Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 25.5
R.D. 25.07.1904, n. 523 - Polizia Idraulica - Torrente Bormida di Spigno.
Ditta Salpetre Renato con sede in Roccaverano (AT) Via Vengore n. 56 -
Lavori di manutenzione ordinaria in Località Cascina Piana nel Comune di
Mombaldone
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai soli riguardi idraulici la Ditta Salpetre Renato, con
sede in Roccaverano - Via Vengore, 56, ad eseguire i lavori di manutenzione
oggetto di istanza, nellalveo del Torrente Bormida di Spigno in territorio
del Comune di Mombaldone comportanti una movimentazione di materiale dalveo
per complessivi mc. 2.100 di cui 900 ad imbottimento di sponda ed i restanti
1.200, soggetti a canone demaniale, oggetto di prelievo alle condizioni
sotto elencate e con le modalità previste nel progetto allegato, predisposto
dal Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti.
Art. 1
Lautorizzazione ad estrarre il materiale inerente sopra indicato si intende
limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le
sponde fisse, giusto il disposto degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle Opere
Idrauliche (R.D. del 25.07.1904, n. 523) corrispondente alla zona coperta
dalle piene ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907, n. 780 Div.
IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche
- sulla delimitazione dellalveo dei corsi dacqua e sulle piantagioni
in aree alluvionali.
Lamministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in
tratte di torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da
richiedere una particolare loro tutela.
La zona di estrazione indicata nei grafici allegati deve essere delimitata
con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituiti
in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.
Lestrazione dovrà essere avviata dopo laccertamento, da parte di questo
Settore, degli allineamenti sopra citati.
Art. 2
Gli scavi, salvo diversa specifica disposizione di questo Settore, dovranno
essere normalmente praticati in senso longitudinale, parallelamente allasse
del corso dacqua, procedendo da valle verso monte e dallo specchio dacqua
verso riva, per successive strisce.
Essi non dovranno mai avere carattere di possibile invito alla corrente
verso le sponde.
Art. 3
E assolutamente vietata lestrazione in zone non comprese nella presente
autorizzazione.
Nel fare gli scavi, salve le diverse specifiche indicazioni di questo Settore,
si dovranno osservare le seguenti distanze:
- dagli edifici di qualunque genere, nonchè dai guadi notoriamente praticati
ml. 25;
- dai ponti e dagli attraversamenti sotterranei presenti in alveo ml. 100.
In ogni caso, gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare
pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni
dei manufatti, guadi o passi esistenti, da non danneggiare o comunque influire
sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da
non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da
parte dellamministrazione o di altri enti pubblici e da privati debitamente
autorizzati e da non alterare, neppure indirettamente, le condizioni delle
opere di derivazione dacqua. Viene comunque vietato deviare od interrompere
il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni, nonchè
a tutela del patrimonio ittico, di estrarre materiale nelle zone di frega
dei pesci ed inquinare le acque.
Allo scopo, viene fatto obbligo di concordare con lAmministrazione Provinciale
- Servizio Caccia e Pesca -, prima dellavvio dei lavori, le procedure
precauzionali atte a salvaguardare il patrimonio ittico.
Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta
ha lobbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed
alla segnalazione a questo Settore ed allAutorità di P.S..
Nellalveo è pure vietato fare depositi di materiale estratto; il materiale
litoide da utilizzare per limbottimento di sponda dovrà essere sistemato
in modo regolare e con la scarpa indicata nei grafici di progetto.
Art. 4
Per lestrazione e la movimentazione del materiale assentito, viene autorizzato
limpiego dei seguenti mezzi operativi:
1) Autocarro Fiat 330/36 targato AT 327866
2) Autocarro Fiat 330/30 targato AT 308144
3) Escavatore Rock 150
Ogni eventuale necessaria sostituzione dovrà essere preventivamente richiesta
a questo Settore.
