Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 3475, in data 26.05.00, per la realizzazione
di attraversamento in subalveo del Torrente Rho, con 2 condotte per il
teleriscaldamento, 1 condotta gas metano, e 5 cavidotti, in prossimità
del ponte di viale della Vittoria/Campo Smith, in Comune di Bardonecchia,
che annulla e sostituisce lautorizzazione idraulica n. 3421 in data 25.11.99.
Ditta: Metanalpi Valsusa S.r.l.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai soli fini idraulici, la Ditta Metanalpi Valsusa S.r.l.,
con sede in Rivoli via Rivalta 102, ad eseguire le opere in oggetto, nella
posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate
nellelaborato progettuale allegato allistanza, che si restituisce al
richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
da parte di questo Settore;
2. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas idonei
dispositivi di interruzione dellerogazione del gas a garanzia della massima
sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere
di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori
disposizioni relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;
3. il materiale di risulta proveniente dalla eventuale demolizione di murature
esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
5. sia posta particolare attenzione alla quota di posa della trave contenente
le tubazioni, la cui generatrice superiore dovrà risultare, in ogni caso,
ad una profondità di almeno mt. 1.50 rispetto alla quota più depressa di
fondo alveo nella sezione interessata;
6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga
nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse
avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto, in relazione
al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali
variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in
quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata
nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di
quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo
Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario
o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il
buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
11. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio
da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del
Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare
amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione
di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di
che trattasi;
13. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo
paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).
14. la presente autorizzazione annulla e sostituisce lautorizzazione idraulica
n. 3421 assentita con Determinazione Dirigenziale n. 20 in data 12.01.00.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 27 luglio 2000, n. 803
Giambattista Massera