Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000

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Codice 25.5
D.D. 25 luglio 2000, n. 786

R.D. 25.07.1904, n. 523 - Polizia Idraulica - Torrente Bormida di Spigno. Ditta Salpetre Renato con sede in Roccaverano (AT) Via Vengore n. 56 - Lavori di manutenzione ordinaria in Località Cascina Piana nel Comune di Mombaldone

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli riguardi idraulici la Ditta Salpetre Renato, con sede in Roccaverano - Via Vengore, 56, ad eseguire i lavori di manutenzione oggetto di istanza, nell’alveo del Torrente Bormida di Spigno in territorio del Comune di Mombaldone comportanti una movimentazione di materiale d’alveo per complessivi mc. 2.100 di cui 900 ad imbottimento di sponda ed i restanti 1.200, soggetti a canone demaniale, oggetto di prelievo alle condizioni sotto elencate e con le modalità previste nel progetto allegato, predisposto dal Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti.

Art. 1

L’autorizzazione ad estrarre il materiale inerente sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle Opere Idrauliche (R.D. del 25.07.1904, n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907, n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua e sulle piantagioni in aree alluvionali.

L’amministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

La zona di estrazione indicata nei grafici allegati deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.

L’estrazione dovrà essere avviata dopo l’accertamento, da parte di questo Settore, degli allineamenti sopra citati.

Art. 2

Gli scavi, salvo diversa specifica disposizione di questo Settore, dovranno essere normalmente praticati in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo da valle verso monte e dallo specchio d’acqua verso riva, per successive strisce.

Essi non dovranno mai avere carattere di possibile invito alla corrente verso le sponde.

Art. 3

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.

Nel fare gli scavi, salve le diverse specifiche indicazioni di questo Settore, si dovranno osservare le seguenti distanze:

- dagli edifici di qualunque genere, nonchè dai guadi notoriamente praticati ml. 25;

- dai ponti e dagli attraversamenti sotterranei presenti in alveo ml. 100.

In ogni caso, gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni dei manufatti, guadi o passi esistenti, da non danneggiare o comunque influire sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da parte dell’amministrazione o di altri enti pubblici e da privati debitamente autorizzati e da non alterare, neppure indirettamente, le condizioni delle opere di derivazione d’acqua. Viene comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni, nonchè a tutela del patrimonio ittico, di estrarre materiale nelle zone di frega dei pesci ed inquinare le acque.

Allo scopo, viene fatto obbligo di concordare con l’Amministrazione Provinciale - Servizio Caccia e Pesca -, prima dell’avvio dei lavori, le procedure precauzionali atte a salvaguardare il patrimonio ittico.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Settore ed all’Autorità di P.S..

Nell’alveo è pure vietato fare depositi di materiale estratto; il materiale litoide da utilizzare per l’imbottimento di sponda dovrà essere sistemato in modo regolare e con la scarpa indicata nei grafici di progetto.

Art. 4

Per l’estrazione e la movimentazione del materiale assentito, viene autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi operativi:

1) Autocarro Fiat 330/36 targato AT 327866

2) Autocarro Fiat 330/30 targato AT 308144

3) Escavatore Rock 150

Ogni eventuale necessaria sostituzione dovrà essere preventivamente richiesta a questo Settore.

Art. 5

L’autorizzazione avrà la durata di giorni 50 (cinquanta) consecutivi e continui decorrenti dal rilascio della presente autorizzazione.

Sarà tuttavia facoltà dell’Amministrazione sospenderla, modificarla ed anche revocarla in qualsiasi momento a suo libero ed insindacabile giudizio senza che per ciò il Concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indennizzo o compenso.

Eventuali sospensioni dell’estrazione dovranno essere tempestivamente comunicate al Settore concedente.

Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque il Settore scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.

Art. 6

L’autorizzazione è valida per il solo quantitativo assentito, mentre la data di scadenza è da intendersi solamente come termine massimo entro cui resta valida l’autorizzazione.

Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il Concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.

Art. 7

Il Concessionario non potrà eseguire gli scavi in isole o banche di privata proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari e sarà responsabile di qualsiasi danno che derivasse al Demanio Pubblico ed a terzi per effetto dell’estrazione autorizzata, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o reclamo da parte di terzi che a causa della stessa si ritenessero danneggiati.

Art. 8

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanande in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche e non offendere precedenti diritti o concessioni.

Il Concessionario è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare all’Amministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati sia dagli operai che dai mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.

Art. 9

Il Concessionario dovrà, all’atto dell’estrazione, avere con sè l’autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di Pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed il Concessionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1885 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921, n. 1688.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio è autorizzata l’estrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per l’osservanza delle norme contenute nella concessione, a norma dell’art. 377 della già citata legge 20.03.1885, n. 2248 all. f).

Art. 10

L’estrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità e danni all’esercizio della pesca, previa eventuale apposizione di cartelli indicatori di pericolo oltre che di apposito cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie, nelle dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su tale cartello vi devono figurare gli estremi della presente autorizzazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito ed il tempo utile, orario degli scavi compreso.

E’ vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico di materiale litoide contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al transito.

Art. 11

Il materiale litoide dovrà essere movimentato esclusivamente secondo le indicazioni contenute nei grafici di progetto.

Sono assolutamente vietati gli accumuli, anche temporanei, in alveo.

I tratti di sponda interessati dai lavori di manutenzione dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

Art. 12

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione, ove necessaria, secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico-, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico ecc.).

Art. 13

Ad avvenuta estrazione del quantitativo asserito, la Ditta deve sospendere i relativo lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità che come modalità esecutiva.

I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi occorrenti.

Qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia asseverata con i rilievi plano-altimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto, redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il termine predetto, la concessione è da ritenere, juris et de jure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso o indennizzo.

Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata dopo la constatazione della regolarità dell’esecuzione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
M. Romiti