Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000

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Codice 25.6
D.D. 7 agosto 2000, n. 838

Polizia Fluviale n. 3835 - Comune di Sanfront - Lavori di sistemazione erosioni di sponda del Rio Gambasca a difesa di Via Comba Gambasca - L.R. 54/75

In data 20.07.00 il Comune di Sanfront ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere indicate all’oggetto.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dal Tecnico comunale Geom. Ferrero Antonello, costituiti dalla relazione tecnica descrittiva, dagli elaborati grafici, dalla documentazione fotografica, dal Piano di sicurezza e dal prospetto degli oneri di sicurezza, dall’Elenco Prezzi unitari, dal Computo metrico estimativo, dal Capitolato speciale d’Appalto, in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

1. Realizzazione di una difesa spondale in gabbioni in sponda destra idrografica del Rio Gambasca su tre livelli per una lunghezza complessiva di 68 m;

2. Realizzazione di un muro di sostegno in c.a. a sostegno della strada comunale Via Comba Gambasca per una lunghezza di 26 m ed un’altezza media di 3,30 m;

3. Realizzazione di palizzate in legame con talee a consolidamento superficiale del versante compreso fra l’opera in c.a. e i gabbioni.

La Giunta Comunale del Comune di Sanfront con deliberazione n. 57 del 14/06/00, immediatamente esecutiva, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

In data 04.08.2000 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere indicate negli elaborati di progetto, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. La fondazione dei gabbioni in progetto sia approfondita di almeno 1 m rispetto al livello più basso del corso d’acqua od immorsata nell’eventuale substrato roccioso più superficiale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

_ Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

_ Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

_ Vista la D.G.R. nº 24 -24228 del 24/03/98;

_ Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. nº 523/1904;

_ Visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

_ Visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. 616/77;

_ Vista la Legge Regionale n. 40/98;

_ Vista la Deliberazione nº 9/1995 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del piano stralcio 45;

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Sanfront ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e con l’osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di che trattasi mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

-la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici). I lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

Sarà fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

-l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc....).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo