla località;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470.93

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- vista la D.G.R. n. 24 - 24228 del 24.3.98;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- visto l’art. 2 del D.P.R. 8/1972;

- visti gli art. 89 - 90 del D.P.R. 616/77;

- vista la L.R. 40/98;

- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di bacino del fiume Po di approvazione del piano stralcio 45.

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici e temporaneamente fino all’individuazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Cervasca di una idonea soluzione definitiva volta all’eliminazione di ogni situazione di pericolo determinata dal canale Mortesino nella località, i Signori:

- Schianchi Giovanni

- Beimer Ermanno

- Renaudo Maria

- Renaudo Domenico

- Martinengo Angelo

ad eseguire l’opera in oggetto illustrata negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l’opera dovrà essere realizzata con la massima luce possibile, con altezza libera (riferita all’intradosso della soletta di copertura) tale da non creare turbativa ai materiali fluitati e valutando l’eventuale ulteriore approfondimento delle fondazioni rispetto a quanto previsto nel progetto tenendo conto dell’eventuale futura necessità di sistemazione idraulica del canale con ampliamento della sezione di deflusso e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- i committenti dell’opera dovranno comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni imposte da questo Settore;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- i soggetti autorizzati sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovranno mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e con carattere di temporaneità, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- i soggetti autorizzati dovranno acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio Ufficio del Territorio di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

- i soggetti autorizzati, prima dell’inizio dei lavori, dovranno ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla legge 431/1985-vincolo paesaggistico, L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Amministrativo Regionale delle acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo