Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 28/2000 per la realizzazione di una difesa
spondale in massi di pietra lungo la sponda sinistra del Rio della Chiesa
in Comune di San Pietro Val Lemina. Ditta: Comune di San Pietro Val Lemina
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di San Pietro Val Lemina,
ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche
e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
di difesa spondale nel corso dacqua in argomento, con particolare riguardo
alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto
ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota
più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;
3. lopera di difesa dovrà essere raccordata a valle con lesistente difesa
ed idoneamente immorsata a monte nellesistente sponda, mentre il parametro
esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo
spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto da unaltezza
non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato
dallalveo;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga
nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse
avere luogo nei termini previsti;
9. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo sia delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario
o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il
buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
13. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere
ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione
o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 ss.mm.ii.-vincolo
paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 26 luglio 2000, n. 791
Giambattista Massera