Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000
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Codice 25.4
C.M. Alta Val Lemme Alto Ovadese, ripristino regolare deflusso acque corsi
dacqua montani nelle CC.MM. del Piemonte ricadenti in area depressa. Deliberazione
C.I.P.E. 12/07/1996
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la C.M. Alta Val Lemme Alto Ovadese
ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche
e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati,
che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti condizioni:
- lintervento deve essere realizzato in conformità al progetto e nessuna
variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da
parte di questo Settore;
- le sponde interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente
ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile
dei danni eventualmente cagionati;
- durante lintervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime
idraulico del corso dacqua
- la presente autorizzazione ha validità di un anno, e pertanto i lavori
in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa,
entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati
dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni
dovute a causa di forza maggiore.
E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per
giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini
previsti;
- il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori.
Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del
Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente
al progetto approvato;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche allintervento
autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione
nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua
che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate
incompatibili con il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
Lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti
dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile
e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale
ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare
ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni
eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo
le vigenti norme.
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche
della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 26 luglio 2000, n. 799
Mauro Forno