Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 21/2000 per la realizzazione di lavori di sistemazione
spondale di un tratto del rio Uppia e di sistemazione spondale e fondale
del rio Rorea in Comune di Lanzo Torinese. Ditta: Comune di Lanzo Torinese
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Lanzo Torinese, ad
eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche
e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle
opere di difesa spondale nel corso dacqua in argomento, sia per quanto
riguarda i muri e le platee in c.a., sia per quanto attiene alla struttura
di fondazione della scogliera il cui piano di appoggio, in questo caso,
dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto
alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;
3. le opere di difesa, previste sul rio Rorea, dovranno essere idoneamente
immorsate a monte nellesistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà
essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale
esistente;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad unaltezza
non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dallalveo;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree interessate dallesecuzione
dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte,
restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente
cagionati;
7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dala data
di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno
essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato,
con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza
interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore
quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili
circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza
del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio
dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo sia delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si rendessero necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere
autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione
nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua
che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate
incompatibili con il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
13. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo
paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 6 luglio 2000, n. 675
Giambattista Massera