Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000
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Codice 25.3
R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica, in sanatoria, n. 26/2000, per
gli interventi di sistemazione realizzati sul Torrente Lemina, in Comune
di Buriasco, a seguito dei danni provocati dagli eventi meteorici dei giorni
3-4 maggio 1999. Ditta richiedente: Comune di Buriasco
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Comune di Buriasco
per i lavori già eseguiti nella posizione e secondo le caratteristiche
e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, ferma restando
losservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione a quanto realizzato potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. per le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali che
sono state interessate dallesecuzione dei lavori e, in tale ambito, accuratamente
ripristinate, il soggetto autorizzato è lunico responsabile dei danni
che eventualmente si potranno verificare a seguito dei lavori effettuati;
3. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione concedente in ordine alla stabilità dei manufatti
esistenti (caso di danneggiamento o crollo), nonchè delle sponde dei corsi
dacqua, in relazione al variabile regime idraulico degli stessi, anche
in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti e di
garantire la stabilità delle sponde interessate dai lavori in oggetto,
mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre
previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche a quanto autorizzato, o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua e che gli interventi stessi
siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime
idraulico del corso dacqua interessato;
6. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
7. il soggetto autorizzato dovrà provvedere allottenimento di ogni autorizzazione
necessaria secondo le leggi vigenti in materia (L. 431/1985 e s.m.i., L.R.
n. 45/1989, etc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 18 luglio 2000, n. 745
Giambattista Massera