Art. 5
Lautorizzazione avrà la durata di giorni 50 (cinquanta) consecutivi e
continui decorrenti dal rilascio della presente autorizzazione.
Sarà tuttavia facoltà dellAmministrazione sospenderla, modificarla ed
anche revocarla in qualsiasi momento a suo libero ed insindacabile giudizio
senza che per ciò il Concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indennizzo
o compenso.
Eventuali sospensioni dellestrazione dovranno essere tempestivamente comunicate
al Settore concedente.
Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali
proroghe che comunque il Settore scrivente si riserva di concedere solo
per iscritto.
Art. 6
Lautorizzazione è valida per il solo quantitativo assentito, mentre la
data di scadenza è da intendersi solamente come termine massimo entro cui
resta valida lautorizzazione.
Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente
quantitativi maggiori di quelli concessi, il Concessionario, salvo ogni
altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei
relativi maggiori oneri fiscali mediante sanzione amministrativa corrispondente
a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.
Art. 7
Il Concessionario non potrà eseguire gli scavi in isole o banche di privata
proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari e sarà responsabile
di qualsiasi danno che derivasse al Demanio Pubblico ed a terzi per effetto
dellestrazione autorizzata, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione
ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o reclamo da parte di terzi
che a causa della stessa si ritenessero danneggiati.
Art. 8
La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore
o emanande in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente
nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà
pubbliche e non offendere precedenti diritti o concessioni.
Il Concessionario è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che potesse
derivare allAmministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati
sia dagli operai che dai mezzi dopera usati ed è tenuto ad eseguire a
sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.
Art. 9
Il Concessionario dovrà, allatto dellestrazione, avere con sè lautorizzazione
ed esibirla ad ogni richiesta di Pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.
Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione
potrà essere sospesa e revocata ed il Concessionario denunciato allAutorità
Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dellalveo
e delle sponde a norma dellart. 378 della legge 20.03.1885 n. 2248 all.
f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921, n. 1688.
Il Sindaco del Comune nel cui territorio è autorizzata lestrazione, i
Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno
disporre la necessaria vigilanza per losservanza delle norme contenute
nella concessione, a norma dellart. 377 della già citata legge 20.03.1885,
n. 2248 all. f).
Art. 10
Lestrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica
incolumità e danni allesercizio della pesca, previa eventuale apposizione
di cartelli indicatori di pericolo oltre che di apposito cartello recante
indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie, nelle
dimensioni, collocazione e visibilità.
In particolare, su tale cartello vi devono figurare gli estremi della presente
autorizzazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito ed il tempo
utile, orario degli scavi compreso.
E vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico
di materiale litoide contenente acqua in quantità tale da provocare, durante
il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al transito.
Art. 11
Il materiale litoide dovrà essere movimentato esclusivamente secondo le
indicazioni contenute nei grafici di progetto.
Sono assolutamente vietati gli accumuli, anche temporanei, in alveo.
I tratti di sponda interessati dai lavori di manutenzione dovranno essere
accuratamente ripristinati a regola darte, restando il soggetto autorizzato
unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
Art. 12
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni
autorizzazione, ove necessaria, secondo le vigenti leggi in materia (concessione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico-,
alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico ecc.).
Art. 13
Ad avvenuta estrazione del quantitativo asserito, la Ditta deve sospendere
i relativo lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore,
con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità che
come modalità esecutiva.
I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà
mettere a disposizione il personale ed i mezzi occorrenti.
Qualora si accerti lavvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli
autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta
al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.
Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie
spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia asseverata
con i rilievi plano-altimetrici dellopera eseguita riferiti a quelli in
progetto, redatti da perito abilitato.
Scaduto inutilmente il termine predetto, la concessione è da ritenere,
juris et de jure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso,
rimborso o indennizzo.
Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito di esplicita richiesta della
Ditta interessata dopo la constatazione della regolarità dellesecuzione
dei lavori.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 25 luglio 2000, n. 786
M. Romiti