Bollettino Ufficiale n. 41 del 11 / 10 / 2000

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Codice 25.3
D.D. 6 luglio 2000, n. 675

Autorizzazione idraulica n. 21/2000 per la realizzazione di lavori di sistemazione spondale di un tratto del rio Uppia e di sistemazione spondale e fondale del rio Rorea in Comune di Lanzo Torinese. Ditta: Comune di Lanzo Torinese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Lanzo Torinese, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa spondale nel corso d’acqua in argomento, sia per quanto riguarda i muri e le platee in c.a., sia per quanto attiene alla struttura di fondazione della scogliera il cui piano di appoggio, in questo caso, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. le opere di difesa, previste sul rio Rorea, dovranno essere idoneamente immorsate a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dala data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera