Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000

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Codice 25.3
D.D. 18 luglio 2000, n. 745

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica, in sanatoria, n. 26/2000, per gli interventi di sistemazione realizzati sul Torrente Lemina, in Comune di Buriasco, a seguito dei danni provocati dagli eventi meteorici dei giorni 3-4 maggio 1999. Ditta richiedente: Comune di Buriasco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Comune di Buriasco per i lavori già eseguiti nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, ferma restando l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione a quanto realizzato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. per le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali che sono state interessate dall’esecuzione dei lavori e, in tale ambito, accuratamente ripristinate, il soggetto autorizzato è l’unico responsabile dei danni che eventualmente si potranno verificare a seguito dei lavori effettuati;

3. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione concedente in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo), nonchè delle sponde dei corsi d’acqua, in relazione al variabile regime idraulico degli stessi, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti e di garantire la stabilità delle sponde interessate dai lavori in oggetto, mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

4. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche a quanto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua e che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

6. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

7. il soggetto autorizzato dovrà provvedere all’ottenimento di ogni autorizzazione necessaria secondo le leggi vigenti in materia (L. 431/1985 e s.m.i., L.R. n. 45/1989, etc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera